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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8426/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOLO DANNI
A COSE, pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/04/1990, elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via
II Vico Ferrara n. 9, presso lo studio dell'Avv. Serao Teresa (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), con sede legale in Bologna Controparte_1 P.IVA_1
(BO), alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dott.
[...]
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via S. Di Giacomo n. CP_2
31, presso lo studio dell'Avv. Ferrandino Luigi, rappresentata e difesa dall'Avv.
Cortellessa Davide (C.F. ) in virtù di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 17/06/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. S.P.A. 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato all Controparte_3 esponeva che: Parte_1
- in data 28/06/2021 le parti stipulavano la polizza n. 83857607, avente ad oggetto il furto del veicolo Range Rover Velar tg. FN607XH, acquistato dall'istante in data 26/03/2018;
- in data 07/10/2021, , fratello dell'attore ed Persona_1
utilizzatore del veicolo in quella data, sporgeva denuncia a carico di ignoti per il furto della vettura;
- la Range Rover era stata parcheggiata e chiusa a chiave alle ore 13:00 circa, in un'area adibita a parcheggio sita in Varcaturo, alla Via Ripuaria, nei pressi della chiesa di San Luca;
- alle ore 14:00 constatava che l'autovettura era Pt_1 Persona_1
stata rubata, tant'è che l'attore, pochi minuti prima, aveva ricevuta una chiamata da parte della centrale di controllo del VIASAT, con la quale veniva segnalato un tentativo di apertura forzata del veicolo e l'attivazione dell'allarme;
- gli autori del furto non venivano individuati, per cui in data 08/02/2022 veniva emesso decreto di archiviazione;
- nonostante la collaborazione dell'attore e l'esecuzione delle operazioni peritali disposte dalla Compagnia, quest'ultima non provvedeva ad indennizzare il danno.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'on.le Giudicante dichiarare l'inadempienza contrattuale della Controparte_4
[...
al pagamento dell'indennizzo (pari al valore del veicolo Range Rover Velar tg
FN607XH dal dì dell'evento) e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento in favore dell'istante, della somma di € 47.000,00 oltre interessi commerciali, il tutto entro i limiti del
Giudice Adito.
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, spese generali , IVA e cpa come per legge”.
Con comparsa del 01/12/2022 si costituiva tardivamente nel giudizio la chiedendo all'adito Tribunale di: Controparte_3
“1) Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per la mancata comunicazione del furto alla convenuta società entro i termini di contratto e la omessa esibizione della comunicazione di costituzione in mora nei confronti della Controparte_3
e per la mancata prova da parte dell'assicurato di aver adempiuto a quanto previsto dalle
Condizioni Generali Comuni di Contratto di cui all'allegato denominato Strada Sicura;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della
Negoziazione Assistita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 132 del 2014, ove questa sia prevista in via obbligatoria e della Mediazione Obbligatoria;
3) accertare e dichiarare l'esistenza di limitazioni contrattuali all'indennizzo per la polizza assicurativa n. 83857807 stipulata con la e di franchigia assicurativa Controparte_1 nella misura del 25%, come da prospetto di Polizza, per il caso di mancata rilevazione satellitare del veicolo assicurato al momento del furto;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, ove questi non abbia dato prova dell'acquisto del veicolo Range Rover Velar, tg. FN 607 XH, e della sua titolarità
e disponibilità al momento della sua sottrazione ad opera di ignoti.
Nel merito:
1) Rigettare la domanda attorea, in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Parte_1 da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice
In via subordinata:
Ove ritenuti ricorrenti le condizioni ed i presupposti di legge e di contratto per il richiesto indennizzo dell'auto a seguito del dedotto furto, limitare il detto Parte_2 indennizzo alla somma corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento dell'evento, detratto l'eventuale scoperto e la prevista franchigia del 25% dell'importo dovuto, con compensazione delle spese di giudizio”.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ed escussi i testi indicati
C. 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA dall'attrice, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari.
La Compagnia convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per violazione dell'obbligo di comunicazione del sinistro nel termine di tre giorni previsto dalle Condizioni Generali di polizza nonché dall'art. 1913
c.c.
La ratio della richiamata norma è quella di consentire all'assicuratore di compiere tempestivamente le necessarie operazioni di salvataggio e di constatazione del sinistro, al fine di accertarne le cause e quantificare l'entità del danno, ragion per cui l'art. 1915 prevede conseguenze sfavorevoli a carico dell'assicurato che rimanga dolosamente o colposamente inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione. In caso di omissione colposa, difatti, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, mentre nell'ipotesi di omissione dolosa non sarà dovuto alcun pagamento.
Come per costante giurisprudenza, tuttavia, l'onere di provare la natura colposa o dolosa dell'inadempimento, nonché l'eventuale pregiudizio subìto, grava sull'assicuratore che abbia sollevato tale eccezione (cfr., sul punto, Cass. n.
8701/2022, secondo cui la compagnia assicuratrice è tenuta a dimostrare
“l'intento fraudolento dell'assicurato” ovvero “che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto”).
Nel caso in esame, il furto si è verificato il 07/10/2021 e la richiesta risarcitoria
è stata inoltrata alla a mezzo pec in data 11/10/2021, con un ritardo CP_1 così esiguo da non poter certamente essere considerato indice di un comportamento doloso da parte dell' . D'altro canto, la convenuta Parte_3
Compagnia, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcun elemento dal quale desumere un intento fraudolento o la cosciente volontà del di non adempiere all'obbligo di avviso con lo scopo di danneggiare Pt_1
l'assicuratore, considerato peraltro che non è stato neppure allegato il concreto pregiudizio subìto in conseguenza della tardiva comunicazione.
C. 4 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Ancora preliminarmente, va respinta anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di stipula della negoziazione assistita, avendo l'attore regolarmente versato in atti la proposta di stipula della convenzione comunicata alla a mezzo PEC in data Controparte_1
04/01/2022.
Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della volta ad ottenere l'indennizzo per il furto del Controparte_1 veicolo di sua proprietà tg. FN607XH, assicurato con la Parte_2 convenuta Compagnia in forza della polizza n. 83857607, stipulata in data
08/06/2021.
Secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo, alle ore 13:00 del
07/10/2021 l'autovettura, condotta in tale occasione dal fratello dell'attore
, veniva parcheggiata e chiusa a chiave in Varcaturo, alla Persona_1
Via Ripuaria, all'interno di un'area adibita a parcheggio nei pressi della Chiesa di
San Luca;
alle ore 14:00, il fratello dell'attore, allertato anche da una chiamata ricevuta da quest'ultimo da parte della centrale di controllo dell'antifurto satellitare, constatava che il veicolo era stato rubato.
A fronte della richiesta di indennizzo del , tuttavia, la eccepiva Pt_1 CP_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa a causa del mancato corretto funzionamento del sistema di antifurto satellitare VIASAT installato sul veicolo, sostenendo che l'ultima rilevazione risalisse al giorno precedente il sinistro.
Orbene, premesso che il rapporto di polizza non è oggetto di contestazione tra le parti e che l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione contro il furto debbono ritenersi pacifiche, si rende opportuna una breve premessa in diritto concernente la ripartizione degli oneri probatori nell'ambito del contratto di assicurazione.
In materia, trova applicazione la generale disciplina di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, laddove invece “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale principio, calato nel contesto dell'assicurazione contro i danni, comporta che l'assicurato, il quale agisce per ottenere l'indennizzo, è onerato della prova dell'esistenza e vigenza del contratto di assicurazione, del verificarsi dell'evento dannoso e della sua riconducibilità ad un rischio garantito dalla polizza.
Correlativamente, mentre “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi”
è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato”, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio, “la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. Cass. n. 1558/18).
Venendo al caso di specie, ribadito che parte attrice ha adeguatamente comprovato l'esistenza del contratto di assicurazione contro il furto, può ritenersi altresì dimostrato il verificarsi del furto secondo le modalità prospettate nell'atto introduttivo, essendo il fatto storico corroborato dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio da , Persona_1 della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare benché dichiaratosi fratello dell'attore.
Il teste riferiva, infatti, di essersi recato in località Varcaturo in data 07/10/2021 alle ore 13:00 circa, alla guida della Range Rover Velar di proprietà dell'attore; proseguiva sostenendo di aver parcheggiato il veicolo “nei pressi di una chiesa in via Ripuaria” e di essere stato chiamato dopo meno di mezz'ora dal fratello, che aveva “ricevuto una segnalazione tramite viasat”; il testimone sosteneva di essere quindi tornato sul posto e di aver appurato che la macchina non era più presente, per cui si attivava immediatamente al fine di denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.
Tale ricostruzione, oltre a confermare la prospettazione dei fatti così come cristallizzata nell'atto introduttivo e nella richiesta risarcitoria inviata all'Assicuratrice, trova pieno riscontro anche nel contenuto della denuncia sporta presso la Stazione di Qualiano della Legione Carabinieri Campania in data 07/10/2021, alle ore 15:01, debitamente versata in atti dall'attore.
In merito al verificarsi del fatto storico, parte convenuta non sollevava specifiche contestazioni, lamentando generiche incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali - con particolare riguardo alle ragioni per cui il teste si trovava sui luoghi di causa e all'identificazione della persona con cui doveva incontrarsi, tutte circostanze evidentemente irrilevanti ai fini della definizione della lite - e dolendosi della condotta di , il quale non avrebbe Persona_1 osservato le opportune cautele volte ad evitare possibili eventi dannosi.
A ben vedere, il teste ha in realtà più volte ribadito nel corso dell'escussione di aver chiuso “l'auto con la chiave elettronica”, confermando anche che, una volta azionato il comando di chiusura, “le maniglie rientrarono dopo il segnale acustico”.
Tanto considerato, non sembra potersi addebitare alcuna negligenza nei confronti del , tanto più se si considera che la Compagnia non ha mai Pt_1 dedotto quali ulteriori comportamenti sarebbe stato opportuno adottare per scongiurare il rischio di potenziali furti, apparendo perciò la condotta del teste pienamente conforme alla diligenza mediamente esigibile nelle circostanze di fatto oggetto della controversia.
Acclarato dunque il verificarsi dell'evento dedotto in lite, va a questo punto esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza fondata sulla clausola che subordina la liquidazione dell'indennizzo al corretto funzionamento del sistema satellitare.
Più precisamente, a margine della polizza è stata inserita una pattuizione in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede l'installazione di un sistema di antifurto e localizzazione satellitare nonché la sottoscrizione di un abbonamento con una centrale operativa di rilevazione. In tale sede viene altresì precisato che “l'assicurazione furto è operante a condizione che il sistema satellitare funzioni correttamente e che la periferica di bordo sia sempre attiva. La società indennizza quindi i danni subiti dal veicolo assicurato solo ed esclusivamente a condizione che, a seguito di sinistro, venga prodotta idonea documentazione attestante il corretto funzionamento e l'attivazione dell'intero sistema di antifurto e rilevazione”, aggiungendo anche la previsione di uno
“scoperto per furto senza attivazione allarme” pari al 25%.
Pacifica e documentata la separata sottoscrizione – e, pertanto, la validità – di tale clausola va rilevato che l'eccezione sollevata dalla non è Controparte_1 supportata da sufficienti elementi probatori idonei a suffragarne la fondatezza.
In primo luogo, è la Compagnia stessa a depositare il “certificato di installazione e collaudo Viasat”, datato 28/06/2021 ed attestante, appunto, l'installazione del dispositivo satellitare ad opera di Top Center Car di , nonché Testimone_1 la configurazione dello stesso e l'esecuzione di tutti i necessari controlli
(vengono indicati, tra gli altri, quello dei collegamenti elettrici, della navigazione, dell'invio sms, della ricezione di telefonata, della localizzazione).
Non è revocabile in dubbio, dunque, che il dispositivo sia stato correttamente installato sul veicolo in seguito alla stipula della polizza, potendosi così ritenere soddisfatta la condizione posta dalla clausola di limitazione del rischio sopra richiamata, rientrando il caso di specie nelle ipotesi in cui viene documentalmente attestato “il corretto funzionamento e l'attivazione dell'intero sistema di antifurto e rilevazione”.
Sul punto, pare opportuno evidenziare che l' non mai ha dedotto Parte_4 un malfunzionamento del dispositivo satellitare né ha allegato o dimostrato che l'assenza della geolocalizzazione del veicolo al momento del furto fosse riconducibile ad una condotta negligente, colposa o dolosa del . Non Pt_1 risulta provata infatti alcuna manomissione o volontaria disattivazione del dispositivo, così come non è mai stata prospettata la violazione di specifici obblighi contrattuali di manutenzione o verifica del corretto funzionamento del dispositivo (al contrario, anzi, nemmeno previsti nelle Condizioni Generali di polizza).
D'altro canto, qualora fosse stato rilevato un malfunzionamento del dispositivo
(o comunque l'impossibilità di geolocalizzare il veicolo per un periodo di tempo superiore ad un'intera giornata), avrebbe dovuto essere la centrale di controllo dell'antifurto satellitare a comunicare tale circostanza al cliente, non avendo questi a disposizione un diverso strumento per venire a conoscenza di eventuali guasti o interruzioni del servizio.
Analogamente deve dirsi a proposito dell'ulteriore eccezione riguardante l'applicazione di uno scoperto pari al 25% per le ipotesi di “furto senza attivazione allarme”. Anche a tal proposito, la Compagnia non ha indicato quali sarebbero le modalità per accertare l'azionamento dell'allarme, omettendo di indicare se vi sono, a mero titolo esemplificativo, dei registri di precedenti attivazioni, delle applicazioni o altri sistemi che consentano al cliente o alla Società stessa di verificare (e documentare) l'innesco dell'allarme. Anche tale eccezione, pertanto,
è risultata infondata.
In definitiva, richiamando quanto già sopra esposto in merito alla ripartizione degli oneri probatori, la non ha fornito prova del fatto costitutivo CP_1 sotteso alle eccezioni di non indennizzabilità, ossia della circostanza che l'evento dedotto dall'attore rientri tra i rischi non garantiti dalla polizza assicurativa, né ha dimostrato che il mancato funzionamento del dispositivo satellitare al momento del furto sia dipeso da una condotta negligente o dolosa dell'assicurato, né, ancora, ha dedotto la violazione di specifici obblighi contrattuali a lui imputabili.
Conseguentemente, la domanda indennitaria per il furto del 07/10/2021 deve essere accolta.
Venendo infine al quantum della pretesa attorea, il chiedeva liquidarsi Pt_1
l'indennizzo nella misura di € 47.000,00, somma che risulta in effetti anche leggermente inferiore al valore del veicolo indicato nella polizza (e pari ad €
47.700,00).
Ora, sebbene le parti non abbiano espressamente attribuito a tale valutazione il valore di stima ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'art. 1908 c.c., tale importo rappresenta senz'altro un solido parametro presuntivo, costituendo la base sulla quale le parti hanno liberamente determinato il premio assicurativo, tanto più se si considera che la polizza è stata stipulata soltanto tre mesi prima dell'evento e che, nell'esiguo lasso temporale intercorso tra la stipula del contratto e il furto, il veicolo non può che aver subìto un deprezzamento minimo. D'altronde, la Compagnia non ha mai dedotto circostanze, quali ad esempio precedenti sinistri o guasti meccanici, che possano aver contribuito a ridurre in misura sensibile il valore del veicolo nel periodo compreso tra il
28/06/2021 e il 07/10/2021.
Neppure coglie nel segno la laddove sostiene che l'attore non abbia CP_1 sufficientemente documentato l'acquisto del veicolo e il valore del veicolo in tale momento;
invero, nella produzione attorea si rinvengono la carta di circolazione del veicolo e, in particolare, il certificato cronologico del Pubblico
Registro Automobilistico, dal quale si evince che, prima della denuncia di perdita del possesso per furto del 07/10/2021, il veicolo veniva trasferito da CP_6 all'attore per € 72.000,00 in data 26/03/2018.
[...] Parte_1
In conclusione, ribadito anche quanto già sopra sostenuto in merito all'inapplicabilità dello scoperto del 25%, la va Controparte_3 condannata al pagamento della somma complessiva di € 47.000,00, oltre interessi al tasso legale dal dì del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
Deve, da ultimo, statuirsi in ordine alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Secondo il consolidato e costante orientamento della Suprema Corte (ribadito con la recentissima sentenza n. 7216/2025), l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituisce un debito di valore, assolvendo alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato nella medesima consistenza che aveva prima del verificarsi dell'evento dannoso. Ne deriva la necessità di adeguare l'importo liquidato a titolo di indennizzo al mutato potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo tra l'illecito e il suo risarcimento.
L'indennizzo deve dunque essere oggetto di rivalutazione dalla data del sinistro
– 07/10/2021 – e sino alla data del presente provvedimento, secondo il coefficiente ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (consultabile sul sito web dell'ISTAT www.istat.it). Dalla medesima data del 07/10/2021 e sino alla pubblicazione della sentenza sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale.
Infine, con la liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, divenendo un'obbligazione pecuniaria espressa in un ammontare monetario definito, sicché a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla somma capitale così rivalutata sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. sino al giorno dell'effettivo saldo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in base allo scaglione sino ad € 52.000,00, tenendo conto del valore della causa prossimo ai limiti massimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8426/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOLO DANNI A COSE, pendente tra e Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_3
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 47.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
2. condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 9.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. 11 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
6 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
8 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
9 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
10 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8426/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOLO DANNI
A COSE, pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/04/1990, elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa (CE), alla Via
II Vico Ferrara n. 9, presso lo studio dell'Avv. Serao Teresa (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), con sede legale in Bologna Controparte_1 P.IVA_1
(BO), alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dott.
[...]
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via S. Di Giacomo n. CP_2
31, presso lo studio dell'Avv. Ferrandino Luigi, rappresentata e difesa dall'Avv.
Cortellessa Davide (C.F. ) in virtù di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 17/06/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. S.P.A. 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato all Controparte_3 esponeva che: Parte_1
- in data 28/06/2021 le parti stipulavano la polizza n. 83857607, avente ad oggetto il furto del veicolo Range Rover Velar tg. FN607XH, acquistato dall'istante in data 26/03/2018;
- in data 07/10/2021, , fratello dell'attore ed Persona_1
utilizzatore del veicolo in quella data, sporgeva denuncia a carico di ignoti per il furto della vettura;
- la Range Rover era stata parcheggiata e chiusa a chiave alle ore 13:00 circa, in un'area adibita a parcheggio sita in Varcaturo, alla Via Ripuaria, nei pressi della chiesa di San Luca;
- alle ore 14:00 constatava che l'autovettura era Pt_1 Persona_1
stata rubata, tant'è che l'attore, pochi minuti prima, aveva ricevuta una chiamata da parte della centrale di controllo del VIASAT, con la quale veniva segnalato un tentativo di apertura forzata del veicolo e l'attivazione dell'allarme;
- gli autori del furto non venivano individuati, per cui in data 08/02/2022 veniva emesso decreto di archiviazione;
- nonostante la collaborazione dell'attore e l'esecuzione delle operazioni peritali disposte dalla Compagnia, quest'ultima non provvedeva ad indennizzare il danno.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'on.le Giudicante dichiarare l'inadempienza contrattuale della Controparte_4
[...
al pagamento dell'indennizzo (pari al valore del veicolo Range Rover Velar tg
FN607XH dal dì dell'evento) e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento in favore dell'istante, della somma di € 47.000,00 oltre interessi commerciali, il tutto entro i limiti del
Giudice Adito.
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, spese generali , IVA e cpa come per legge”.
Con comparsa del 01/12/2022 si costituiva tardivamente nel giudizio la chiedendo all'adito Tribunale di: Controparte_3
“1) Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per la mancata comunicazione del furto alla convenuta società entro i termini di contratto e la omessa esibizione della comunicazione di costituzione in mora nei confronti della Controparte_3
e per la mancata prova da parte dell'assicurato di aver adempiuto a quanto previsto dalle
Condizioni Generali Comuni di Contratto di cui all'allegato denominato Strada Sicura;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della
Negoziazione Assistita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 132 del 2014, ove questa sia prevista in via obbligatoria e della Mediazione Obbligatoria;
3) accertare e dichiarare l'esistenza di limitazioni contrattuali all'indennizzo per la polizza assicurativa n. 83857807 stipulata con la e di franchigia assicurativa Controparte_1 nella misura del 25%, come da prospetto di Polizza, per il caso di mancata rilevazione satellitare del veicolo assicurato al momento del furto;
4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, ove questi non abbia dato prova dell'acquisto del veicolo Range Rover Velar, tg. FN 607 XH, e della sua titolarità
e disponibilità al momento della sua sottrazione ad opera di ignoti.
Nel merito:
1) Rigettare la domanda attorea, in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Parte_1 da attribuirsi in favore della convenuta società assicuratrice
In via subordinata:
Ove ritenuti ricorrenti le condizioni ed i presupposti di legge e di contratto per il richiesto indennizzo dell'auto a seguito del dedotto furto, limitare il detto Parte_2 indennizzo alla somma corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento dell'evento, detratto l'eventuale scoperto e la prevista franchigia del 25% dell'importo dovuto, con compensazione delle spese di giudizio”.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ed escussi i testi indicati
C. 3 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA dall'attrice, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari.
La Compagnia convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per violazione dell'obbligo di comunicazione del sinistro nel termine di tre giorni previsto dalle Condizioni Generali di polizza nonché dall'art. 1913
c.c.
La ratio della richiamata norma è quella di consentire all'assicuratore di compiere tempestivamente le necessarie operazioni di salvataggio e di constatazione del sinistro, al fine di accertarne le cause e quantificare l'entità del danno, ragion per cui l'art. 1915 prevede conseguenze sfavorevoli a carico dell'assicurato che rimanga dolosamente o colposamente inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione. In caso di omissione colposa, difatti, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, mentre nell'ipotesi di omissione dolosa non sarà dovuto alcun pagamento.
Come per costante giurisprudenza, tuttavia, l'onere di provare la natura colposa o dolosa dell'inadempimento, nonché l'eventuale pregiudizio subìto, grava sull'assicuratore che abbia sollevato tale eccezione (cfr., sul punto, Cass. n.
8701/2022, secondo cui la compagnia assicuratrice è tenuta a dimostrare
“l'intento fraudolento dell'assicurato” ovvero “che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto”).
Nel caso in esame, il furto si è verificato il 07/10/2021 e la richiesta risarcitoria
è stata inoltrata alla a mezzo pec in data 11/10/2021, con un ritardo CP_1 così esiguo da non poter certamente essere considerato indice di un comportamento doloso da parte dell' . D'altro canto, la convenuta Parte_3
Compagnia, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcun elemento dal quale desumere un intento fraudolento o la cosciente volontà del di non adempiere all'obbligo di avviso con lo scopo di danneggiare Pt_1
l'assicuratore, considerato peraltro che non è stato neppure allegato il concreto pregiudizio subìto in conseguenza della tardiva comunicazione.
C. 4 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Ancora preliminarmente, va respinta anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di stipula della negoziazione assistita, avendo l'attore regolarmente versato in atti la proposta di stipula della convenzione comunicata alla a mezzo PEC in data Controparte_1
04/01/2022.
Sul merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della volta ad ottenere l'indennizzo per il furto del Controparte_1 veicolo di sua proprietà tg. FN607XH, assicurato con la Parte_2 convenuta Compagnia in forza della polizza n. 83857607, stipulata in data
08/06/2021.
Secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo, alle ore 13:00 del
07/10/2021 l'autovettura, condotta in tale occasione dal fratello dell'attore
, veniva parcheggiata e chiusa a chiave in Varcaturo, alla Persona_1
Via Ripuaria, all'interno di un'area adibita a parcheggio nei pressi della Chiesa di
San Luca;
alle ore 14:00, il fratello dell'attore, allertato anche da una chiamata ricevuta da quest'ultimo da parte della centrale di controllo dell'antifurto satellitare, constatava che il veicolo era stato rubato.
A fronte della richiesta di indennizzo del , tuttavia, la eccepiva Pt_1 CP_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa a causa del mancato corretto funzionamento del sistema di antifurto satellitare VIASAT installato sul veicolo, sostenendo che l'ultima rilevazione risalisse al giorno precedente il sinistro.
Orbene, premesso che il rapporto di polizza non è oggetto di contestazione tra le parti e che l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione contro il furto debbono ritenersi pacifiche, si rende opportuna una breve premessa in diritto concernente la ripartizione degli oneri probatori nell'ambito del contratto di assicurazione.
In materia, trova applicazione la generale disciplina di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, laddove invece “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale principio, calato nel contesto dell'assicurazione contro i danni, comporta che l'assicurato, il quale agisce per ottenere l'indennizzo, è onerato della prova dell'esistenza e vigenza del contratto di assicurazione, del verificarsi dell'evento dannoso e della sua riconducibilità ad un rischio garantito dalla polizza.
Correlativamente, mentre “la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi”
è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato”, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio, “la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. Cass. n. 1558/18).
Venendo al caso di specie, ribadito che parte attrice ha adeguatamente comprovato l'esistenza del contratto di assicurazione contro il furto, può ritenersi altresì dimostrato il verificarsi del furto secondo le modalità prospettate nell'atto introduttivo, essendo il fatto storico corroborato dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio da , Persona_1 della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare benché dichiaratosi fratello dell'attore.
Il teste riferiva, infatti, di essersi recato in località Varcaturo in data 07/10/2021 alle ore 13:00 circa, alla guida della Range Rover Velar di proprietà dell'attore; proseguiva sostenendo di aver parcheggiato il veicolo “nei pressi di una chiesa in via Ripuaria” e di essere stato chiamato dopo meno di mezz'ora dal fratello, che aveva “ricevuto una segnalazione tramite viasat”; il testimone sosteneva di essere quindi tornato sul posto e di aver appurato che la macchina non era più presente, per cui si attivava immediatamente al fine di denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.
Tale ricostruzione, oltre a confermare la prospettazione dei fatti così come cristallizzata nell'atto introduttivo e nella richiesta risarcitoria inviata all'Assicuratrice, trova pieno riscontro anche nel contenuto della denuncia sporta presso la Stazione di Qualiano della Legione Carabinieri Campania in data 07/10/2021, alle ore 15:01, debitamente versata in atti dall'attore.
In merito al verificarsi del fatto storico, parte convenuta non sollevava specifiche contestazioni, lamentando generiche incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali - con particolare riguardo alle ragioni per cui il teste si trovava sui luoghi di causa e all'identificazione della persona con cui doveva incontrarsi, tutte circostanze evidentemente irrilevanti ai fini della definizione della lite - e dolendosi della condotta di , il quale non avrebbe Persona_1 osservato le opportune cautele volte ad evitare possibili eventi dannosi.
A ben vedere, il teste ha in realtà più volte ribadito nel corso dell'escussione di aver chiuso “l'auto con la chiave elettronica”, confermando anche che, una volta azionato il comando di chiusura, “le maniglie rientrarono dopo il segnale acustico”.
Tanto considerato, non sembra potersi addebitare alcuna negligenza nei confronti del , tanto più se si considera che la Compagnia non ha mai Pt_1 dedotto quali ulteriori comportamenti sarebbe stato opportuno adottare per scongiurare il rischio di potenziali furti, apparendo perciò la condotta del teste pienamente conforme alla diligenza mediamente esigibile nelle circostanze di fatto oggetto della controversia.
Acclarato dunque il verificarsi dell'evento dedotto in lite, va a questo punto esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza fondata sulla clausola che subordina la liquidazione dell'indennizzo al corretto funzionamento del sistema satellitare.
Più precisamente, a margine della polizza è stata inserita una pattuizione in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede l'installazione di un sistema di antifurto e localizzazione satellitare nonché la sottoscrizione di un abbonamento con una centrale operativa di rilevazione. In tale sede viene altresì precisato che “l'assicurazione furto è operante a condizione che il sistema satellitare funzioni correttamente e che la periferica di bordo sia sempre attiva. La società indennizza quindi i danni subiti dal veicolo assicurato solo ed esclusivamente a condizione che, a seguito di sinistro, venga prodotta idonea documentazione attestante il corretto funzionamento e l'attivazione dell'intero sistema di antifurto e rilevazione”, aggiungendo anche la previsione di uno
“scoperto per furto senza attivazione allarme” pari al 25%.
Pacifica e documentata la separata sottoscrizione – e, pertanto, la validità – di tale clausola va rilevato che l'eccezione sollevata dalla non è Controparte_1 supportata da sufficienti elementi probatori idonei a suffragarne la fondatezza.
In primo luogo, è la Compagnia stessa a depositare il “certificato di installazione e collaudo Viasat”, datato 28/06/2021 ed attestante, appunto, l'installazione del dispositivo satellitare ad opera di Top Center Car di , nonché Testimone_1 la configurazione dello stesso e l'esecuzione di tutti i necessari controlli
(vengono indicati, tra gli altri, quello dei collegamenti elettrici, della navigazione, dell'invio sms, della ricezione di telefonata, della localizzazione).
Non è revocabile in dubbio, dunque, che il dispositivo sia stato correttamente installato sul veicolo in seguito alla stipula della polizza, potendosi così ritenere soddisfatta la condizione posta dalla clausola di limitazione del rischio sopra richiamata, rientrando il caso di specie nelle ipotesi in cui viene documentalmente attestato “il corretto funzionamento e l'attivazione dell'intero sistema di antifurto e rilevazione”.
Sul punto, pare opportuno evidenziare che l' non mai ha dedotto Parte_4 un malfunzionamento del dispositivo satellitare né ha allegato o dimostrato che l'assenza della geolocalizzazione del veicolo al momento del furto fosse riconducibile ad una condotta negligente, colposa o dolosa del . Non Pt_1 risulta provata infatti alcuna manomissione o volontaria disattivazione del dispositivo, così come non è mai stata prospettata la violazione di specifici obblighi contrattuali di manutenzione o verifica del corretto funzionamento del dispositivo (al contrario, anzi, nemmeno previsti nelle Condizioni Generali di polizza).
D'altro canto, qualora fosse stato rilevato un malfunzionamento del dispositivo
(o comunque l'impossibilità di geolocalizzare il veicolo per un periodo di tempo superiore ad un'intera giornata), avrebbe dovuto essere la centrale di controllo dell'antifurto satellitare a comunicare tale circostanza al cliente, non avendo questi a disposizione un diverso strumento per venire a conoscenza di eventuali guasti o interruzioni del servizio.
