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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, nata a [...] ( Basses Pyrénées) il Parte_1
22/12/1943 C.F.( ) rappresentata e difesa dall'avv. prof. C.F._1
Arturo Principe, C.F. ( presso il cui studio, sito in Roma C.F._2
alla Via Cartagine 38 ha eletto domicilio, come da procura speciale, pec :
Email_1
APPELLANTE
CONTRO Avv. , in proprio, nato a [...] il [...], cod. fisc. con CP_1 C.F._3
studio in Roma alla Via dei Ramni n. 24 presso il quale è elettivamente domiciliato, p.e.c.
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Pesaro in data 14.03.23 e in materia di prestazioni professionali
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con l'ordinanza in epigrafe condannava l'appellante a corrispondere all'appellato l'importo di 6.267,00 per onorari professionali.
La impugnava la detta ordinanza, resisteva l'Avv. che Parte_1 CP_1
inter alia allegava l'inappellabilità dell'ordinanza.
L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Sebbene con un primo orientamento la giurisprudenza di legittimità abbia ai fini dell'appellabilità distinto a seconda che il provvedimento impugnatorio si sia pronunciato anche sull'an debeatur o solo sul quantum debeatur (Cass. n. 19873/2015 e n. 12248/2016, che hanno confermato il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 390/2011), successivamente con orientamento ormai consolidato si afferma che: “anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza non più, come sotto il regime normativo previgente, la circostanza se il provvedimento si sia pronunciato anche sull'an debeatur e non solo sul quantum debeatur, essendo entrambi i profili ora ricompresi nella previsione del procedimento in camera di consiglio collegiale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 ma la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n. 34229/2022; Cass. n. 6321/2022; Cass. n. 26083/2021; Cass. n.
26347/2019; Cass. n. 4904/2018; Cass. n. 12411/2017); pertanto, poiché nel caso in esame il Tribunale di Messina in composizione collegiale, richiamati il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art.
702 bis c.p.c., ha pronunciato ordinanza e l'art. 14, u.c. sopra citato prevedeva l'inappellabilità dell'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario collegiale all'epoca previsto, il provvedimento impugnato deve ritenersi suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art.
111 Cost., comma 7, in quanto, con esso, è stato provveduto in via definitiva sui diritti reclamati”
(cfr. Cassazione civile sez. II - 17/10/2023, n. 28776).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' Avv. e avverso l'ordinanza in Parte_1 CP_1
epigrafe, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello e conferma l'impugnata ordinanza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in €
1.911 oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, nata a [...] ( Basses Pyrénées) il Parte_1
22/12/1943 C.F.( ) rappresentata e difesa dall'avv. prof. C.F._1
Arturo Principe, C.F. ( presso il cui studio, sito in Roma C.F._2
alla Via Cartagine 38 ha eletto domicilio, come da procura speciale, pec :
Email_1
APPELLANTE
CONTRO Avv. , in proprio, nato a [...] il [...], cod. fisc. con CP_1 C.F._3
studio in Roma alla Via dei Ramni n. 24 presso il quale è elettivamente domiciliato, p.e.c.
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Pesaro in data 14.03.23 e in materia di prestazioni professionali
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con l'ordinanza in epigrafe condannava l'appellante a corrispondere all'appellato l'importo di 6.267,00 per onorari professionali.
La impugnava la detta ordinanza, resisteva l'Avv. che Parte_1 CP_1
inter alia allegava l'inappellabilità dell'ordinanza.
L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Sebbene con un primo orientamento la giurisprudenza di legittimità abbia ai fini dell'appellabilità distinto a seconda che il provvedimento impugnatorio si sia pronunciato anche sull'an debeatur o solo sul quantum debeatur (Cass. n. 19873/2015 e n. 12248/2016, che hanno confermato il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 390/2011), successivamente con orientamento ormai consolidato si afferma che: “anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza non più, come sotto il regime normativo previgente, la circostanza se il provvedimento si sia pronunciato anche sull'an debeatur e non solo sul quantum debeatur, essendo entrambi i profili ora ricompresi nella previsione del procedimento in camera di consiglio collegiale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 ma la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n. 34229/2022; Cass. n. 6321/2022; Cass. n. 26083/2021; Cass. n.
26347/2019; Cass. n. 4904/2018; Cass. n. 12411/2017); pertanto, poiché nel caso in esame il Tribunale di Messina in composizione collegiale, richiamati il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art.
702 bis c.p.c., ha pronunciato ordinanza e l'art. 14, u.c. sopra citato prevedeva l'inappellabilità dell'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario collegiale all'epoca previsto, il provvedimento impugnato deve ritenersi suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art.
111 Cost., comma 7, in quanto, con esso, è stato provveduto in via definitiva sui diritti reclamati”
(cfr. Cassazione civile sez. II - 17/10/2023, n. 28776).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' Avv. e avverso l'ordinanza in Parte_1 CP_1
epigrafe, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello e conferma l'impugnata ordinanza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in €
1.911 oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Ancona li 18.03.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli