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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 15 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.7.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7/21, e vertente tra:
Parte_1
(AVV. MARCHETTI ROSAMARIA) appellante e
CP_1
(AVV.TI PAOLICELLI EUSTACHIO WALTER E CP_2
)
[...] appellata
OGGETTO:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 559/20, pubblicata il 6.1.20, il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda di nei confronti di diretta ad Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua fognaria verificatisi sull'immobile di sua proprietà e ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite (€ 2.700.00) e di ctu.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2020, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza.
Il convenuto si è costituito per resistere al gravame.
Con atto depositato il 22.1024 parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e parte appellata, con medesimo atto, ha dichiarato di accettare detta rinuncia.
Né all'udienza del 17.6.2025 né all'udienza del 15.7.25, celebrate mediante la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma
4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7/21, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
pagina 2 di 3 c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.7.25
Il Presidente dott. Michele Videtta
pagina 3 di 3
Trattazione scritta del 15 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.7.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7/21, e vertente tra:
Parte_1
(AVV. MARCHETTI ROSAMARIA) appellante e
CP_1
(AVV.TI PAOLICELLI EUSTACHIO WALTER E CP_2
)
[...] appellata
OGGETTO:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 559/20, pubblicata il 6.1.20, il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda di nei confronti di diretta ad Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua fognaria verificatisi sull'immobile di sua proprietà e ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite (€ 2.700.00) e di ctu.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.12.2020, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza.
Il convenuto si è costituito per resistere al gravame.
Con atto depositato il 22.1024 parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e parte appellata, con medesimo atto, ha dichiarato di accettare detta rinuncia.
Né all'udienza del 17.6.2025 né all'udienza del 15.7.25, celebrate mediante la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma
4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7/21, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
pagina 2 di 3 c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.7.25
Il Presidente dott. Michele Videtta
pagina 3 di 3