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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1653/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio degli avv.ti Gandolfo Maurizio Ballisteri e Giorgio Fontana, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
(p.i. con sede in Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Giuliana Miraglia, domicilio professionale dell'avv. Pietro Ferlito, che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Antonello Monoriti del ruolo professionale, per procura in atti,
terzo chiamato
oggetto: differenze retributive – impiego pubblico privatizzato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2018 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di lavorare dal 1 settembre 1992 alle dipendenze della
[...]
presso la sede di Messina, con la qualifica di impiegata Controparte_4
di I ctg. c.c.n.l., lamentava di svolgere in realtà, fin dal 2006, mansioni superiori di vicedirettore- funzionario, ctg. QD4 – come riconosciuto dalla stessa con delibere n. 12 del 26 gennaio CP_1
2009 e n. 86 dell'11 settembre 2009 - per il cui accertamento aveva già incoato apposito giudizio innanzi al Tribunale di Catania (r.g. n. 5091/2006), poi conclusosi con verbale di conciliazione n. 63/2010 del 17 marzo 2010, con il quale la a tacitazione di ogni pretesa dalla stessa CP_4
avanzata per l'intercorso periodo, si era impegnata a inquadrarla nella predetta qualifica superiore a far data dal 1 aprile 2010 e a riconoscerle il relativo trattamento economico con la medesima decorrenza.
Rilevava, tuttavia, che a seguito di fatti sopravvenuti (riconoscimento giudiziale dell'antisindacalità della condotta posta in essere dalla per mancata informativa alle CP_1
OOSS) la datrice di lavoro non ottemperava all'obbligazione assunta in sede di conciliazione giudiziale, costringendola, dunque, a proporre un nuovo giudizio innanzi a questo ufficio, al fine di ottenerne l'esecuzione (r.g. n. 6682/2011), poi conclusosi con sentenza n. 204/2018 di rigetto della domanda per la ritenuta sussistenza della causa di impossibilità sopravvenuta dedotta dalla
CP_1
Lamentava, inoltre, che nelle more la aveva continuato ad utilizzarla nelle CP_4
medesime mansioni superiori, quantomeno dal 1 aprile 2010 al 19 dicembre 2016 (data del primo demansionamento, con assegnazione della ricorrente all'istruttoria) e dal 9 gennaio al 20 febbraio
2017 (data del secondo demansionamento, allorché ella veniva diffidata dal direttore generale dal sottoscrivere atti di ufficio “auto-attribuendosi una qualifica non conforme a quella effettivamente posseduta”), senza tuttavia provvedere al formale inquadramento né all'erogazione del corrispondente trattamento economico.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento delle espletate mansioni superiori per i periodi indicati in ricorso, con condanna della datrice di lavoro al pagamento in proprio favore della somma di 126.986,25 euro a titolo di differenze retributive relative al periodo 1 aprile 2010 - 19 dicembre 2016, nonché di quelle maturate dal 9 gennaio al 20 febbraio 2017, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con adeguamento del tfr e della contribuzione previdenziale;
chiedeva altresì la condanna della resistente al risarcimento del danno morale e d'immagine patito in conseguenza del subito demansionamento, da liquidarsi in via equitativa.
Nella resistenza della convenuta, integrato il contraddittorio nei confronti dell' , CP_2
costituitosi in giudizio, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza dell'8 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato, sollevata dalla convenuta.
2 Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 204/2018, resa in data 7 febbraio
2018 nel giudizio n. 6682/2011 r.g. questo ufficio ha rigettato la domanda di accertamento del diritto di ad essere ammessa a svolgere le mansioni superiori inerenti alla Parte_1
figura di Vice Direttore, con formale riconoscimento della relativa qualifica a decorrere dal 1 aprile 2010, in esecuzione delle obbligazioni assunte dalla con verbale di conciliazione CP_4
n. 63/2010.
Con tale pronuncia, passata in giudicato (come rilevato in memoria dalla e non CP_1
contestato) il giudice ha rilevato: - che il verbale di conciliazione n. 63/2010, con il quale è stato riconosciuto alla ricorrente l'inquadramento nella qualifica di Vice Direttore, richiama, quali atti presupposti, le delibere nn. 12/2009 e 86/2009, istitutive di un nuovo organigramma aziendale da parte della - che il predetto organigramma è stato revocato dal Tribunale di Catania CP_4
con decreto del 20 maggio 2011, poiché ritenuto espressione di condotta antisindacale da parte della resistente, per mancanza di informativa nei confronti di una O.S.; - che il suddetto decreto
è stato confermato con sentenza del 22 ottobre 2014 (per dato pacifico, non impugnata); - che, come statuito in sede cautelare con ordinanza del 7 febbraio 2012 (di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla , confermata dal Tribunale in sede di reclamo, “l'invalidità Pt_1 dell'organigramma aziendale e dei relativi atti conseguenti rileva, in buona sostanza, nella fattispecie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256 c.c. come impossibilità sopravvenuta della prestazione
resistente (…) la delibera di adozione dell'organigramma aziendale (…) costituiva la premessa in ragione della quale la aveva sottoscritto il verbale di conciliazione in data 17.3.2010 CP_4
ed appare evidente che la revoca della stessa per ordine giudiziale non possa che proiettarsi in senso negativo sulle aspirazioni dell'odierna reclamante”.
E' stato, dunque, accertato in maniera incontrovertibile il rapporto di dipendenza fra il verbale di conciliazione n. 63/2010 e la delibera di adozione dell'organigramma aziendale, con la conseguenza che la revoca di quest'ultima ha determinato l'estinzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, delle obbligazioni assunte dalla nel predetto verbale. Tale CP_4
accertamento rende, pertanto, inammissibile un nuovo esame in ordine all'efficacia dei suindicati atti e all'esecutività delle statuizioni in essi contenute.
Ma esso non incide affatto sul diverso accertamento dell'effettivo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte della ricorrente per il periodo successivo, oggetto del presente giudizio, e sul connesso diritto alle relative differenze retributive e contributive;
del resto, già il primo giudice, con la sentenza n. 204/2018, aveva chiaramente circoscritto l'oggetto di quel giudizio alle sole pretese derivanti dall'esecuzione del predetto verbale conciliativo.
3 3.- Nel merito occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, la
[...]
è un ente pubblico economico, dotato di Parte_2
personalità giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza della Regione Siciliana;
ne consegue che i rapporti di lavoro alle dipendenze dell'ente hanno natura privatistica e ad essi, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, si applica la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private, data, quanto all'assegnazione a mansioni superiori, dall'art. 2103 c.c. (v. ex multis Cass. n. 17631/2023).
La norma dispone che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
In tali ipotesi, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che richiede l'inquadramento in una qualifica superiore l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, di indicare i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto;
di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte;
di indicare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla suddetta normativa (v. Cass. nn.
8025/2003 e 1012/2003).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre in ricorso di aver svolto mansioni di funzionario vice-direttore, asseritamente inquadrabili nella categoria economica QD4, senza tuttavia precisare il proprio livello di inquadramento formale e le relative mansioni tipiche, nonché gli elementi caratterizzanti i due livelli e omettendo, altresì, di procedere al raffronto tra l'uno e l'altro.
L'effettivo espletamento di tali mansioni superiori è poi stato contestato dalla la CP_4
quale ha eccepito che la anche successivamente alla sottoscrizione del verbale di Pt_1
conciliazione n. 63/2010, ha sempre continuato a svolgere le mansioni tipiche del proprio livello di inquadramento;
che ella, a causa del ritardo nell'esecuzione del predetto verbale, era entrata in conflitto con la Direzione Generale, cercando di esercitare in via di fatto le prerogative
4 connesse alla posizione di vice-direttore; che la Direzione, onde far fronte ai notevoli disservizi così causati, le aveva affidato solo incarichi specifici, per i quali la ricorrente avrebbe dovuto riferire direttamente al responsabile di sede (cfr. in tal senso CdS n. 51/AG/15/1 del 22 ottobre
2013, con il quale veniva attribuita alla l'istruttoria delle istanze di cd. moratoria); che Pt_1
l'attività espletata dalla ricorrente quale addetta all'istruttoria è sempre consistita nel solo compito di predisporre le pratiche secondo gli standard operativi prefissati e approvati dal C.d.A., per poi inviarle alla sede di Catania per le determinazioni dell'organo deliberante, senza alcun potere di apportare modifiche o integrazioni alle direttive, ovvero di discostarsi da esse.
Ha specificato che si tratterebbe, dunque, di attività perfettamente rispondenti a quelle della qualifica di appartenenza della lavoratrice, come descritte dall'art. 8 del regolamento organico
CRIAS per gli impiegati di I grado, nonché dal c.c.n.l. quadri, impiegati, commessi e ausiliari delle aziende di credito e finanziarie per i lavoratori di III area professionale.
La resistente ha poi sottolineato la sostanziale contraddittorietà tra quanto qui preteso dalla ricorrente e quanto dalla stessa dedotto con il precedente ricorso del 7 dicembre 2011 (n.
6682/2011 r.g.), nel quale ella lamentava la sostanziale inattività cui era stata costretta dalla datrice di lavoro a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione del marzo 2010, poi caducato, e la mancata assegnazione, quantomeno fino al dicembre 2011, di mansioni corrispondenti al superiore inquadramento riconosciutole nell'anzidetto verbale, precisando di essere stata dequalificata se non addirittura demansionata, per aver trascorso intere giornate senza svolgere alcun lavoro (“non istruiva pratiche, rimaneva in buona sostanza in una situazione di totale inattività con privazione delle mansioni”), salve brevi interruzioni dipendenti dall'attribuzione di qualche incarico - dal 9 febbraio al 31 maggio 2011 e dal 7 al 20 settembre
2011 - dalla stessa ritenuto comunque “demansionante” rispetto al profilo di Vice direttore richiesto.
Ha prodotto, a tal fine, copia dell'ordinanza n. 3374/2012 del 7 febbraio 2012 e della successiva ordinanza n. 13931/2012 del 24 maggio 2012, emessa in sede di reclamo, con le quali i giudici hanno escluso la sussistenza della lamentata sottoutilizzazione della lavoratrice e, dunque, la fondatezza della domanda promossa da quest'ultima per ottenere in via cautelare la cessazione della situazione di demansionamento, dando atto: - della documentata insofferenza della “a svolgere le ordinarie incombenze poiché ritenute non corrispondenti al Pt_1 superiore livello professionale riconosciutole transattivamente”; - dei suoi tentativi di esercitare in via di fatto le prerogative connesse alla posizione di vicedirettore (“emblematica al riguardo
è la nota del 14.1.2011 in cui l'attrice comunica al responsabile della sede ed al direttore generale di aver preso autonomamente in carico una pratica che sarebbe stata gestita direttamente da lei o la nota dell'8.2.2011 in cui la stessa scrive al responsabile della sede per
5 precisare che avrebbe istruito n. 4 pratiche assegnatele solo per spirito collaborativo ma che, tuttavia, non le avrebbe riconsegnate a lui, una volta effettuata l'istruzione, ma le avrebbe inoltrate direttamente alla direzione centrale”); - del conseguente “stato di attrito venutosi a creare tra il responsabile della sede e l'odierna istante” e della relativa “situazione di impasse, potenzialmente foriera di disservizi”, nella quale si iscrivevano le decisioni della direzione generale di “affidare alla solo incarichi specifici inerenti all'attività istituzionale Pt_1 dell'ente, giusta nota prot. n. 3323 del 9 febbraio 2011, per i quali la stessa non avrebbe dovuto riferire direttamente al responsabile di sede” e il successivo incarico da ultimo affidatole e vigente all'epoca della decisione (7 febbraio 2012) “consistente nell'assegnazione di < compiti informativi e di ausilio per le aziende interessate al gruppo di lavoro che si occupa delle agevolazioni ex art 16 l.r. n. 6/2009, ex art 68 l.r. n. 6/2009, ex art 24 della finanziaria regionale
2010 >”.
Tali ultime circostanze non sono state contestate dalla ricorrente, la quale si è limitata sul punto a ribadire di aver sempre continuato a svolgere, con il beneplacito della datrice di lavoro, mansioni superiori rispetto alla propria qualifica di appartenenza e riconducibili al superiore profilo di vicedirettore e ciò finanche nel predetto periodo aprile 2010 – dicembre 2011, richiamando però a tal fine i medesimi provvedimenti (v. fra tutti nota prot. 3324 del 9 febbraio
2011 e la contestuale prot. n. 3323) precedentemente utilizzati per fondare la diversa domanda di inibitoria del demansionamento.
Ne consegue che quantomeno per il periodo antecedente al dicembre 2011 l'insanabile contraddittorietà delle difese approntate dalla ricorrente, unitamente all'assenza nella specie di significativa documentazione, diversa rispetto a quella già esaminata nel precedente giudizio, non consentono di ritenere provato il dedotto svolgimento di mansioni superiori.
3.1.- Quanto, invece, al periodo successivo si rammenta, anzitutto, che l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che il datore di lavoro, anche mediante un comportamento concludente, manifesti il consenso all'espletamento delle mansioni superiori (v. Cass. n. 7018/2000).
Nella specie, dalla documentazione allegata dalla lavoratrice (più di 100 provvedimenti a firma della medesima, nella qualità di Vicedirettore/Funzionario Responsabile del Procedimento) emerge chiaramente che ella, all'interno della struttura aziendale, era considerata responsabile e referente per determinate attività dell'ente. Fra questi, molti atti sono indirizzati alla Direzione o recano, comunque, la sottoscrizione del direttore generale per autorizzazione, a riprova del
6 comportamento concludente tenuto negli anni dalla datrice di lavoro. Si vedano, a titolo esemplificativo: - nota del 17 giugno 2013, a firma del direttore generale f.f., Parte_3
e indirizzata alla nella qualità di Funzionario Responsabile del procedimento;
- Pt_1
provvedimento prot. n. 7490 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto “Moratoria debiti PMI- Revoca del beneficio pratica a medio termine n. 70220”, inviato alla Direzione Generale CRIAS a firma della quale “Funzionario Vice Direttore”; - provvedimento del 12 gennaio 2015, avente Pt_1
ad oggetto “Moratoria debiti PMI” inviato alla Direzione Generale a firma della quale Pt_1
“Funzionario Vice Direttore” e recante la sottoscrizione del D.G. per autorizzazione;
- provvedimento prot. n. 4550 del 3 marzo 2015, avente ad oggetto “Moratoria debiti P.M.I. –
Relazione rigetto” inviato alla Direzione Generale CRIAS a firma della quale Pt_1
“Funzionario Vice Direttore” e relativi allegati (tutti sottoscritti dal D.G. per “parere favorevole”); - provvedimento prot. n. 8045 del 14 aprile 2015, avente ad oggetto “Moratoria
PMI. ” inviato alla Direzione Generale a firma della quale Controparte_1 CP_4 Pt_1
“Funzionario Vice Direttore”; - provvedimento prot. n. 13793 del 23 giugno 2015, avente ad oggetto “Moratoria PMI. ” inviato alla Direzione Generale a firma Controparte_1 CP_4
della quale “Funzionario Vice Direttore”; - provvedimento prot. n. 17977 del 5 agosto Pt_1
2015, avente ad oggetto “Moratoria – Sospensione Quota Capitale rate – Finanziamento medio termine lavorazione manuale”, inviato a “ , Top Salon di AM O” a Controparte_1
firma della quale “Funzionario Vice Direttore” e recante timbro - Pt_1 CP_4
provvedimento prot. n. 15187 del 6 luglio 2015, avente ad oggetto “Moratoria – Sospensione
Quota Capitale rate – Finanziamento medio termine n. 68348”, inviato a “
[...]
” a firma della quale “Funzionario Vice Direttore” e Parte_4 Pt_1
recante timbro - atto del 24 settembre 2015, avente ad oggetto “Seduta dell'organo CP_4
deliberante del 22.09.2015” inviato alla in qualità di “Responsabile del Procedimento, Pt_1
Vicedirettore” a firma di - n. 79 provvedimenti di cui all'allegato Parte_5 Parte_6
12 del ricorso, relativi al periodo 2013-2015, tutti indirizzati al Commissario Straordinario
a firma della quale Funzionario Responsabile del Procedimento, recanti la CP_4 Pt_1
sottoscrizione del Direttore Generale per “parere favorevole” e approvati con delibera.
Nulla è stato eccepito dalla resistente né sulla regolarità di tale documentazione, né sull'autenticità della firma su di essa apposta dal Direttore Generale.
La ricorrente ha, inoltre, allegato copia delle varie richieste di ferie e permessi inoltrate, fin dall'11 ottobre 2012, direttamente alla direzione generale, nella persona dell'avv. Pt_3
, e non già al formale superiore gerarchico (dipendente di qualifica quadro super), a
[...]
conferma del suo ruolo di responsabile all'interno dell'organigramma aziendale, come del resto confermato dalla successiva nota n. 3/AG/15/l del 25 maggio 2015 (i cui contenuti appaiono
7 pacificamente analoghi alla prassi già adottata dall'ente nel periodo precedente), dalla quale risulta che mentre il personale dipendente era tenuto a concordare con il proprio responsabile il periodo di ferie da usufruire, “i responsabili degli uffici dovranno concordare le proprie ferie con la Direzione Generale”.
Appare, pertanto, assai inverosimile che la abbia potuto auto-attribuirsi una Pt_1
qualifica superiore per oltre cinque anni, senza con ciò determinare l'attivazione dei poteri disciplinari da parte della datrice di lavoro, la quale invece, con il proprio comportamento, risulta aver manifestato pieno consenso allo svolgimento delle predette mansioni.
In senso contrario non rileva, del resto, quanto eccepito dalla resistente circa l'avvenuta notifica alla lavoratrice, con atto del 20 febbraio 2017, di un formale atto di diffida con la quale le si intimava di astenersi “dal sottoscrivere atti di ufficio auto-attribuendosi una qualifica non conforme a quella effettivamente posseduta”, trattandosi di atto intervenuto a distanza di quasi cinque anni dal primo dei provvedimenti sopra indicati e idoneo, al più, a negare l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori per il solo periodo successivo al 19 dicembre 2016 (data a partire dalla quale è pacifico, oltre che documentalmente comprovato, che la è stata, Pt_1
almeno formalmente, assegnata all'istruttoria delle istanze di finanziamento, cfr. provvedimento n. 28 AG/15/1) in relazione al quale, peraltro, la ricorrente si è limitata a produrre copia di 2 email, rispettivamente del 9 e del 16 gennaio 2017, nelle quali, firmandosi quale “Funzionario
Vice Direttore”, comunicava il venir meno di ogni profilo di responsabilità in relazione a due pratiche di credito di esercizio, nonché la propria assenza per la giornata del 16.
Va a questo punto ricordato che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. ex plurimis Cass. n. 18943/2016,
n. 8589/2015, n. 20272/2010 e n. 5128/2007).
Nella specie, dalla documentazione in atti (attestato di servizio aggiornato al 16 novembre
2018) risulta che la è stata assunta alle dipendenze della Pt_1 [...]
in data 1 settembre 1992 con qualifica di impiegato di I livello e Controparte_1
che la stessa per automatismo (ex art. 31 del regolamento organico del personale) ha ricoperto dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 2003 il grado di Segretario e a decorrere dal 1 settembre 2003 il grado di Capo Sezione.
8 A norma degli artt. 7 e 8 del regolamento organico del 1 agosto 1991 (in atti) CP_4
appartengono alla categoria degli Impiegati di I livello, carriera amministrativa, i lavoratori con qualifica di Capo ufficio, Capo sezione, Segretario e Impiegato di I livello, prevalentemente adibiti allo svolgimento di mansioni che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione e ogni altro compito istruttorio loro assegnato;
in particolare,
“svolgono mansioni che richiedono l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportano controlli e valutazioni di merito nelle risposte ai singoli messaggi con l'elaborazione centrale” e, laddove con grado, coadiuvano “i dipendenti preposti alla guida di un ufficio o gruppi di uffici” e assolvono “mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell'ambito degli uffici” cui sono assegnati.
Appartengono, invece, alla superiore categoria di Funzionari i soggetti con qualifica di
Direttore, Condirettore e Vice Direttore, i quali, al pari dei dipendenti con qualifica di quadro super, “sono di norma preposti rispettivamente alla guida di gruppi di uffici o di uffici singoli”
e curano il regolare svolgimento delle competenze affidate al relativo ufficio o gruppi di uffici, assumendone la responsabilità.
L'art. 8 precisa, poi, il valore puramente indicativo di tali attribuzioni, da specificarsi nel mansionario, da approntarsi “previo accordo fra gli Organi dell'Ente e le Organizzazioni sindacali, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione”, nella specie però non allegato.
Il richiamo alla normativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente dei quadri, impiegati, commessi e ausiliari e del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, contenuto all'art. 1 del Regolamento, è riferito, invece, al solo trattamento economico ordinario, “con gli adattamenti e le integrazioni necessari alla organizzazione della e in CP_1
quanto compatibile con la natura di ente pubblico regionale della , tant'è che le revocate CP_4
delibere nn. 12/2009 e 86/2009, di approvazione del nuovo organigramma aziendale, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del Regolamento, non contenevano, quanto a categorie, qualifiche e gradi da attribuire ai dipendenti, alcun riferimento alle predette disposizioni contrattuali.
Lo stesso contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con la in data 3 Pt_1
ottobre 1994 prevede, infatti, che il rapporto “è soggetto a tutte le disposizioni del regolamento organico della e del c.c.n.l. Assicredito, nelle parti da quello richiamate”, vale a dire le CP_4
sole disposizioni relative al trattamento economico.
9 Ne consegue che, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, la valutazione delle effettive mansioni espletate dalla lavoratrice deve essere condotta tenendo a riferimento le sole disposizioni contenute nel richiamato Regolamento organico.
Quanto, invece, al diverso profilo economico, la stessa con le revocate delibere nn. CP_1
12/2009 e 86/2009, di approvazione del nuovo organigramma aziendale e successivo verbale di conciliazione del 17 marzo 2010, ha dato atto della rispondenza del profilo di Vice Direttore funzionario alla categoria QD4 del c.c.n.l. di settore;
e tale qualificazione, qui ribadita dalla lavoratrice, non è stata specificamente contestata dalla resistente.
In definitiva, dall'istruttoria compiuta sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'effettivo svolgimento da parte di di mansioni superiori Parte_1
inquadrabili nel profilo di vicedirettore-funzionario, ctg. QD4 c.c.n.l. seppur per il solo periodo compreso tra l'ottobre 2012 (considerando quale primo atto certo la richiesta di ferie inoltrata dalla lavoratrice al direttore generale) e il 19 dicembre 2016.
4.- Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla CP_1
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26246/2022, ribadito da ultimo da Cass. n. 18008/2024) “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, avendo la Corte chiarito che la prescrizione decorre “in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava”.
E come sopra chiarito, la natura privatistica del rapporto non è qui esclusa dalla peculiare natura di ente pubblico economico della CP_1
Ne consegue che nella specie, non essendo stata dedotta dalle parti l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro della alle dipendenze della la prescrizione per tutti i Pt_1 CP_4
10 crediti maturati successivamente al 18 luglio 2007 (calcolando il quinquennio a ritroso dalla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012) non è iniziato a decorrere.
Alla ricorrente spettano, pertanto, le differenze retributive maturate per il predetto periodo
(il diritto alle differenze sul tfr non è ancora maturato), per la cui quantificazione è possibile utilizzare gli analiti conteggi elaborati dal nominato ctu, dott. all'allegato Persona_1
B, adeguatamente motivati e coerenti con le previsioni del contratto collettivo di riferimento, anche in punto di diritto della ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità e di importo ex ristrutturazione, secondo quanto ben argomentato nelle motivazioni alla richiamata consulenza, che resistono ai rilievi di parte resistente.
Va respinta anche l'eccezione di nullità della consulenza sollevata dalla in quanto CP_4
l'ordinanza istruttoria del 20 dicembre 2023, con la quale il perito è stato autorizzato ad acquisire i cedolini stipendiali per il periodo dedotto, è stata emessa in adesione al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ivi richiamata, in materia di consulenza tecnica contabile di natura percipiente nelle controversie di lavoro (cfr. Cass. n. 12348/2023).
La Suprema Corte ha invero rilevato che “la recente pronuncia delle S.U. n. 3086 del 2022, superando l'orientamento espresso da Cass. n. 31886 del 2019 (…), ha affermato i seguenti principi di diritto: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” e può “accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni
e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
21. Con specifico riferimento all'esame contabile, rilevante nella fattispecie per cui è causa, la medesima sentenza ha stabilito che “In materia di esame contabile, ai sensi dell'art.
198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
11 22. Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si sottolineano i riflessi che la complessità tecnica di alcune materie oggetto di controversia riverbera sulla latitudine dell'onere di allegazione, dovendosi “assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite,
l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”
(punto 32).
23. I principi enunciati dalle Sezioni Unite devono trovare applicazione a maggior ragione nel rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice, apportando le necessarie cognizioni tecnico scientifiche, al fine dell'accertamento della verità (v. Cass. n.
24024 del 2021), senza che, in ogni caso, possano rilevare le preclusioni poste dagli artt. 414,
416 e 418 c.p.c. …”
Dunque, applicando tali principi di diritto, il ctu è stato autorizzato ad acquisire, nonostante l'opposizione della copia delle buste paga per il periodo 2010-2016, peraltro emesse CP_4
dalla stessa resistente (e quindi certamente dalla stessa conosciute), al fine di quantificare con precisione le reclamate differenze retributive, che erano già state calcolate dalla ricorrente sia in ricorso nel loro complessivo ammontare, che nella ctp allegata con specifico riferimento a ciascuna annualità.
La va, dunque, condannata a corrispondere in favore di la CP_4 Parte_1
somma lorda di 124.490,63 euro per il periodo 1 ottobre 2012 – 19 dicembre 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché ad inquadrarla nel superiore profilo richiesto con decorrenza dal 1 ottobre 2012.
5.- Merita parziale accoglimento anche la connessa domanda di condanna della resistente al versamento in favore dell' della contribuzione previdenziale dovuta su tali maggiori CP_2
imponibili.
Invero, pur non avendo la ricorrente, prima del 7 luglio 2023, avanzato alcuna richiesta o denuncia di omissione contributiva all'ente previdenziale, si può attribuire valore interruttivo anche nei confronti del litisconsorte necessario (cfr. 25928/2023 e 8956/2020) alla notifica del ricorso al datore di lavoro, in data 24 aprile 2018, sicché per le reclamate differenze contributive deve ritenersi solo in parte decorso il termine breve di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 - che decorre dal momento di maturazione del credito.
12 6.- Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno morale e d'immagine, per asserita violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della datrice di lavoro, poiché solo genericamente formulate e rimaste prive di ogni allegazione e prova.
Invero, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n.
27910/2020).
7.- L'esito della lite giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 9.102,66 euro, di cui 172,66 euro per esborsi, quanto alla e in 1.797 euro quanto all'ente previdenziale;
vanno, invece, poste a definitivo carico Pt_1
della resistente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna la - a inquadrare nel superiore livello di CP_4 Parte_1
Funzionario, Vice Direttore, ctg. D4 c.c.n.l. di categoria a far data dal 1 ottobre 2012; - a corrispondere in suo favore la somma complessiva lorda di 124.490,63 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate per le superiori mansioni svolte nel periodo 1 ottobre 2012 – 19 dicembre 2016; - a versare all' la CP_2
contribuzione dovuta su tale maggiore imponibile per il periodo 24 aprile 2013 – 19 dicembre
2016;
2) condanna, altresì, la resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle altre parti 2/3 delle ulteriori spese del giudizio, liquidati in 9.102,66 euro, oltre spese generali, iva e cpa, per la ricorrente e in 1.797 euro, oltre spese generali e accessori di legge per l' ; compensa il resto. CP_2
Messina, 9.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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