Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.4197/2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Immacolata Caricasulo
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Cataldo Venneri ed Angelica Dipierro
resistente
All'udienza del 10-1-2025 tenuta dinanzi a relatore delegato la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4197/2024 R.G., instaurato con ricorso depositato il 27-
2-2023 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1
- premesso che il ricorrente a modifica di quanto statuito con sentenza n. 356/2023 Parte_1 del 16-2-2023 di separazione personale dal coniuge , ha richiesto la revoca Controparte_1 dell'obbligo di corresponsione dell'assegno - pari ad € 100 - di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne allegando la raggiunta autosufficienza economica del medesimo, perché Persona_1 arruolato nell'Arma dei Carabinieri sin dal novembre 2023; ha chiesto altresì la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno - pari ad € 250 - di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne allegando che questa nel dicembre 2023 ha lasciato la casa materna Persona_2 per andare a vivere con il proprio compagno con il quale il 5-1-2024 ha generato una figlia;
ha aggiunto che la nulla aveva opposto in seguito al mancato ricevimento degli assegni già CP_1 stabiliti in favore dei figli,ed in seguito aveva lasciato la casa coniugale in ottemperanza ad accordo con esso istante secondo cui la casa sarebbe stata venduta ed il prezzo ricevuto sarebbe stato diviso al 50% tra lui ed i figli, cosa che era effettivamente accaduta;
- osservato che l'art.473bis.29 c.p.c. al pari del previgente art.9 della legge 898-1970 subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017
n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre
è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119) ; ritenuto quanto all'assegno di concorso al mantenimento dei figli maggiorenni e che Per_1 Per_2 non sono stati oggetto di contestazione il raggiungimento da parte del primo di autonomia economica (in quanto raffermato nell'Arma dei Carabinieri con destinazione presso la Stazione di Iglesias sin dal novembre del 2023) e la formazione da parte della seconda di nuovo nucleo familiare con trasferimento del proprio domicilio sin dal dicembre 2023 presso i proprio compagno dal quale ha avuto un figlia nel gennaio 2024; considerato pertanto che il figlio a conseguito un flusso reddituale stabile, tale da permettergli Per_1 autonomia economica e da giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in suo favore e che la figlia ha costituito nuovo nucleo familiare nell'ambito del quale provvedere Per_2 alle proprie esigenze;
che ciò giustifica la revoca dell'assegno per concorso al mantenimento di entrambi i figli stabilito con la predetta sentenza a carico del padre;
rilevato che la revoca dell'assegno di mantenimento appena operata dovrà avere decorrenza dalla data della domanda giudiziale di modifica (ottobre 2024) indipendentemente dalla data in cui se ne siano verificati i presupposti di fatto o ne sia stata fatta richiesta stragiudiziale;
in sede di revisione, infatti, vale il principio secondo cui il diritto a percepire l'assegno di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno; sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
(rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. sez. I 27/2/2024 n. 5170;id. 16173/2015);tali conclusioni, relative agli assegni di separazione e divorzio, sono suscettibili di essere riferite, in quanto basate su principi generali di carattere processuale, anche alla revisione degli assegni di mantenimento per i figli, la quale è destinata ad operare, in caso di sopravvenienze rispetto alla imposizione del contributo, con decorrenza dalla domanda giudiziale di modifica(di recente Cassazione civile, sez. I, 24/11/2023, n. 32676); ritenuto infine che le spese di lite possano essere compensate in ragione del complessivo esito del giudizio e delle ragioni della decisione;
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso,per quanto di ragione, e per l'effetto revoca ,con decorrenza dal mese di ottobre 2024 compreso, l'assegno di concorso al mantenimento del figlio e della figlia Persona_1
già posto a carico di con la sentenza di questo Tribunale n. 356/2023 Persona_2 Parte_1 del 16-2-2023 di separazione personale dal coniuge Controparte_1
b)spese compensate.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14-1-2025
IL PRESIDENTE est.