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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3251/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3251/2024 promossa da:
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Controparte_1
06/04/2000, residente a [...]das Gardenias n. 201, Alphaville, Città di Santana de Parnaíba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_1
14/09/2002, residente a [...]das Gardenias n. 201, Alphaville, Città di Santana de Parnaíba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, Stato di San Controparte_2
Paolo, Brasile, il 09/11/1982, residente in [...]n. 226, Apto.82-A, città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Parte_2
Brasile, il 17/03/1988, residente in [...]n. 875, Apto.131-B, Alphaville, città di
Barueri, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_3
02/04/1975, residente in [...]n. 801, apt. 81, città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_4
14/01/1964, residente in [...]n. 6238, apto. 21, città di San Paolo, Stato di San
Paolo, Brasile;
1 nato nella città di San Paolo, Parte_5
Stato di San Paolo, Brasile, il 12/02/2000, residente in [...]n. 6238, apto.21, città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_6
18/04/1975, residente a [...]n. 10, Vila Madalena, città di San Paolo, Stato di San
Paolo, Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Alessandro Mignacca del Foro di
Roma (C.F.: ) come da procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._1 studio legale dell'Avvocato sito in Roma, Via Salaria n. 83.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 27.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il giorno 03.11.1861, figlio di e di
[...] Persona_2 Parte_7
(doc.10), successivamente emigrato in Brasile dove si univa in matrimonio con la Sig.ra
[...]
Parte_8
Il Sig. decedeva il 15.04.1925 (doc.11), senza aver mai acquisito la cittadinanza Persona_1 brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.45).
Dall'unione tra e nascevano nella città di Araraquara, stato di San Persona_1 Parte_8
Paolo, Brasile, i figli in data 29.12.1898 (doc.12) e in data Persona_3 Persona_4
12.10.1900 (doc.22).
In particolare, precisavano nell'atto introduttivo: con riferimento alla discendenza di Persona_3 in data 05.05.1938, si univa in matrimonio con Persona_3 Persona_5
2 (doc.13). Il discendente decedeva in Brasile il 03.07.1956 (doc.14). Persona_3
Dalla predetta unione nasceva il 25.12.1939 (doc.15), la quale moriva il Persona_6
31.03.2016, nella città di Santana de Parnaiba, stato di San Paolo, Brasile (doc.17). In data
10.09.1963, si univa in matrimonio con il Sig. (doc.16) Persona_6 Parte_9
e dalla loro unione nasceva in data 27.06.1964 (doc.18). Quest'ultima, in data Persona_7
28.03.1998, si univa in matrimonio con il Sig. (doc.19). Dalla loro unione Persona_8 nascevano i figli in data 06.04.2000 (doc.20) e Controparte_1 Parte_1
in data 14.09.2002 (doc.21), attuali ricorrenti nel presente giudizio;
[...] con riferimento alla discendenza di Persona_4 in data 08.12.1921, si univa in matrimonio con (doc.23). Il Persona_4 Persona_9 discendente decedeva in Brasile il 12.03.1973 (doc. 24). Persona_4
Dall'unione del Sig. con la Sig.ra nascevano i figli: Persona_4 Persona_9 Per_10
in data 04.07.1924 (doc. 25), in data 21.01.1932 (doc.35) e
[...] Persona_11 Parte_6 in data 13.04.1935 (doc. 40).
- la Sig.ra in data 28.06.1950, si univa in matrimonio con il Sig. Persona_10 [...]
(doc. 26). Essa decedeva in data 12.03.2010, nella città di San Paolo, stato di San Parte_10
Paolo, Brasile (doc. 27).
Dalla predetta unione nasceva in data 08.04.1951 (doc.28), il quale Persona_12 si univa in matrimonio il 20.11.1980 con (doc.29), nata in [...] Controparte_4
27.09.1959 (doc. 30).
Dal loro matrimonio nascevano in data 09.11.1982 (doc. Parte_11
31) e in data 17.03.1988 (doc. 33), attuali ricorrenti. Parte_12
in data 07.02.2009, si univa in matrimonio con il Sig. Parte_11 [...]
, acquisendo, pertanto, il nome di Parte_13 Parte_14
(doc.32), mentre si univa in matrimonio
[...] Parte_12 con in data 23.04.2017 (doc. 34); Parte_15
- il Sig. in data 16.11.1974, si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_11 [...]
