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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 768/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata di IT (ME) Via Emilia n. 15 nella qualità di erede del sig. nato a Persona_1
IT MA (ME) il 14.01.1931 (cod. fisc. ) e deceduto il CodiceFiscale_2
16.09.2022, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di IT (ME) in Via Medici n. 252, presso lo studio legale dell'avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente-
Oggetto: ripristino pensione sociale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. CP_ L'originaria parte ricorrente con il ricorso depositato in data 27/02/2020, conveniva in giudizio l' esponendo:
- che, con verbale del 25.07.1981 (all. 2), la Commissione Sanitaria per gli invalidi civili del Comune di
IT MA riconosceva al sig. “ una invalidità del 100% (cento) non riducibile Persona_1 mediante trattamento di riabilitazione con accompagnamento” sin dalla di presentazione della domanda amministrativa (05.02.1981);
- che, con decreto del Prefetto della Provincia di Messina veniva riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire della pensione di invalidità civile e della indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.03.1981;
- che, pertanto, al sig. sin dalla superiore data, veniva riconosciuta e erogata la pensione Cat. Per_1
INVCIC n. 00471107, comprensiva sia della pensione di inabilità civile che dell'indennità di accompagnamento;
- che, a decorrere dal 01.02.1996 e cioè dal compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità in precedenza goduta veniva trasformata in PENSIONE SOCIALE PS n. 02050024; CP_
- che tale prestazione, come si evince dal riepilogo dei pagamenti eseguiti dall' (all. 3) veniva erogata sino al mese di aprile 2013 mentre, a decorrere dal 01.05.2013, non veniva più erogata stante l'asserito superamento dei limiti reddituali per il mantenimento della prestazione assistenziale in godimento;
- che, non sussistendo le ragioni per tale sospensione, l'odierno ricorrente, in data 07.08.2017 (All. 4), presentava istanza di ricostituzione reddituale della superiore prestazione;
CP_
- che, con comunicazione del 14.09.2018 (all. 5), l' comunicava il mancato accoglimento della domanda per la seguente motivazione “ nessuna ricostituzione da effettuare in quanto trattasi di assegno d'accompagnamento senza obbligo di comunicazione reddituale”;
- che, con nota del 21/10.2019 (all. 6), il sig. proponeva ricorso amministrativo avverso Persona_1 tale illegittima mancata erogazione e chiedeva il ripristino della prestazione illegittimamente sospesa;
- che, nel proposto ricorso, il sig. contestava il contenuto della comunicazione impugnata Per_1 rilevando di essere era titolare di pensione inabilità civile sin dal 01.03.1981, trasformatasi in pensione sociale dal 01.02.1996;
- che, ancora, rilevava e documentava che sin dal 2013 (data di sospensione dell'erogazione della prestazione) non era titolare di redditi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge per il mantenimento della pensione di inabilità civile trasformatasi in pensione sociale;
- che, il sig. chiedeva il ripristino della prestazione illegittimamente sospesa senza, tuttavia, Per_1 ricevere alcun riscontro;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva e contestava le pretese avverse, chiedendone il rigetto, per le ragioni dedotte in comparsa.
Nel corso del giudizio a seguito del decesso dell'originario ricorrente, si costituiva , Parte_1 nella qualità di erede.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'esito dell'udienza del 02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rilevato che non può essere disposta la riunione con il procedimento RGN
765/2020, atteso che lo stesso risulta definito con sentenza n.981/2020.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. CP_ L' nel merito, eccepisce la carenza del requisito reddituale previsto dalla legge per il conseguimento della pensione sociale, richiamando il V° comma lett. B dell'art. 38 della L. 448/01 secondo il quale tale beneficio pensionistico viene riconosciuto se il “beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo pari o superiore a
6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713.98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale”.
Rileva che il ricorrente, possiede, un reddito personale e coniugale superiore ai limiti di reddito previsti dalla legge, e che pertanto la pensione sociale non può essere erogata.
L'assegno sociale è un sussidio economico destinato alle persone che hanno redditi inferiori alle soglie minime definite dalla legge.
La sua erogazione non è automatica: gli interessati che vogliono ottenere il sussidio devono presentare un'apposita domanda. Orbene, l'assegno sociale è concesso provvisoriamente sino a verifica delle condizioni di residenza e reddituali del richiedente. Vengono considerati il reddito personale per i non coniugati e il reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini sposati. Tale verifica è realizzata annualmente, portando la concessione dell'assegno a rinnovarsi di anno in anno. L'assegno/pensione sociale, viene, altresì riconosciuto ai soggetti titolari di assegno/pensione di invalidità civile.
Al compimento del 67° anno di età (dal 2019), difatti, i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili
(totali e parziali) sono automaticamente trasformati in assegno sociale, ex art. 19 della legge 118/71 che definisce tale trasformazione come automatica, conseguentemente, l'assegno mensile e pensione di inabilità diventano assegno sociale per tutti i soggetti che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale.
In tali casi, i requisiti per l'erogazione dell'assegno sociale sono totalmente differenti atteso che si terrà conto esclusivamente dei redditi personali conseguiti dal richiedente e non anche quelli del coniuge.
Inoltre, anche i limiti di reddito richiesti per l'erogazione sono totalmente diversi corrispondendo a quelli previsti annualmente per l'erogazione della pensione della inabilità civile.
Orbene, premesso quanto sopra, sussiste in capo al ricorrente, il possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della pensione sociale. Infatti, risulta dalla documentazione in atti, che il ricorrente era titolare, sin dal 01.03.1981, della pensione di inabilità civile.
Detta prestazione, a decorrere dal 01.02.1996, e cioè al compimento del 65° anno di età, veniva trasformata automaticamente in pensione sociale PS n. 02050024.
Pertanto, al fine di verificare la sussistenza o meno del requisito reddituale per il conseguimento della pensione sociale si doveva e si deve tenere conto esclusivamente del reddito personale conseguito dal ricorrente e si dovrà tenere conto dei limiti di reddito previsto annualmente dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile.
Come risulta dalla documentazione reddituale depositata in atti, il ricorrente non aveva redditi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione sociale.
Pertanto, la domanda proposta con il presente giudizio, va accolta e, va dichiarato l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità trasformatasi in pensione sociale n. 02050024 di cui era titolare il ricorrente. CP_ Conseguentemente l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei della pensione sociale con decorrenza dalla data di cessazione della erogazione della provvidenza già riconosciuta, sino all'effettivo ripristino, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, parzialmente compensate, atteso la liquidazione già effettuata con il procedimento RGN 765/2020, definito con sentenza n.981/2020, cui non è stato possibile disporre la riunione, con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP_ proposta da n.q., contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e dichiara l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità trasformatasi in pensione sociale n. 02050024 di cui era titolare il ricorrente. CP_
2)Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, n.q., dei ratei della pensione sociale con decorrenza dalla data di cessazione della erogazione della provvidenza già riconosciuta, sino all'effettivo ripristino, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo. CP_ 3)Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida, già parzialmente compensati, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro;
Così deciso in Patti, 02/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 768/2020 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata di IT (ME) Via Emilia n. 15 nella qualità di erede del sig. nato a Persona_1
IT MA (ME) il 14.01.1931 (cod. fisc. ) e deceduto il CodiceFiscale_2
16.09.2022, elettivamente domiciliato in Sant'Agata di IT (ME) in Via Medici n. 252, presso lo studio legale dell'avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente-
Oggetto: ripristino pensione sociale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. CP_ L'originaria parte ricorrente con il ricorso depositato in data 27/02/2020, conveniva in giudizio l' esponendo:
- che, con verbale del 25.07.1981 (all. 2), la Commissione Sanitaria per gli invalidi civili del Comune di
IT MA riconosceva al sig. “ una invalidità del 100% (cento) non riducibile Persona_1 mediante trattamento di riabilitazione con accompagnamento” sin dalla di presentazione della domanda amministrativa (05.02.1981);
- che, con decreto del Prefetto della Provincia di Messina veniva riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire della pensione di invalidità civile e della indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.03.1981;
- che, pertanto, al sig. sin dalla superiore data, veniva riconosciuta e erogata la pensione Cat. Per_1
INVCIC n. 00471107, comprensiva sia della pensione di inabilità civile che dell'indennità di accompagnamento;
- che, a decorrere dal 01.02.1996 e cioè dal compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità in precedenza goduta veniva trasformata in PENSIONE SOCIALE PS n. 02050024; CP_
- che tale prestazione, come si evince dal riepilogo dei pagamenti eseguiti dall' (all. 3) veniva erogata sino al mese di aprile 2013 mentre, a decorrere dal 01.05.2013, non veniva più erogata stante l'asserito superamento dei limiti reddituali per il mantenimento della prestazione assistenziale in godimento;
- che, non sussistendo le ragioni per tale sospensione, l'odierno ricorrente, in data 07.08.2017 (All. 4), presentava istanza di ricostituzione reddituale della superiore prestazione;
CP_
- che, con comunicazione del 14.09.2018 (all. 5), l' comunicava il mancato accoglimento della domanda per la seguente motivazione “ nessuna ricostituzione da effettuare in quanto trattasi di assegno d'accompagnamento senza obbligo di comunicazione reddituale”;
- che, con nota del 21/10.2019 (all. 6), il sig. proponeva ricorso amministrativo avverso Persona_1 tale illegittima mancata erogazione e chiedeva il ripristino della prestazione illegittimamente sospesa;
- che, nel proposto ricorso, il sig. contestava il contenuto della comunicazione impugnata Per_1 rilevando di essere era titolare di pensione inabilità civile sin dal 01.03.1981, trasformatasi in pensione sociale dal 01.02.1996;
- che, ancora, rilevava e documentava che sin dal 2013 (data di sospensione dell'erogazione della prestazione) non era titolare di redditi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge per il mantenimento della pensione di inabilità civile trasformatasi in pensione sociale;
- che, il sig. chiedeva il ripristino della prestazione illegittimamente sospesa senza, tuttavia, Per_1 ricevere alcun riscontro;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva e contestava le pretese avverse, chiedendone il rigetto, per le ragioni dedotte in comparsa.
