Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 21522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Viviana Criscuolo - Presidente dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel dott.ssa Ilaria Caserta -Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21522 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17.02.2025 senza termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs 150/2011
TRA
(C.F. e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), N.Q. di genitori aventi la responsabilità genitoriale del figlio C.F._2 [...]
, nato a [...] il 07.11.2006, CF. , tutti rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'Avv. CAPURRO ILEANA, presso il quale elettivamente domiciliano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, nonché, , in proprio, nato a [...] il Persona_1
07.11.2006, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. CAPURRO ILEANA, C.F._3 presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RICORRENTI
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.2.2025 il difensore della parte ricorrente chiedeva assegnarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.10.2024, e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore esponevano che il minore sin Persona_1 dall'infanzia aveva manifestato il desiderio di avere nella vita quotidiana un ruolo di genere femminile e che da anni aveva preso coscienza del fatto che la sua identità di genere era difforme da quella biologica, conducendo un ruolo di genere femminile con il nome di "
[...]
; che essi genitori, dopo un primo momento di difficoltà nel comprendere le CP_1
istanze del figlio, si erano rivolti al Centro di Riferimento Europeo per le malattie endocrinologiche rare pediatriche –UOS di endocrinologia pediatrica presso AOU Federico II
Napoli; che già dal 2016 il figlio aveva cominciato ad assumere una terapia ormonale volta al blocco puberale e, dal 2022, una specifica terapia ormonale ad azione femminilizzante, ancora in corso;
che il minore aveva piena consapevolezza di sé, sentendo la necessità di voler adeguare il sesso biologico e anagrafico al suo sentirsi femminile e al suo aspetto esteriore di una giovanissima donna, socialmente riconosciuta come;
che essi Controparte_1
genitori, per rispettare la ferma volontà del minore di adeguare il sesso e il nome anagrafico al suo sentirsi femminile, avevano ottenuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli,
l'autorizzazione alla proposizione del giudizio ordinario ai sensi della L. 164/1982.
Tanto premesso, chiedevano di autorizzare il minore a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari ad adeguare i suoi caratteri sessuali primari e/o secondari da femminili a maschili, nonché la rettificazione dei dati anagrafici dell'atto di nascita del minore, con variazione del genere da maschile in femminile e modifica del nome da a Persona_1 [...]
”. CP_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 17.02.2025, con comparsa di costituzione del 06.02.2025, si costituiva in proprio, avendo raggiunto Persona_1
nelle more del giudizio la maggiore età, il quale confermava di aver manifestato fin da piccolo il desiderio di avere nella vita quotidiana un ruolo di genere femminile;
che aveva cominciato a seguire la terapia ormonale, nonché un percorso psicologico;
che i suoi genitori, per rispettare la sua ferma volontà di adeguare il sesso e il nome anagrafico al suo sentirsi femminile, avevano ottenuto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli l'autorizzazione alla proposizione del giudizio ordinario ai sensi della L. 164/1982; pertanto, concludeva chiedendo l'autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri sessuali primari e/o secondari da femminili a maschili, nonché la rettificazione dei dati anagrafici dell'atto di nascita del minore, con variazione del genere da maschile in femminile e modifica del nome da a . Persona_1 Controparte_1 R.G. 21522/2024
All'udienza del 17.02.2025, compariva con il proprio procuratore, il Persona_1
quale dichiarava di aver raggiunto la maggiore età e di aver ricevuto a 14 anni la diagnosi di disforia di genere, avvertita, peraltro, da sempre;
che all'età di 11 anni ne aveva parlato con i genitori, i quali, inizialmente scossi, avevano poi accettato la situazione, sostenendolo nel suo percorso di transizione, cominciato a 14 anni con la terapia psicologica, continuato poi a 15 anni con la terapia bloccante e a 16 anni con l'assunzione di estrogeni;
riferiva di essere studente di liceo classico, di aver scritto un libro sul suo percorso di transizione, di aver intenzione di iscriversi all'Università e di essere socialmente conosciuta con il nome di
[...]
dichiarava altresì di essere intenzionato a sottoporsi ad intervento di CP_1
riassegnazione del sesso e di aver già effettuato logopedia per la voce.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni delle parti, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con atti al Pm per le conclusioni.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del
1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015). R.G. 21522/2024
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la R.G. 21522/2024
conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere Persona_1
esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l
[...]
si evidenzia in una Controparte_2 Persona_1
condizione di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di Disordini della
Differenziazione Sessuale, in fase di post transizione.
Inoltre, dalla relazione del 25.09.2024 a firma della Dott.ssa e della Persona_2
Dott.ssa , dell'AOU Federico II, le cui conclusioni sono condivise da questo Persona_3
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “-In base agli elementi riferiti dall'utente e a quanto osservato nel corso dei colloqui, è stato possibile rilevare la presenza, nel soggetto, di un vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile e di un'espressione di questo sia sul piano comportamentale sia in quello intersoggettivo. L'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita, appare al momento marcata (…)
-Il complesso dei sintomi e dei segni rilevati depongono, pertanto, per una diagnosi di Disforia di Genere in soggetto biologicamente maschio in fase di post-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità” (…)
-Suggerimenti terapeutici: Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato durante il percorso di assessment psicologico, del riscontrato pieno raggiungimento allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata possa derivarle dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere elicitati da quei contesti
e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità. R.G. 21522/2024
Sulla base del profilo di personalità dell'interessata, inoltre, si ritiene che gli interventi chirurgici cui ella intende sottoporsi, aventi esclusivamente una motivazione di ordine estetico, possano anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità della vita.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
17.10.2025. Nell'occasione ha confermato di essere intenzionato a Persona_1
sottoporsi ad intervento di riassegnazione del sesso e di aver già effettuato logopedia per la voce.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente Per_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ ” in luogo del nome “ Controparte_1 Per_1
.
[...]
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per R.G. 21522/2024
irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui R.G. 21522/2024
prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato inequivocabilmente Persona_1
di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Padova di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere Persona_1 modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ debba essere Persona_1 modificata in ” (Atto N. 1207 parte II serie B - anno 2006). Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Viviana Criscuolo