(doc. 36); Esso decedeva in data 02.04.2016, nella città di San Paolo, stato Parte_16 di San Paolo, Brasile (doc.37).
Dalla predetta unione nasceva, in data 02.04.1975, attuale Parte_3 ricorrente (doc. 38), il quale si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_13 il 15.09.2005 (doc. 39);
[...]
- il Sig. in data 02.12.1961, si univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_6 Persona_14
(doc. 41). Dalla loro unione nascevano in data 14.01.1964 (doc. Parte_4
3 42) e in data 18.04.1975 (doc. 44), attuali ricorrenti. Dal rapporto Persona_15 extraconiugale tra il Sig. e la Sig.ra Parte_4 Parte_17 nasceva il Sig. nato in data [...], Parte_5 riconosciuto dal padre e attuale ricorrente (doc. 43).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al e, per Controparte_3 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
07.04.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 03.07.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In ordine alla questione preliminare di rinvio del procedimento in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, la stessa non può essere accolta.
Sul punto, va evidenziato che anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità” (sentenza n. 207 del 2004)» (ordinanza n. 202 del
2020) e, al contempo, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “sospensione impropria”, vale a dire di quella sospensione disposta, senza l'adozione di un'ordinanza di rimessione a questa Corte, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice.
4 Questa prassi, che si esprime nell'adozione di un provvedimento di sospensione «difforme da univoche indicazioni normative» (ordinanza n. 202 del 2020), priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a legittimare la parte a intervenire, perché altrimenti risulterebbe alterata la struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale".
Di conseguenza, non ritenendo questo Giudice la questione di incostituzionalità manifestamente fondata, la causa può essere decisa nel merito.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite e dei discendenti che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti, non vi sono dubbi sul fatto che si tratti della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
5 l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
6 Ebbene, nel merito, la difesa ha rappresentato che gli odierni ricorrenti sono discendenti in linea retta da cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza, validamente Persona_1 trasmessa ai successivi discendenti fino agli attuali istanti, come comprovato da idonea documentazione – tradotta e munita di Apostille – attestante la continuità dell'albero genealogico e la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. In considerazione della trasmissione in linea paterna, i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere il procedimento amministrativo presso il
Consolato Generale d'Italia competente, sito in San Paolo.
Tuttavia, la difesa ha evidenziato la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, ma soprattutto il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R.
17/01/2014 n. 33. Tale situazione di stallo amministrativo, caratterizzata da un'attesa sine die, integra
– secondo la prospettazione difensiva – un diniego implicito del diritto al riconoscimento della cittadinanza, fondando così l'interesse dei ricorrenti ad adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa ha prodotto una documentazione probatoria puntuale e coerente, idonea a comprovare sia la veridicità delle circostanze rappresentate, sia la totale ineffettività del canale amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto una serie di schermate estratte dal portale Prenot@mi, dalle quali risulta che tutti gli istanti hanno effettuato ripetuti tentativi di iscrizione alla “Lista Cittadinanza
2023” del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, senza tuttavia riuscire a completare la procedura per indisponibilità di posti.
In dettaglio: ha tentato l'iscrizione in data 18.11.2024 e 02.12.2024 Controparte_1
(doc. 46); nelle medesime date (doc. 47); Parte_1 Parte_14 il 17.11.2024 e il 03.12.2024 (doc. 48); il 13.11.2024 e il
[...] Parte_2
03.12.2024 (doc. 49); il 18.11.2024 e il 03.12.2024 (doc. 50); Parte_3 [...] il 18.11.2024 e il 02.12.2024 (doc. 51); Parte_4 Parte_5
l 18.11.2024 e il 02.12.2024 (doc. 52); il 18.11.2024 e il 02.12.2024
[...] Persona_16
(doc. 53).
Tutti i ricorrenti, in ciascun tentativo effettuato, hanno ricevuto il medesimo messaggio di errore, con il seguente contenuto: “Questa lista ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente.
Vi invitiamo a riprovare nel mese prossimo”.
Tali elementi documentali dimostrano che i ricorrenti hanno effettivamente compiuto numerosi tentativi di iscrizione, nei mesi di novembre e dicembre 2024, senza ottenere alcun riscontro sullo stato di avanzamento del proprio protocollo.
7 È stata inoltre depositata una schermata del sito istituzionale del Consolato (doc. 54), dalla quale emerge che non è più possibile l'iscrizione tramite e-mail e che le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso il portale Prenot@mi, con apertura mensile di nuove liste e chiusura automatica al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Infine, un'ulteriore schermata del Consolato, datata 18.12.2024 e pubblicata il 17 marzo 2024 (doc.
55), evidenzia che, nel corso del 2024, sono in fase di convocazione solo i soggetti iscritti nelle liste di attesa degli anni 2016-2017, dopo aver completato le convocazioni relative all'anno 2015, confermando così il notevole arretrato accumulato dall'ufficio consolare.
Con note di trattazione scritta depositate il 2 luglio 2025, poi, la difesa ha inoltre prodotto una schermata del portale Prenot@mi del 02.07.2025, dalla quale risulta la temporanea disponibilità di posti per i candidati delle liste 2016/2017 registratisi entro il 05.05.2024 e un'ulteriore comunicazione del Consolato che annuncia, a partire da ottobre 2025, l'attivazione di un nuovo servizio di prenotazione sul portale Prenot@mi, volto a porre rimedio alle gravi criticità procedimentali ed organizzative che attualmente ostacolano l'accesso alla procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana (doc. 1 e 2).
Tale compendio documentale dimostra in modo inequivocabile che i ricorrenti hanno posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto, trovandosi tuttavia dinanzi a una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta provata l'assoluta ineffettività del canale consolare e l'impossibilità per i ricorrenti di vedere tutelato il proprio diritto in via amministrativa. Ne discende, da un lato, la piena legittimità del ricorso giurisdizionale quale unico strumento effettivo di tutela, e dall'altro, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, in CP_3 quanto priva di riscontro concreto. L'assenza di un'alternativa praticabile rafforza, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, fondato su un diritto soggettivo pieno e meritevole di tutela.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali
8 del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Persona_1 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 19.11.2024, dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza, Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento di Migrazioni, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla presente data, un registro di naturalizzazione in nome di
o o o Persona_1 Persona_1 Persona_17 Persona_17
9 o o o Persona_18 Persona_1 Persona_19 Persona_20 figlio di e di originario dell'Italia, nato il [...] Parte_7 Persona_2
(doc.45). Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figli e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 02.08.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3251/2024 promossa da:
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Controparte_1
06/04/2000, residente a [...]das Gardenias n. 201, Alphaville, Città di Santana de Parnaíba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_1
14/09/2002, residente a [...]das Gardenias n. 201, Alphaville, Città di Santana de Parnaíba, Stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, Stato di San Controparte_2
Paolo, Brasile, il 09/11/1982, residente in [...]n. 226, Apto.82-A, città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Parte_2
Brasile, il 17/03/1988, residente in [...]n. 875, Apto.131-B, Alphaville, città di
Barueri, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_3
02/04/1975, residente in [...]n. 801, apt. 81, città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_4
14/01/1964, residente in [...]n. 6238, apto. 21, città di San Paolo, Stato di San
Paolo, Brasile;
1 nato nella città di San Paolo, Parte_5
Stato di San Paolo, Brasile, il 12/02/2000, residente in [...]n. 6238, apto.21, città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, il Parte_6
18/04/1975, residente a [...]n. 10, Vila Madalena, città di San Paolo, Stato di San
Paolo, Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Alessandro Mignacca del Foro di
Roma (C.F.: ) come da procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._1 studio legale dell'Avvocato sito in Roma, Via Salaria n. 83.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 27.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_1
nato a [...] il giorno 03.11.1861, figlio di e di
[...] Persona_2 Parte_7
(doc.10), successivamente emigrato in Brasile dove si univa in matrimonio con la Sig.ra
[...]
Parte_8
Il Sig. decedeva il 15.04.1925 (doc.11), senza aver mai acquisito la cittadinanza Persona_1 brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.45).
Dall'unione tra e nascevano nella città di Araraquara, stato di San Persona_1 Parte_8
Paolo, Brasile, i figli in data 29.12.1898 (doc.12) e in data Persona_3 Persona_4
12.10.1900 (doc.22).
In particolare, precisavano nell'atto introduttivo: con riferimento alla discendenza di Persona_3 in data 05.05.1938, si univa in matrimonio con Persona_3 Persona_5
2 (doc.13). Il discendente decedeva in Brasile il 03.07.1956 (doc.14). Persona_3
Dalla predetta unione nasceva il 25.12.1939 (doc.15), la quale moriva il Persona_6
31.03.2016, nella città di Santana de Parnaiba, stato di San Paolo, Brasile (doc.17). In data
10.09.1963, si univa in matrimonio con il Sig. (doc.16) Persona_6 Parte_9
e dalla loro unione nasceva in data 27.06.1964 (doc.18). Quest'ultima, in data Persona_7
28.03.1998, si univa in matrimonio con il Sig. (doc.19). Dalla loro unione Persona_8 nascevano i figli in data 06.04.2000 (doc.20) e Controparte_1 Parte_1
in data 14.09.2002 (doc.21), attuali ricorrenti nel presente giudizio;
[...] con riferimento alla discendenza di Persona_4 in data 08.12.1921, si univa in matrimonio con (doc.23). Il Persona_4 Persona_9 discendente decedeva in Brasile il 12.03.1973 (doc. 24). Persona_4
Dall'unione del Sig. con la Sig.ra nascevano i figli: Persona_4 Persona_9 Per_10
in data 04.07.1924 (doc. 25), in data 21.01.1932 (doc.35) e
[...] Persona_11 Parte_6 in data 13.04.1935 (doc. 40).
- la Sig.ra in data 28.06.1950, si univa in matrimonio con il Sig. Persona_10 [...]
(doc. 26). Essa decedeva in data 12.03.2010, nella città di San Paolo, stato di San Parte_10
Paolo, Brasile (doc. 27).
Dalla predetta unione nasceva in data 08.04.1951 (doc.28), il quale Persona_12 si univa in matrimonio il 20.11.1980 con (doc.29), nata in [...] Controparte_4
27.09.1959 (doc. 30).
Dal loro matrimonio nascevano in data 09.11.1982 (doc. Parte_11
31) e in data 17.03.1988 (doc. 33), attuali ricorrenti. Parte_12
in data 07.02.2009, si univa in matrimonio con il Sig. Parte_11 [...]
, acquisendo, pertanto, il nome di Parte_13 Parte_14
(doc.32), mentre si univa in matrimonio
[...] Parte_12 con in data 23.04.2017 (doc. 34); Parte_15
- il Sig. in data 16.11.1974, si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_11 [...]
(doc. 36); Esso decedeva in data 02.04.2016, nella città di San Paolo, stato Parte_16 di San Paolo, Brasile (doc.37).
Dalla predetta unione nasceva, in data 02.04.1975, attuale Parte_3 ricorrente (doc. 38), il quale si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_13 il 15.09.2005 (doc. 39);
[...]
- il Sig. in data 02.12.1961, si univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_6 Persona_14
(doc. 41). Dalla loro unione nascevano in data 14.01.1964 (doc. Parte_4
3 42) e in data 18.04.1975 (doc. 44), attuali ricorrenti. Dal rapporto Persona_15 extraconiugale tra il Sig. e la Sig.ra Parte_4 Parte_17 nasceva il Sig. nato in data [...], Parte_5 riconosciuto dal padre e attuale ricorrente (doc. 43).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al e, per Controparte_3 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
07.04.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 03.07.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In ordine alla questione preliminare di rinvio del procedimento in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, la stessa non può essere accolta.
Sul punto, va evidenziato che anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e “per mere ragioni di opportunità” (sentenza n. 207 del 2004)» (ordinanza n. 202 del
2020) e, al contempo, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “sospensione impropria”, vale a dire di quella sospensione disposta, senza l'adozione di un'ordinanza di rimessione a questa Corte, in attesa della decisione sulla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le stesse norme, sollevata da altro giudice.
4 Questa prassi, che si esprime nell'adozione di un provvedimento di sospensione «difforme da univoche indicazioni normative» (ordinanza n. 202 del 2020), priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a legittimare la parte a intervenire, perché altrimenti risulterebbe alterata la struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale".
Di conseguenza, non ritenendo questo Giudice la questione di incostituzionalità manifestamente fondata, la causa può essere decisa nel merito.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite e dei discendenti che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti, non vi sono dubbi sul fatto che si tratti della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
5 l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
6 Ebbene, nel merito, la difesa ha rappresentato che gli odierni ricorrenti sono discendenti in linea retta da cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza, validamente Persona_1 trasmessa ai successivi discendenti fino agli attuali istanti, come comprovato da idonea documentazione – tradotta e munita di Apostille – attestante la continuità dell'albero genealogico e la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. In considerazione della trasmissione in linea paterna, i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere il procedimento amministrativo presso il
Consolato Generale d'Italia competente, sito in San Paolo.
