Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 21/03/2025 e vertente
TRA
AZ LD (c.f. [...])) rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello dagli avv.ti Antony Lavigna e Mario
Giancaspro ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma via
Basento, n.57;
APPELLANTE
E
MSC CRIUSES S.A con sede in avenue Eugène – Pittard 40, 1206 Genève – in persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor Pierfrancesco Silvio Vago, n. Fed. CH-
– Via L. Calamatta n. 16 presso lo Studio dell'Avv. Federico Rossi;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 5987/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 09/04/2020
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5987/2020 pubblicata in data 9 aprile 2020 pronunciando sulle domande spiegate da ZZ così statuiva: <<1.- Respinge le domande di parte attrice;
2.- condanna l'attore alla refusione in favore della convenuta della spese di lite che liquida nella somma di €. 1.000,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. >>
Avverso detta sentenza ha proposto appello ZZ LD si è costituita MSC
Cruises SA per resistere al gravame.
Con ordinanza del 30 aprile 2021 la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 14 marzo 2025. A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309
e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del
D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza
(cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ZZ LD nei confronti di MSC CRUISES SA contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di
Roma n. 5987/2020 pubblicata il 9 aprile 2020, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 21/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo