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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 848/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 848/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Mennillo e Immacolata Di Cicco
ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPONENTE
E
. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco
Ambrosino e Valerio Bonito ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2807/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale
di Nola, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro 84.097,43, oltre gli Parte_2
interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.VA. e C.P.A.
come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
L'opponente, in particolare, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al
Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte opponente non deve all'opposta la somma da quest'ultima richiesta, essendo la relativa domanda infondata sia in fatto che in diritto, ovvero, in subordine, la rideterminazione degli importi ingiunti nei limiti di quanto ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite e relativa attribuzione ai procuratori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tardivamente in giudizio la società
opposta. Essa, resistendo con le argomentazioni in atti, in via preliminare, ha chiesto ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – rigettata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 03.07.2020 – nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché
inammissibile, improponibile, infondata e non provata e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate da questo Tribunale in diversa composizione le proposte istanze istruttorie, all'udienza del 16.01.2025, fissata per la
2 precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente
Magistrato con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che non può essere accolta l'istanza formulata dall'opposta, contenuta nella comparsa conclusionale, volta all'ammissione della prova testimoniale così come articolata nella memoria istruttoria ex art. 183, co.
6, n. 2), c.p.c., non ammessa dal Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza pronunciata in data 07.04.2021.
Ed invero, correttamente non è stata ammessa la prova testimoniale de qua perché
essa, come condivisibilmente motivato nella suindicata ordinanza, attiene a circostanze che si sarebbero dovute provare documentalmente.
Tanto chiarito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla deve Parte_1
essere accolta, essendo fondata.
Più in dettaglio, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Ebbene, l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base di n. 5
3 fatture elettroniche, presenti in atti, emesse dall'opposta Parte_2
nei confronti dell'odierna opponente, aventi ad oggetto “vs. dare per fornitura
[...]
di gasolio effettuata nel mese di […] ai vs. automezzi” e relative ai mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio e agosto 2019.
Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa
parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in
esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso
di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ.
nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, “il
creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento
del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se
previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto
estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), con la precisazione che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od
il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di
4 inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare
l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Orbene, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie,
deve concludersi che l'opposta, a fronte della specifica contestazione, da parte dell'opponente, dell'interruzione – a partire dal mese di aprile 2019 – del rapporto di fornitura su cui è stato basato il credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo, non ha fornito la prova della fonte negoziale dell'asserito credito, non bastando a ciò né le fatture prodotte, proprio per l'avversa contestazione nell'an del credito, né i buoni di consegna depositati dall'opposta nella presente fase di giudizio (cfr. gli allegati da 10
a 15 della produzione di parte opposta).
In particolare, quanto ai buoni di consegna prodotti, essi avrebbero potuto provare,
prima ancora dell'erogazione del carburante, l'esistenza del rapporto di fornitura, solo se sottoscritti puntualmente dal destinatario, il che non è avvenuto nel presente giudizio.
Invero, i buoni di consegna de quibus recano, in corrispondenza della voce “firma del richiedente”, la sottoscrizione di soggetti che, secondo la prospettazione dell'opposta,
sarebbero gli autisti degli autocarri della società opponente che di volta in volta ricevevano la fornitura di carburante.
Ebbene, a fronte della contestazione dell'opponente circa la riferibilità dei sottoscrittori dei buoni di consegna alla l'opposta avrebbe quanto meno Parte_1
dovuto provare – e ciò non è avvenuto – documentalmente, piuttosto che mediante la
5 prova testimoniale richiesta e opportunamente non ammessa, la sussistenza del rapporto di impiego alle dipendenze della società opponente dei suindicati sottoscrittori, peraltro, alcuni indicati nel capo g) della prova articolata dall'opposta e non ammessa dal Tribunale solo per nome e cognome e altri con la dicitura assolutamente generica “e altri conducenti”.
Ferma la rilevanza assorbente di quanto appena osservato ai fini della valutazione in termini di inidoneità dei suindicati buoni di consegna a costituire prova della fonte negoziale del credito asseritamente vantato dall'opposta, il Tribunale rileva, inoltre,
quanto segue.
Anzitutto, gli autisti legati mediante rapporto di impiego alla società opponente non sarebbero, in ogni caso, legittimati, mediante la sottoscrizione dei buoni di consegna,
a vincolare la società datrice di lavoro nei confronti dei terzi, non avendone, in assenza di apposita procura, i necessari poteri di rappresentanza.
In secondo luogo, i buoni di consegna in oggetto risultano insanabilmente carenti anche sotto il profilo dell'indicazione del destinatario, individuato alternativamente in
“NOVIELLO” ovvero “NOVIELLO TNA”.
Infine, con particolare riferimento ai buoni di consegna che individuano gli autocarri riforniti di carburante mediante il numero di targa di autoveicoli pacificamente venduti o dismessi dalla società opponente al tempo dell'asserita fornitura, non può
essere condivisa la tesi dell'opposta per cui non sarebbe necessaria, all'interno del buono di consegna, l'indicazione esatta del numero di targa dell'autoveicolo che riceve il rifornimento, trattandosi di una “mera descrizione di massima” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Infatti, il Tribunale osserva che l'individuazione de qua risulta necessaria, sebbene da sola non sufficiente, a fondare, unitamente ad altri elementi, quali la sottoscrizione dei
6 buoni di consegna da parte di soggetti a ciò legittimati e la puntuale indicazione del destinatario, la prova dell'esistenza del credito asseritamente vantato.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere, di conseguenza, revocato.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018
della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite attiene a questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
2807/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Nola il 10.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 848/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Mennillo e Immacolata Di Cicco
ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPONENTE
E
. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco
Ambrosino e Valerio Bonito ed elettivamente domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2807/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale
di Nola, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro 84.097,43, oltre gli Parte_2
interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.VA. e C.P.A.
