CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/09/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 19.2.2024, a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 34899/2023 pubblicata il 13.12.2023 da
(C.F. – P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Enrico de Crescenzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in Milano, via San Maurilio n. 20, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. - P.I. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Margherita Falqui (C.F. ), presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Carbonia n. 22, giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Per Parte_1
pagina 1 di 14 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in conformità al dettato della Ordinanza n.
34889/23 emessa dalla Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa diversa motivazione rigettare la seguente domanda avversaria:
c. In via riconvenzionale subordinata:
1. accertata la sussistenza delle censure sollevate con riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di abuso di posizione dominante ed alla contrarietà agli artt. 85
e 86 del Trattato CE ed agli artt. 2 e 3 della L. 287/90 della clausola relativa alla determinazione convenzionale degli interessi mediante individuazione del parametro
Euribor, anche alla luce dei principi in materia di abuso di dipendenza economica, rideterminare l'ammontare del corrispettivo dovuto in applicazione del tasso legale in luogo del tasso convenzionale illegittimamente determinato;
proposta dal sub c) delle conclusioni spiegate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
e riproposta sempre sub c) delle conclusioni dell'atto di appello, in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria integrale delle spese di lite relative a tutti i precedenti gradi di giudizio (se del caso con conferma delle spese già liquidate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello); delle spese del giudizio di legittimità e di quelle del presente giudizio di rinvio.
In via istruttoria: rigettare la richiesta avversaria di CTU contabile in quanto inammissibile
(anche perché controparte, nel costituirsi tardivamente, ha prospettato accertamenti del tutto nuovi rispetto a quelli proposti nella precedente fase ante Cassazione) ed irrilevante oltre che esplorativa.”
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza:
a. In via principale: Accertata la fondatezza dei motivi di opposizione sopraesposti, dichiarare nullo, annullabile e/o di nessuna giuridica efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n. 995/14, emesso dal Tribunale di Milano in data 10.1.2014, notificato in data 25 febbraio
2014, mandando assolti gli odierni esponenti da ogni avversa pretesa;
b. In via riconvenzionale nel merito
1. accertata la sussistenza delle censure sollevate con riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di abuso di posizione dominante ed alla contrarietà agli artt. 85 e 86 del Trattato CE ed agli artt. 2 e 3 della L. 287/90 della clausola relativa alla determinazione convenzionale degli interessi mediante individuazione del parametro Euribor, anche alla luce dei principi in materia di abuso di dipendenza economica, rideterminare l'ammontare del
pagina 2 di 14 corrispettivo dovuto in applicazione del tasso legale in luogo del tasso convenzionale illegittimamente determinato;
c. in ogni caso
2. con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste affinché questa Ecc.ma Corte d'Appello Voglia disporre consulenza tecnica volta ad accertare:
- l'ammontare delle somme dovute dall'esponente in forza del contratto di leasing in applicazione del tasso legale alla data di stipula del contratto ovvero del tasso di sostituzione di cui all'art. 117 TUB, attesa la nullità della clausola relativa alla determinazione dell'interesse corrispettivo mediante rimando all'Euribor;
- l'entità del debito eventualmente sussistente alla data di scadenza di ciascuna delle rate al cui ritardato pagamento sarebbe asseritamente conseguita la risoluzione, previa imputazione dei pagamenti incontestatamente eseguiti in relazione alle rate da 1 a 13 per l'intero ammontare dalla rata originaria, quali risultanti dal piano di ammortamento prodotto, dei pagamenti parziali eseguiti con riferimento alle rate da 14 a 26, quali risultanti dagli estratti conto prodotti e delle somme corrispondenti al valore del pegno costituito sui titoli, del quale la parte avversa ha riconosciuto l'intervenuto incameramento.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con decreto n. 995/14, emesso a seguito del ricorso di (società CP_2 concedente), veniva ingiunto a (società Parte_2 utilizzatrice) e a (garante di di pagare, in solido tra loro, la CP_1 Parte_2 somma complessiva di € 81.149,08, oltre alle spese della procedura per ingiunzione, per canoni insoluti scaduti prima della risoluzione (6.5.2013) e, in particolare, dall'1.8.2012 all'1.4.2013 e dall'1.8.2011 all'1.4.2013, relativi al contratto di leasing finanziario, stipulato in data 11.10.2006, e al successivo atto di variazione del 26.9.2008 sottoscritti da Parte_2
e Quest'ultima, con atto di scissione parziale del 23.12.2009,
[...] Controparte_3 aveva conferito il contratto di locazione nella società CP_2
Gli ingiunti svolgevano opposizione, lamentando che: a) per determinare l'insoluto non si fosse tenuto conto della somma di € 50.000,00 rinveniente dall'escussione del pegno costituito contestualmente alla stipulazione del contratto originario;
b) la concedente non aveva consegnato una copia completa del contratto, incorrendo nella violazione dell'art. 117
TUB, con conseguente nullità dello stesso;
c) il documento di sintesi ometteva l'indicazione dei parametri di determinazione del canone dovuto, operando un generico rinvio alle condizioni particolari, non fisicamente allegate;
d) il tasso convenzionale era stato pagina 3 di 14 determinato mediante riferimento ai parametri dell'Euribor e ad indici frutto di intese vietate dagli artt. 85 e 86 del Trattato CE e dagli artt. 2 e 3 della L. 287/90, con conseguente invalidità quanto alla pattuizione del corrispettivo stabilito;
e) ove ritenuta la sussistenza del lamentato inadempimento, in applicazione dell'art. 1526 c.c., la concedente era tenuta a restituire i canoni riscossi.
2. Con sentenza n. 7200/2019, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e della società CP_1 Parte_2 dichiarata fallita nelle more del giudizio di primo grado, per il caso in cui la società fosse tornata in bonis. In particolare, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione relativa al difetto di forma poiché il contratto di leasing, cui era apposta regolare sottoscrizione di risultava completo delle condizioni Parte_2 particolari e generali, sottoscritte dalla società opponente;
- riteneva generica l'eccezione secondo cui la fideiussione stipulata da CP_1 sarebbe stata firmata in bianco;
- escludeva vi fosse l'obbligo di indicare l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) nei contratti di leasing finanziario;
- quanto alla nullità derivante dall'accertata esistenza di un accordo tra otto delle principali banche europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l'Euribor, come accertato dalla Commissione UE nel 2013, il Tribunale sottolineava che tale vicenda aveva avuto ad oggetto altri prodotti finanziari e riguardato soggetti diversi dall'opposta, con conseguente ininfluenza nella fattispecie in esame;
- con riferimento all'invocata applicazione dell'art. 1526 c.c., il Tribunale valorizzava la presenza di apposita clausola contrattuale (art. 16) disciplinante le conseguenze della risoluzione, ritenuta valida anche perché sostanzialmente conforme a quella successivamente tipizzata dall'art. 1b co. 138 della L.124/2017. Applicando tale clausola, all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, la sentenza quantificava il credito vantato dalla concedente in misura pari ad € 253.976,30, importo ampiamente superiore all'oggetto dell'ingiunzione.
