Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1826 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 11/02/2025), nella causa n. 1826/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to MARCELLO BAZZONI, CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari n. 512 del 3/11/22, avente ad oggetto il pagamento di € 1.555,57, oltre interessi e spese, in favore di parte opposta, a titolo di indennità di responsabilità per i mesi da marzo ad agosto 2022; ha lamentato l'abusivo frazionamento del credito alla luce dei precedenti decreti ingiuntivi ottenuti, l'inesigibilità parziale del credito azionato in via monitoria stante la mancata conclusione del procedimento di verifica dei risultati conseguiti dalla dipendente cui consegue, ai sensi dell'art. 91 comma 4 CCNL per il personale del comparto Università 2006-2009, il riconoscimento di un terzo dell'indennità pretesa;
ha chiesto dichiarare totalmente o, in subordine, parzialmente nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite;
− parte opposta ha eccepito l'inammissibilità delle opposizioni CP_1 in conseguenza del giudicato implicito derivante dai decreti ingiuntivi ottenuti e non opposti per le mensilità anteriori;
ha rilevato che il credito azionato è maturato successivamente a quanto già azionato e che pertanto non sussisteste alcun indebito frazionamento del credito;
infine, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione stante la precedente erogazione dell'indennità nella sua
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ha chiesto il rigetto delle opposizioni ovvero la condanna di parte opponente al pagamento dell'indennità, con vittoria di spese;
− autorizzata la produzione documentale richiesta da parte opponente, con note del 31/1/25 parte opponente ha dato atto di aver corrisposto € 47,96 a parte opposta a titolo di conguaglio per l'indennità controversa;
− la causa, di natura documentale, viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. preliminarmente, deve essere rigettato il motivo di opposizione relativo all'abusivo frazionamento del credito: è assorbente rilevare che, sebbene il diritto di credito azionato attenga ad una indennità determinata in misura annua, la stessa viene liquidata con cadenza mensile e parte opposta non ha frazionato la richiesta di un credito già maturo, ma, pacificamente, ha agito in via monitoria successivamente alla maturazione della quota mensile dell'indennità; tale condotta non può pertanto essere considerata abusiva;
2. ciò detto, deve rilevarsi che oggetto della presente opposizione è unicamente la deduzione in ordine alla parziale inesigibilità del credito portato dal decreto ingiuntivo, mentre deve ritenersi incontestata l'ulteriore parte di credito;
3. nonostante la produzione di sopravvenuta documentazione attestante l'approvazione di un piano di rientro ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001 conseguente alla mancata certificazione del fondo destinato all'alimentazione dell'indennità oggetto del giudizio, infatti, tale questione non risulta in alcun modo dedotta negli atti di opposizione, sicché ogni relativa censura deve comunque ritenersi nuova e inammissibile;
4. quanto all'eccezione di parziale inesigibilità, deve richiamarsi l'art. 91, comma 4, del CCNL, il quale stabilisce:
“L'importo dell'indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 75, comma 5”;
5. nel caso di specie, le parti rappresentano che medio tempore è intervenuta la valutazione dei risultati conseguiti dalla dipendente nell'anno 2022, con esito positivo;
2 6. pertanto, risulta in ogni caso integrata la contestata condizione posta dall'art. 91, comma 4, del CCNL per la liquidazione dell'indennità di responsabilità nella sua interezza;
7. ad abundantiam, si rileva che l'eccezione attinente alla mancanza di liquidità del credito opposto (tardivamente) formulata da parte opponente appare in ogni caso infondata;
8. a sostegno della suddetta tesi, l' adduce l'inevitabile ricaduta degli Parte_2 atti approvati dall' all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero CP_2 dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi Parte_3 inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio;
Contr
9. in particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti;
10. nondimeno il richiamato art. 40 co. 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame;
tale norma prescrive, infatti, che:
“le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”;
3 11. presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a Parte_2 fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte;
12. non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge;
13. ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010- 2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale Co appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L.266/05 (2004 - 10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017 (limite 2016);
14. il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa: l'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti (contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata);
15. in altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come Contr del resto si evince anche dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente);
16. l'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio;
4 17. orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL);
18. come condivisibilmente argomentato da questo Tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabili alla PA, costituiscono violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori;
19. da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse;
20. dalla lettura della norma si deduce, infatti, che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa;
21. ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche la sopravvenuta riduzione al minimo dell'indennità rispetto a quanto pacificamente attribuito a parte opposta per l'anno oggetto di controversia- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, come attestato nelle premesse della delibera dell'Università del 12/2/24 avente ad oggetto l'”Autorizzazione alla liquidazione, per l'anno 2022, a favore dei titolari di posizione organizzativa dell'indennità, nella misura minima, ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 91, comma 4, del CCNL vigente”, non risulta conclusa;
22. l'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei
5 confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' ; sono Parte_2 assorbite le ulteriori difese;
23. preso atto dell'intervenuto pagamento di € 47,96, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata a pagare ulteriori € 1.507,61;
24. le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'integrazione medio tempore della condizione per il riconoscimento dell'indennità nella sua interezza, della fase monitoria e della serialità delle questioni trattate, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 512 del 3/11/22 emesso dal Tribunale di Sassari;
- condanna parte opponente a pagare a parte opposta € 1.507,61 lordi, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna parte opponente alla rifusione a parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 11/03/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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