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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4109/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Cosimo Stefanelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Pag. 1 di 4 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede sita in alla Via Amerigo Vespucci n. CP_1
172, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella
Santoro, funzionari delegati, in virtù di delega in atti;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 281/2023 emessa il giorno 08.08.2023 dall' Controparte_2
notificata in data 24.4.2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via
[...] preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'Ordinanza di ingiunzione n. 281/23 del
08/08/2023 notificata il 24.04.2024; b) in via preliminare accertare e dichiarare il mancato rispetto di termini dell'articolo 14 della legge 689 del 1981 e la conseguente nullità o annullabilità del presunto verbale emesso e per l'effetto annullare la successiva Ordinanza ingiunzione n. 281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024; c) accertare e dichiarare
l'erroneità ed illegittimità delle conseguenze giuridiche alle quali sono pervenuti gli ispettori, con conseguente nullità e/o illegittimità e/o annullabilità anche della successiva ordinanza ingiunzione n.281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024; d) accertare e dichiarare la mancata notifica al ricorrente del propedeutico Verbale di accertamento e per l'effetto dichiarare nullo lo stesso e la successiva Ordinanza ingiunzione n.281/23 del 08/08/2023 notificata il 24. 04.2024; e) in subordine e nel merito accertare e dichiarare la revoca dell'Ordinanza di ingiunzione n. 281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024 in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici. f) sempre in subordine e nel merito accertare l'assenza delle violazioni contestate e la revoca dell'ordinanza di ingiunzione n.281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024 riducendo le sanzioni al minimo edittale g) condannare l' in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha addotto: - l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; - il difetto di motivazione in ordine alla violazione riscontrata e la mancanza di prova al riguardo.
Pag. 2 di 4 Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , che ha contestato Controparte_1 nel merito gli assunti di controparte, ha prodotto documentazione e ha così concluso: “a) in via preliminare, dichiarare, applicando il “Principio della ragione più liquida”, il ricorso inammissibile, stante la sua genericità, e la mancanza di contestazione specifica delle condotte originanti il provvedimento oggetto di gravame;
b) In subordine e previa verifica della sua tempestività, rigettare, perché infondato, in fatto ed in diritto, il ricorso e confermare il provvedimento opposto nel suo importo e nella sua immediata esecutività; c) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, da liquidarsi ai sensi dell'art 196 c.p.c commi 1 e 3
e dell'art 9 comma 2 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149”.
La causa è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Assume carattere dirimente ai fini della decisione la mancanza di prova agli atti della corretta notifica del verbale unico di accertamento n. 2018-142105-PACC-1 del 14.11.2018 – prot. n.
2056 del 11/01/2019 (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte resistente). In particolare, dall'esame degli atti non risulta documentata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito inviata con raccomandata n. 668340200239 in data
31.1.2019 a seguito della constatazione di assenza del destinatario (cfr. l'avviso di ricevimento compilato dal notificante;
la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza alla data del giorno 11.2.2019, ma in atti non si rinviene la CAD).
Sul punto, in ordine alla validità della notifica in esame, appare utile richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «L'amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del
19/10/2006), sicché «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.
8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.),
Pag. 3 di 4 non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, ma già chiaramente in precedenza Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019: «In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.»).
Ne consegue che, in mancanza della comunicazione in questione, la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi nulla, non risultando provato che l'atto notificato sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, nel caso in cui manchi la tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa deve ritenersi estinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 281/2023 emessa il giorno 08.08.2023 dall' notificata in data 24.4.2024, per la Controparte_2 posizione del ricorrente Parte_1
2) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.135,00 di cui € Parte_1
2.108,00 per compensi professionali ed € 27,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al
15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Cosimo Stefanelli.
Aversa, 23 aprile 2025. Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Cosimo Stefanelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Pag. 1 di 4 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede sita in alla Via Amerigo Vespucci n. CP_1
172, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella
Santoro, funzionari delegati, in virtù di delega in atti;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 281/2023 emessa il giorno 08.08.2023 dall' Controparte_2
notificata in data 24.4.2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via
[...] preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'Ordinanza di ingiunzione n. 281/23 del
08/08/2023 notificata il 24.04.2024; b) in via preliminare accertare e dichiarare il mancato rispetto di termini dell'articolo 14 della legge 689 del 1981 e la conseguente nullità o annullabilità del presunto verbale emesso e per l'effetto annullare la successiva Ordinanza ingiunzione n. 281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024; c) accertare e dichiarare
l'erroneità ed illegittimità delle conseguenze giuridiche alle quali sono pervenuti gli ispettori, con conseguente nullità e/o illegittimità e/o annullabilità anche della successiva ordinanza ingiunzione n.281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024; d) accertare e dichiarare la mancata notifica al ricorrente del propedeutico Verbale di accertamento e per l'effetto dichiarare nullo lo stesso e la successiva Ordinanza ingiunzione n.281/23 del 08/08/2023 notificata il 24. 04.2024; e) in subordine e nel merito accertare e dichiarare la revoca dell'Ordinanza di ingiunzione n. 281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024 in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici. f) sempre in subordine e nel merito accertare l'assenza delle violazioni contestate e la revoca dell'ordinanza di ingiunzione n.281/23 del 08/08/2023 notificata il 24.04.2024 riducendo le sanzioni al minimo edittale g) condannare l' in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha addotto: - l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; - il difetto di motivazione in ordine alla violazione riscontrata e la mancanza di prova al riguardo.
Pag. 2 di 4 Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , che ha contestato Controparte_1 nel merito gli assunti di controparte, ha prodotto documentazione e ha così concluso: “a) in via preliminare, dichiarare, applicando il “Principio della ragione più liquida”, il ricorso inammissibile, stante la sua genericità, e la mancanza di contestazione specifica delle condotte originanti il provvedimento oggetto di gravame;
b) In subordine e previa verifica della sua tempestività, rigettare, perché infondato, in fatto ed in diritto, il ricorso e confermare il provvedimento opposto nel suo importo e nella sua immediata esecutività; c) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, da liquidarsi ai sensi dell'art 196 c.p.c commi 1 e 3
e dell'art 9 comma 2 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149”.
La causa è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Assume carattere dirimente ai fini della decisione la mancanza di prova agli atti della corretta notifica del verbale unico di accertamento n. 2018-142105-PACC-1 del 14.11.2018 – prot. n.
2056 del 11/01/2019 (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte resistente). In particolare, dall'esame degli atti non risulta documentata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito inviata con raccomandata n. 668340200239 in data
31.1.2019 a seguito della constatazione di assenza del destinatario (cfr. l'avviso di ricevimento compilato dal notificante;
la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza alla data del giorno 11.2.2019, ma in atti non si rinviene la CAD).
Sul punto, in ordine alla validità della notifica in esame, appare utile richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «L'amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del
19/10/2006), sicché «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.
8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.),
Pag. 3 di 4 non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, ma già chiaramente in precedenza Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019: «In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.»).
Ne consegue che, in mancanza della comunicazione in questione, la notifica del verbale di accertamento deve ritenersi nulla, non risultando provato che l'atto notificato sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, nel caso in cui manchi la tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa deve ritenersi estinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 281/2023 emessa il giorno 08.08.2023 dall' notificata in data 24.4.2024, per la Controparte_2 posizione del ricorrente Parte_1
2) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.135,00 di cui € Parte_1
2.108,00 per compensi professionali ed € 27,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al
15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Cosimo Stefanelli.
Aversa, 23 aprile 2025. Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4