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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2327/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2327/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUSCHETTI Parte_1 C.F._1
DO
- parte attrice opponente - nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. LEONE LUCA P.IVA_1
e
(C.F. ), in qualità di Controparte_2 P.IVA_2
mandataria di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
LI RO
- parte convenuta opposta - nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA Controparte_4 P.IVA_4
AS AN
- parte intervenuta -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e ss. c.p.c..
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
5.2.2025.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
e la al fine di sentir accogliere le Controparte_5 Controparte_2 seguenti conclusioni: “accertata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in danno dell'attrice per le ragioni indicate nel ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., integralmente trascritto nel presente atto, disporre la sospensione della vendita dell'immobile pignorato della Sig.ra , per eccessivo ribasso del prezzo di Parte_1 vendita rispetto al suo effettivo valore di mercato, revocando l'aggiudicazione del bene in favore del terzo acquirente Sig. , nato a [...] il [...], fatta con Persona_1 verbale del Custode Giudiziario del 11.12.2020”.
A sostegno della sua domanda ha dedotto: (i) di aver promosso ricorso in opposizione agli atti esecutivi nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 871/2012 avverso l'ordinanza del G.E. con cui veniva respinta l'istanza di sospensione della vendita giudiziaria dell'immobile pignorato sito in Ardea, via Colle Romito n. 115; (ii) che l'immobile era stato aggiudicato in data 11.12.2020 al prezzo di € 37.600,00, sebbene fosse stato stimato in
€ 100.000,00; (iii) che il prezzo era iniquo ed ingiusto e che pertanto aveva presentato al
G.E. istanza ex art. 586 c.p.c. chiedendo la sospensione della vendita e la revoca della aggiudicazione provvisoria;
(iv) che tuttavia il GE rigettava l'istanza e, conseguentemente,
l'opponente proponeva l'anzidetta opposizione ex art. 617 c.p.c., anch'essa rigettata dal
G.E.. Nel corso del giudizio ha dato atto dell'avvenuto trasferimento dell'immobile e ha parzialmente modificato le rassegnate conclusioni.
Si è costituito il eccependo in via preliminare la tardività ed Controparte_5 inammissibilità dell'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa nel merito.
Si è inoltre costituita la società e per essa la Controparte_3 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'opponente ex art. 96
[...]
commi 1 e 3 c.p.c.. Si è successivamente costituita in giudizio la cessionaria del credito,
Controparte_4
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Prima di passare al merito, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di tardività
pagina 2 di 5 per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. sollevata dalle convenute opposte.
Parte attrice opponente ha promosso ricorso in opposizione (con deposito dello stesso in data 9.2.2021) avverso l'ordinanza del G.E. del 25.1.2021, comunicata via PEC in data
26.1.2021, con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della aggiudicazione provvisoria ex art. 586 c.p.c..
Sul punto si osserva che sull'istanza di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 586 c.p.c. il
G.E. provvede con ordinanza, la quale è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 c.p.c..
Conseguentemente, l'eccezione svolta in via preliminare è infondata, atteso che l'opposizione de quo è stata promossa avverso l'ordinanza di rigetto del 25.1.2021 e, dunque, nel termine di legge.
3. Nel merito, le domande attoree sono infondate e vanno integralmente rigettate.
A prescindere dalla circostanza dell'avvenuto trasferimento, nelle more, del bene, rileva la
Giudicante che da quanto rappresentato dall'opponente non emergono né fatti sopravvenuti, né la presenza di interferenze illecite, tali da giustificare la sospensione di cui all'art. 586
c.p.c..
Infatti, secondo la Suprema Corte il potere di sospensione di cui all'art. 586 c.p.c. può essere esercitato quando siano registrate interferenze illecite, ovvero in presenza di fatti sopravvenuti (ad esempio, se nelle more sia intervenuta una modifica della destinazione urbanistica dell'immobile), mentre la norma non può trovare applicazione nella mera eventualità di aggiudicazione a un prezzo inferiore al valore di mercato a seguito di esperimenti di vendita negativi (cfr. Cass. n. 18451/2015 e Cass. n. 3791/2017).
Né la crisi del mercato immobiliare, peraltro allegata del tutto genericamente, indotta dalla pandemia da c.d. Covid 19 può ritenersi un elemento sopravvenuto. Si veda sul punto anche la pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/11/2021, n. 36857, secondo cui: “Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”.
L'opposizione dev'essere dunque integralmente rigettata.
pagina 3 di 5 Con riguardo alla condanna della opponente ex art. 96 comma 1 o 3 c.p.c., si rileva che si tratta di due distinte fattispecie di responsabilità aggravata, accumunate in parte dai medesimi presupposti (ossia la soccombenza totale e concreta della parte, la mala fede - consistente nella consapevolezza del proprio torto - o la colpa grave - ossia la inescusabile ignoranza della inesistenza del diritto sostanziale dedotto in causa). La differenza principale risiede nel fatto che nella ipotesi di cui al comma I è richiesta la prova di un danno subito dalla parte ex artt. 2043 e ss. c.c.; inoltre, nell'ipotesi disciplinata al comma III la condanna viene pronunciata d'ufficio, essendo l'istanza di parte una mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Con riguardo alla condanna di cui al comma 1, si osserva che il pregiudizio ristorabile si concreta nei maggiori costi o nelle minori utilità che la favorevole definizione del processo apporta al vincitore per il fatto di essere stata dilazionata nel tempo, ove la efficacia ripristinatoria della sentenza non riesca ad essere integrale. Alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante (nella specie, non fornita).
Con riguardo alla condanna di cui al comma 3, la stessa prescinde da un danno effettivo postulando soltanto un'azione od una resistenza contraddistinta da malafede o colpa grave;
la domanda deve quindi essere associata all'utilizzo imprudente di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti, ma suscettibili ad incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica dei terzi, pregiudicandone gli interessi.
Orbene, il presupposto dell'infondatezza della domanda giudiziale, rigettata nel merito, all'esito del giudizio, è il primo elemento della fattispecie, rappresentando una circostanza necessaria ma non sufficiente a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che lo stesso non si collega automaticamente ad una valutazione di imprudenza nella presentazione della domanda.
Nel caso in specie, a parere di questo giudicante, non sembrano ricorrere i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti del e della cessionaria intervenuta Controparte_5 Controparte_4
tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con applicazione dei parametri minimi, attesa l'assenza di particolari questioni di diritto e, in ogni caso, la non complessità delle stesse. Si dispone l'integrale compensazione delle spese nei confronti di
[...]
la quale, a seguito della cessione del credito, non ha più svolto attività Controparte_2
pagina 4 di 5 difensiva pur senza essere formalmente estromessa dal giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_5
compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.207,00 per compensi, Controparte_4
oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4) compensa le spese di giudizio fra l'opponente e l'opposta
[...]
Controparte_2
Velletri, 21 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2327/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUSCHETTI Parte_1 C.F._1
DO
- parte attrice opponente - nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. LEONE LUCA P.IVA_1
e
(C.F. ), in qualità di Controparte_2 P.IVA_2
mandataria di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
LI RO
- parte convenuta opposta - nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA Controparte_4 P.IVA_4
AS AN
- parte intervenuta -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e ss. c.p.c..
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
5.2.2025.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
e la al fine di sentir accogliere le Controparte_5 Controparte_2 seguenti conclusioni: “accertata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in danno dell'attrice per le ragioni indicate nel ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., integralmente trascritto nel presente atto, disporre la sospensione della vendita dell'immobile pignorato della Sig.ra , per eccessivo ribasso del prezzo di Parte_1 vendita rispetto al suo effettivo valore di mercato, revocando l'aggiudicazione del bene in favore del terzo acquirente Sig. , nato a [...] il [...], fatta con Persona_1 verbale del Custode Giudiziario del 11.12.2020”.
A sostegno della sua domanda ha dedotto: (i) di aver promosso ricorso in opposizione agli atti esecutivi nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 871/2012 avverso l'ordinanza del G.E. con cui veniva respinta l'istanza di sospensione della vendita giudiziaria dell'immobile pignorato sito in Ardea, via Colle Romito n. 115; (ii) che l'immobile era stato aggiudicato in data 11.12.2020 al prezzo di € 37.600,00, sebbene fosse stato stimato in
€ 100.000,00; (iii) che il prezzo era iniquo ed ingiusto e che pertanto aveva presentato al
G.E. istanza ex art. 586 c.p.c. chiedendo la sospensione della vendita e la revoca della aggiudicazione provvisoria;
(iv) che tuttavia il GE rigettava l'istanza e, conseguentemente,
l'opponente proponeva l'anzidetta opposizione ex art. 617 c.p.c., anch'essa rigettata dal
G.E.. Nel corso del giudizio ha dato atto dell'avvenuto trasferimento dell'immobile e ha parzialmente modificato le rassegnate conclusioni.
Si è costituito il eccependo in via preliminare la tardività ed Controparte_5 inammissibilità dell'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa nel merito.
Si è inoltre costituita la società e per essa la Controparte_3 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'opponente ex art. 96
[...]
commi 1 e 3 c.p.c.. Si è successivamente costituita in giudizio la cessionaria del credito,
Controparte_4
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Prima di passare al merito, occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di tardività
pagina 2 di 5 per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. sollevata dalle convenute opposte.
Parte attrice opponente ha promosso ricorso in opposizione (con deposito dello stesso in data 9.2.2021) avverso l'ordinanza del G.E. del 25.1.2021, comunicata via PEC in data
26.1.2021, con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della aggiudicazione provvisoria ex art. 586 c.p.c..
Sul punto si osserva che sull'istanza di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 586 c.p.c. il
G.E. provvede con ordinanza, la quale è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 c.p.c..
Conseguentemente, l'eccezione svolta in via preliminare è infondata, atteso che l'opposizione de quo è stata promossa avverso l'ordinanza di rigetto del 25.1.2021 e, dunque, nel termine di legge.
3. Nel merito, le domande attoree sono infondate e vanno integralmente rigettate.
A prescindere dalla circostanza dell'avvenuto trasferimento, nelle more, del bene, rileva la
Giudicante che da quanto rappresentato dall'opponente non emergono né fatti sopravvenuti, né la presenza di interferenze illecite, tali da giustificare la sospensione di cui all'art. 586
c.p.c..
Infatti, secondo la Suprema Corte il potere di sospensione di cui all'art. 586 c.p.c. può essere esercitato quando siano registrate interferenze illecite, ovvero in presenza di fatti sopravvenuti (ad esempio, se nelle more sia intervenuta una modifica della destinazione urbanistica dell'immobile), mentre la norma non può trovare applicazione nella mera eventualità di aggiudicazione a un prezzo inferiore al valore di mercato a seguito di esperimenti di vendita negativi (cfr. Cass. n. 18451/2015 e Cass. n. 3791/2017).
Né la crisi del mercato immobiliare, peraltro allegata del tutto genericamente, indotta dalla pandemia da c.d. Covid 19 può ritenersi un elemento sopravvenuto. Si veda sul punto anche la pronuncia della Suprema Corte Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/11/2021, n. 36857, secondo cui: “Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”.
L'opposizione dev'essere dunque integralmente rigettata.
pagina 3 di 5 Con riguardo alla condanna della opponente ex art. 96 comma 1 o 3 c.p.c., si rileva che si tratta di due distinte fattispecie di responsabilità aggravata, accumunate in parte dai medesimi presupposti (ossia la soccombenza totale e concreta della parte, la mala fede - consistente nella consapevolezza del proprio torto - o la colpa grave - ossia la inescusabile ignoranza della inesistenza del diritto sostanziale dedotto in causa). La differenza principale risiede nel fatto che nella ipotesi di cui al comma I è richiesta la prova di un danno subito dalla parte ex artt. 2043 e ss. c.c.; inoltre, nell'ipotesi disciplinata al comma III la condanna viene pronunciata d'ufficio, essendo l'istanza di parte una mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Con riguardo alla condanna di cui al comma 1, si osserva che il pregiudizio ristorabile si concreta nei maggiori costi o nelle minori utilità che la favorevole definizione del processo apporta al vincitore per il fatto di essere stata dilazionata nel tempo, ove la efficacia ripristinatoria della sentenza non riesca ad essere integrale. Alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante (nella specie, non fornita).
Con riguardo alla condanna di cui al comma 3, la stessa prescinde da un danno effettivo postulando soltanto un'azione od una resistenza contraddistinta da malafede o colpa grave;
la domanda deve quindi essere associata all'utilizzo imprudente di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti, ma suscettibili ad incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica dei terzi, pregiudicandone gli interessi.
Orbene, il presupposto dell'infondatezza della domanda giudiziale, rigettata nel merito, all'esito del giudizio, è il primo elemento della fattispecie, rappresentando una circostanza necessaria ma non sufficiente a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che lo stesso non si collega automaticamente ad una valutazione di imprudenza nella presentazione della domanda.
Nel caso in specie, a parere di questo giudicante, non sembrano ricorrere i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti del e della cessionaria intervenuta Controparte_5 Controparte_4
tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con applicazione dei parametri minimi, attesa l'assenza di particolari questioni di diritto e, in ogni caso, la non complessità delle stesse. Si dispone l'integrale compensazione delle spese nei confronti di
[...]
la quale, a seguito della cessione del credito, non ha più svolto attività Controparte_2
pagina 4 di 5 difensiva pur senza essere formalmente estromessa dal giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_5
compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 3.207,00 per compensi, Controparte_4
oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4) compensa le spese di giudizio fra l'opponente e l'opposta
[...]
Controparte_2
Velletri, 21 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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