come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
L'opponente, in particolare, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto al
Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che parte opponente non deve all'opposta la somma da quest'ultima richiesta, essendo la relativa domanda infondata sia in fatto che in diritto, ovvero, in subordine, la rideterminazione degli importi ingiunti nei limiti di quanto ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite e relativa attribuzione ai procuratori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tardivamente in giudizio la società
opposta. Essa, resistendo con le argomentazioni in atti, in via preliminare, ha chiesto ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – rigettata da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza datata 03.07.2020 – nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché
inammissibile, improponibile, infondata e non provata e, per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate da questo Tribunale in diversa composizione le proposte istanze istruttorie, all'udienza del 16.01.2025, fissata per la
2 precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente
Magistrato con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che non può essere accolta l'istanza formulata dall'opposta, contenuta nella comparsa conclusionale, volta all'ammissione della prova testimoniale così come articolata nella memoria istruttoria ex art. 183, co.
6, n. 2), c.p.c., non ammessa dal Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza pronunciata in data 07.04.2021.
Ed invero, correttamente non è stata ammessa la prova testimoniale de qua perché
essa, come condivisibilmente motivato nella suindicata ordinanza, attiene a circostanze che si sarebbero dovute provare documentalmente.
Tanto chiarito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla deve Parte_1
essere accolta, essendo fondata.
Più in dettaglio, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso,
pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Ebbene, l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base di n. 5
3 fatture elettroniche, presenti in atti, emesse dall'opposta Parte_2
nei confronti dell'odierna opponente, aventi ad oggetto “vs. dare per fornitura
[...]
di gasolio effettuata nel mese di […] ai vs. automezzi” e relative ai mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio e agosto 2019.
Ciò posto, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del
procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa
parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in
esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso
di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ.
nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, “il
creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento
del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se
previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto
estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), con la precisazione che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od
il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di
4 inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare
l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Orbene, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie,
deve concludersi che l'opposta, a fronte della specifica contestazione, da parte dell'opponente, dell'interruzione – a partire dal mese di aprile 2019 – del rapporto di fornitura su cui è stato basato il credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo, non ha fornito la prova della fonte negoziale dell'asserito credito, non bastando a ciò né le fatture prodotte, proprio per l'avversa contestazione nell'an del credito, né i buoni di consegna depositati dall'opposta nella presente fase di giudizio (cfr. gli allegati da 10
a 15 della produzione di parte opposta).
In particolare, quanto ai buoni di consegna prodotti, essi avrebbero potuto provare,
prima ancora dell'erogazione del carburante, l'esistenza del rapporto di fornitura, solo se sottoscritti puntualmente dal destinatario, il che non è avvenuto nel presente giudizio.
Invero, i buoni di consegna de quibus recano, in corrispondenza della voce “firma del richiedente”, la sottoscrizione di soggetti che, secondo la prospettazione dell'opposta,
sarebbero gli autisti degli autocarri della società opponente che di volta in volta ricevevano la fornitura di carburante.
Ebbene, a fronte della contestazione dell'opponente circa la riferibilità dei sottoscrittori dei buoni di consegna alla l'opposta avrebbe quanto meno Parte_1
dovuto provare – e ciò non è avvenuto – documentalmente, piuttosto che mediante la
5 prova testimoniale richiesta e opportunamente non ammessa, la sussistenza del rapporto di impiego alle dipendenze della società opponente dei suindicati sottoscrittori, peraltro, alcuni indicati nel capo g) della prova articolata dall'opposta e non ammessa dal Tribunale solo per nome e cognome e altri con la dicitura assolutamente generica “e altri conducenti”.
Ferma la rilevanza assorbente di quanto appena osservato ai fini della valutazione in termini di inidoneità dei suindicati buoni di consegna a costituire prova della fonte negoziale del credito asseritamente vantato dall'opposta, il Tribunale rileva, inoltre,
quanto segue.
Anzitutto, gli autisti legati mediante rapporto di impiego alla società opponente non sarebbero, in ogni caso, legittimati, mediante la sottoscrizione dei buoni di consegna,
a vincolare la società datrice di lavoro nei confronti dei terzi, non avendone, in assenza di apposita procura, i necessari poteri di rappresentanza.
In secondo luogo, i buoni di consegna in oggetto risultano insanabilmente carenti anche sotto il profilo dell'indicazione del destinatario, individuato alternativamente in
“NOVIELLO” ovvero “NOVIELLO TNA”.
Infine, con particolare riferimento ai buoni di consegna che individuano gli autocarri riforniti di carburante mediante il numero di targa di autoveicoli pacificamente venduti o dismessi dalla società opponente al tempo dell'asserita fornitura, non può
essere condivisa la tesi dell'opposta per cui non sarebbe necessaria, all'interno del buono di consegna, l'indicazione esatta del numero di targa dell'autoveicolo che riceve il rifornimento, trattandosi di una “mera descrizione di massima” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Infatti, il Tribunale osserva che l'individuazione de qua risulta necessaria, sebbene da sola non sufficiente, a fondare, unitamente ad altri elementi, quali la sottoscrizione dei
6 buoni di consegna da parte di soggetti a ciò legittimati e la puntuale indicazione del destinatario, la prova dell'esistenza del credito asseritamente vantato.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere, di conseguenza, revocato.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018
della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite attiene a questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
2807/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Nola il 10.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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