Tuttavia, la difesa ha evidenziato la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, ma soprattutto il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R.
17/01/2014 n. 33. Tale situazione di stallo amministrativo, caratterizzata da un'attesa sine die, integra
– secondo la prospettazione difensiva – un diniego implicito del diritto al riconoscimento della cittadinanza, fondando così l'interesse dei ricorrenti ad adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa ha prodotto una documentazione probatoria puntuale e coerente, idonea a comprovare sia la veridicità delle circostanze rappresentate, sia la totale ineffettività del canale amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, parte ricorrente ha prodotto una serie di schermate estratte dal portale Prenot@mi, dalle quali risulta che tutti gli istanti hanno effettuato ripetuti tentativi di iscrizione alla “Lista Cittadinanza
2023” del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, senza tuttavia riuscire a completare la procedura per indisponibilità di posti.
In dettaglio: ha tentato l'iscrizione in data 18.11.2024 e 02.12.2024 Controparte_1
(doc. 46); nelle medesime date (doc. 47); Parte_1 Parte_14 il 17.11.2024 e il 03.12.2024 (doc. 48); il 13.11.2024 e il
[...] Parte_2
03.12.2024 (doc. 49); il 18.11.2024 e il 03.12.2024 (doc. 50); Parte_3 [...] il 18.11.2024 e il 02.12.2024 (doc. 51); Parte_4 Parte_5
l 18.11.2024 e il 02.12.2024 (doc. 52); il 18.11.2024 e il 02.12.2024
[...] Persona_16
(doc. 53).
Tutti i ricorrenti, in ciascun tentativo effettuato, hanno ricevuto il medesimo messaggio di errore, con il seguente contenuto: “Questa lista ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente.
Vi invitiamo a riprovare nel mese prossimo”.
Tali elementi documentali dimostrano che i ricorrenti hanno effettivamente compiuto numerosi tentativi di iscrizione, nei mesi di novembre e dicembre 2024, senza ottenere alcun riscontro sullo stato di avanzamento del proprio protocollo.
7 È stata inoltre depositata una schermata del sito istituzionale del Consolato (doc. 54), dalla quale emerge che non è più possibile l'iscrizione tramite e-mail e che le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso il portale Prenot@mi, con apertura mensile di nuove liste e chiusura automatica al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Infine, un'ulteriore schermata del Consolato, datata 18.12.2024 e pubblicata il 17 marzo 2024 (doc.
55), evidenzia che, nel corso del 2024, sono in fase di convocazione solo i soggetti iscritti nelle liste di attesa degli anni 2016-2017, dopo aver completato le convocazioni relative all'anno 2015, confermando così il notevole arretrato accumulato dall'ufficio consolare.
Con note di trattazione scritta depositate il 2 luglio 2025, poi, la difesa ha inoltre prodotto una schermata del portale Prenot@mi del 02.07.2025, dalla quale risulta la temporanea disponibilità di posti per i candidati delle liste 2016/2017 registratisi entro il 05.05.2024 e un'ulteriore comunicazione del Consolato che annuncia, a partire da ottobre 2025, l'attivazione di un nuovo servizio di prenotazione sul portale Prenot@mi, volto a porre rimedio alle gravi criticità procedimentali ed organizzative che attualmente ostacolano l'accesso alla procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana (doc. 1 e 2).
Tale compendio documentale dimostra in modo inequivocabile che i ricorrenti hanno posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto, trovandosi tuttavia dinanzi a una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta provata l'assoluta ineffettività del canale consolare e l'impossibilità per i ricorrenti di vedere tutelato il proprio diritto in via amministrativa. Ne discende, da un lato, la piena legittimità del ricorso giurisdizionale quale unico strumento effettivo di tutela, e dall'altro, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, in CP_3 quanto priva di riscontro concreto. L'assenza di un'alternativa praticabile rafforza, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, fondato su un diritto soggettivo pieno e meritevole di tutela.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali
8 del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Persona_1 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 19.11.2024, dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza, Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento di Migrazioni, nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla presente data, un registro di naturalizzazione in nome di
o o o Persona_1 Persona_1 Persona_17 Persona_17
9 o o o Persona_18 Persona_1 Persona_19 Persona_20 figlio di e di originario dell'Italia, nato il [...] Parte_7 Persona_2
(doc.45). Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figli e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 02.08.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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