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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2144/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 21.5.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta con C.F. e P.I. n. , con sede P.IVA_1 legale in San CE (CE) alla Via Cavour n. 6, in persona del l.r.p.t. SI. Pt_2
, C.F. , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. ERBINO
DE VINCENTIS DAVIDE (C.F.: ) con Studio Legale in C.F._2
Curti (CE) alla Via P. Iulianiello n. 16
attrice opponente
CONTRO
CP_1
(C.F.: ) P.IVA_2 in persona del suo rappresentante legale SI.ra , con sede legale ad Controparte_2
GN (36071) in Via San Martino n. 10 (P. Iva ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall' Avv. Francesca Buzzacaro (C.F. ) PEC C.F._3
Fax 800300350, con domicilio eletto presso Email_1 quest'ultima in Verona Via G. Murari Brà n. 49/C
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE in via preliminare
1) accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di EN, in luogo del foro del debitore, declinandola in conseguenza in favore del Tribunale di Napoli Nord, per i motivi tutti rappresentati ed esposti in atti;
2) autorizzare la opponente alla chiamata in causa del terzo SI.ra Parte_1 Controparte_3
C.F. , residente in [...], quale
[...] C.F._4 reale legittimata passiva in ordine alle richieste monitorie avversarie, in considerazione degli elementi di fatto e di diritto esposti in narrativa che ne giustificano il diritto e l'interesse di avocarla in giudizio ex artt. 106 e 269 c.p.c., al fine di accertare la sua posizione rispetto alle richieste della odierna opposta nonché per la pronuncia sul rigetto di eventuali CP_1 domande di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo qui contrastato e conseguente revoca del medesimo;
3) ammettere le istanze istruttorie come richieste da questa difesa con la memoria secondo termine ex art. 171ter c.p.c.;
4) rigettare le avverse istanze istruttorie, anche in ordine ai testi da escutersi, come rappresentato ed eccepito da questa difesa con le memorie terzo termine ex art. 171ter c.p.c.; nel merito comunque ed in ogni caso si chiede di
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in ordine alle Parte_1 richieste economiche avanzate in proprio danno dalla con il Decreto CP_1 Ingiuntivo n. 524/24 qui opposto e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 524/24 e comunque dichiarare non dovuta alcuna somma da parte della in favore della Parte_1 per le causali da quest'ultima espresse con il medesimo Decreto Ingiuntivo, CP_1 per tutte le ragioni esposte da questa difesa nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 171ter c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la legittimazione passiva della SI.ra in Controparte_3 ordine alle richieste economiche avanzate dalla con il Decreto Ingiuntivo n. CP_1
524/24 qui opposto e, per l'effetto, estromettere la dal presente giudizio e Parte_1 condannare la SI.ra al pagamento, in favore della Controparte_3 CP_1
della somma di Euro 27.559,80, oltre interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002,
[...] per la commessa di cui alle fatture e DDT allegati al fascicolo monitorio;
3) in ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché 15% per spese forfettarie, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare: - Rigettarsi, per tutti i motivi di cui alla narrativa, la chiamata in causa del terzo;
- Rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice Controparte_3 oppo ente confermare, per tutti i motivi esposti in comparsa, la competenza per territorio del Tribunale di EN in ordine al ricorso per ingiunzione di pagamento n. 1273/2024 R.G depositato da in data 21/03/2024; - Concedersi la provvisoria Controparte_1 esecutorietà sull'intero credito anto l'opposizione proposta da controparte non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione ai sensi dell'art. 649 cpc per i motivi esposti in narrativa;
In via principale: - Rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate e pretestuose e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 524/2024 Ing. – 1273/2024 RG, emesso dal Tribunale di EN su istanza della società in data 21/03/2024 e Controparte_1 notificato in data 10/04/2024. - In ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca ovvero di declaratoria di inefficacia e/o di invalidità del decreto opposto, condannare comunque l'attore
2 opponente a pagare alla società in persona del suo rappresentante legale SI.ra Controparte_1
, con sede legale ad GN (36071) in Via San Martino n. 10 (P. Iva Controparte_2 la somma € 27.559,80 = oltre gli interessi di mora dalla scadenza delle fatture al P.IVA_2
nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 1.370,00 per compensi ed
€ 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A come per legge, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito del presente procedimento. in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e successive occorrende. Ad istruttoria: Si chiede che il Giudice, confermata la propria competenza, rimetta la causa in istruttoria fissando all'uopo udienza per l'escussione dei testi indicati a prova diretta e contraria. A tal fine, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione nonché in memoria ex art. 171 ter n. 2 del 19/11/2024 da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 524/24, che le ingiungeva il pagamento , in favore di della complessiva somma di Euro 27.559,80, oltre CP_1 interessi e spese. Con il ricorso per ingiunzione, la aveva esposto che CP_1
“…la .commissionava a il confezionamento di capi di Parte_3 CP_1 abbigliamento…” e che “…A fronte della realizzazione di quanto commissionato emetteva rispettivamente, le fatture n. 166 del 31/10/2023 per € 585,60, n. CP_1
198 del 30/11/2023 per € 22.326,00 e n. 46 del 31/01/2024 per € 4.648,20, per l'importo complessivo pari ad € 27.559,80...”.
La parte attrice opponente eccepiva la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di EN affermando :
-che la ha sede legale in San CE (CE) alla Via Cavour n. 6, l'art. Parte_1
19 c.p.c., in relazione alle persone giuridiche, stabilisce che è competente il giudice del luogo dove essa ha sede, e quindi l'azione monitoria intrapresa dalla CP_1
sarebbe dovuta essere rivolta al Tribunale di Napoli Nord;
[...]
- che inoltre in assenza di un titolo negoziale, quale esso sia il contratto, sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito, non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore, né dunque potrà applicarsi il foro di cui all'art. 20 c.p.c.. (Cfr. Cassazione Civile S.U. 13 Settembre 2016 n. 17989) in quanto, come noto, la fattura non potrà mai di certo costituire un valido titolo negoziale, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale. Nel merito l'attrice opponente eccepiva la “Carenza di legittimazione passiva della nonché inesistenza della causa petendi” affermando: Parte_1
- che la non aveva mai commissionato alla le commesse di Parte_1 CP_1 cui alle avverse Fatture e DDT depositate dalla opposta con la richiesta monitoria di
3 cui al Decreto Ingiuntivo n. 524/24, né aveva ricevuto la merce oggetto delle Fatture
e DDT Difatti, i DDT n. 1426 del 27.10.2023, n. 2TER del 17.01.2024 e n. 127 del 31.01.2024 non riportano nemmeno l'indicazione del destinatario mentre invece i DDT n. 1504 del 15.11.2023, n. 1552 del 23.11.2023 e n. 1TER del 17.01.2024 riportano come destinatario una certa M.L. IA Srl, così come le firme rinvenute su tutti i predetti DDT non risultano essere state apposte dal SI. quale Parte_2 legale rappresentante p.t. della evidenziava di non avere ricevuto le Parte_1 comunicazioni via mail prodotte dalla controparte sub doc.4 e che una volta ricevuta la diffida datata 04.03.2024 a firma dell'avv. Francesca Buzzacaro , “ Parte_1 avviava una indagine interna all'azienda venendo così a conoscenza che la SI.ra
, oggi ex dipendente della aveva concordato e Controparte_3 Parte_1 gestito personalmente ed in piena autonomia con la le lavorazioni di CP_1 cui ai DDT predetti ed oggetto del Decreto Ingiuntivo qui opposto. Difatti la SI.ra
, in conseguenza di pregressi rapporti di conoscenza con Controparte_3
l'odierna opposta ha ritenuto assumere autonomamente iniziative CP_1 commerciali ed economiche mai autorizzate dall'azienda e per le quali, Parte_1 all'epoca già ammonita, sarà oggi tenuta a risponderne personalmente alla ovvero alla in manleva ovvero in rivalsa.” CP_1 Parte_1 contestava l'avverso allegato n. 6 al fascicolo monitorio, contenente Parte_1 presunte comunicazioni “WhatsApp” tra la e la SI.ra CP_1 [...] affermando non esservi certezza della provenienza delle medesime Controparte_3 in assenza dell'indicazione dei numeri telefonici di entrambe le parti in colloquio tra loro, né della data in cui si sarebbero svolte, al fine di poterle collocare e riferire con la questione che oggi ci occupa. disconosceva il contenuto delle Parte_1 affermazioni effettuate dalla SI.ra all'interno di tali Controparte_3 conversazioni “WhatsApp”. L'attrice opponente affermava: “ Ed inoltre, se mai la avesse realmente CP_1 vantato, nei confronti della i crediti di cui all'odierno Decreto Ingiuntivo Parte_1 opposto, non si comprende per quale ragione ne facesse menzione con la SI.ra ; forse perché la committente di quanto oggi ne richiede il Controparte_3 pagamento la era proprio la SI.ra .” CP_1 Controparte_3
L'attrice opponente chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa della
, disconosceva ex art. 214 c.p.c. le firme o sigle apposte Controparte_3 in calce ai DDT allegati dalla opposta al fascicolo monitorio, e così concludeva:
“in via preliminare: 1) accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di EN, in luogo del foro del debitore, declinandola in conseguenza in favore del Tribunale di Napoli Nord, per i motivi suesposti;
2) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 524/24, per carenza di legittimazione passiva della odierna opponente (come chiaramente si evince dalla documentazione offerta dalla Parte_1 stessa controparte nel fascicolo monitorio) e, comunque, non ricorrendone i presupposti di legge;
4 3) autorizzare la opponente alla chiamata in causa del terzo SI.ra Parte_1
, C.F. , residente in [...] alla Controparte_3 C.F._4
Via Loggia n. 43, quale reale legittimata passiva in ordine alle richieste monitorie avversarie, in considerazione degli elementi di fatto e di diritto esposti in narrativa che ne giustificano il diritto e l'interesse di avocarla in giudizio ex artt. 106 e 269 c.p.c., al fine di accertare la sua posizione rispetto alle richieste della odierna opposta nonché per la pronuncia sul rigetto di eventuali domande di CP_1 provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo qui contrastato e conseguente revoca del medesimo;
nel merito: 4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in Parte_1 ordine alle richieste economiche avanzate in proprio danno dalla con CP_1 il Decreto Ingiuntivo n. 524/24 qui opposto e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 524/24 e comunque dichiarare non dovuta alcuna somma da parte della in favore della per le causali da quest'ultima espresse con il Parte_1 CP_1 medesimo Decreto Ingiuntivo;
5) accertare e dichiarare la legittimazione passiva della SI.ra Controparte_3 in ordine alle richieste economiche avanzate dalla con il
[...] CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 524/24 qui opposto e, per l'effetto, estromettere la Parte_1 dal presente giudizio e condannare la SI.ra al Controparte_3 pagamento, in favore della della somma di Euro 27.559,80, oltre CP_1 interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per la commessa di cui alle fatture e DDT allegati al fascicolo monitorio;
6) in ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché 15% per spese forfettarie, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte convenuta costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_1 esponendo che:
-nel mese di ottobre 2023, la propria legale rappresentante veniva Controparte_2 contattata dalla SI.ra , la quale le rappresentava di Parte_4 Parte_5 aver instaurato un rapporto di lavoro, in qualità di dipendente, con la società Pt_1 che aveva aperto nel maggio 2023 un'unità locale in EN Contrà del Guanto n. 13 ;
-la SI.ra rappresentava alla SI.ra che , nella persona del P_ CP_2 Pt_1
SI. , sarebbe stato interessato ad iniziare una collaborazione con la Parte_2 predetta azienda, previo confezionamento di prototipi, cosicché potesse Pt_1 vagliare la qualità del lavoro di fosse o meno all'altezza delle qualità e CP_1 caratteristiche dei marchi con i quali l'opponente lavorava;
- Backstage procedeva con la lavorazione di due capispalla , con tessuto tagliato consegnato a da (società specializzata nel taglio dei tessuti CP_1 Controparte_4
5 e in attività di logistica nel settore abbigliamento All. 3_ visura Perlamoda) su richiesta di ( infatti la consegna veniva accompagnata dal DDT 263 del Parte_1
16/10/2023 (All. 4_ DDT 263) con intestatario e indirizzo di consegna Parte_1
; Controparte_1
- che, finita la lavorazione, i capi spalla venivano consegnati a per il Parte_1 tramite della SI.ra , che dopo pochi giorni comunicava alla SI.ra P_
che secondo i prototipi erano idonei e conformi alla qualità richiesta, CP_2 Pt_1 approvata oltretutto dai clienti finali a Milano;
-
- che venivano quindi ordinati i capi indicati nelle fatture monitoriamente azionate e la SI.ra , SI.ra e la SI.ra li CP_2 Parte_6 Persona_1 confezionavano mantenendo contatti con il SI. oltre che con la Parte_2 dipendente , e sempre ritirando da gli accessori e il tessuto P_ Controparte_4 tagliato (vedasi DDT 275 del 20/10/2023, n. 282 del 31/10/2023, n. 12 del 05/01/2024, n. 30 del 18/01/2024, n. 39B del 25/01/2024, n. 49 del 14/02/2024 All. 5);
- che del ritiro preso si occupava il SI. (autista ex CP_4 Persona_2 dipendente di con automezzo di proprietà di;
CP_1 CP_1
-che, ultimata la lavorazione, consegnava i capi a CP_1 Parte_7 con sede in Caerano San CO (scelta da , ma pagata da per la Pt_1 CP_1 stiratura);
-che a ML IA S.r.l (società con sede in Grantorto Via Dell'Artigianato n. 20/A) venivano poi consegnati i capi finiti pronti per la spedizione, previo controllo di qualità, suddivisione dei capi di abbigliamento;
- che provvedeva alla spedizione presso le sedi di in Montecchio Pt_1 CP_1
Maggiore e Vedelego di alcuni accessori che completavano quelli consegnati da (All. 6_ copia pacco Sapio); Controparte_4
- che l'ordine prevedeva il pagamento a 30 giorni fine mese data fattura e dopo il primo ritardo la SI.ra contattava sia il SI. al n. 3355894902 CP_2 Parte_2 che la SI.ra , che la rassicuravano sul buon esito dei pagamenti. In P_ particolare, la SI.ra inviava alla SI.ra alcuni messaggi che la P_ CP_2 prima aveva ricevuto dal SI. , nei quali il legale rappresentante Parte_2 prometteva il pagamento entro la settimana successiva;
- che nel mese di marzo, quando i solleciti della SI.ra si facevano più CP_2 insistenti, il titolare dell'opponente non rispondeva più alle chiamate della SI.ra ; CP_2
- stante il grave inadempimento di rifiutava di effettuare Parte_1 CP_1 ulteriori lavorazioni, il che metteva in difficoltà l'opponente con il cliente OD che attendeva da la consegna di alcuni capi (giacche modello Pt_1
MGMBLAZER4_000 _NERO) che quest'ultima aveva commissionato a CP_1
[...]
- che il SI. pur di ottenere la consegna delle giacche che Parte_8 aveva commissionato a si rendeva disponibile a pagare Parte_1 Controparte_1 direttamente la merce all'odierna opposta. Tuttavia, data la delicatezza della
6 situazione , si rendeva disponibile a consegnare la merce a OD solo CP_1 previa autorizzazione di (autorizzazione che perveniva a mezzo email All. 8_ Pt_1 email SI. a e la predisposizione di una scrittura privata;
Parte_2 CP_5
- che si rifiutava di sottoscrivere la scrittura privata predisposta da Pt_1 CP_1
(All. 09_ scrittura privata), tuttavia autorizzava il cliente OD ad utilizzare il tessuto di proprietà di e giacente presso i laboratori (cfr. All. 8). Parte_1 CP_1
Tutto ciò premesso circa lo svolgimento in fatto, la convenuta contrastava l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo la competenza del Tribunale di EN ex 20 cpc. Osservava inoltre che qualora emergesse quanto sostiene ossia
Parte_1 che la propria dipendente avrebbe commissionato la fornitura a senza CP_1 essere a ciò autorizzata, non ci troveremmo di fronte ad un caso di inesistenza del credito, ma, di un caso di rappresentanza apparente della quale comunque risponde nei confronti di ex art. 2049 c.c. e che quindi
Parte_1 Controparte_1 confermerebbe la competenza del Tribunale di EN. Inoltre la parte opponente aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la SI.ra , il che P_ comporta la competenza esclusiva del Tribunale di EN, trattandosi di una lavoratrice che ha prestato la propria attività a EN, luogo ove è sorto ed è stato eseguito il rapporto di lavoro. Faceva presente che presso questo Tribunale - sez. Lavoro era già pendente una causa tra e la SI.ra , nella quale la
Parte_1 P_ prima svolgeva nei confronti della ex dipendente, le medesime domande rassegnate in questo giudizio. La convenuta contrastava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di : come dimostrato dai DDT di
Parte_1 Controparte_4 dove intestatario della merce è mentre destinatario della merce è
Parte_1
i tessuti di venivano tagliati da mentre CP_1 Parte_1 Controparte_4 all'opposta era stata appaltata la successiva fase di lavorazione, fino a rendere un capo di abbigliamento pronto per la vendita. La circostanza, oltre a poter essere confermata in sede testimoniale, era confermata nella dichiarazione di scienza (All. 11) resa dal SI. amministratore di La realizzazione Testimone_1 Controparte_4 dei capi di abbigliamento commissionati da a comportava il Pt_1 CP_1 coinvolgimento di più aziende: che si occupava del taglio dei tessuti CP_4 forniti da che poi, su richiesta di quest'ultimo, venivano consegnati a Parte_1
che produceva il capo di abbigliamento finito, che CP_1 Parte_7 si occupava di stirare i capi ultimati, ML IA che si occupava del controllo qualità e successiva spedizione. Secondo la convenuta , che il SI. fosse a conoscenza della fornitura / Parte_2 confezionamento commissionato “è dimostrato dal fatto che: A) le fatture elettroniche (documenti informatici con data certa) emesse da e Controparte_1 Contr regolarmente accettate e spedite dal non erano state mai contestate da Pt_1 salvo che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dopo molti mesi;
B)
[...] sebbene la maggior parte dei contatti venissero tenuti dalla SI.ra P_
(dipendente di ) il SI. era a conoscenza di tutti i passaggi, nonché Pt_1 Parte_2 natura e tempistiche delle lavorazioni e teneva contatti telefonici con la SI.ra ; C) era stato il SI. a mettere in contatto OD e CP_2 Parte_2 CP_1
7 autorizzando addirittura OD ad utilizzare il tessuto “Art 2411025” in giacenza presso la e di sua proprietà. Se, come sostiene nell'opposizione CP_1 Parte_1
“ non risulta esistente, tra le parti in causa, e dunque tra la e la Parte_1 CP_1
alcun contratto di committenza”, perché vi sarebbe stato del tessuto in giacenza
[...] presso la che OD avrebbe avuto a “disposizione per qualsiasi
CP_1 utilizzo”? Ed ancora perché OD avrebbe richiesto a la realizzazione
CP_1 dell'articolo MGMBLAZER4_000 _NERO ossia lo stesso indicato nelle fatture emesse da . D) È stata ad ordinare a la consegna
CP_1 Parte_1 CP_4 dei tessuti tagliati a (cfr. all.11).
CP_1
L'allegato 5 depositato da parte opponente, sebbene rechi la data del 21/03/2024, in realtà è stato inoltrato via PEC al legale di il 27/03/2024 e alla CP_1 P_ solo ad aprile 2024.”
La convenuta ribadiva che, “anche qualora fosse accertato che la SI.ra P_ abbia agito in totale autonomia (circostanza surreale vista la quantità di soggetti coinvolti), senza essere autorizzata dal datore di lavoro, dovrà essere CP_1 tutelata, in quanto il comportamento tenuto dalla SI.ra , la consegna dei P_ tessuti da parte di a nome di il ricevimento della merce Controparte_4 Parte_1 da parte del vettore (ML IA) e la firma delle bolle da parte della SI.ra
, hanno creato una situazione di apparentia juris, certamente tollerata da P_
o comunque di fronte alla quale l'opponente è rimasta inerte.” Parte_1
Nel corso della fase istruttoria dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, il g.i. ammetteva i capitoli di prova per testi n. 3,4,7 attorei e n.1,2,3,10 di parte convenuta, abilitando alla prova contraria.
Dopo la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove orali, parte attrice opponente depositava “ISTANZA PER LA REVOCA DELL'ORDINANZA DEL 14.01.2025” chiedendo, tra l'altro, “ pronunciarsi sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale;
autorizzare, ricorrendone i presupposti, la chiamata in causa del terzo SI.ra ”. Controparte_3
La causa veniva così rinviata, previ i termini di cui all'art. 189 cpc, all'udienza del 22.4.2025.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata. Come insegnato dalla Suprema Corte, “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore(Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 ) In particolare, “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento
8 indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024). Tale regola vale anche nel caso di inesistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, per il semplice fatto che il convenuto (o l'attore opponente a decreto ingiuntivo, che ha posizione sostanziale di convenuto) abbia omesso la contestazione relativa. Nel caso di specie l'attrice opponente ha omesso la contestazione di tutti i criteri concorrenti, essendosi limitata ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 1182 co. 3 c.c. per l'insufficienza delle fatture, in assenza di un contratto , quindi ha contestato solo l'individuazione del forum destinatae solutionis, non il luogo in cui l'obbligazione è sorta, con ulteriore profilo di incompletezza della eccezione. Al proposito va anche osservato che ai fini della competenza, il giudice deve fondare la propria decisione sulla base della prospettazione della domanda (Cass. n. 29266 del 2017; Cass. n. 21547 del 2015; Cass. n. 7182 del 2014; Cass. n. 11415 del 2007), secondo il criterio dettato dall'art. 10 c.p.c. per la competenza per valore, ma costituente espressione di un principio di carattere generale, per cui le contestazioni del convenuto attinenti al merito della controversia sono irrilevanti. Quindi ove l'attore in senso sostanziale abbia scelto il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, la parte convenuta per l'adempimento non possa limitarsi, nell'eccepire la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, a contestare il fatto stesso che l'obbligazione sia sorta, assumendo che il contratto non si è concluso , perché tale eccezione pertiene al merito della causa , di tal che rimane radicata la competenza e l'eccezione va rigettata (Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 15254 del 16/07/20; Cass. 8189/2012).L'eccezione di incompetenza per territorio va pertanto rigettata, competente essendo questo Tribunale. Va rigettata altresì la domanda di chiamare in causa detta DA, Controparte_3 che ha affermato essere propria ex dipendente, atteso che tra e Parte_1 Parte_1
secondo quanto asserito dalle parti, è già pendente una causa di lavoro, P_ nella quale ha avanzato in via riconvenzionale le stesse domande qui Pt_1 prospettate, di tal che si verificherebbe una situazione di litispendenza.
Orbene, quantunque si dichiari assolutamente estranea ai fatti di causa, va Parte_1 notato che dalla sua visura camerale (doc. 2 di parte convenuta)la società , costituira nel 2021, risulta avere una sede in EN:
“Unita' Locale n. VI/1 VIA CONTRA' DEL GUANTO 13 VICENZA (VI) CAP 36100 Unita' Locale n. VI/1 Ufficio Di Rappresentanza
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività Codice: 46.42.1 - commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori”
9 Sempre dalla visura della Camera di Commercio di Caserta risulta che la ditta aveva solo 2 addetti, quindi, considerato che le sedi erano 2, di cui una in San CE (CE) alla Via Cavour n. 6, la doveva essere l'unica addetta alla sede di P_
EN, che dalla visura risulta indicata come “Ufficio Di Rappresentanza”. Si nota anche che tale sede è stata aperta il 10.5.2023, quindi del tutto verosimile è che, come sostenuto dalla convenuta, la si affidasse alla dipendente Pt_1 P_ che era a conoscenza delle ditte operanti in Veneto, per intraprendere rapporti di collaborazione con aziende del posto. Né può affermarsi che si fosse CP_1 incautamente fidata di un falsus procurator, visto che dalla visura della camera di commercio risultava la sede della a EN con l'espressa qualifica di Parte_1
“Ufficio di Rappresentanza”. Lo svolgersi della vicenda, quantunque estremamente articolato, trova pieno riscontro documentale nelle produzioni effettuate dalla convenuta in sede monitoria e nella presente causa. Infatti il doc. 4 è un DDT emesso da in data 16.10.2023, riguardante 1 giacca tagliata e 1 CP_4 cappotto tagliato, è intestato a ma come luogo di destinazione è indicato Parte_1
quindi il DDT si riferiva ai primi prototipi che aveva CP_1 CP_1 confezionato, operando su stoffa tagliata da , e che sarebbero serviti CP_4 come modelli per dimostrare a la propria abilità. Parte_1
Tutti i successivi DDT emessi da (sub doc.5) recano la medesima CP_4 intestazione a e destinazione e confermano l'approvazione da parte Pt_1 CP_1 di e i successivi ordinativi, che ben potevano avvenire per via telefonica, Parte_1 atteso che non è prescritta forma scritta per tale tipo di contratti. Il legale rappresentante di ha anche sottoscrito la dichiarazione CP_4 Testimone_1 prodotta sub 11 confermando di avere ricevuto da , a partire dall'ottobre Parte_1
2023, varie quantità di tessuti che sempre su ordine di tagliava e Parte_1 consegnava a CP_1
I DDT prodotti col ricorso monitorio sono emessi da e intestati a CP_1 Pt_1
[...
anche se uno indica come destinazione la IA di Grantorto, che, come spiegato dalla convenuta, si occupava delle fasi finali (stiratura, controllo di qualità e spedizione); tutti i predetti DDT sono firmati dal destinatario, e nessuna rilevanza ha il disconoscimento effettuato dalla attrice opponente, essendo evidente che alla ricezione materiale della merce provvede di regola non il legale rappresentante della società ma qualche suo dipendente. I messaggi Whatsapp scambiati tra la legale rappresentante della convenuta e la addetta alla sede di EN di dimostrano lo svolgimento del P_ Pt_1 rapporto e l'inizio dell'inadempimento da parte di , nonostante le richieste Parte_1 di (All. 6_ chat whatsapp: [26/01/24, 16:45:12] : Ciao, CP_1 Parte_5
mi dice che pagherà entro una decina di giorni;
[30/01/24, 08:59:47] : Pt_1 CP_2
Ciao , non vedo ancora arrivare il pagamento di - [30/01/24, 08:59:52] CP_2 Pt_1
: Ciao hai novità? - [30/01/24, 09:00:35] : Ciao, ti CP_2 Pt_5 Parte_5 avevo scritto entro una decina di giorni - [06/02/24, 14:55:34] Parte_5 inoltra messaggio dalla chat con :” Ciao ancora non ho pagato. Pt_1 Pt_5
Prevedo di fare il primo pagamento fine settimana prossima)…”.
10 Il doc. 8 e seguenti dimostrano quanto accaduto dopo l'inadempimento di : Parte_1 il cliente finale desiderando ottenere i capi confezionati da CP_5 CP_1 su ordine di , ma da questa non pagati, si è fatto autorizzare da a Parte_1 Pt_1 rapporti diretti con il legale rappresentante di MODES scriveva infatti alla CP_1 rappresentante legale di in data 25.3.2024 ore 19.01: CP_1 Controparte_2
Le inoltro e-mail ricevuta da a con la dichiarazione che il Parte_2 CP_5 tessuto giacente presso la Vostra azienda è a nostra disposizione di CP_5
Non sono in grado di fornireLe la scrittura privata firmata. Le chiedo se possiamo andare avanti e acquistare da Voi le 36 giacche dell'articolo MGMBLAZER4_000 _NERO con pagamento anticipato pari a 5.400€.
Resto in attesa di un Suo riscontro
Un Caro Saluto Testimone_2 [...]
Director Controparte_7
Email_2
39
[...] P.IVA_3
E allegava la mail del legale rappresentante di : Parte_1
Da: bsite> Email_3
Date: lun 25 mar 2024 alle ore 18:45
Subject: Art: 2411025 To: Daniele Mellogrand < > Email_4
Cc: < > Testimone_3 Email_5
Ciao Tes_2
Come anticipato ti confermo che il tessuto Art 2411025 - 100% WO Gabardine acquistato dalla è a vostra disposizione per qualsiasi utilizzo. Parte_1
Nel salutarti ti auguro una buona serata Pt_2
.
[...]
In conclusione, l' esposizione dei fatti prospettata da parte convenuta trova pieno conforto nella documentazione agli atti, e solo per maggiore conferma erano state ammesse le prove orali, cui però parte opponente si è opposta, chiedendo la revoca dell'ordinanza ammissiva e la pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio. Oltre a quanto già esposto appare opportuno addurre anche le seguenti prove presuntive: l'attrice ha affermato di avere ammonito la dipendente per avere P_ indebitamente speso il nome della ditta con la tuttavia , prima CP_1 Parte_1 di ricevere la PEC del legale non aveva mai contestato le fatture inviategli da né aveva reagito alle richieste di pagamento inviate dalla con CP_1 CP_1 mail del 15.1.2024 e 23.2.2024, quindi, pur avendo dichiarato di essere stata a
11 conoscenza del presunto comportamento a suo dire illecito di , vi ha P_ assistito inerte, ingenerando, quindi, nel terzo ( , la ragionevole CP_1 convinzione che l'operato della dipendente fosse conforme alle intenzioni del datore di lavoro. In ogni caso il nesso causale sussiste, e va ricordato che sussiste la responsabilità del datore di lavoro qualora il dipendente abbia perseguito finalità non estranee all'interesse del padrone o committente: il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo. Per altro verso va ricordato che in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Cass.Sez. 1 -
, Ordinanza n. 27349 del 26/09/2023). Lo svolgimento dei fatti come visto documentati, in uno con la dicitura, sopra riportata, della visura camerale, dimostrano senz'altro il ricorrere di tale istituto. Va inoltre osservato che parte attrice opponente, pur contestando l'an, non ha mai contestato il quantum delle pretese attoree, che pertanto si reputano correttamente quantificate. L'opposizione va pertanto rigettata, in uno con le altre domande attoree. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo 524/2024, che dichiara esecutivo;
2) rigetta tutte le domande attoree;
3) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta Parte_1
le spese di lite, liquidate in euro 5077,00 per compensi CP_1 professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in EN il 6.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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