Nel corso del giudizio a seguito del decesso dell'originario ricorrente, si costituiva , Parte_1 nella qualità di erede.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'esito dell'udienza del 02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rilevato che non può essere disposta la riunione con il procedimento RGN
765/2020, atteso che lo stesso risulta definito con sentenza n.981/2020.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. CP_ L' nel merito, eccepisce la carenza del requisito reddituale previsto dalla legge per il conseguimento della pensione sociale, richiamando il V° comma lett. B dell'art. 38 della L. 448/01 secondo il quale tale beneficio pensionistico viene riconosciuto se il “beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo pari o superiore a
6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713.98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale”.
Rileva che il ricorrente, possiede, un reddito personale e coniugale superiore ai limiti di reddito previsti dalla legge, e che pertanto la pensione sociale non può essere erogata.
L'assegno sociale è un sussidio economico destinato alle persone che hanno redditi inferiori alle soglie minime definite dalla legge.
La sua erogazione non è automatica: gli interessati che vogliono ottenere il sussidio devono presentare un'apposita domanda. Orbene, l'assegno sociale è concesso provvisoriamente sino a verifica delle condizioni di residenza e reddituali del richiedente. Vengono considerati il reddito personale per i non coniugati e il reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini sposati. Tale verifica è realizzata annualmente, portando la concessione dell'assegno a rinnovarsi di anno in anno. L'assegno/pensione sociale, viene, altresì riconosciuto ai soggetti titolari di assegno/pensione di invalidità civile.
Al compimento del 67° anno di età (dal 2019), difatti, i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili
(totali e parziali) sono automaticamente trasformati in assegno sociale, ex art. 19 della legge 118/71 che definisce tale trasformazione come automatica, conseguentemente, l'assegno mensile e pensione di inabilità diventano assegno sociale per tutti i soggetti che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale.
In tali casi, i requisiti per l'erogazione dell'assegno sociale sono totalmente differenti atteso che si terrà conto esclusivamente dei redditi personali conseguiti dal richiedente e non anche quelli del coniuge.
Inoltre, anche i limiti di reddito richiesti per l'erogazione sono totalmente diversi corrispondendo a quelli previsti annualmente per l'erogazione della pensione della inabilità civile.
Orbene, premesso quanto sopra, sussiste in capo al ricorrente, il possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge per l'erogazione della pensione sociale. Infatti, risulta dalla documentazione in atti, che il ricorrente era titolare, sin dal 01.03.1981, della pensione di inabilità civile.
Detta prestazione, a decorrere dal 01.02.1996, e cioè al compimento del 65° anno di età, veniva trasformata automaticamente in pensione sociale PS n. 02050024.
Pertanto, al fine di verificare la sussistenza o meno del requisito reddituale per il conseguimento della pensione sociale si doveva e si deve tenere conto esclusivamente del reddito personale conseguito dal ricorrente e si dovrà tenere conto dei limiti di reddito previsto annualmente dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile.
Come risulta dalla documentazione reddituale depositata in atti, il ricorrente non aveva redditi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione sociale.
Pertanto, la domanda proposta con il presente giudizio, va accolta e, va dichiarato l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità trasformatasi in pensione sociale n. 02050024 di cui era titolare il ricorrente. CP_ Conseguentemente l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei della pensione sociale con decorrenza dalla data di cessazione della erogazione della provvidenza già riconosciuta, sino all'effettivo ripristino, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, parzialmente compensate, atteso la liquidazione già effettuata con il procedimento RGN 765/2020, definito con sentenza n.981/2020, cui non è stato possibile disporre la riunione, con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP_ proposta da n.q., contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e dichiara l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità trasformatasi in pensione sociale n. 02050024 di cui era titolare il ricorrente. CP_
2)Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, n.q., dei ratei della pensione sociale con decorrenza dalla data di cessazione della erogazione della provvidenza già riconosciuta, sino all'effettivo ripristino, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo. CP_ 3)Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida, già parzialmente compensati, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro;
Così deciso in Patti, 02/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia