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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2414/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2414/2021
TRA
( , elettivamente domiciliata PA C.F._1 vv Roma via Nicola Ricciotti n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. Marco Terracciano sito in Ladispoli viale Italia n. 110, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva PA in giudizio il deduc ei coniuge Controparte_1 maltrattata e che per tale motivo Persona_1 are avvio al giudizio di separazione personale conclusosi con la pronuncia del decreto di omologa del 23.05.2014 da parte del Tribunale di Civitavecchia;
-che dall'unione matrimoniale erano nati Per_2
(il 21.07.2004), (il 16.08.2009) e Persona_3 Per_4
07.06.2012); -che, in seguito alla separazione poiché si erano protratte le azioni di maltrattamento di nei confronti di , Persona_1 PA quest'ultima per trovare u ale e fattivo, s l Servizio Sociale del Comune di Cerveteri (Roma), che le aveva assegnata da subito come assistente sociale;
-che aveva Persona_5 PA trovato giovamento dagli incontri, del primo periodo, ed aveva seguito anche gli incontri presso il centro antiviolenza “Donne in cerchio” gestito dalla presente nel Comune vicino, quello di Ladispoli Parte_2 tretto sanitario del Comune di (Roma- CP_1
F2 ASL RM4); -che in tale contesto, tuttavia, nonost iolenze denunciata ad opera del marito, non aveva ricevuto l'aiuto sperato e gli incontri si erano ben presto interrotti;
-che nel dicembre 2014 aveva fatto ricorso al Tribunale di Civitavecchia (R.G. n. 1506/2014 V.G.) per ottenere una modificazione delle condizioni di separazione per ottenere l'affido esclusivo in suo favore dei figli minori viste le violenze subite negli anni;
-che il Tribunale aveva disposto dapprima una consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo nel ruolo di CTU la Dott.ssa , quindi Persona_6 aveva incaricato il Servizio Sociale del Com ma) di regolamentare gli incontri di con i figli in modalità protetta Persona_1
(perché nel frattempo era inf una segnalazione dal presidio ospedaliero del Bambino Gesù di Palidoro per cui il minore avrebbe Per_2 riportato lesioni causate dal padre) e, infine, aveva previst itori e i figli un intervento psicoterapeutico da operatori e strutture specializzate del territorio;
-che, peraltro, la circostanza che il minore avesse Per_2 riportato lesioni a causa delle violenze del padre, ve ermata, purtroppo però solo dopo diverso tempo, dal fratello (che, Persona_3 all'epoca del fatto, aveva appena 5 anni) il quale pure ione, aveva subito le violenze fisiche e psicologiche del padre, venendo rinchiuso per oltre un'ora al buio dentro uno sgabuzzino;
-che tale fatto, però, raccontato alla CTU dal minore non veniva riportato nella relazione;
Per_2
-che, nelle more di quel giud rvizi Sociali avevano relazionato al Tribunale Ordinario di Civitavecchia dell'andamento scolastico dei minori e e, soprattutto, del fatto che il primo Per_2 Per_3 Per_3 manifestasse un rifiuto a partecipare agli incontri protetti con il padre temendo che questi potesse di nuovo usargli violenza menandolo e, nel contempo, lamentando pure come ciò si fosse anche già ripetuto proprio nel corso di uno di questi incontri (capitato nel mese di dicembre 2015) senza che le assistenti sociali se ne erano accorte in quanto una in un'altra stanza al telefono, l'altra invece girata di spalle;
-che queste periodiche relazioni erano tutte successive all'epoca in cui (marzo/aprile 2016) il rapporto tra questa e il Servizio Sociale del Comune di Cerveteri (Roma) si era incrinato in maniera irreparabile;
-che, in particolare, era emerso quasi (appunto da queste periodiche relazioni) che la mancata partecipazione del minore agli Per_2 incontri protetti con il padre era invero una sorta d'imposizione PA
verso il figli;
-che gli assistenti sociali, per giunta, avevano sos
[...] ra stato vero che nel corso di uno degli incontri, aveva Persona_1 colpito il figlio con un pugno;
-che addirittura, nonostante ne PA aveva fatto espressa richiesta ai predetti Servizi Sociali e rte di Appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, con l'ordinanza resa in data 12.10.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 51660/2018 aveva rappresentato la necessità, per “mitigare la grave conflittualità genitoriale”, di “predisporre un sostegno psicologico nei confronti del figlio , nessuna iniziativa di siffatto genere veniva invero Per_2 intrapresa istenti sociali che, anzi, più che soccorrere il minore nel percorso, avevano demonizzato;
-che la pronuncia della Corte PA di Appello, in particolare, a he “la grave ed indiscussa conflittualità genitoriale” non aveva reso “praticabile l'affidamento esclusivo”, che pure “il collocamento presso il padre” non era “praticabile, attesi i disagi manifestati dai figli nei suoi confronti”, che, pertanto, non erano sussistenti “i presupposti per la libera frequentazione padre-figli, proprio in forza dell'atteggiamento di rifiuto” dei minori “nei confronti del padre”; -che nel corso di un procedimento penale a carico di per Persona_1 maltrattamenti, con l'aggravante dei futili motivi, nel quale ad accusarlo erano proprio il figlio e , i Servizi Sociali del Comune Per_2 PA di Cerveteri (Roma) a re lazioni nelle quali l'imputato veniva descritto come un padre incapace di ottenere il rispetto dai figli o di saperli gestire e contenere, ma pure come succube di loro e, soprattutto, della ex moglie che, invece, nell'occasione veniva rappresentata in maniera forzatamente e inspiegabilmente negativa;
-che il motivo per il quale i rapporti tra ed il Servizio Sociale del Comune di Cerveteri PA
(Roma) era rovinato tanto da condurre gli assistenti sociali a rendere relazioni valutazioni negative sulla donna erano da rinvenire nelle battaglie condotte dall'attrice all'interno dello stesso Comune di Cerveteri (Roma) per la tutela dei cittadini e il rispetto delle norme di trasparenza ed anticorruzione;
-che, per tali ragioni, l'assistente alla prima CP_2 occasione, nel mese di luglio 2016, aveva relazionato al Tribunale come, durante uno degli incontri tra il padre ed i figli, aveva tenuto PA un comportamento ingiustificatamente provoca ivo verso l'ex coniuge;
-che nel 2018 ad era subentrata nel ruolo di Persona_7 assistente sociale mentre la responsabile Persona_8 Persona_9 amministrativo de el Comune oma), veniva sostituita da;
che , nel corso del 2018, Persona_10 PA avendo trova icino richiesto al Servizio Sociale lo spostamento di scuola di due dei tre figli, cosa che le avrebbe consentito di riprendere l'attività lavorativa, trovando però solo il rifiuto del Servizio Sociale di Cerveteri (Roma), dovendo così rinunciare al lavoro;
-che l'assistente sociale veniva affiancata, per circa un anno, alla Persona_8 collega;
-che, invece, dal mese di luglio 2019 aveva seguito Persona_5 da sol d i figli minori;
-che proprio l'assistente sociale PA
a rappresentato che era stata ingiustamente Persona_8 ltre assistenti sociali e che anche lei aveva ricevuto forti pressioni perché rendesse le relazioni da inviare al Tribunale di tenore negativo nei confronti della persona di;
-che per tale ragione PA in luogo di ottenere l'affido esclusivo d eva visto nominato un curatore speciale e sospesa la responsabilità genitoriale;
-che, in particolare, l'assistente sociale nel mese di gennaio 2016 aveva redatto CP_2 una relazione, insieme alle colleghe e , che Persona_7 Persona_5 aveva penalizzato in e n un PA altro uomo, il pa enito (avuto dall'attrice dopo la fine del rapporto avuto con , che al tempo non erano buoni, come a Persona_1 voler significare che l'attrice non era in grado di relazionarsi se non in maniera conflittuale;
-che detta relazione, nelle mani di Persona_1 veniva da questi versata in atti innanzi al Tribunale dei Min Volontaria Giurisdizione n. 1506/14), con conseguenze serie per PA
; -che si era, quindi, rivolta al Dott. ,
[...] PA Persona_11 co ps esperto e noto CTU, al qual analizzare, con documentazione a sostegno, tutta l'attività posta in essere dal Servizio Sociale del Comune di Cerveteri (Roma); -che da tale verifica erano emerse “diverse criticità “nelle prassi seguite dagli operatori dei Servizi Sociali” i quali nel gestire il caso della odierna patte attrice e dei figli minori “hanno generato un contesto di regole e comunicazioni che ha reso impossibile, o quanto meno estremamente difficile, alla Signora il recupero del suo ruolo Pt_1 di madre, e che ha influito lesivamente sulla vita personale e familiare, e sul suo equilibrio psicofisico””. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità dell Controparte_3 per non avere eseguito con diligenza,
[...] Controparte_4 to con lesione della Signora
[...]
per essere stata volutamente descritta come genitrice inadeg PA
e per l'effetto il in persona del Sindaco Controparte_4 pro-tempore, a risarcire la Signora tutti i danni dalla medesima PA patiti e patendi, psicologici e lla che verrà accertata e determinata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio il eccependo la nullità per Controparte_1 indeterminatezza della citazione, il difetto di legittimazione passiva dell'ente, la prescrizione della pretesa risarcitoria, nonché l'infondatezza nel merito essendo corretto e verificato nei vari giudizi il comportamento dei servizi sociali. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui in premessa;
B) ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
C) in ogni caso, dichiarare la prescrizione così co
[...] premessa;
D) in subordine, nel merito, rigettare la domanda svolta dalla sig.ra
nei confronti del in quanto infondata PA Controparte_1 ritto e comunqu i caso condannare l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., con liquidazione in via equitativa”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Relativamente all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va osservato che - ai sensi dell'art. 164 c.p.c.- la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto- non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dalla convenuta, anzi è del tutto evidente che l'attrice abbia promosso una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sostenendo che gli assistenti sociali relazionavano all'autorità giudiziaria circostanze false e rappresentavano la figura genitoriale di in chiave fortemente PA negativa tanto che le veniva negato ivo dei figli minori (richiesto al Tribunale di Civitavecchia sin dal ricorso per la modifica delle condizioni della separazione) e veniva, viceversa, nominato un curatore speciale e sospesa la responsabilità genitoriale.
5.Ciò premesso, giova ricordare che dall'esame degli atti e dai documenti di causa è emerso che in data 22.04.2012, dopo una lunga convivenza,
ha contratto matrimonio con e che PA Persona_1
nati i figli (21 luglio 200 (26 Per_2 Persona_3 agosto 2009) e (7 giugno 2012). Per_4
Con decreto d 14 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi con previsione che i figli erano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre ed obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 500,00, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra. Tuttavia, con ricorso del dicembre 2014 ha adito il Tribunale PA di Civitavecchia (R.G. n. 1506/2014 V. e la modifica di tali statuizioni a causa del contegno aggressivo e violento del coniuge nei confronti della ricorrente e dei figli, procedimento in corso del quale veniva disposto il monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di CP_1
Nel corso del giudizio di divorzio (Rg n. 70853/2017 presso il Tribunale di Roma) veniva disposta una ctu a firma della dott. nella Persona_12 quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni iticità della situazione osservata, l'incapacità comunicativa pervasiva dei genitori, così come l'incapacità di trovare accordi genitoriali per i figli senza l'intervento di terzi;
la molteplicità dei giudizi aperti;
le deficitarie capacità genitoriali di madre e padre;
la complessità delle relazioni osservate;
le difficoltà riscontrate anche nell'azione del Servizi di cui come si diceva non sempre è stata riconosciuta la funzione, rendono necessario la temporanea sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre e la nomina di un Tutore - l'ill.mo Giudice potrà decidere se delegare al Servizio la funzione tutoriale - per un periodo di 10-12 mesi8 , da poi rivalutare in base agli esiti osservati. Tale intervento si ritiene necessario per aiutare i genitori in questa fase complessa e per evitare uno stallo della vita dei minori, ovvero monitorare e decidere eventuali cambiamenti nella frequentazione padre-figli che ci si augura - allo stato attuale almeno per e - proceda verso la Per_3 Per_4 normalizzazione. Tale suggerimento è stato peraltro recepito in maniera concorde nell'ultimo incontro - come da Verbale riportato a pp. 11-12 - dai genitori, dal Servizio sociale, dalla CTP del sig. e dagli avvocati delle Per_1 parti: “I presenti concordano sulla necessità di provvisoriamente un tutore per 12/ 14 mesi - si veda Nota 8 - che coadiuverà il Servizio Sociale nella gestione delle questioni inerenti i minori e coordinerà gli interventi psicologici in atto”. Con nota del 4 novembre 2020 il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale ha chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale di ambo le parti sui tre figli minori, istanza formulata anche dal curatore speciale e alla quale ha aderito mentre si è opposta, Per_1 PA sebbene in sede di enza tecnica d'uf rtata la sua adesione alle indicazioni e al suggerimento in tal senso formulato dalla ctu. Con ordinanza collegiale del 29.12.2020, il Tribunale di Roma “Visto l'art. 333 c.c., sospende (Torino, 21 luglio 1973) e PA Persona_1
(Roma, 22 m responsabilità genitoriale s (Roma, 21 luglio 2004), (Roma, 26 Persona_13 Persona_14 agosto 2009) e (Roma, 7 giugno 2012); nomina tutore Persona_15 provvisorio dei p aco pro tempore in carica del Comune di
fermo restando che la nomina del tutore definitivo è rimessa al CP_1 telare presso il Tribunale di Civitavecchia. Rinvia la causa per il prosieguo e la verifica dell'andamento delle relazioni familiari all'udienza del 25 maggio 2021, ore 11.30, davanti al giudice istruttore Stefania Ciani disponendo la comparizione delle parti, del curatore speciale e del tutore dei minori”. Dalla motivazione della sentenza resa a definizione del giudizio di divorzio si legge anche che dall'allegato “verbale di ricezione atti scritti” della Legione Carabinieri Lazio Stazione di del 13 giugno 2022 si evince che il CP_1 tutore delegato durante il coll o nella stessa giornata con il minore raccoglieva le sue seguenti dichiarazioni: “Circa due anni fa mia Per_2 vesciava i contenitori della spazzatura di umido e plastica sul mio letto asserendo. Nel 2014 prima di recarmi in vacanza nella casa della nonna paterna presso S. RC (PG) venivo malmenato con un bastone, al mio rientro nella casa materna giorni dopo, avevo ancora i lividi evidenti e venivo portato da delle persone (non ricordo se assistenti sociali o carabinieri) mi veniva detto di riferire che tali lividi mi erano stati procurati dalla nonna paterna. Per non farmi uscire con gli amici mi riferiva di essere molto malata e di necessitare della mia assistenza (tumore al cervello, tumore al fegato ecc.). quando due anni e mezzo fa comunicavo a mia madre la volontà di riallacciare i rapporti con mio padre questa non perdeva occasione per rinfacciarmi la cosa ogni qual volta avevamo una discussione banale. Mi teneva sotto scacco dicendomi frasi come: Mentre venivo picchiato col manico della scopa insieme a mio fratello dopo essere riuscito a fuggire con lui in camera ed a Per_3 chiudere la iave, costruivo una fune con le lenzuola per far fuggire mio fratello. Quanto avevo circa 11 anni, mia madre mi graffiò, mi strinse il collo al fine di farmi denunciare mio padre per maltrattamenti. Aveva fatto altresì un video per mostrare i segni, ma quando io dicevo questa cancellava il filmato. Venivo minacciato da mia madre e costretto a dire esattamente tutto ciò che le voleva perché qualora avessi riferito la verità io e i miei fratelli saremmo andati in casa famiglia. Era solita malmenarmi con l'ausilio di bastoni. Venivo continuamente denigrato, soprattutto dopo aver ricominciato a frequentare mio padre da lei ed i miei fratelli. A seguito delal mia decisione di rivederlo, ero costretto a mangiare da solo in camera e non mi veniva preparato alcun pasto. Mia madre mi mostrava circa 3 o 4 anni fa una scatola contenente una pistola ed una bustina con n. 3 proiettili ed un quarto in canna. L'arma era nella sua valigia color verde scuro, tenuta in un armadio bianco nel secondo ripiano dal basso. Successivamente l'arma si trovava nell'intercapedine sita fra il soffitto del bagno ed il tetto della casa, in questa occasione ho visto e riconosciuto la valigia mentre facevo il cambio di stagione. Una terza volta ho visto la stessa valigia della pistola nella sua scrivania, un'altra volta nell'armadietto dei farmaci ed infine fra le doghe ed il materasso del suo letto. Mia madre mi riferiva che qualora le vicende giudiziarie in atto non fossero andate a buon fine, avrebbe utilizzato l'arma ed i quattro colpi contro me, i miei fratelli e se stessa. Aggiungeva inoltre che avrebbe compiuto l'atto durante la notte, quando dormivamo, questa sua dichiarazione mi turbava al punto da spingermi a dormire con un coltellino sotto il cuscino”. Alla stregua di tali molteplici e articolate emergenze istruttorie, il Tribunale di Roma ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per dichiarare entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli minori Per_2 Per_3
e , tenuto conto del pregiudizio agli i
[...] Per_4
, improprio coinvolgimento nel conflitto genitoriale, sicuramente agito soprattutto dalla madre ma dal quale il padre non è stato in grado di tutelari e proteggerli appieno, ciò a prescindere da ogni indagine circa la volontarietà o meno dei comportamenti posti in essere, del tutto irrilevante nei procedimenti de potestate, ed a prescindere anche dall'esito dei procedimenti penali in corso, incluso quello scaturito dalle dichiarazioni rese da e sopra trascritte. Per_2
Il Tribu oma ha valorizzato anche che “del pari grave ed emblematico della strumentalizzazione dei figli è la denuncia querela sporta dalla nei Pt_1 confronti di sol che si ponga mente al fatto gli stessi denunciati Per_2 comportame ni orsono erano stati ascritti dalla madre medesima al contegno paterno e a quanto, a suo dire, i figli avrebbero subito in passato dal padre”. Il Tribunale di Roma, sempre nel giudizio di divorzio, ha preso atto delle convergenti richieste del tutore e del curatore speciale dei minori nonché del Servizio Sociale del Comune di che segue il nucleo dal 2015 e ha CP_1 disposto l'immediato colloca e Per_2 Persona_3
presso l'abitazione paterna, con n re- Per_4 figli che potranno essere calendarizzati dal tutore all'esito della valutazione psichiatrica di presso il competente Centro di Salute Mentale PA della ASL di rif riale.
6.Da quanto esposto, si evince chiaramente che le determinazioni del Tribunale si sono fondate su una articolata, duratura e approfondita consulenza -nella quale proprio si proponeva, quale soluzione preferibile, la sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale-, sull'esame dei documenti, sull'iniziativa della Procura della Repubblica, sulle istanze del tutore e del curatore. Non solo, dunque, il compendio probatorio valutato dal Tribunale di Roma si è fondato sulle relazioni dei Servizi Sociali, ma anche e soprattutto sugli elementi emersi dai documenti, dalle operazioni peritali, dalle richieste e argomentazioni fornite da tutti gli interlocutori processuali del giudizio di divorzio. Nella ctu della dott.ssa (Rg n. 70853/2017, giudizio di Persona_12 divorzio presso il Trib particolare nelle repliche alle osservazioni di parte, viene espresso chiaramente, quanto al rapporto tra Servizi Sociali e che quest'ultima “sembra attribuire la Parte_3 crescente disfunzio tasi nella coppia genitoriale - Pt_1 Per_1 nel rapporto determinatosi fra gli operatori dei Servizi Sociali i n sig.ra . Tale ipotesi non appare essere confacente, né PA rispon erso sia dagli incontri con le operatrici dei Servizi, che dalla lettura delle Relazioni da loro effettuate in questo lungo iter. Peraltro, con provvedimento del giugno 2018 (13.06.18) il “Giudice approvava e ratificava l'operato del Servizio e il progetto delineato”. La lettura della complessiva motivazione della sentenza del Tribunale di Roma, rende esplicito il fatto che la problematica dell'operato dei Servizi Sociali nella gestione della vicenda familiare era stata denunciata nel giudizio di divorzio e valutata dal collegio del Tribunale di Roma che condiviso e ritenuto attendibili le valutazioni e le indicazioni offerte dalle relazioni dei Servizi Sociali. Risulta, dunque, per un primo verso la domanda risarcitoria inammissibile, in quanto tende ad una rivalutazione di circostanze e fatti già acclarati dall'Autorità Giudiziaria nella sede naturalmente preposta a tale accertamento, circostanze che risultano coperte dal giudicato oppure vanno censurate nei successivi gradi di impugnazione sempre di quella sede naturale.
7.In secondo luogo, la domanda appare anche infondata. La ricostruzione dei passaggi salienti del giudizio di divorzio appena riportati risulta essenziale nella verifica del nesso di causalità tra l'operato dei Servizi Sociali contestato dall'attrice e i provvedimenti adottati dalla autorità giudiziaria in punto di affido, sospensione e decadenza della potestà genitoriale della donna sui propri figli nati dal matrimonio con Persona_1
Così, infatti, si legge nella sentenz Tribunale di Roma “Alla stregua di tali molteplici e articolate emergenze istruttorie, il collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli minori e , tenuto Per_2 Persona_3 Per_4 conto del pregiudizio agli ste r proprio coinvolgimento nel conflitto genitoriale, sicuramente agito soprattutto dalla madre ma dal quale il padre non è stato in grado di tutelari e proteggerli appieno”. Come evidenziato si evince chiaramente che le determinazioni del Tribunale si sono fondate su una articolata, duratura e approfondita consulenza -nella quale proprio si proponeva, quale soluzione preferibile, la sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale-, sull'esame dei documenti, sull'iniziativa della Procura della Repubblica, sulle istanze del tutore e del curatore. Non solo, dunque, il compendio probatorio valutato dal Tribunale di Roma si è fondato sulle relazioni dei Servizi Sociali, ma anche e soprattutto sugli elementi emersi dai documenti, dalle operazioni peritali, dalle richieste e argomentazioni fornite da tutti gli interlocutori processuali del giudizio di divorzio. Del resto, l'accertamento del legame eziologico tra l'operato dei Servizi Sociali del e i provvedimenti di sospensione e decadenza Controparte_1 della pote vagliati solo in relazione alle contestazioni mosse all'operato dei Servizi che abbiano un sufficiente grado di specificità nell'atto introduttivo. E' specifica la contestazione dell'attrice che denuncia la falsità delle relazioni laddove viene riportato che “la mancata partecipazione del minore Per_2 agli incontri protetti con il padre fosse invero una sorta d'imposizione della Signora verso il figlio quando, invece, fatto che potrà essere PA facilmen isultava essere invece una volontà del minore che non nascondeva, in nessun modo, agli assistenti sociali di non voler più incontrare il padre proprio in quanto gli aveva usato violenza picchiandolo”. Ma tale contestazione risulta esaminata e sconfessata nella sentenza di divorzio su altri elementi, laddove riporta e richiama le dichiarazioni rese dallo stesso figlio e riportate nella sentenza del Tribunale di Roma: Per_2 dal “verbale di ric ti scritti” della Legione Carabinieri Lazio Stazione di del 13.06.2022 si evincono le sue seguenti dichiarazioni di CP_1 rca due anni fa mia madre rovesciava i contenitori della Per_2 ra di umido e plastica sul mio letto asserendo. Nel 2014 prima di recarmi in vacanza nella casa della nonna paterna presso S. RC (PG) venivo malmenato con un bastone, al mio rientro nella casa materna giorni dopo, avevo ancora i lividi evidenti e venivo portato da delle persone (non ricordo se assistenti sociali o carabinieri) mi veniva detto di riferire che tali lividi mi erano stati procurati dalla nonna paterna. Per non farmi uscire con gli amici mi riferiva di essere molto malata e di necessitare della mia assistenza (tumore al cervello, tumore al fegato ecc.). quando due anni e mezzo fa comunicavo a mia madre la volontà di riallacciare i rapporti con mio padre questa non perdeva occasione per rinfacciarmi la cosa ogni qual volta avevamo una discussione banale. Mi teneva sotto scacco dicendomi frasi come: Mentre venivo picchiato col manico della scopa insieme a mio fratello dopo Per_3 essere riuscito a fuggire con lui in camera ed a chiudere la hiave, costruivo una fune con le lenzuola per far fuggire mio fratello. Quanto avevo circa 11 anni, mia madre mi graffiò, mi strinse il collo al fine di farmi denunciare mio padre per maltrattamenti. Aveva fatto altresì un video per mostrare i segni, ma quando io dicevo questa cancellava il filmato. Venivo minacciato da mia madre e costretto a dire esattamente tutto ciò che le voleva perché qualora avessi riferito la verità io e i miei fratelli saremmo andati in casa famiglia. Era solita malmenarmi con l'ausilio di bastoni. Venivo continuamente denigrato, soprattutto dopo aver ricominciato a frequentare mio padre da lei ed i miei fratelli. A seguito delal mia decisione di rivederlo, ero costretto a mangiare da solo in camera e non mi veniva preparato alcun pasto. Mia madre mi mostrava circa 3 o 4 anni fa una scatola contenente una pistola ed una bustina con n. 3 proiettili ed un quarto in canna. L'arma era nella sua valigia color verde scuro, tenuta in un armadio bianco nel secondo ripiano dal basso. Successivamente l'arma si trovava nell'intercapedine sita fra il soffitto del bagno ed il tetto della casa, in questa occasione ho visto e riconosciuto la valigia mentre facevo il cambio di stagione. Una terza volta ho visto la stessa valigia della pistola nella sua scrivania, un'altra volta nell'armadietto dei farmaci ed infine fra le doghe ed il materasso del suo letto. Mia madre mi riferiva che qualora le vicende giudiziarie in atto non fossero andate a buon fine, avrebbe utilizzato l'arma ed i quattro colpi contro me, i miei fratelli e se stessa. Aggiungeva inoltre che avrebbe compiuto l'atto durante la notte, quando dormivamo, questa sua dichiarazione mi turbava al punto da spingermi a dormire con un coltellino sotto il cuscino”. Per il resto le contestazioni svolte nella citazione e con la prima memoria - entro dunque il termine delle preclusioni assertive- nei confronti delle relazioni dei servizi sociali si sono sostanziate in un mero riferimento a generiche valutazioni negative e di inidoneità della donna nel suo ruolo genitoriale, per le quali non ricorrono elementi per porre indubbio e rimeditare conclusioni vagliate dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie sulla scorta di ampio contraddittorio e di plurimi ulteriori elementi probatori concorrenti e che si sono aggiunti alle suddette relazioni. Si è già detto, a tal proposito, che le determinazioni del Tribunale si sono fondate su una articolata, duratura e approfondita consulenza -nella quale proprio si proponeva, quale soluzione preferibile, la sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale-, sull'esame dei documenti, sull'iniziativa della Procura della Repubblica, sulle istanze del tutore e del curatore. Non solo, dunque, il compendio probatorio valutato dal Tribunale di Roma si è fondato sulle relazioni dei Servizi Sociali, ma anche e soprattutto sugli elementi emersi dai documenti, dalle operazioni peritali, dalle richieste e argomentazioni fornite da tutti gli interlocutori processuali del giudizio di divorzio.
8.Del resto, anche le richieste di prova testimoniale articolata dall'attrice con la seconda memoria e con la citazione risultano inconcludenti, talvolta generiche e valutative. In sostanza, non è possibile comprendere gli esatti termini di come si sono avvicendati e verificati i fatti e pervenire ad un giudizio in contraddizione con quanto appurato dai i servizi sociali in ordine al ruolo di madre, tanto più che tale giudizio è stato recepito e condiviso dalla sentenza conclusiva del giudizio di divorzio sulla scorta di plurimi elementi probatori convergenti in quella direzione. Si aggiunga che la deposizione resa dalla madre dell'attrice, alla luce della elevatissima conflittualità tra gli ex coniugi e tra l'attrice e i servizi sociali, dei numerosi giudizi e procedimenti instaurati, nonché per via dello stretto vincolo parentale tra il teste e l'attrice, non risulta attendibile e sufficiente a fornire validi elementi probatori per sostenere le allegazioni di parte attrice.
9.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda risarcitoria va respinta. Ogni ulteriore eccezione rimane assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore indeterminato della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore del PA CP_1 elle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro
[...]
r compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.03.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 2414/2021
TRA
( , elettivamente domiciliata PA C.F._1 vv Roma via Nicola Ricciotti n. 9, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. Marco Terracciano sito in Ladispoli viale Italia n. 110, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva PA in giudizio il deduc ei coniuge Controparte_1 maltrattata e che per tale motivo Persona_1 are avvio al giudizio di separazione personale conclusosi con la pronuncia del decreto di omologa del 23.05.2014 da parte del Tribunale di Civitavecchia;
-che dall'unione matrimoniale erano nati Per_2
(il 21.07.2004), (il 16.08.2009) e Persona_3 Per_4
07.06.2012); -che, in seguito alla separazione poiché si erano protratte le azioni di maltrattamento di nei confronti di , Persona_1 PA quest'ultima per trovare u ale e fattivo, s l Servizio Sociale del Comune di Cerveteri (Roma), che le aveva assegnata da subito come assistente sociale;
-che aveva Persona_5 PA trovato giovamento dagli incontri, del primo periodo, ed aveva seguito anche gli incontri presso il centro antiviolenza “Donne in cerchio” gestito dalla presente nel Comune vicino, quello di Ladispoli Parte_2 tretto sanitario del Comune di (Roma- CP_1
F2 ASL RM4); -che in tale contesto, tuttavia, nonost iolenze denunciata ad opera del marito, non aveva ricevuto l'aiuto sperato e gli incontri si erano ben presto interrotti;
-che nel dicembre 2014 aveva fatto ricorso al Tribunale di Civitavecchia (R.G. n. 1506/2014 V.G.) per ottenere una modificazione delle condizioni di separazione per ottenere l'affido esclusivo in suo favore dei figli minori viste le violenze subite negli anni;
-che il Tribunale aveva disposto dapprima una consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo nel ruolo di CTU la Dott.ssa , quindi Persona_6 aveva incaricato il Servizio Sociale del Com ma) di regolamentare gli incontri di con i figli in modalità protetta Persona_1
(perché nel frattempo era inf una segnalazione dal presidio ospedaliero del Bambino Gesù di Palidoro per cui il minore avrebbe Per_2 riportato lesioni causate dal padre) e, infine, aveva previst itori e i figli un intervento psicoterapeutico da operatori e strutture specializzate del territorio;
-che, peraltro, la circostanza che il minore avesse Per_2 riportato lesioni a causa delle violenze del padre, ve ermata, purtroppo però solo dopo diverso tempo, dal fratello (che, Persona_3 all'epoca del fatto, aveva appena 5 anni) il quale pure ione, aveva subito le violenze fisiche e psicologiche del padre, venendo rinchiuso per oltre un'ora al buio dentro uno sgabuzzino;
-che tale fatto, però, raccontato alla CTU dal minore non veniva riportato nella relazione;
Per_2
-che, nelle more di quel giud rvizi Sociali avevano relazionato al Tribunale Ordinario di Civitavecchia dell'andamento scolastico dei minori e e, soprattutto, del fatto che il primo Per_2 Per_3 Per_3 manifestasse un rifiuto a partecipare agli incontri protetti con il padre temendo che questi potesse di nuovo usargli violenza menandolo e, nel contempo, lamentando pure come ciò si fosse anche già ripetuto proprio nel corso di uno di questi incontri (capitato nel mese di dicembre 2015) senza che le assistenti sociali se ne erano accorte in quanto una in un'altra stanza al telefono, l'altra invece girata di spalle;
-che queste periodiche relazioni erano tutte successive all'epoca in cui (marzo/aprile 2016) il rapporto tra questa e il Servizio Sociale del Comune di Cerveteri (Roma) si era incrinato in maniera irreparabile;
-che, in particolare, era emerso quasi (appunto da queste periodiche relazioni) che la mancata partecipazione del minore agli Per_2 incontri protetti con il padre era invero una sorta d'imposizione PA
verso il figli;
-che gli assistenti sociali, per giunta, avevano sos
[...] ra stato vero che nel corso di uno degli incontri, aveva Persona_1 colpito il figlio con un pugno;
-che addirittura, nonostante ne PA aveva fatto espressa richiesta ai predetti Servizi Sociali e rte di Appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, con l'ordinanza resa in data 12.10.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 51660/2018 aveva rappresentato la necessità, per “mitigare la grave conflittualità genitoriale”, di “predisporre un sostegno psicologico nei confronti del figlio , nessuna iniziativa di siffatto genere veniva invero Per_2 intrapresa istenti sociali che, anzi, più che soccorrere il minore nel percorso, avevano demonizzato;
-che la pronuncia della Corte PA di Appello, in particolare, a he “la grave ed indiscussa conflittualità genitoriale” non aveva reso “praticabile l'affidamento esclusivo”, che pure “il collocamento presso il padre” non era “praticabile, attesi i disagi manifestati dai figli nei suoi confronti”, che, pertanto, non erano sussistenti “i presupposti per la libera frequentazione padre-figli, proprio in forza dell'atteggiamento di rifiuto” dei minori “nei confronti del padre”; -che nel corso di un procedimento penale a carico di per Persona_1 maltrattamenti, con l'aggravante dei futili motivi, nel quale ad accusarlo erano proprio il figlio e , i Servizi Sociali del Comune Per_2 PA di Cerveteri (Roma) a re lazioni nelle quali l'imputato veniva descritto come un padre incapace di ottenere il rispetto dai figli o di saperli gestire e contenere, ma pure come succube di loro e, soprattutto, della ex moglie che, invece, nell'occasione veniva rappresentata in maniera forzatamente e inspiegabilmente negativa;
-che il motivo per il quale i rapporti tra ed il Servizio Sociale del Comune di Cerveteri PA
(Roma) era rovinato tanto da condurre gli assistenti sociali a rendere relazioni valutazioni negative sulla donna erano da rinvenire nelle battaglie condotte dall'attrice all'interno dello stesso Comune di Cerveteri (Roma) per la tutela dei cittadini e il rispetto delle norme di trasparenza ed anticorruzione;
-che, per tali ragioni, l'assistente alla prima CP_2 occasione, nel mese di luglio 2016, aveva relazionato al Tribunale come, durante uno degli incontri tra il padre ed i figli, aveva tenuto PA un comportamento ingiustificatamente provoca ivo verso l'ex coniuge;
-che nel 2018 ad era subentrata nel ruolo di Persona_7 assistente sociale mentre la responsabile Persona_8 Persona_9 amministrativo de el Comune oma), veniva sostituita da;
che , nel corso del 2018, Persona_10 PA avendo trova icino richiesto al Servizio Sociale lo spostamento di scuola di due dei tre figli, cosa che le avrebbe consentito di riprendere l'attività lavorativa, trovando però solo il rifiuto del Servizio Sociale di Cerveteri (Roma), dovendo così rinunciare al lavoro;
-che l'assistente sociale veniva affiancata, per circa un anno, alla Persona_8 collega;
-che, invece, dal mese di luglio 2019 aveva seguito Persona_5 da sol d i figli minori;
-che proprio l'assistente sociale PA
a rappresentato che era stata ingiustamente Persona_8 ltre assistenti sociali e che anche lei aveva ricevuto forti pressioni perché rendesse le relazioni da inviare al Tribunale di tenore negativo nei confronti della persona di;
-che per tale ragione PA in luogo di ottenere l'affido esclusivo d eva visto nominato un curatore speciale e sospesa la responsabilità genitoriale;
-che, in particolare, l'assistente sociale nel mese di gennaio 2016 aveva redatto CP_2 una relazione, insieme alle colleghe e , che Persona_7 Persona_5 aveva penalizzato in e n un PA altro uomo, il pa enito (avuto dall'attrice dopo la fine del rapporto avuto con , che al tempo non erano buoni, come a Persona_1 voler significare che l'attrice non era in grado di relazionarsi se non in maniera conflittuale;
-che detta relazione, nelle mani di Persona_1 veniva da questi versata in atti innanzi al Tribunale dei Min Volontaria Giurisdizione n. 1506/14), con conseguenze serie per PA
; -che si era, quindi, rivolta al Dott. ,
[...] PA Persona_11 co ps esperto e noto CTU, al qual analizzare, con documentazione a sostegno, tutta l'attività posta in essere dal Servizio Sociale del Comune di Cerveteri (Roma); -che da tale verifica erano emerse “diverse criticità “nelle prassi seguite dagli operatori dei Servizi Sociali” i quali nel gestire il caso della odierna patte attrice e dei figli minori “hanno generato un contesto di regole e comunicazioni che ha reso impossibile, o quanto meno estremamente difficile, alla Signora il recupero del suo ruolo Pt_1 di madre, e che ha influito lesivamente sulla vita personale e familiare, e sul suo equilibrio psicofisico””. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità dell Controparte_3 per non avere eseguito con diligenza,
[...] Controparte_4 to con lesione della Signora
[...]
per essere stata volutamente descritta come genitrice inadeg PA
e per l'effetto il in persona del Sindaco Controparte_4 pro-tempore, a risarcire la Signora tutti i danni dalla medesima PA patiti e patendi, psicologici e lla che verrà accertata e determinata, anche in via equitativa, nel corso del giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio il eccependo la nullità per Controparte_1 indeterminatezza della citazione, il difetto di legittimazione passiva dell'ente, la prescrizione della pretesa risarcitoria, nonché l'infondatezza nel merito essendo corretto e verificato nei vari giudizi il comportamento dei servizi sociali. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui in premessa;
B) ancora in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
C) in ogni caso, dichiarare la prescrizione così co
[...] premessa;
D) in subordine, nel merito, rigettare la domanda svolta dalla sig.ra
nei confronti del in quanto infondata PA Controparte_1 ritto e comunqu i caso condannare l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., con liquidazione in via equitativa”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Relativamente all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va osservato che - ai sensi dell'art. 164 c.p.c.- la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto- non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dalla convenuta, anzi è del tutto evidente che l'attrice abbia promosso una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sostenendo che gli assistenti sociali relazionavano all'autorità giudiziaria circostanze false e rappresentavano la figura genitoriale di in chiave fortemente PA negativa tanto che le veniva negato ivo dei figli minori (richiesto al Tribunale di Civitavecchia sin dal ricorso per la modifica delle condizioni della separazione) e veniva, viceversa, nominato un curatore speciale e sospesa la responsabilità genitoriale.
5.Ciò premesso, giova ricordare che dall'esame degli atti e dai documenti di causa è emerso che in data 22.04.2012, dopo una lunga convivenza,
ha contratto matrimonio con e che PA Persona_1
nati i figli (21 luglio 200 (26 Per_2 Persona_3 agosto 2009) e (7 giugno 2012). Per_4
Con decreto d 14 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi con previsione che i figli erano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre ed obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 500,00, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra. Tuttavia, con ricorso del dicembre 2014 ha adito il Tribunale PA di Civitavecchia (R.G. n. 1506/2014 V. e la modifica di tali statuizioni a causa del contegno aggressivo e violento del coniuge nei confronti della ricorrente e dei figli, procedimento in corso del quale veniva disposto il monitoraggio del Servizio Sociale del Comune di CP_1
Nel corso del giudizio di divorzio (Rg n. 70853/2017 presso il Tribunale di Roma) veniva disposta una ctu a firma della dott. nella Persona_12 quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni iticità della situazione osservata, l'incapacità comunicativa pervasiva dei genitori, così come l'incapacità di trovare accordi genitoriali per i figli senza l'intervento di terzi;
la molteplicità dei giudizi aperti;
le deficitarie capacità genitoriali di madre e padre;
la complessità delle relazioni osservate;
le difficoltà riscontrate anche nell'azione del Servizi di cui come si diceva non sempre è stata riconosciuta la funzione, rendono necessario la temporanea sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre e la nomina di un Tutore - l'ill.mo Giudice potrà decidere se delegare al Servizio la funzione tutoriale - per un periodo di 10-12 mesi8 , da poi rivalutare in base agli esiti osservati. Tale intervento si ritiene necessario per aiutare i genitori in questa fase complessa e per evitare uno stallo della vita dei minori, ovvero monitorare e decidere eventuali cambiamenti nella frequentazione padre-figli che ci si augura - allo stato attuale almeno per e - proceda verso la Per_3 Per_4 normalizzazione. Tale suggerimento è stato peraltro recepito in maniera concorde nell'ultimo incontro - come da Verbale riportato a pp. 11-12 - dai genitori, dal Servizio sociale, dalla CTP del sig. e dagli avvocati delle Per_1 parti: “I presenti concordano sulla necessità di provvisoriamente un tutore per 12/ 14 mesi - si veda Nota 8 - che coadiuverà il Servizio Sociale nella gestione delle questioni inerenti i minori e coordinerà gli interventi psicologici in atto”. Con nota del 4 novembre 2020 il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale ha chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale di ambo le parti sui tre figli minori, istanza formulata anche dal curatore speciale e alla quale ha aderito mentre si è opposta, Per_1 PA sebbene in sede di enza tecnica d'uf rtata la sua adesione alle indicazioni e al suggerimento in tal senso formulato dalla ctu. Con ordinanza collegiale del 29.12.2020, il Tribunale di Roma “Visto l'art. 333 c.c., sospende (Torino, 21 luglio 1973) e PA Persona_1
(Roma, 22 m responsabilità genitoriale s (Roma, 21 luglio 2004), (Roma, 26 Persona_13 Persona_14 agosto 2009) e (Roma, 7 giugno 2012); nomina tutore Persona_15 provvisorio dei p aco pro tempore in carica del Comune di
fermo restando che la nomina del tutore definitivo è rimessa al CP_1 telare presso il Tribunale di Civitavecchia. Rinvia la causa per il prosieguo e la verifica dell'andamento delle relazioni familiari all'udienza del 25 maggio 2021, ore 11.30, davanti al giudice istruttore Stefania Ciani disponendo la comparizione delle parti, del curatore speciale e del tutore dei minori”. Dalla motivazione della sentenza resa a definizione del giudizio di divorzio si legge anche che dall'allegato “verbale di ricezione atti scritti” della Legione Carabinieri Lazio Stazione di del 13 giugno 2022 si evince che il CP_1 tutore delegato durante il coll o nella stessa giornata con il minore raccoglieva le sue seguenti dichiarazioni: “Circa due anni fa mia Per_2 vesciava i contenitori della spazzatura di umido e plastica sul mio letto asserendo. Nel 2014 prima di recarmi in vacanza nella casa della nonna paterna presso S. RC (PG) venivo malmenato con un bastone, al mio rientro nella casa materna giorni dopo, avevo ancora i lividi evidenti e venivo portato da delle persone (non ricordo se assistenti sociali o carabinieri) mi veniva detto di riferire che tali lividi mi erano stati procurati dalla nonna paterna. Per non farmi uscire con gli amici mi riferiva di essere molto malata e di necessitare della mia assistenza (tumore al cervello, tumore al fegato ecc.). quando due anni e mezzo fa comunicavo a mia madre la volontà di riallacciare i rapporti con mio padre questa non perdeva occasione per rinfacciarmi la cosa ogni qual volta avevamo una discussione banale. Mi teneva sotto scacco dicendomi frasi come: Mentre venivo picchiato col manico della scopa insieme a mio fratello dopo essere riuscito a fuggire con lui in camera ed a Per_3 chiudere la iave, costruivo una fune con le lenzuola per far fuggire mio fratello. Quanto avevo circa 11 anni, mia madre mi graffiò, mi strinse il collo al fine di farmi denunciare mio padre per maltrattamenti. Aveva fatto altresì un video per mostrare i segni, ma quando io dicevo questa cancellava il filmato. Venivo minacciato da mia madre e costretto a dire esattamente tutto ciò che le voleva perché qualora avessi riferito la verità io e i miei fratelli saremmo andati in casa famiglia. Era solita malmenarmi con l'ausilio di bastoni. Venivo continuamente denigrato, soprattutto dopo aver ricominciato a frequentare mio padre da lei ed i miei fratelli. A seguito delal mia decisione di rivederlo, ero costretto a mangiare da solo in camera e non mi veniva preparato alcun pasto. Mia madre mi mostrava circa 3 o 4 anni fa una scatola contenente una pistola ed una bustina con n. 3 proiettili ed un quarto in canna. L'arma era nella sua valigia color verde scuro, tenuta in un armadio bianco nel secondo ripiano dal basso. Successivamente l'arma si trovava nell'intercapedine sita fra il soffitto del bagno ed il tetto della casa, in questa occasione ho visto e riconosciuto la valigia mentre facevo il cambio di stagione. Una terza volta ho visto la stessa valigia della pistola nella sua scrivania, un'altra volta nell'armadietto dei farmaci ed infine fra le doghe ed il materasso del suo letto. Mia madre mi riferiva che qualora le vicende giudiziarie in atto non fossero andate a buon fine, avrebbe utilizzato l'arma ed i quattro colpi contro me, i miei fratelli e se stessa. Aggiungeva inoltre che avrebbe compiuto l'atto durante la notte, quando dormivamo, questa sua dichiarazione mi turbava al punto da spingermi a dormire con un coltellino sotto il cuscino”. Alla stregua di tali molteplici e articolate emergenze istruttorie, il Tribunale di Roma ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per dichiarare entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli minori Per_2 Per_3
e , tenuto conto del pregiudizio agli i
[...] Per_4
, improprio coinvolgimento nel conflitto genitoriale, sicuramente agito soprattutto dalla madre ma dal quale il padre non è stato in grado di tutelari e proteggerli appieno, ciò a prescindere da ogni indagine circa la volontarietà o meno dei comportamenti posti in essere, del tutto irrilevante nei procedimenti de potestate, ed a prescindere anche dall'esito dei procedimenti penali in corso, incluso quello scaturito dalle dichiarazioni rese da e sopra trascritte. Per_2
Il Tribu oma ha valorizzato anche che “del pari grave ed emblematico della strumentalizzazione dei figli è la denuncia querela sporta dalla nei Pt_1 confronti di sol che si ponga mente al fatto gli stessi denunciati Per_2 comportame ni orsono erano stati ascritti dalla madre medesima al contegno paterno e a quanto, a suo dire, i figli avrebbero subito in passato dal padre”. Il Tribunale di Roma, sempre nel giudizio di divorzio, ha preso atto delle convergenti richieste del tutore e del curatore speciale dei minori nonché del Servizio Sociale del Comune di che segue il nucleo dal 2015 e ha CP_1 disposto l'immediato colloca e Per_2 Persona_3
presso l'abitazione paterna, con n re- Per_4 figli che potranno essere calendarizzati dal tutore all'esito della valutazione psichiatrica di presso il competente Centro di Salute Mentale PA della ASL di rif riale.
6.Da quanto esposto, si evince chiaramente che le determinazioni del Tribunale si sono fondate su una articolata, duratura e approfondita consulenza -nella quale proprio si proponeva, quale soluzione preferibile, la sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale-, sull'esame dei documenti, sull'iniziativa della Procura della Repubblica, sulle istanze del tutore e del curatore. Non solo, dunque, il compendio probatorio valutato dal Tribunale di Roma si è fondato sulle relazioni dei Servizi Sociali, ma anche e soprattutto sugli elementi emersi dai documenti, dalle operazioni peritali, dalle richieste e argomentazioni fornite da tutti gli interlocutori processuali del giudizio di divorzio. Nella ctu della dott.ssa (Rg n. 70853/2017, giudizio di Persona_12 divorzio presso il Trib particolare nelle repliche alle osservazioni di parte, viene espresso chiaramente, quanto al rapporto tra Servizi Sociali e che quest'ultima “sembra attribuire la Parte_3 crescente disfunzio tasi nella coppia genitoriale - Pt_1 Per_1 nel rapporto determinatosi fra gli operatori dei Servizi Sociali i n sig.ra . Tale ipotesi non appare essere confacente, né PA rispon erso sia dagli incontri con le operatrici dei Servizi, che dalla lettura delle Relazioni da loro effettuate in questo lungo iter. Peraltro, con provvedimento del giugno 2018 (13.06.18) il “Giudice approvava e ratificava l'operato del Servizio e il progetto delineato”. La lettura della complessiva motivazione della sentenza del Tribunale di Roma, rende esplicito il fatto che la problematica dell'operato dei Servizi Sociali nella gestione della vicenda familiare era stata denunciata nel giudizio di divorzio e valutata dal collegio del Tribunale di Roma che condiviso e ritenuto attendibili le valutazioni e le indicazioni offerte dalle relazioni dei Servizi Sociali. Risulta, dunque, per un primo verso la domanda risarcitoria inammissibile, in quanto tende ad una rivalutazione di circostanze e fatti già acclarati dall'Autorità Giudiziaria nella sede naturalmente preposta a tale accertamento, circostanze che risultano coperte dal giudicato oppure vanno censurate nei successivi gradi di impugnazione sempre di quella sede naturale.
7.In secondo luogo, la domanda appare anche infondata. La ricostruzione dei passaggi salienti del giudizio di divorzio appena riportati risulta essenziale nella verifica del nesso di causalità tra l'operato dei Servizi Sociali contestato dall'attrice e i provvedimenti adottati dalla autorità giudiziaria in punto di affido, sospensione e decadenza della potestà genitoriale della donna sui propri figli nati dal matrimonio con Persona_1
Così, infatti, si legge nella sentenz Tribunale di Roma “Alla stregua di tali molteplici e articolate emergenze istruttorie, il collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli minori e , tenuto Per_2 Persona_3 Per_4 conto del pregiudizio agli ste r proprio coinvolgimento nel conflitto genitoriale, sicuramente agito soprattutto dalla madre ma dal quale il padre non è stato in grado di tutelari e proteggerli appieno”. Come evidenziato si evince chiaramente che le determinazioni del Tribunale si sono fondate su una articolata, duratura e approfondita consulenza -nella quale proprio si proponeva, quale soluzione preferibile, la sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale-, sull'esame dei documenti, sull'iniziativa della Procura della Repubblica, sulle istanze del tutore e del curatore. Non solo, dunque, il compendio probatorio valutato dal Tribunale di Roma si è fondato sulle relazioni dei Servizi Sociali, ma anche e soprattutto sugli elementi emersi dai documenti, dalle operazioni peritali, dalle richieste e argomentazioni fornite da tutti gli interlocutori processuali del giudizio di divorzio. Del resto, l'accertamento del legame eziologico tra l'operato dei Servizi Sociali del e i provvedimenti di sospensione e decadenza Controparte_1 della pote vagliati solo in relazione alle contestazioni mosse all'operato dei Servizi che abbiano un sufficiente grado di specificità nell'atto introduttivo. E' specifica la contestazione dell'attrice che denuncia la falsità delle relazioni laddove viene riportato che “la mancata partecipazione del minore Per_2 agli incontri protetti con il padre fosse invero una sorta d'imposizione della Signora verso il figlio quando, invece, fatto che potrà essere PA facilmen isultava essere invece una volontà del minore che non nascondeva, in nessun modo, agli assistenti sociali di non voler più incontrare il padre proprio in quanto gli aveva usato violenza picchiandolo”. Ma tale contestazione risulta esaminata e sconfessata nella sentenza di divorzio su altri elementi, laddove riporta e richiama le dichiarazioni rese dallo stesso figlio e riportate nella sentenza del Tribunale di Roma: Per_2 dal “verbale di ric ti scritti” della Legione Carabinieri Lazio Stazione di del 13.06.2022 si evincono le sue seguenti dichiarazioni di CP_1 rca due anni fa mia madre rovesciava i contenitori della Per_2 ra di umido e plastica sul mio letto asserendo. Nel 2014 prima di recarmi in vacanza nella casa della nonna paterna presso S. RC (PG) venivo malmenato con un bastone, al mio rientro nella casa materna giorni dopo, avevo ancora i lividi evidenti e venivo portato da delle persone (non ricordo se assistenti sociali o carabinieri) mi veniva detto di riferire che tali lividi mi erano stati procurati dalla nonna paterna. Per non farmi uscire con gli amici mi riferiva di essere molto malata e di necessitare della mia assistenza (tumore al cervello, tumore al fegato ecc.). quando due anni e mezzo fa comunicavo a mia madre la volontà di riallacciare i rapporti con mio padre questa non perdeva occasione per rinfacciarmi la cosa ogni qual volta avevamo una discussione banale. Mi teneva sotto scacco dicendomi frasi come: Mentre venivo picchiato col manico della scopa insieme a mio fratello dopo Per_3 essere riuscito a fuggire con lui in camera ed a chiudere la hiave, costruivo una fune con le lenzuola per far fuggire mio fratello. Quanto avevo circa 11 anni, mia madre mi graffiò, mi strinse il collo al fine di farmi denunciare mio padre per maltrattamenti. Aveva fatto altresì un video per mostrare i segni, ma quando io dicevo questa cancellava il filmato. Venivo minacciato da mia madre e costretto a dire esattamente tutto ciò che le voleva perché qualora avessi riferito la verità io e i miei fratelli saremmo andati in casa famiglia. Era solita malmenarmi con l'ausilio di bastoni. Venivo continuamente denigrato, soprattutto dopo aver ricominciato a frequentare mio padre da lei ed i miei fratelli. A seguito delal mia decisione di rivederlo, ero costretto a mangiare da solo in camera e non mi veniva preparato alcun pasto. Mia madre mi mostrava circa 3 o 4 anni fa una scatola contenente una pistola ed una bustina con n. 3 proiettili ed un quarto in canna. L'arma era nella sua valigia color verde scuro, tenuta in un armadio bianco nel secondo ripiano dal basso. Successivamente l'arma si trovava nell'intercapedine sita fra il soffitto del bagno ed il tetto della casa, in questa occasione ho visto e riconosciuto la valigia mentre facevo il cambio di stagione. Una terza volta ho visto la stessa valigia della pistola nella sua scrivania, un'altra volta nell'armadietto dei farmaci ed infine fra le doghe ed il materasso del suo letto. Mia madre mi riferiva che qualora le vicende giudiziarie in atto non fossero andate a buon fine, avrebbe utilizzato l'arma ed i quattro colpi contro me, i miei fratelli e se stessa. Aggiungeva inoltre che avrebbe compiuto l'atto durante la notte, quando dormivamo, questa sua dichiarazione mi turbava al punto da spingermi a dormire con un coltellino sotto il cuscino”. Per il resto le contestazioni svolte nella citazione e con la prima memoria - entro dunque il termine delle preclusioni assertive- nei confronti delle relazioni dei servizi sociali si sono sostanziate in un mero riferimento a generiche valutazioni negative e di inidoneità della donna nel suo ruolo genitoriale, per le quali non ricorrono elementi per porre indubbio e rimeditare conclusioni vagliate dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie sulla scorta di ampio contraddittorio e di plurimi ulteriori elementi probatori concorrenti e che si sono aggiunti alle suddette relazioni. Si è già detto, a tal proposito, che le determinazioni del Tribunale si sono fondate su una articolata, duratura e approfondita consulenza -nella quale proprio si proponeva, quale soluzione preferibile, la sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale-, sull'esame dei documenti, sull'iniziativa della Procura della Repubblica, sulle istanze del tutore e del curatore. Non solo, dunque, il compendio probatorio valutato dal Tribunale di Roma si è fondato sulle relazioni dei Servizi Sociali, ma anche e soprattutto sugli elementi emersi dai documenti, dalle operazioni peritali, dalle richieste e argomentazioni fornite da tutti gli interlocutori processuali del giudizio di divorzio.
8.Del resto, anche le richieste di prova testimoniale articolata dall'attrice con la seconda memoria e con la citazione risultano inconcludenti, talvolta generiche e valutative. In sostanza, non è possibile comprendere gli esatti termini di come si sono avvicendati e verificati i fatti e pervenire ad un giudizio in contraddizione con quanto appurato dai i servizi sociali in ordine al ruolo di madre, tanto più che tale giudizio è stato recepito e condiviso dalla sentenza conclusiva del giudizio di divorzio sulla scorta di plurimi elementi probatori convergenti in quella direzione. Si aggiunga che la deposizione resa dalla madre dell'attrice, alla luce della elevatissima conflittualità tra gli ex coniugi e tra l'attrice e i servizi sociali, dei numerosi giudizi e procedimenti instaurati, nonché per via dello stretto vincolo parentale tra il teste e l'attrice, non risulta attendibile e sufficiente a fornire validi elementi probatori per sostenere le allegazioni di parte attrice.
9.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda risarcitoria va respinta. Ogni ulteriore eccezione rimane assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore indeterminato della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda attorea;
-CONDANNA al pagamento in favore del PA CP_1 elle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro
[...]
r compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 18.03.2025
Il giudice
Daniele Sodani