Analogamente deve dirsi a proposito dell'ulteriore eccezione riguardante l'applicazione di uno scoperto pari al 25% per le ipotesi di “furto senza attivazione allarme”. Anche a tal proposito, la Compagnia non ha indicato quali sarebbero le modalità per accertare l'azionamento dell'allarme, omettendo di indicare se vi sono, a mero titolo esemplificativo, dei registri di precedenti attivazioni, delle applicazioni o altri sistemi che consentano al cliente o alla Società stessa di verificare (e documentare) l'innesco dell'allarme. Anche tale eccezione, pertanto,
è risultata infondata.
In definitiva, richiamando quanto già sopra esposto in merito alla ripartizione degli oneri probatori, la non ha fornito prova del fatto costitutivo CP_1 sotteso alle eccezioni di non indennizzabilità, ossia della circostanza che l'evento dedotto dall'attore rientri tra i rischi non garantiti dalla polizza assicurativa, né ha dimostrato che il mancato funzionamento del dispositivo satellitare al momento del furto sia dipeso da una condotta negligente o dolosa dell'assicurato, né, ancora, ha dedotto la violazione di specifici obblighi contrattuali a lui imputabili.
Conseguentemente, la domanda indennitaria per il furto del 07/10/2021 deve essere accolta.
Venendo infine al quantum della pretesa attorea, il chiedeva liquidarsi Pt_1
l'indennizzo nella misura di € 47.000,00, somma che risulta in effetti anche leggermente inferiore al valore del veicolo indicato nella polizza (e pari ad €
47.700,00).
Ora, sebbene le parti non abbiano espressamente attribuito a tale valutazione il valore di stima ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'art. 1908 c.c., tale importo rappresenta senz'altro un solido parametro presuntivo, costituendo la base sulla quale le parti hanno liberamente determinato il premio assicurativo, tanto più se si considera che la polizza è stata stipulata soltanto tre mesi prima dell'evento e che, nell'esiguo lasso temporale intercorso tra la stipula del contratto e il furto, il veicolo non può che aver subìto un deprezzamento minimo. D'altronde, la Compagnia non ha mai dedotto circostanze, quali ad esempio precedenti sinistri o guasti meccanici, che possano aver contribuito a ridurre in misura sensibile il valore del veicolo nel periodo compreso tra il
28/06/2021 e il 07/10/2021.
Neppure coglie nel segno la laddove sostiene che l'attore non abbia CP_1 sufficientemente documentato l'acquisto del veicolo e il valore del veicolo in tale momento;
invero, nella produzione attorea si rinvengono la carta di circolazione del veicolo e, in particolare, il certificato cronologico del Pubblico
Registro Automobilistico, dal quale si evince che, prima della denuncia di perdita del possesso per furto del 07/10/2021, il veicolo veniva trasferito da CP_6 all'attore per € 72.000,00 in data 26/03/2018.
[...] Parte_1
In conclusione, ribadito anche quanto già sopra sostenuto in merito all'inapplicabilità dello scoperto del 25%, la va Controparte_3 condannata al pagamento della somma complessiva di € 47.000,00, oltre interessi al tasso legale dal dì del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.
Deve, da ultimo, statuirsi in ordine alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
Secondo il consolidato e costante orientamento della Suprema Corte (ribadito con la recentissima sentenza n. 7216/2025), l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore costituisce un debito di valore, assolvendo alla funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato nella medesima consistenza che aveva prima del verificarsi dell'evento dannoso. Ne deriva la necessità di adeguare l'importo liquidato a titolo di indennizzo al mutato potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo tra l'illecito e il suo risarcimento.
L'indennizzo deve dunque essere oggetto di rivalutazione dalla data del sinistro
– 07/10/2021 – e sino alla data del presente provvedimento, secondo il coefficiente ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (consultabile sul sito web dell'ISTAT www.istat.it). Dalla medesima data del 07/10/2021 e sino alla pubblicazione della sentenza sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale.
Infine, con la liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, divenendo un'obbligazione pecuniaria espressa in un ammontare monetario definito, sicché a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla somma capitale così rivalutata sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. sino al giorno dell'effettivo saldo.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in base allo scaglione sino ad € 52.000,00, tenendo conto del valore della causa prossimo ai limiti massimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8426/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOLO DANNI A COSE, pendente tra e Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_3
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore di , della somma di € 47.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
2. condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 9.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 30/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. 11 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
6 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
8 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
9 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
10 Controparte_5
N.R.G. 8426/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA