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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 707/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 707/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Emiliozzi e M. Emiliozzi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio sito a Tolentino in viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. E. Andreozzi, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12-8-2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: - in data 1-4-2021 l' aveva riconosciuto in capo al ricorrente le malattie professionali di CP_1 tendinopatia (caso n. 514520639, gradiente invalidante del 10%) e di epicondilite bilaterale (caso n.
515959831, gradiente invalidante del 3%), accertando un gradiente invalidante complessivo dell'11%; - il 24-7-2023 il ricorrente aveva presentato all' domanda di revisione per un CP_1 aggravamento delle predette patologie, chiedendo l'accertamento di un gradiente invalidante di danno biologico in misura pari al 20%, come da certificazione medica del 23-7-2023 a firma del dott.
[...]
; - con provvedimento del 15-9-2023 l' aveva riconosciuto al ricorrente un Per_2 CP_1
1 peggioramento della malattia professionale di epicondilite bilaterale, accertando un gradiente invalidante del 4% per tale patologia e determinando un gradiente invalidante complessivo del 13%;
- il ricorrente aveva proposto opposizione avverso tale provvedimento, chiedendo il riconoscimento di un gradiente invalidante del 15% per la tendinopatia della spalla e del 6% per l'epicondilite bilaterale, per un gradiente complessivo del 20%; - con provvedimento del 24-3-2023 emesso a seguito di collegiale discorde l' aveva rigettato il ricorso amministrativo e confermato il CP_1 gradiente invalidante complessivo del 13% in capo al ricorrente;
- il 26-3-2024 l' aveva CP_1 riconosciuto in capo al ricorrente le ulteriori malattie professionali di epitrocleite bilaterale (gradiente invalidante del 2%) e sindrome del tunnel carpale di destra (gradiente invalidante del 1%), determinando il gradiente invalidante complessivo, tenuto conto dell'aggravamento accertato in sede di revisione, nel 16%.
Ciò posto, il ricorrente concludeva chiedendo:
“… - accertare e dichiarare in capo al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000 e successive modifiche, una invalidità permanente ai fini del 15% per tendinopatia CP_1 bilaterale di spalla (caso n. 514520639) e del 6% per epicondilite bilaterale (caso n. 515959831), o nelle misure maggiori o minori ritenute di giustizia a seguito dell'espletanda CTU medico-legale e determinare l'invalidità complessiva attuale in capo al ricorrente, pari al 23% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, tenuto conto del 2% riconosciuto dall' per epitrocleite CP_1 bilaterale (caso n. 519924357 del 07.11.2023) e dell'1% riconosciuto per la sindrome del tunnel carpale di destra (caso n. 519924356 del 07.11.2023). Per l'effetto, condannare l' al CP_1 pagamento della relativa maggiore rendita, oltre agli interessi dal centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, determinandone la data di decorrenza ed il coefficiente ex art. 13 D. Lgs.
38/2000 e D.M. 12/07/2000 pari a 0,6% o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del proprio
[...] consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dal ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciuto al medesimo, pari al 16%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa
2 con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato infondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 30-1-
2025, dott.ssa con ragionamento congruamente ed adeguatamente motivato, privo di Persona_3 vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, ha accertato quanto segue:
“… In data 01.04.2021 l' riconosceva in capo a le malattie professionali di CP_1 Pt_1 tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. 514520639, 10%) e di epicondilite bilaterale (caso n.
515959831, 3%), con un gradiente invalidante complessivo di 11%. In data 24.07.2023 a seguito di domanda di revisione per aggravamento, l' riconosceva il peggioramento dell'epicondilite CP_1 bilaterale, accertando un gradiente invalidante del 4% ed un gradiente invalidante complessivo di
13%, che veniva confermato a seguito di ricorso amministrativo. In data 26.03.2024 l' CP_1 riconosceva le ulteriori malattie professionali di epitrocleite bilaterale (caso n. 519924357, 2%) e di sindrome del tunnel carpale di destra (caso n. 519924356, 1%), determinando il gradiente invalidante complessivo del 16%.
“Per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, la stima del danno deve essere rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, e, nel caso di specie, ha un grado complessivo di 16% in relazione a:
− epitrocleite bilaterale a lieve impegno funzionale, grado: 002%, codice 232,
− sindrome del tunnel carpale di destra, grado 001%, codice 163,
− segni clinici e strumentali di epicondilite bilaterale (dx > sn), grado 004%, codice 232,
− tendinopatia cuffia dei rotatori delle spalle, con limitazione funzionale spalla sn di lieve entità in esito a riparazione della cuffia dei rotatori e limitazione funzionale spalla dx di moderata entità grado 010%, codici 227, 224, 224.” (si veda la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-
2025).
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott.ssa ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_3 quello di parte resistente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte ricorrente ha invece effettuato le seguenti osservazioni: “… si ritiene che: tenuto conto di quanto riportato nella bozza di relazione della CTU, dei riscontri strumentali eseguiti dall'interessato, della sua storia clinica [intervento alla spalla destra e sinistra] e del dato oggettivo rilevato -a suo tempo- dal sottoscritto-:
-il danno presentato alla spalla destra e sinistra assurga ad un gradiente invalidante pari al 10%;
-per epitrocleite bilaterale: 2%
3 -per epicondilite bilaterale: 4%
-per la sindrome del tunnel carpale a destra: 2%.” (si vedano le osservazioni allegate alla relazione peritale depositata il 31-5-2025).
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle suddette osservazioni, ha precisato: “… Il Dr Per_2 nelle sue osservazioni rappresenta nuovamente, come nella relazione peritale versata in atti, che il riconoscimento del danno sia meritevole di una valutazione maggiore, senza alcuna contestazioni specifica .
“Sulla base delle certificazioni in atti, dei rilievi anamnestici e dell'obiettività rilevata, stimato rigorosamente il danno in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-
7-00, la scrivente conferma integralmente le conclusioni cui è pervenuta …” (si veda ancora la relazione peritale depositata dal c.t.u. depositata il 31-5-2025).
Ciò posto, considerato che l'ausiliare ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico derivante dalle malattie professionali di cui sopra complessivamente pari al 16%, così come già riconosciuto anche dall' con provvedimento del 26-3-2024 (doc. n. 7 del fascicolo di parte CP_1 ricorrente), il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.
Attesa la specifica novità della questione trattata, si ritiene congruo compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1 confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 12-8-2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-7-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 707/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Emiliozzi e M. Emiliozzi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio sito a Tolentino in viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. E. Andreozzi, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12-8-2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: - in data 1-4-2021 l' aveva riconosciuto in capo al ricorrente le malattie professionali di CP_1 tendinopatia (caso n. 514520639, gradiente invalidante del 10%) e di epicondilite bilaterale (caso n.
515959831, gradiente invalidante del 3%), accertando un gradiente invalidante complessivo dell'11%; - il 24-7-2023 il ricorrente aveva presentato all' domanda di revisione per un CP_1 aggravamento delle predette patologie, chiedendo l'accertamento di un gradiente invalidante di danno biologico in misura pari al 20%, come da certificazione medica del 23-7-2023 a firma del dott.
[...]
; - con provvedimento del 15-9-2023 l' aveva riconosciuto al ricorrente un Per_2 CP_1
1 peggioramento della malattia professionale di epicondilite bilaterale, accertando un gradiente invalidante del 4% per tale patologia e determinando un gradiente invalidante complessivo del 13%;
- il ricorrente aveva proposto opposizione avverso tale provvedimento, chiedendo il riconoscimento di un gradiente invalidante del 15% per la tendinopatia della spalla e del 6% per l'epicondilite bilaterale, per un gradiente complessivo del 20%; - con provvedimento del 24-3-2023 emesso a seguito di collegiale discorde l' aveva rigettato il ricorso amministrativo e confermato il CP_1 gradiente invalidante complessivo del 13% in capo al ricorrente;
- il 26-3-2024 l' aveva CP_1 riconosciuto in capo al ricorrente le ulteriori malattie professionali di epitrocleite bilaterale (gradiente invalidante del 2%) e sindrome del tunnel carpale di destra (gradiente invalidante del 1%), determinando il gradiente invalidante complessivo, tenuto conto dell'aggravamento accertato in sede di revisione, nel 16%.
Ciò posto, il ricorrente concludeva chiedendo:
“… - accertare e dichiarare in capo al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000 e successive modifiche, una invalidità permanente ai fini del 15% per tendinopatia CP_1 bilaterale di spalla (caso n. 514520639) e del 6% per epicondilite bilaterale (caso n. 515959831), o nelle misure maggiori o minori ritenute di giustizia a seguito dell'espletanda CTU medico-legale e determinare l'invalidità complessiva attuale in capo al ricorrente, pari al 23% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, tenuto conto del 2% riconosciuto dall' per epitrocleite CP_1 bilaterale (caso n. 519924357 del 07.11.2023) e dell'1% riconosciuto per la sindrome del tunnel carpale di destra (caso n. 519924356 del 07.11.2023). Per l'effetto, condannare l' al CP_1 pagamento della relativa maggiore rendita, oltre agli interessi dal centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, determinandone la data di decorrenza ed il coefficiente ex art. 13 D. Lgs.
38/2000 e D.M. 12/07/2000 pari a 0,6% o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del proprio
[...] consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dal ricorrente non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciuto al medesimo, pari al 16%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa
2 con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato infondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 30-1-
2025, dott.ssa con ragionamento congruamente ed adeguatamente motivato, privo di Persona_3 vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, ha accertato quanto segue:
“… In data 01.04.2021 l' riconosceva in capo a le malattie professionali di CP_1 Pt_1 tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. 514520639, 10%) e di epicondilite bilaterale (caso n.
515959831, 3%), con un gradiente invalidante complessivo di 11%. In data 24.07.2023 a seguito di domanda di revisione per aggravamento, l' riconosceva il peggioramento dell'epicondilite CP_1 bilaterale, accertando un gradiente invalidante del 4% ed un gradiente invalidante complessivo di
13%, che veniva confermato a seguito di ricorso amministrativo. In data 26.03.2024 l' CP_1 riconosceva le ulteriori malattie professionali di epitrocleite bilaterale (caso n. 519924357, 2%) e di sindrome del tunnel carpale di destra (caso n. 519924356, 1%), determinando il gradiente invalidante complessivo del 16%.
“Per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, la stima del danno deve essere rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, e, nel caso di specie, ha un grado complessivo di 16% in relazione a:
− epitrocleite bilaterale a lieve impegno funzionale, grado: 002%, codice 232,
− sindrome del tunnel carpale di destra, grado 001%, codice 163,
− segni clinici e strumentali di epicondilite bilaterale (dx > sn), grado 004%, codice 232,
− tendinopatia cuffia dei rotatori delle spalle, con limitazione funzionale spalla sn di lieve entità in esito a riparazione della cuffia dei rotatori e limitazione funzionale spalla dx di moderata entità grado 010%, codici 227, 224, 224.” (si veda la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-
2025).
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott.ssa ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_3 quello di parte resistente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte ricorrente ha invece effettuato le seguenti osservazioni: “… si ritiene che: tenuto conto di quanto riportato nella bozza di relazione della CTU, dei riscontri strumentali eseguiti dall'interessato, della sua storia clinica [intervento alla spalla destra e sinistra] e del dato oggettivo rilevato -a suo tempo- dal sottoscritto-:
-il danno presentato alla spalla destra e sinistra assurga ad un gradiente invalidante pari al 10%;
-per epitrocleite bilaterale: 2%
3 -per epicondilite bilaterale: 4%
-per la sindrome del tunnel carpale a destra: 2%.” (si vedano le osservazioni allegate alla relazione peritale depositata il 31-5-2025).
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle suddette osservazioni, ha precisato: “… Il Dr Per_2 nelle sue osservazioni rappresenta nuovamente, come nella relazione peritale versata in atti, che il riconoscimento del danno sia meritevole di una valutazione maggiore, senza alcuna contestazioni specifica .
“Sulla base delle certificazioni in atti, dei rilievi anamnestici e dell'obiettività rilevata, stimato rigorosamente il danno in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-
7-00, la scrivente conferma integralmente le conclusioni cui è pervenuta …” (si veda ancora la relazione peritale depositata dal c.t.u. depositata il 31-5-2025).
Ciò posto, considerato che l'ausiliare ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico derivante dalle malattie professionali di cui sopra complessivamente pari al 16%, così come già riconosciuto anche dall' con provvedimento del 26-3-2024 (doc. n. 7 del fascicolo di parte CP_1 ricorrente), il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.
Attesa la specifica novità della questione trattata, si ritiene congruo compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1 confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 12-8-2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-7-2025 IL GIUDICE
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