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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4066 ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA elettivamente domiciliato in Roma via Taro n. 35, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Claudio Mazzoni, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza ingiunzione n. n. OI - 000069273, notificata il 12 luglio 2022, con la quale l' gli ha ingiunto di pagare la somma di € 22.006,60, a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione dell'art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983 e spese postali.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione della sanzione, l'indeterminatezza e il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, l'infondatezza nel merito della sanzione e chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione o, in subordine, la rideterminazione della sanzione amministrativa. CP_
1.1. L pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 9 maggio 2023 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Ritiene l'Ufficio di procedere all'esame delle questioni sottoposte all'Ufficio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n.
363).
3.1. L'opponente ha dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
3.1.1. Deve allora essere rilevata, nel caso di specie, la decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione e l'estinzione del debito.
3.2. L'art. 14 legge 689/1981 prevede: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3.2.1. La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi comma ultimo dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si estingue ove il verbale sia stato notificato nei termini stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo, estinguendosi, invece, ove manchi la prova di detta notifica (Cass. 17 gennaio 1998,
n. 364) e che il termine “previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult.co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti” (Cass. 16 maggio 2025, n.13039).
3.3. L'ordinanza ingiunzione oggetto di causa richiama, nelle premesse, “l'atto di accertamento prot. n. 7015.05/04/2017.0035041 del 04/05/2017” (doc. 1 di parte opponente). CP_1
3.4. L'opponente ha affermato la mancata notifica dell'atto di accertamento richiamato CP_ dall'ordinanza e l' non ha fornito alcuna prova al riguardo, stante la sua contumacia.
3.5. Tanto premesso, visto l'art. 14 ultimo comma legge 689/1981, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto.
4. In relazione alla regolamentazione dei compensi di lite, l'accoglimento dell'opposizione CP_ impone la condanna dell' al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, Parte_1 liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. n. OI - 000069273, notificata a Parte_1
CP_ all' il 12 luglio 2022;
[...]
CP_
condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 elle spese di giudizio, liquidate in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
[...]
Velletri, 30 settembre 2025 Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4066 ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA elettivamente domiciliato in Roma via Taro n. 35, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Claudio Mazzoni, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza ingiunzione n. n. OI - 000069273, notificata il 12 luglio 2022, con la quale l' gli ha ingiunto di pagare la somma di € 22.006,60, a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione dell'art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983 e spese postali.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione della sanzione, l'indeterminatezza e il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, l'infondatezza nel merito della sanzione e chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione o, in subordine, la rideterminazione della sanzione amministrativa. CP_
1.1. L pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 9 maggio 2023 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Ritiene l'Ufficio di procedere all'esame delle questioni sottoposte all'Ufficio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n.
363).
3.1. L'opponente ha dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
3.1.1. Deve allora essere rilevata, nel caso di specie, la decadenza dell'Istituto dal potere di irrogare la sanzione e l'estinzione del debito.
3.2. L'art. 14 legge 689/1981 prevede: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3.2.1. La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi comma ultimo dell'art. 14 della l. n. 689 del 1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si estingue ove il verbale sia stato notificato nei termini stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo, estinguendosi, invece, ove manchi la prova di detta notifica (Cass. 17 gennaio 1998,
n. 364) e che il termine “previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult.co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti” (Cass. 16 maggio 2025, n.13039).
3.3. L'ordinanza ingiunzione oggetto di causa richiama, nelle premesse, “l'atto di accertamento prot. n. 7015.05/04/2017.0035041 del 04/05/2017” (doc. 1 di parte opponente). CP_1
3.4. L'opponente ha affermato la mancata notifica dell'atto di accertamento richiamato CP_ dall'ordinanza e l' non ha fornito alcuna prova al riguardo, stante la sua contumacia.
3.5. Tanto premesso, visto l'art. 14 ultimo comma legge 689/1981, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto.
4. In relazione alla regolamentazione dei compensi di lite, l'accoglimento dell'opposizione CP_ impone la condanna dell' al pagamento, in favore di delle spese di giudizio, Parte_1 liquidate in dispositivo alla luce dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. n. OI - 000069273, notificata a Parte_1
CP_ all' il 12 luglio 2022;
[...]
CP_
condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 elle spese di giudizio, liquidate in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
[...]
Velletri, 30 settembre 2025 Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi