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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2194 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 marzo 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(c.f. e p.i. ) e per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (c.f. e p.i. Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Patti, via Due Giugno 2/b, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Trifilò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, attore contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), residenti in [...], Villaggio
[...] C.F._2
Contesse, via Marco Polo, n. 320, convenuti contumaci avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
In fatto e in diritto e per essa, quale mandataria, in Parte_1 Parte_2 persona del procuratore munito di poteri di firma ha esposto: di essere creditore di e in forza di fideiussoni Controparte_1 Controparte_2 rilasciate da questi ultimi alla relativamente a due contratti di Parte_3 mutuo fondario stipulati entrambi in data 28.06.2007, per la somma di euro 259.126,903, oltre interessi maturati dall'01/08/2017; di essere altresì creditore dei predetti e della somma di euro 194.022,08, CP_1 CP_2 quale saldo dare al 31/07/2017 del mutuo chirografario dagli stessi stipulato in data 05/02/2010, oltre gli interessi maturati dall'01/08/2017; di essere inoltre creditore del solo , in qualità di garante della , Controparte_3 Parte_3 della somma di euro 102.555,40, oltre interessi di mora maturati dal 01/08/2017, dovuti in forza del mutuo fondario stipulato in data 21/05/2007; che le somme di cui ai mutui fondiari sono state richieste da
[...] con atto notificato il 06/12/2017. Ha altresì allegato che che Parte_1 con atto pubblico stipulato dal notaio del maggio 2007, Persona_1 trascritto il 5 maggio 2017, contraddistinto dal n° 147826 di repertorio e dal n° 18824 di raccolta, ha provveduto alla costituzione di un Controparte_1 fondo patrimoniale sul bene sito in Rometta via Rapano Inferiore in catasto al fg.9 part.113 e che con il medesimo atto il predetto e la Controparte_1 moglie hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti Controparte_2 ulteriori beni:2) due appartamenti contigui tra loro in Messina Villaggio
Contesse via Marco Polo,320, ricadenti nel corpo di fabbrica A, posti a piano secondo in catasto al fg.140 part.1353 sub 9 e sub 10; 3)locale garage ubicato nella medesima via Marco Polo n.320 del Villaggio Contesse di Messina, ricadente nel corpo di fabbrica B, in catasto al fg.140 part.1354 sub 4; 4) appartamento in Messina villaggio Contesse Vico Vetro,7, posto al piano secondo in catasto al fg. 140 part.211 sub 18; 5) appartamento i Messina
contraddistinto con il numero interno 4,posto a Parte_4 piano terra, in catasto al fg.140 part.211 sub 5 ad eccezione del bene in
Messina in catasto al fg.140 part.211 sub 18 gravato
Ciò premesso, ha convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2 chiedendo che il Tribunale adito revocasse, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dagli odierni convenuti.
e non si sono costituiti in giudizio e, Controparte_3 Controparte_2 pertanto, vanno dichiarati contumaci. Per verificare la fondatezza delle domande azionate dall'attrice è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' EV NI, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia NI del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia NI da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ.
20.02.1989 n. 987). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere da , che Controparte_4 Controparte_2
2 essendo un atto inter vivos avente contenuto patrimoniale - sebbene gratuito – idoneo, quindi, ad incidere su beni facente parte della garanzia patrimoniale generica è assoggettabile all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Per orientamento pacifico della Corte di legittimità, infatti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito - stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti - che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. (Cass. Civ. n. 22878/2012; Cass. Civ.,18 ottobre 2011, n. 21492).
Ritiene questo Giudice che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca dell'atto di costituzione dedotto nel presente giudizio. Parte attrice ha, innanzitutto, dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito comprovata da apposita garanzia fideiussoria rilasciata dai coniugi e in CP_1 CP_2 favore della nell'ambito di due contratti di mutuo stipulati Parte_3 da quest'ultima, nonché, nell'esistenza di altra ragione di credito derivante dagli obblighi restitutori conseguenti all'avvenuta stipulazione da parte dei predetti coniugi di un contratto di mutuo con Unicredit Banco di Sicilia S.p.a.; infine, dal rilascio, da parte del solo , di una garanzia Controparte_3 fideiussoria in altro contratto di mutuo stipulato sempre della Parte_3
circostanze queste risultanti per tabulas, avendo parte attrice prodotto in
[...] atti i contratti suddetti.
Si osservi altresì che, posto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali), ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito di garanzia (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicchè è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. "dolosa preordinazione”.
Pertanto, già alla data in cui gli odierni convenuti hanno sottoscritto la fideiussione è sorta in capo agli stessi la posizione debitoria e l'obbligo nei confronti della banca di preservare la consistenza patrimoniale a tutela del credito con conseguente divieto di qualsiasi atto dispositivo sui propri beni volto a pregiudicare la futura esecuzione coattiva. Sussiste, poi, il requisito dell'EV NI, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, Controparte_4 Controparte_2 si sono spogliati di vari beni immobili di cui erano titolari così
3 compromettendo la garanzia patrimoniale. Va ricordato in proposito che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso (Cass. Civ. n. 5972/05) l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'EV NI (in tal senso vedi Cassazione civile sez. I, 06 agosto 2004, n. 15257 in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8), onere nel caso di specie non assolto, non essendosi i convenuti costituiti. E', peraltro, evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni di parte attrice in quanto la costituzione di un fondo patrimoniale, con il conseguente vincolo di destinazione sui beni conferiti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ha sensibilmente ridotto - la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. spettante alla banca creditrice, rendendo più incerta e difficile la soddisfazione del credito. Come è noto, infatti, i beni conferiti nel fondo patrimoniale sono aggredibili solo alle condizioni di cui all'art. 170 c.c. circostanza che rende difficoltosa la possibilità per la Unicredit s.p.a di far valere sul bene conferito la propria posizione creditoria. Sussiste, infine, il requisito della scientia NI del debitore. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come è nel caso di specie, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (“peraltro, trattandosi di atto a titolo gratuito sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione. Con riferimento a tali atti - infatti - non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, "qui certat de lucro captando", la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”, così Cass. Civ. n. 21808/15). Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia NI", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass.civ., sez. III, sent. n.13343 del 30/6/15). Nel caso di specie l'atto deve ritenersi successivo atteso che, come chiarito
4 dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità pronunciatasi in materia, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito ( Tribunale Arezzo 495/18; Cassazione Civile 1450/15; Tribunale Arezzo 1076/17).
Sul punto, si osserva che secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. III 07 ottobre 2008 n. 24757, Diritto & Giustizia
2008), quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, dovendosi ritenere sufficiente il dolo generico, che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei creditori. Tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (nella specie, due coniugi in regime di separazione dei beni avevano costituito un fondo patrimoniale e poco tempo dopo avevano deciso di garantire tramite una fideiussione un conto corrente con apertura di credito presso una banca e a favore di una società a responsabilità limitata della quale il marito era amministratore unico).
Né, trattandosi di fondo patrimoniale, si deve applicare il n. 2 del primo comma dell'art. 2901 c.c.
La circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito in data 2 maggio 2017, quindi successivamente al rilascio delle garanzie fideiussorie e alla stipulazione del contratto di mutuo, avvenuti, rispettivamente, nell'anno 2007 e 2010, dimostra la consapevolezza dei convenuti circa la loro ingente esposizione debitoria e consente di inferire la volontà degli stessi di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica i vari beni immobili confluiti nel patrimonio vincolato. In accoglimento della domanda azionata da parte attrice, va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto Parte_1 pubblico stipulato dal notaio contraddistinto dal n. Persona_1
147826 di repertorio e dal n. 18824 di raccolta con il quale Controparte_1 con riferimento a tutti i beni che i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 hanno costituito in fondo patrimoniale ad eccezione del bene in Messina in catasto al fg.140 part.211 sub 18 gravato da ipoteca del Banco di Sicilia SPA., come da richiesta di parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti convenute ed in favore della attrice e liquidate, come da dispositivo, in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia, applicando i valori minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore Compreso Tra € 520,000,00 Ed €1.000.000,00 (
5 studio,introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentito il procuratore di parte attrice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta la n. 2194/22 così provvede:
1.dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto Parte_1 pubblico stipulato dal notaio contraddistinto dal n. Persona_1
147826 di repertorio e dal n. 18824 di raccolta con il quale Controparte_1
e hanno costituito in fondo patrimoniale ad eccezione del Controparte_2 bene in Messina in catasto al fg.140 part.211 sub 18 gravato da ipoteca del Banco di Sicilia SPA;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in € 660,00 per spese ed € 7831,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a.. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dott. Alfio
Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2194 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 marzo 2025, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(c.f. e p.i. ) e per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (c.f. e p.i. Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Patti, via Due Giugno 2/b, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Trifilò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, attore contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), residenti in [...], Villaggio
[...] C.F._2
Contesse, via Marco Polo, n. 320, convenuti contumaci avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
In fatto e in diritto e per essa, quale mandataria, in Parte_1 Parte_2 persona del procuratore munito di poteri di firma ha esposto: di essere creditore di e in forza di fideiussoni Controparte_1 Controparte_2 rilasciate da questi ultimi alla relativamente a due contratti di Parte_3 mutuo fondario stipulati entrambi in data 28.06.2007, per la somma di euro 259.126,903, oltre interessi maturati dall'01/08/2017; di essere altresì creditore dei predetti e della somma di euro 194.022,08, CP_1 CP_2 quale saldo dare al 31/07/2017 del mutuo chirografario dagli stessi stipulato in data 05/02/2010, oltre gli interessi maturati dall'01/08/2017; di essere inoltre creditore del solo , in qualità di garante della , Controparte_3 Parte_3 della somma di euro 102.555,40, oltre interessi di mora maturati dal 01/08/2017, dovuti in forza del mutuo fondario stipulato in data 21/05/2007; che le somme di cui ai mutui fondiari sono state richieste da
[...] con atto notificato il 06/12/2017. Ha altresì allegato che che Parte_1 con atto pubblico stipulato dal notaio del maggio 2007, Persona_1 trascritto il 5 maggio 2017, contraddistinto dal n° 147826 di repertorio e dal n° 18824 di raccolta, ha provveduto alla costituzione di un Controparte_1 fondo patrimoniale sul bene sito in Rometta via Rapano Inferiore in catasto al fg.9 part.113 e che con il medesimo atto il predetto e la Controparte_1 moglie hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti Controparte_2 ulteriori beni:2) due appartamenti contigui tra loro in Messina Villaggio
Contesse via Marco Polo,320, ricadenti nel corpo di fabbrica A, posti a piano secondo in catasto al fg.140 part.1353 sub 9 e sub 10; 3)locale garage ubicato nella medesima via Marco Polo n.320 del Villaggio Contesse di Messina, ricadente nel corpo di fabbrica B, in catasto al fg.140 part.1354 sub 4; 4) appartamento in Messina villaggio Contesse Vico Vetro,7, posto al piano secondo in catasto al fg. 140 part.211 sub 18; 5) appartamento i Messina
contraddistinto con il numero interno 4,posto a Parte_4 piano terra, in catasto al fg.140 part.211 sub 5 ad eccezione del bene in
Messina in catasto al fg.140 part.211 sub 18 gravato
Ciò premesso, ha convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2 chiedendo che il Tribunale adito revocasse, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dagli odierni convenuti.
e non si sono costituiti in giudizio e, Controparte_3 Controparte_2 pertanto, vanno dichiarati contumaci. Per verificare la fondatezza delle domande azionate dall'attrice è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' EV NI, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia NI del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia NI da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ.
20.02.1989 n. 987). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere da , che Controparte_4 Controparte_2
2 essendo un atto inter vivos avente contenuto patrimoniale - sebbene gratuito – idoneo, quindi, ad incidere su beni facente parte della garanzia patrimoniale generica è assoggettabile all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Per orientamento pacifico della Corte di legittimità, infatti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito - stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti - che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. (Cass. Civ. n. 22878/2012; Cass. Civ.,18 ottobre 2011, n. 21492).
Ritiene questo Giudice che sussistano tutti gli elementi necessari per la revoca dell'atto di costituzione dedotto nel presente giudizio. Parte attrice ha, innanzitutto, dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito comprovata da apposita garanzia fideiussoria rilasciata dai coniugi e in CP_1 CP_2 favore della nell'ambito di due contratti di mutuo stipulati Parte_3 da quest'ultima, nonché, nell'esistenza di altra ragione di credito derivante dagli obblighi restitutori conseguenti all'avvenuta stipulazione da parte dei predetti coniugi di un contratto di mutuo con Unicredit Banco di Sicilia S.p.a.; infine, dal rilascio, da parte del solo , di una garanzia Controparte_3 fideiussoria in altro contratto di mutuo stipulato sempre della Parte_3
circostanze queste risultanti per tabulas, avendo parte attrice prodotto in
[...] atti i contratti suddetti.
Si osservi altresì che, posto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali), ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito di garanzia (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicchè è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. "dolosa preordinazione”.
Pertanto, già alla data in cui gli odierni convenuti hanno sottoscritto la fideiussione è sorta in capo agli stessi la posizione debitoria e l'obbligo nei confronti della banca di preservare la consistenza patrimoniale a tutela del credito con conseguente divieto di qualsiasi atto dispositivo sui propri beni volto a pregiudicare la futura esecuzione coattiva. Sussiste, poi, il requisito dell'EV NI, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, Controparte_4 Controparte_2 si sono spogliati di vari beni immobili di cui erano titolari così
3 compromettendo la garanzia patrimoniale. Va ricordato in proposito che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso (Cass. Civ. n. 5972/05) l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'EV NI (in tal senso vedi Cassazione civile sez. I, 06 agosto 2004, n. 15257 in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8), onere nel caso di specie non assolto, non essendosi i convenuti costituiti. E', peraltro, evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni di parte attrice in quanto la costituzione di un fondo patrimoniale, con il conseguente vincolo di destinazione sui beni conferiti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ha sensibilmente ridotto - la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. spettante alla banca creditrice, rendendo più incerta e difficile la soddisfazione del credito. Come è noto, infatti, i beni conferiti nel fondo patrimoniale sono aggredibili solo alle condizioni di cui all'art. 170 c.c. circostanza che rende difficoltosa la possibilità per la Unicredit s.p.a di far valere sul bene conferito la propria posizione creditoria. Sussiste, infine, il requisito della scientia NI del debitore. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come è nel caso di specie, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (“peraltro, trattandosi di atto a titolo gratuito sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione. Con riferimento a tali atti - infatti - non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, "qui certat de lucro captando", la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”, così Cass. Civ. n. 21808/15). Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia NI", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass.civ., sez. III, sent. n.13343 del 30/6/15). Nel caso di specie l'atto deve ritenersi successivo atteso che, come chiarito
4 dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità pronunciatasi in materia, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito ( Tribunale Arezzo 495/18; Cassazione Civile 1450/15; Tribunale Arezzo 1076/17).
Sul punto, si osserva che secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. III 07 ottobre 2008 n. 24757, Diritto & Giustizia
2008), quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, dovendosi ritenere sufficiente il dolo generico, che si sostanzia nella mera previsione del pregiudizio dei creditori. Tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (nella specie, due coniugi in regime di separazione dei beni avevano costituito un fondo patrimoniale e poco tempo dopo avevano deciso di garantire tramite una fideiussione un conto corrente con apertura di credito presso una banca e a favore di una società a responsabilità limitata della quale il marito era amministratore unico).
Né, trattandosi di fondo patrimoniale, si deve applicare il n. 2 del primo comma dell'art. 2901 c.c.
La circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito in data 2 maggio 2017, quindi successivamente al rilascio delle garanzie fideiussorie e alla stipulazione del contratto di mutuo, avvenuti, rispettivamente, nell'anno 2007 e 2010, dimostra la consapevolezza dei convenuti circa la loro ingente esposizione debitoria e consente di inferire la volontà degli stessi di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica i vari beni immobili confluiti nel patrimonio vincolato. In accoglimento della domanda azionata da parte attrice, va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto Parte_1 pubblico stipulato dal notaio contraddistinto dal n. Persona_1
147826 di repertorio e dal n. 18824 di raccolta con il quale Controparte_1 con riferimento a tutti i beni che i sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 hanno costituito in fondo patrimoniale ad eccezione del bene in Messina in catasto al fg.140 part.211 sub 18 gravato da ipoteca del Banco di Sicilia SPA., come da richiesta di parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti convenute ed in favore della attrice e liquidate, come da dispositivo, in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia, applicando i valori minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore Compreso Tra € 520,000,00 Ed €1.000.000,00 (
5 studio,introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentito il procuratore di parte attrice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta la n. 2194/22 così provvede:
1.dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto Parte_1 pubblico stipulato dal notaio contraddistinto dal n. Persona_1
147826 di repertorio e dal n. 18824 di raccolta con il quale Controparte_1
e hanno costituito in fondo patrimoniale ad eccezione del Controparte_2 bene in Messina in catasto al fg.140 part.211 sub 18 gravato da ipoteca del Banco di Sicilia SPA;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in € 660,00 per spese ed € 7831,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a.. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dott. Alfio
Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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