3. La sentenza veniva impugnata da . All'esito di tale giudizio, che vedeva CP_1 regolarmente costituita e il contumace, veniva CP_2 Controparte_4 pronunciata la sentenza n. 775/2022 confermativa della decisione di primo grado.
Segnatamente, la Corte d'Appello riteneva documentalmente provata la piena conoscenza, da parte dell'utilizzatrice, delle condizioni particolari del contratto;
considerava ininfluente la circostanza che la documentazione contenente le condizioni generali di contratto non fosse pagina 4 di 14 stata consegnata a;
confermava l'inapplicabilità delle disposizioni di trasparenza CP_1 bancaria al contratto di leasing finanziario, rispetto alle quali non è consentita un'interpretazione estensiva a categorie di operazioni diverse da quelle indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003; negava l'applicabilità dell'art. 117 TUB al leasing finanziario;
escludeva la nullità del contratto “a valle”, perché nessun rilievo era stato mosso agli istituti di credito italiani che avevano partecipato al panel per la determinazione del tasso
Euribor e perché l'intesa illecita in violazione dell'art. 101 del Trattato UE in materia di concorrenza era solo quella di cui fosse stato parte l'istituto bancario;
riteneva assorbito il quarto motivo di appello e disattendeva l'ultimo, relativo alla violazione dell'art. 1526 c.c., in ragione della carenza di legittimazione del rispetto alla domanda di restituzione dei CP_1 canoni versati dall'utilizzatrice in corso di contratto, anche solo a fini compensativi, e anche perché l'appellante muoveva da un presupposto erroneo, cioè che il contratto non si fosse risolto.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su sette motivi,
e la società ha resistito con controricorso CP_1 Parte_2 Parte_1 nella sua qualità di avente causa di (società facente parte del CP_2 CP_5
in forza di fusione per incorporazione del 10.2.2022), rimasta intimata.
[...]
Con ordinanza n. 34889 del 2023 la Suprema Corte, ritenuto il difetto di legittimazione processuale della in quanto fallita, in assenza di ratifica da parte del curatore Parte_2 fallimentare, ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati dal eccettuato il terzo, con CP_1 il quale il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge n.
287/1990 ad opera della Corte territoriale, che aveva ritenuto “genericamente enunciata” la censura del perché la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la CP_1 determinazione del tasso Euribor non implicava la sussistenza di un'intesa vietata dall'art. 2 della L. n. 287/1990 e perché non aveva partecipato a un'intesa manipolativa Parte_1 della concorrenza.
Sul punto l'ordinanza di rinvio: i) ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2207 del
4/2/2005 nella parte in cui ha previsto che il soggetto danneggiato da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di un'intesa anticoncorrenziale possa esperire l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della
Legge n. 287 del 1990 (c.d. Legge “antitrust”); ii) ha precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non sono da riferire solo ai contratti in senso pagina 5 di 14 tecnico ovvero ai negozi giuridici, dal momento che “[i]l legislatore (…) con la suddetta disposizione normativa ha inteso (…) proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti 'non contrattuali' o 'non negoziali' ”; iii) ha sottolineato che l'art. 2 della Legge antitrust non ha inteso dare rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale, in quanto tale, realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza, con la conseguenza che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”; iv) ha esposto che la decisione della Commissione Antitrust Europea in data
4.12.2013 avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato , giacché raggiunto dal divieto di cui all'art. 2 della L. n. Parte_1
287/1990 è qualunque contratto o negozio “a valle” che costituisca applicazione delle intese illecite concluse “a monte”.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da he, preliminarmente, Parte_1 ha evidenziato come le vicende inerenti la manipolazione dell'Euribor non rilevino nel caso di specie poiché i fatti accertati dalla Commissione Europea sono avvenuti tra il 29 settembre
2005 e il 30 maggio 2008: è sì vero che il contratto di leasing tra le parti è stato stipulato l'11.10.2006, ma in data 26.9.2008 (e cioè in epoca successiva al periodo in cui è stata accertata la manomissione dell'Euribor) è intervenuto un Atto di variazione con il quale è stato convenuto un nuovo tasso leasing e un nuovo “indice di riferimento identificato nell'Euribor prendendo, convenzionalmente, come 'indice base' il 5% indipendentemente dalla quotazione di quel giorno dell'Euribor”.
ha altresì sottolineato che il verbale di consegna dell'immobile è stato Parte_1 sottoscritto il 22.6.2011 e pertanto “da detta data il contratto di leasing è andato in regolare ammortamento con la maturazione delle mensilità di canone”. Quindi, come si evince dai due piani di ammortamento versati in atti (doc. 7), “le mensilità di canone sono andate in decorrenza dal 1/7/2011”, a ben tre anni di distanza dal periodo di accertata manomissione dell'Euribor.
pagina 6 di 14 Inoltre l'attore in riassunzione osserva che, “a seguito dell'inadempimento del locatario veniva intimata la risoluzione anticipata del contratto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 06/05/2013 (ricevuta in data 13/05/2013) con cui si comunicava alla società utilizzatrice ed al fideiussore la risoluzione del contratto e richiedeva la pronta messa a disposizione dell'immobile locato (doc. 5 fasc. monitorio). L'istante richiedeva ed otteneva poi il decreto di pagamento oggetto della opposizione proposta in primo grado: orbene con detto ricorso si è chiesto il pagamento dei seguenti importi: “1) primo piano finanziario: - n. 9 canoni scaduti e rimasti insoluti sino alla data della risoluzione contrattuale (06/05/2013): euro 60.157,92 [dal canone con scadenza 01/08/2012 (residuo) al canone con scadenza 01/04/2013]; oltre interessi di mora sulla quota capitale dei canoni insoluti sopra indicati di euro 35.338,23 al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del
4% annuo conteggiati dalla data del 04/07/2013 fino al saldo;
2) secondo piano finanziario:
- n. 21 canoni scaduti e rimasti insoluti sino alla data della risoluzione contrattuale
(06/05/2013): euro 20.482,96 (dal canone con scadenza 01/08/2011 al canone con scadenza
01/04/2013); - canone premio assicurativo: euro 508,20; oltre interessi di mora sulla quota capitale dei canoni insoluti sopra indicati di euro 10.180,43 al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo conteggiati dalla data del 04/07/2013 fino al saldo”
e così per complessivi euro 81.149,08 oltre interessi di mora conteggiati sul capitale di euro
45.518,66 al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo dalla data del
04/07/2013 sino a quella dell'effettivo soddisfo”. Ne consegue quindi che “tutto ciò che riguarda la identificazione del tasso leasing, del 'tasso base' dell'indice di riferimento e della concreta applicazione dell'Euribor pro-tempore vigente è tutto successivo al
30/5/2008 in un periodo in cui la manipolazione era cessata da tempo” e che “anche gli importi ingiunti - che rappresentano e delimitano invalicabilmente l'oggetto del giudizio - sono maturati tutti in data ancora successiva”. Part Osserva inoltre che - tenuto conto della domanda formulata da controparte in via riconvenzionale subordinata e considerato che: i) il pagamento dei canoni di leasing è avvenuto a decorrere da luglio 2011; ii) che l'Euribor è stato quindi applicato da tale data su un 'indice base' determinato convenzionalmente nel 5% il 26.9.2008 e che iii) in sede monitoria sono stati chiesti canoni scaduti in data ancora successiva al 2011 - “quand'anche
- in non creduta ipotesi - la censura avversaria fosse stata fondata la stessa non può afferire al contratto di specie, visto che la scelta del tasso, dell'indice base e l'esecuzione del contratto medesimo (comprese le vicende dell'inadempimento e risolutorie) sono tutte successive al periodo temporale (2005-30/5/2008) in cui la Commissione Europea ha
pagina 7 di 14 accertato la manipolazione dell'indice”. Ora, poiché la stessa ordinanza di rinvio della
Suprema Corte ha indicato che la valenza di tale accertamento “avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi
'manipolati' ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione”, ha concluso chiedendo il rigetto del motivo di contestazione Parte_1 avversaria “essendo irrilevanti - nel caso di specie - le vicende inerenti la manipolazione dell'Indice Euribor”.
5.1 Secondariamente, l'attore in riassunzione rileva che, seppur l'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte abbia riconosciuto il rango di prova privilegiata alla decisione della
Commissione Europea, ciò non possa implicare l'automatica responsabilità di tutte le banche non aderenti all'intesa illecita, poiché tale conclusione contrasta sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia con i presupposti del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. che, come noto, “richiede una condotta colposa o dolosa di chi cagiona il danno e del nesso eziologico tra condotta lesiva e danno”, presupposti non ravvisabili nel Part comportamento di , estranea alla condotta anticoncorrenziale. In merito a tale profilo, il ricorrente cita giurisprudenza di merito1 e la stessa ordinanza di rinvio della Cassazione, per la quale costituiscono comportamento rilevanti ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della Legge antitrust non solo le condotte negoziali, ma qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, purché “con la consapevole partecipazione di almeno due imprese”.
5.2 Il ricorrente sottolinea inoltre che i contratti di leasing non hanno formato oggetto della decisione europea che ha accertato l'intesa manipolativa, in quanto oggetto dell'indagine avviata dalla Commissione nel 2011 è stata la violazione concernente l'Euro Interest Rate
Derivatives (EIRD) connesso al mercato degli strumenti finanziari derivati e all'Euro
Interbank Offered Rate. Parte 5.3 Da ultimo, osserva che la sanzione comminata dalla Commissione Antistrust per il tentativo di manipolazione non prova l'effettiva manipolazione del tasso Euribor, non essendo stato dimostrato che l'intesa illecita sia riuscita a incidere effettivamente sull'Euribor, alterandone la relativa quotazione e -in caso positivo- in che misura. Pertanto, se la prova di un'effettiva manipolazione non può essere fornita, “è conclusione sillogistica che non sussistano ragioni valide per dichiarare la nullità, seppur parziale, della pattuizione sull'indice di riferimento che rinvia l'Euribor, ove tale indice non sia stato effettivamente alterato”. 1 Tribunale di Verona-ordinanza del 15.2.22 - RG 331/21 e Tribunale di Torino-sentenza n. 456/21. pagina 8 di 14 Part 5.4 Quanto alle spese, ha chiesto la condanna della convenuta in riassunzione alla rifusione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione nonché delle spese legali dei due precedenti gradi, se del caso con conferma degli importi già liquidati dal Tribunale
e dalla Corte d'Appello, nonché alle spese legali del presente giudizio.
6. Si è costituito sostenendo preliminarmente l'impossibilità per l'attore in CP_1 riassunzione di rimettere in discussione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale la decisione dell'Autorità Antitrust costituisce prova privilegiata per la dichiarazione di nullità della clausola regolante l'interesse corrispettivo dovuto per il finanziamento, a Part prescindere dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato , in quanto pattuizione colpita dal divieto di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990.
Secondo la difesa il regolamento contrattuale che ha recepito, quale parametro, il tasso CP_1
Euribor ricade nella forbice temporale del periodo 2005-30/5/2008 in cui la Commissione
Europea ha accertato la manipolazione dell'indice Euribor in quanto la valutazione della validità di un contratto che adotti quale strumento di integrazione della volontà un parametro economico “esterno”, come nel caso dell'Euribor, deve essere effettuata assumendo quale momento temporale per la valutazione della liceità dell'accordo la data della sua stipulazione
(e dunque l'11.10.2006), in applicazione del principio tempus regit actum. In questa prospettiva non rileverebbe dunque il successivo atto di variazione del 26.9.2008 - data di cui, secondo il convenuto, non sarebbe stata dimostrata la certezza - perché esso non ha inciso sull'originario regolamento convenzionale in merito alla determinazione dell'interesse corrispettivo, ma solo sull'entità dell'investimento.
Inoltre, a nulla rileverebbe la consapevolezza di una delle parti in ordine alla sussistenza di una causa di nullità al momento della stipulazione del contratto, circostanza rilevante ai soli fini del diverso e ulteriore rimedio del risarcimento del danno, poiché l'applicazione della sanzione della nullità prescinde totalmente dalla colpa o dal dolo delle parti.
Infine, nella prospettazione difensiva del convenuto, “ai fini della sussistenza della ipotesi di nullità come configurata dalla Corte nell'ordinanza che ha imposto il rinvio, nessun rilievo può assumere il fatto che l'intesa ritenuta illecita non avesse diretto interesse ai contratti di leasing” in quanto la sanzione della nullità colpisce “l'applicazione da parte dei contraenti di clausole e regolamenti contrattuali che siano 'frutto' di intese illecite.
Qualsiasi sia il contratto che di tale illecita intesa si avvalga, anche indirettamente”.
Ferma dunque “la nullità della clausola contenuta nel contratto di cui qui si controverte” e
“ricorrendo una ipotesi di invalidità negoziale riconducibile allo statuto generale delle nullità, potrebbe ritenersi applicabile il secondo comma dell'art. 1284 c.c. (…) potendosi pagina 9 di 14 ritenere equiparata alla mancanza della originaria pattuizione per iscritto la nullità della clausola convenzionale contenuta nel contratto”.
7. All'udienza del 25.2.2025 la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
8. In via preliminare, è opportuno evidenziare come la ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovendo innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti (Cass. n. 26545/2024).
In ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, i limiti e l'oggetto di tale giudizio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di Cassazione, che non può essere sindacata né elusa in sede di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità. Nessun rilievo assumono, pertanto, i diversi principi e le diverse interpretazioni eventualmente rese dalla giurisprudenza di legittimità successivamente alla pronuncia emessa nella fase c.d. rescindente, dal momento che quest'ultima assume efficacia di giudicato e non già di mero precedente (cfr. Cass. n. 23592/2024; Cass. n. 8225/2013). Ne discende che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione i principi e le argomentazioni spesi dalla giurisprudenza successiva all'ordinanza di rinvio - in particolare, dall'arresto della Corte di Cassazione n. 12007 del 3.5.2024; dall'ordinanza interlocutoria n.
19900 del 19.7.2024; dall'ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 6943 del 15.3.2025 - che in parte superano i principi affermati dall'ordinanza della Cassazione n. 34889 del 2023.
E tuttavia, questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto in riassunzione e dovendo dar seguito alle indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, è chiamata a procedere a nuovo esame della censura svolta dall'allora appellante in merito all'asserita nullità del contratto per effetto dell'utilizzo di parametri economici della determinazione del compenso frutto di intese vietate, erroneamente ritenuta generica dalla sentenza d'appello cassata. Tale valutazione deve tener conto del fatto che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce pagina 10 di 14 comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art 2 della legge antitrust”.
9. Ciò premesso, l'ordinanza di rinvio ha ribadito che la decisione della Commissione
Antitrust deve considerarsi prova privilegiata “a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi 'manipolati' ed alla rideterminazione degli interessi del periodo coinvolto dalla manipolazione”. Senonché manca, nel caso di specie, il presupposto per riconoscere il valore probatorio privilegiato di tale decisione giacché la vicenda contrattuale intercorsa tra e e il rinvio al parametro esterno CP_1 Parte_1 dell'Euribor non rientrano nella finestra temporale entro la quale è stata accertata la manipolazione di tale indice (settembre 2005- maggio 2008), come si evince dall'analisi dei seguenti documenti:
1. contratto di locazione finanziaria n. 00015631/001 – Prefinanziamento, stipulato tra e (rappresentata da Controparte_3 Parte_3
) in data 11.10.2006, relativo a un immobile da costruire sito in Cagliari in CP_1
Vico San Giovanni n. 413;
2. atto di variazione del 29.6.2008 per incremento del capitale finanziato e modifica delle condizioni finanziarie;
3. verbale di presa in consegna dell'immobile del 22.6.2011.
Segnatamente, dalle lettere g) e m) delle Premesse del contratto risulta che il costo totale dell'investimento era stato “preventivato” in € 1.150.000,00 + IVA, al netto del costo degli oneri accessori di cui alla clausola 7 delle Condizioni generali. In particolare, l'art. 3 lett. a) delle Condizioni particolari, rubricato “Canone di locazione”, prevedeva che: “1. Il canone dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in corrispettivo dell'intero rapporto per tutta la sua durata (…) viene fissato in complessivi Euro 1.433.422,40 + IVA ed è eventualmente assoggettato a periodica variazione in aumento od in diminuzione, secondo i criteri di indicizzazione fissati alla lettera b) della presente clausola n. 3 ed alla clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto.
2. Detto canone sarà corrisposto (…):
- versamento del canone anticipato: da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto senza che sullo stesso importo decorrano interessi a suo favore;
- numero mesi intercorrenti tra il primo giorno del mese in cui l'Utilizzatore ha ricevuto in consegna l'immobile ed il pagamento del 1° canone periodico: 1
- in aggiunta al canone sopra determinato l'Utilizzatore si impegna inoltre a rimborsare alla Concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'importo di Euro
1.000, 00 + IVA per spese di istruttoria e contrattuali.” pagina 11 di 14 Per quanto attiene all'indicizzazione, la lettera b) del medesimo art. 3 conteneva il riferimento al parametro dell'Euribor: “Indicizzazione (da calcolarsi con i criteri alla clausola 6 delle Condizioni Generali di Contratto) con INDICE: P31 Euribor 365 3ml puntuale. Valore dell'indice di riferimento:
3.3010. Applicabile secondo la seguente scelta effettuato dall'Utilizzatore: indicizzato per il periodo che intercorre tra la firma del contratto ed il termine dello stesso”.
Le parti avevano però stabilito di determinare l'ammontare dei canoni in relazione all'importo della spesa per come sarebbe risultata complessivamente, come si evince dalla clausola 6 delle Condizioni generali, secondo la quale le parti “… convengono espressamente che qualora i costi complessivi sostenuti dalla Concedente, quali verranno dalla medesima documentati, dovessero risultare maggiori o minori dell'importo preventivato alla lettera g) delle premesse del presente contratto, il canone ed il prezzo per
l'esercizio dell'opzione fissati alla clausola n. 3 lettere a) e c) delle precedenti condizioni particolari, saranno corrispondentemente conguagliati tra le parti, secondo le modalità che verranno indicate dalla Concedente”.
Tale conguaglio avveniva con Atto di variazione al contratto di locazione stipulato il
29.6.2008: in considerazione dei maggiori costi sostenuti per € 150.000,00, oltre IVA, le parti fissavano infatti una modificazione del canone periodico di locazione finanziaria come di seguito specificato (art. 3): “a) corrispettivo globale della locazione finanziaria: Euro
1.852.150,05 IVA (al netto degli effetti dell'indicizzazione finanziaria) da corrispondersi nel seguente modo:
- corrispettivo alla firma: Euro 115.000,00 oltre IVA già versato;
- corrispettivo alla firma del presente documento: Euro 15.000,00 + IVA;
- nr. 179 corrispettivo periodici mensili di euro 9.620,95 + IVA ciascuno (al netto degli effetti dell'indicizzazione finanziaria) con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla presa in consegna dell'immobile;
b) prezzo per l'eventuale acquisto beni alla scadenza euro 260,000,00 + IVA;
c) spese per la presente appendice euro 500,00 + IVA”.
4. Tasso leasing: 6.8539 %. Gli importi di cui al precedente punto 3 si intendono tutti assoggettati all'adeguamento previsto alla clausola 6 delle condizioni generali di contratto.
Con il presente atto di variazione si assume come indice di base il tasso 5%, così come concordato tra le parti indipendentemente dalla quotazione odierna del tasso prescelto, trattandosi di parametro di riferimento utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto.”
pagina 12 di 14 Tale Atto di variazione prova che fino a quel momento - di circa tre mesi successivo al maggio 2008, e dunque al termine del periodo coinvolto dalla manipolazione – non era stato pagato alcun canone, ma solo il corrispettivo di € 115.000,00 oltre IVA, versato contestualmente alla firma del contratto di Prefinanziamento e non indicizzato. Difatti, nell'Atto di variazione si prevedeva che i canoni decorressero dal primo giorno del mese successivo alla presa in consegna dell'immobile, non ancora avvenuta. Inoltre, per la determinazione del tasso leasing, l'Atto di variazione rimandava alla clausola 6 delle
Condizioni generali di contratto che stabiliva sì l'assoggettamento dei canoni ad indicizzazione periodica con aggancio all'Euribor, ma a partire dalla prima scadenza successiva alla presa in consegna dell'immobile, “assumendosi come indice di riferimento quello indicato alla clausola 3 lett. b) delle Condizioni particolari di contratto: a) il valore della quotazione dell'EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) quotato dalla
Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato da “ ” avente per valuta la CP_6 data di ogni revisione”, che - come specificato dal successivo comma 12 - “cadrà il primo giorno del mese di decorrenza della locazione finanziaria, così come previsto alla clausola
2 delle Condizioni particolari di contratto” e, dunque, dalla scadenza del primo mese successivo alla data in cui l'utilizzatore ha ricevuto in consegna l'immobile.
Risulta agli atti che l'immobile è stato preso in consegna il 22.6.2011, per cui la decorrenza dei canoni è a partire dal luglio 2011 e l'intera vicenda contrattuale (Atto di variazione, decorrenza dei canoni, aggancio al parametro Euribor) si colloca fuori dalla finestra temporale interessata dall'intesa anticoncorrenziale.
Oggetto del divieto di cui all'art. 2 l. 287/1990 è, infatti, “qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite escluse a monte” (Cass. n.
29810/2017) ma, nel caso di specie, alcuna applicazione di tali intese, a prescindere dalla natura di prova privilegiata della decisione della Commissione, è stata fatta con riferimento al periodo temporale oggetto di manipolazione e, pertanto, alcuna “rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione” (come indicato dalla stessa ordinanza di rinvio) deve essere effettuata in questa sede. Nessuna nullità delle clausole del contratto di leasing può pertanto essere ravvisata nel caso di specie, non atteggiandosi il contratto “a valle” come strumento attuativo di intese illecite concluse a monte e non potendo l'accertamento condotto dall'Autorità Antitrust avere valore di prova privilegiata al di fuori del periodo coinvolto dalla manipolazione.
10. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, giova ricordare che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del pagina 13 di 14 giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 16645/2025; Cass. n. 15506/2018). Sicché, essendo stata confermata la sentenza di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia - che ha visto la soccombenza dell'odierno convenuto in riassunzione - quest'ultimo va condannato a rifondere alla controparte le spese processuali del giudizio n.
4043/2019 R.G. come già liquidate dalla Corte d'Appello, le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (di complessità alta), dei parametri medi indicati dal D.M.
n. 55/2014 e succ. modif. e delle note spese in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione proposto ex art. 392 c.p.c. da seguito dell'ordinanza n. 34899/2023 Parte_1 della Corte di cassazione pubblicata il 13.12.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta da in via riconvenzionale subordinata sub CP_1 lett. c) dell'atto di appello introduttivo del giudizio n. 4043/2019 R.G. e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7200/2019 dal Tribunale di Milano;
2. condanna alla rifusione in favore di elle spese di CP_1 Parte_1 lite così liquidate, ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod.: quanto al giudizio n. 4043/2019
R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Milano in complessivi € 9.515,00; quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in complessivi € 7.655,00, di cui € 3.402,00 per la fase di studio della controversia, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisionale;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 545,00 per spese ed €
9.991,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 19.2.2024, a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 34899/2023 pubblicata il 13.12.2023 da
(C.F. – P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Enrico de Crescenzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in Milano, via San Maurilio n. 20, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. - P.I. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Margherita Falqui (C.F. ), presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Carbonia n. 22, giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Per Parte_1
pagina 1 di 14 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in conformità al dettato della Ordinanza n.
34889/23 emessa dalla Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa diversa motivazione rigettare la seguente domanda avversaria:
c. In via riconvenzionale subordinata:
1. accertata la sussistenza delle censure sollevate con riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di abuso di posizione dominante ed alla contrarietà agli artt. 85
e 86 del Trattato CE ed agli artt. 2 e 3 della L. 287/90 della clausola relativa alla determinazione convenzionale degli interessi mediante individuazione del parametro
Euribor, anche alla luce dei principi in materia di abuso di dipendenza economica, rideterminare l'ammontare del corrispettivo dovuto in applicazione del tasso legale in luogo del tasso convenzionale illegittimamente determinato;
proposta dal sub c) delle conclusioni spiegate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
e riproposta sempre sub c) delle conclusioni dell'atto di appello, in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria integrale delle spese di lite relative a tutti i precedenti gradi di giudizio (se del caso con conferma delle spese già liquidate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello); delle spese del giudizio di legittimità e di quelle del presente giudizio di rinvio.
In via istruttoria: rigettare la richiesta avversaria di CTU contabile in quanto inammissibile
(anche perché controparte, nel costituirsi tardivamente, ha prospettato accertamenti del tutto nuovi rispetto a quelli proposti nella precedente fase ante Cassazione) ed irrilevante oltre che esplorativa.”
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza:
a. In via principale: Accertata la fondatezza dei motivi di opposizione sopraesposti, dichiarare nullo, annullabile e/o di nessuna giuridica efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n. 995/14, emesso dal Tribunale di Milano in data 10.1.2014, notificato in data 25 febbraio
2014, mandando assolti gli odierni esponenti da ogni avversa pretesa;
b. In via riconvenzionale nel merito
1. accertata la sussistenza delle censure sollevate con riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di abuso di posizione dominante ed alla contrarietà agli artt. 85 e 86 del Trattato CE ed agli artt. 2 e 3 della L. 287/90 della clausola relativa alla determinazione convenzionale degli interessi mediante individuazione del parametro Euribor, anche alla luce dei principi in materia di abuso di dipendenza economica, rideterminare l'ammontare del
pagina 2 di 14 corrispettivo dovuto in applicazione del tasso legale in luogo del tasso convenzionale illegittimamente determinato;
c. in ogni caso
2. con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste affinché questa Ecc.ma Corte d'Appello Voglia disporre consulenza tecnica volta ad accertare:
- l'ammontare delle somme dovute dall'esponente in forza del contratto di leasing in applicazione del tasso legale alla data di stipula del contratto ovvero del tasso di sostituzione di cui all'art. 117 TUB, attesa la nullità della clausola relativa alla determinazione dell'interesse corrispettivo mediante rimando all'Euribor;
- l'entità del debito eventualmente sussistente alla data di scadenza di ciascuna delle rate al cui ritardato pagamento sarebbe asseritamente conseguita la risoluzione, previa imputazione dei pagamenti incontestatamente eseguiti in relazione alle rate da 1 a 13 per l'intero ammontare dalla rata originaria, quali risultanti dal piano di ammortamento prodotto, dei pagamenti parziali eseguiti con riferimento alle rate da 14 a 26, quali risultanti dagli estratti conto prodotti e delle somme corrispondenti al valore del pegno costituito sui titoli, del quale la parte avversa ha riconosciuto l'intervenuto incameramento.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con decreto n. 995/14, emesso a seguito del ricorso di (società CP_2 concedente), veniva ingiunto a (società Parte_2 utilizzatrice) e a (garante di di pagare, in solido tra loro, la CP_1 Parte_2 somma complessiva di € 81.149,08, oltre alle spese della procedura per ingiunzione, per canoni insoluti scaduti prima della risoluzione (6.5.2013) e, in particolare, dall'1.8.2012 all'1.4.2013 e dall'1.8.2011 all'1.4.2013, relativi al contratto di leasing finanziario, stipulato in data 11.10.2006, e al successivo atto di variazione del 26.9.2008 sottoscritti da Parte_2
e Quest'ultima, con atto di scissione parziale del 23.12.2009,
[...] Controparte_3 aveva conferito il contratto di locazione nella società CP_2
Gli ingiunti svolgevano opposizione, lamentando che: a) per determinare l'insoluto non si fosse tenuto conto della somma di € 50.000,00 rinveniente dall'escussione del pegno costituito contestualmente alla stipulazione del contratto originario;
b) la concedente non aveva consegnato una copia completa del contratto, incorrendo nella violazione dell'art. 117
TUB, con conseguente nullità dello stesso;
c) il documento di sintesi ometteva l'indicazione dei parametri di determinazione del canone dovuto, operando un generico rinvio alle condizioni particolari, non fisicamente allegate;
d) il tasso convenzionale era stato pagina 3 di 14 determinato mediante riferimento ai parametri dell'Euribor e ad indici frutto di intese vietate dagli artt. 85 e 86 del Trattato CE e dagli artt. 2 e 3 della L. 287/90, con conseguente invalidità quanto alla pattuizione del corrispettivo stabilito;
e) ove ritenuta la sussistenza del lamentato inadempimento, in applicazione dell'art. 1526 c.c., la concedente era tenuta a restituire i canoni riscossi.
2. Con sentenza n. 7200/2019, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di e della società CP_1 Parte_2 dichiarata fallita nelle more del giudizio di primo grado, per il caso in cui la società fosse tornata in bonis. In particolare, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione relativa al difetto di forma poiché il contratto di leasing, cui era apposta regolare sottoscrizione di risultava completo delle condizioni Parte_2 particolari e generali, sottoscritte dalla società opponente;
- riteneva generica l'eccezione secondo cui la fideiussione stipulata da CP_1 sarebbe stata firmata in bianco;
- escludeva vi fosse l'obbligo di indicare l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) nei contratti di leasing finanziario;
- quanto alla nullità derivante dall'accertata esistenza di un accordo tra otto delle principali banche europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l'Euribor, come accertato dalla Commissione UE nel 2013, il Tribunale sottolineava che tale vicenda aveva avuto ad oggetto altri prodotti finanziari e riguardato soggetti diversi dall'opposta, con conseguente ininfluenza nella fattispecie in esame;
- con riferimento all'invocata applicazione dell'art. 1526 c.c., il Tribunale valorizzava la presenza di apposita clausola contrattuale (art. 16) disciplinante le conseguenze della risoluzione, ritenuta valida anche perché sostanzialmente conforme a quella successivamente tipizzata dall'art. 1b co. 138 della L.124/2017. Applicando tale clausola, all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, la sentenza quantificava il credito vantato dalla concedente in misura pari ad € 253.976,30, importo ampiamente superiore all'oggetto dell'ingiunzione.
3. La sentenza veniva impugnata da . All'esito di tale giudizio, che vedeva CP_1 regolarmente costituita e il contumace, veniva CP_2 Controparte_4 pronunciata la sentenza n. 775/2022 confermativa della decisione di primo grado.
Segnatamente, la Corte d'Appello riteneva documentalmente provata la piena conoscenza, da parte dell'utilizzatrice, delle condizioni particolari del contratto;
considerava ininfluente la circostanza che la documentazione contenente le condizioni generali di contratto non fosse pagina 4 di 14 stata consegnata a;
confermava l'inapplicabilità delle disposizioni di trasparenza CP_1 bancaria al contratto di leasing finanziario, rispetto alle quali non è consentita un'interpretazione estensiva a categorie di operazioni diverse da quelle indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003; negava l'applicabilità dell'art. 117 TUB al leasing finanziario;
escludeva la nullità del contratto “a valle”, perché nessun rilievo era stato mosso agli istituti di credito italiani che avevano partecipato al panel per la determinazione del tasso
Euribor e perché l'intesa illecita in violazione dell'art. 101 del Trattato UE in materia di concorrenza era solo quella di cui fosse stato parte l'istituto bancario;
riteneva assorbito il quarto motivo di appello e disattendeva l'ultimo, relativo alla violazione dell'art. 1526 c.c., in ragione della carenza di legittimazione del rispetto alla domanda di restituzione dei CP_1 canoni versati dall'utilizzatrice in corso di contratto, anche solo a fini compensativi, e anche perché l'appellante muoveva da un presupposto erroneo, cioè che il contratto non si fosse risolto.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su sette motivi,
e la società ha resistito con controricorso CP_1 Parte_2 Parte_1 nella sua qualità di avente causa di (società facente parte del CP_2 CP_5
in forza di fusione per incorporazione del 10.2.2022), rimasta intimata.
[...]
Con ordinanza n. 34889 del 2023 la Suprema Corte, ritenuto il difetto di legittimazione processuale della in quanto fallita, in assenza di ratifica da parte del curatore Parte_2 fallimentare, ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati dal eccettuato il terzo, con CP_1 il quale il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge n.
287/1990 ad opera della Corte territoriale, che aveva ritenuto “genericamente enunciata” la censura del perché la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la CP_1 determinazione del tasso Euribor non implicava la sussistenza di un'intesa vietata dall'art. 2 della L. n. 287/1990 e perché non aveva partecipato a un'intesa manipolativa Parte_1 della concorrenza.
Sul punto l'ordinanza di rinvio: i) ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2207 del
4/2/2005 nella parte in cui ha previsto che il soggetto danneggiato da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di un'intesa anticoncorrenziale possa esperire l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della
Legge n. 287 del 1990 (c.d. Legge “antitrust”); ii) ha precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non sono da riferire solo ai contratti in senso pagina 5 di 14 tecnico ovvero ai negozi giuridici, dal momento che “[i]l legislatore (…) con la suddetta disposizione normativa ha inteso (…) proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti 'non contrattuali' o 'non negoziali' ”; iii) ha sottolineato che l'art. 2 della Legge antitrust non ha inteso dare rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale, in quanto tale, realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza, con la conseguenza che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust”; iv) ha esposto che la decisione della Commissione Antitrust Europea in data
4.12.2013 avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato , giacché raggiunto dal divieto di cui all'art. 2 della L. n. Parte_1
287/1990 è qualunque contratto o negozio “a valle” che costituisca applicazione delle intese illecite concluse “a monte”.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da he, preliminarmente, Parte_1 ha evidenziato come le vicende inerenti la manipolazione dell'Euribor non rilevino nel caso di specie poiché i fatti accertati dalla Commissione Europea sono avvenuti tra il 29 settembre
2005 e il 30 maggio 2008: è sì vero che il contratto di leasing tra le parti è stato stipulato l'11.10.2006, ma in data 26.9.2008 (e cioè in epoca successiva al periodo in cui è stata accertata la manomissione dell'Euribor) è intervenuto un Atto di variazione con il quale è stato convenuto un nuovo tasso leasing e un nuovo “indice di riferimento identificato nell'Euribor prendendo, convenzionalmente, come 'indice base' il 5% indipendentemente dalla quotazione di quel giorno dell'Euribor”.
ha altresì sottolineato che il verbale di consegna dell'immobile è stato Parte_1 sottoscritto il 22.6.2011 e pertanto “da detta data il contratto di leasing è andato in regolare ammortamento con la maturazione delle mensilità di canone”. Quindi, come si evince dai due piani di ammortamento versati in atti (doc. 7), “le mensilità di canone sono andate in decorrenza dal 1/7/2011”, a ben tre anni di distanza dal periodo di accertata manomissione dell'Euribor.
pagina 6 di 14 Inoltre l'attore in riassunzione osserva che, “a seguito dell'inadempimento del locatario veniva intimata la risoluzione anticipata del contratto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 06/05/2013 (ricevuta in data 13/05/2013) con cui si comunicava alla società utilizzatrice ed al fideiussore la risoluzione del contratto e richiedeva la pronta messa a disposizione dell'immobile locato (doc. 5 fasc. monitorio). L'istante richiedeva ed otteneva poi il decreto di pagamento oggetto della opposizione proposta in primo grado: orbene con detto ricorso si è chiesto il pagamento dei seguenti importi: “1) primo piano finanziario: - n. 9 canoni scaduti e rimasti insoluti sino alla data della risoluzione contrattuale (06/05/2013): euro 60.157,92 [dal canone con scadenza 01/08/2012 (residuo) al canone con scadenza 01/04/2013]; oltre interessi di mora sulla quota capitale dei canoni insoluti sopra indicati di euro 35.338,23 al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del
4% annuo conteggiati dalla data del 04/07/2013 fino al saldo;
2) secondo piano finanziario:
- n. 21 canoni scaduti e rimasti insoluti sino alla data della risoluzione contrattuale
(06/05/2013): euro 20.482,96 (dal canone con scadenza 01/08/2011 al canone con scadenza
01/04/2013); - canone premio assicurativo: euro 508,20; oltre interessi di mora sulla quota capitale dei canoni insoluti sopra indicati di euro 10.180,43 al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo conteggiati dalla data del 04/07/2013 fino al saldo”
e così per complessivi euro 81.149,08 oltre interessi di mora conteggiati sul capitale di euro
45.518,66 al tasso convenzionale, unilateralmente ridotto, del 4% annuo dalla data del
04/07/2013 sino a quella dell'effettivo soddisfo”. Ne consegue quindi che “tutto ciò che riguarda la identificazione del tasso leasing, del 'tasso base' dell'indice di riferimento e della concreta applicazione dell'Euribor pro-tempore vigente è tutto successivo al
30/5/2008 in un periodo in cui la manipolazione era cessata da tempo” e che “anche gli importi ingiunti - che rappresentano e delimitano invalicabilmente l'oggetto del giudizio - sono maturati tutti in data ancora successiva”. Part Osserva inoltre che - tenuto conto della domanda formulata da controparte in via riconvenzionale subordinata e considerato che: i) il pagamento dei canoni di leasing è avvenuto a decorrere da luglio 2011; ii) che l'Euribor è stato quindi applicato da tale data su un 'indice base' determinato convenzionalmente nel 5% il 26.9.2008 e che iii) in sede monitoria sono stati chiesti canoni scaduti in data ancora successiva al 2011 - “quand'anche
- in non creduta ipotesi - la censura avversaria fosse stata fondata la stessa non può afferire al contratto di specie, visto che la scelta del tasso, dell'indice base e l'esecuzione del contratto medesimo (comprese le vicende dell'inadempimento e risolutorie) sono tutte successive al periodo temporale (2005-30/5/2008) in cui la Commissione Europea ha
pagina 7 di 14 accertato la manipolazione dell'indice”. Ora, poiché la stessa ordinanza di rinvio della
Suprema Corte ha indicato che la valenza di tale accertamento “avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi
'manipolati' ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione”, ha concluso chiedendo il rigetto del motivo di contestazione Parte_1 avversaria “essendo irrilevanti - nel caso di specie - le vicende inerenti la manipolazione dell'Indice Euribor”.
5.1 Secondariamente, l'attore in riassunzione rileva che, seppur l'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte abbia riconosciuto il rango di prova privilegiata alla decisione della
Commissione Europea, ciò non possa implicare l'automatica responsabilità di tutte le banche non aderenti all'intesa illecita, poiché tale conclusione contrasta sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia con i presupposti del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. che, come noto, “richiede una condotta colposa o dolosa di chi cagiona il danno e del nesso eziologico tra condotta lesiva e danno”, presupposti non ravvisabili nel Part comportamento di , estranea alla condotta anticoncorrenziale. In merito a tale profilo, il ricorrente cita giurisprudenza di merito1 e la stessa ordinanza di rinvio della Cassazione, per la quale costituiscono comportamento rilevanti ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della Legge antitrust non solo le condotte negoziali, ma qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, purché “con la consapevole partecipazione di almeno due imprese”.
5.2 Il ricorrente sottolinea inoltre che i contratti di leasing non hanno formato oggetto della decisione europea che ha accertato l'intesa manipolativa, in quanto oggetto dell'indagine avviata dalla Commissione nel 2011 è stata la violazione concernente l'Euro Interest Rate
Derivatives (EIRD) connesso al mercato degli strumenti finanziari derivati e all'Euro
Interbank Offered Rate. Parte 5.3 Da ultimo, osserva che la sanzione comminata dalla Commissione Antistrust per il tentativo di manipolazione non prova l'effettiva manipolazione del tasso Euribor, non essendo stato dimostrato che l'intesa illecita sia riuscita a incidere effettivamente sull'Euribor, alterandone la relativa quotazione e -in caso positivo- in che misura. Pertanto, se la prova di un'effettiva manipolazione non può essere fornita, “è conclusione sillogistica che non sussistano ragioni valide per dichiarare la nullità, seppur parziale, della pattuizione sull'indice di riferimento che rinvia l'Euribor, ove tale indice non sia stato effettivamente alterato”. 1 Tribunale di Verona-ordinanza del 15.2.22 - RG 331/21 e Tribunale di Torino-sentenza n. 456/21. pagina 8 di 14 Part 5.4 Quanto alle spese, ha chiesto la condanna della convenuta in riassunzione alla rifusione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione nonché delle spese legali dei due precedenti gradi, se del caso con conferma degli importi già liquidati dal Tribunale
e dalla Corte d'Appello, nonché alle spese legali del presente giudizio.
6. Si è costituito sostenendo preliminarmente l'impossibilità per l'attore in CP_1 riassunzione di rimettere in discussione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale la decisione dell'Autorità Antitrust costituisce prova privilegiata per la dichiarazione di nullità della clausola regolante l'interesse corrispettivo dovuto per il finanziamento, a Part prescindere dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato , in quanto pattuizione colpita dal divieto di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990.
Secondo la difesa il regolamento contrattuale che ha recepito, quale parametro, il tasso CP_1
Euribor ricade nella forbice temporale del periodo 2005-30/5/2008 in cui la Commissione
Europea ha accertato la manipolazione dell'indice Euribor in quanto la valutazione della validità di un contratto che adotti quale strumento di integrazione della volontà un parametro economico “esterno”, come nel caso dell'Euribor, deve essere effettuata assumendo quale momento temporale per la valutazione della liceità dell'accordo la data della sua stipulazione
(e dunque l'11.10.2006), in applicazione del principio tempus regit actum. In questa prospettiva non rileverebbe dunque il successivo atto di variazione del 26.9.2008 - data di cui, secondo il convenuto, non sarebbe stata dimostrata la certezza - perché esso non ha inciso sull'originario regolamento convenzionale in merito alla determinazione dell'interesse corrispettivo, ma solo sull'entità dell'investimento.
Inoltre, a nulla rileverebbe la consapevolezza di una delle parti in ordine alla sussistenza di una causa di nullità al momento della stipulazione del contratto, circostanza rilevante ai soli fini del diverso e ulteriore rimedio del risarcimento del danno, poiché l'applicazione della sanzione della nullità prescinde totalmente dalla colpa o dal dolo delle parti.
Infine, nella prospettazione difensiva del convenuto, “ai fini della sussistenza della ipotesi di nullità come configurata dalla Corte nell'ordinanza che ha imposto il rinvio, nessun rilievo può assumere il fatto che l'intesa ritenuta illecita non avesse diretto interesse ai contratti di leasing” in quanto la sanzione della nullità colpisce “l'applicazione da parte dei contraenti di clausole e regolamenti contrattuali che siano 'frutto' di intese illecite.
Qualsiasi sia il contratto che di tale illecita intesa si avvalga, anche indirettamente”.
Ferma dunque “la nullità della clausola contenuta nel contratto di cui qui si controverte” e
“ricorrendo una ipotesi di invalidità negoziale riconducibile allo statuto generale delle nullità, potrebbe ritenersi applicabile il secondo comma dell'art. 1284 c.c. (…) potendosi pagina 9 di 14 ritenere equiparata alla mancanza della originaria pattuizione per iscritto la nullità della clausola convenzionale contenuta nel contratto”.
7. All'udienza del 25.2.2025 la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
8. In via preliminare, è opportuno evidenziare come la ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovendo innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti (Cass. n. 26545/2024).
In ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, i limiti e l'oggetto di tale giudizio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di Cassazione, che non può essere sindacata né elusa in sede di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità. Nessun rilievo assumono, pertanto, i diversi principi e le diverse interpretazioni eventualmente rese dalla giurisprudenza di legittimità successivamente alla pronuncia emessa nella fase c.d. rescindente, dal momento che quest'ultima assume efficacia di giudicato e non già di mero precedente (cfr. Cass. n. 23592/2024; Cass. n. 8225/2013). Ne discende che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione i principi e le argomentazioni spesi dalla giurisprudenza successiva all'ordinanza di rinvio - in particolare, dall'arresto della Corte di Cassazione n. 12007 del 3.5.2024; dall'ordinanza interlocutoria n.
19900 del 19.7.2024; dall'ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 6943 del 15.3.2025 - che in parte superano i principi affermati dall'ordinanza della Cassazione n. 34889 del 2023.
E tuttavia, questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto in riassunzione e dovendo dar seguito alle indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, è chiamata a procedere a nuovo esame della censura svolta dall'allora appellante in merito all'asserita nullità del contratto per effetto dell'utilizzo di parametri economici della determinazione del compenso frutto di intese vietate, erroneamente ritenuta generica dalla sentenza d'appello cassata. Tale valutazione deve tener conto del fatto che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce pagina 10 di 14 comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art 2 della legge antitrust”.
9. Ciò premesso, l'ordinanza di rinvio ha ribadito che la decisione della Commissione
Antitrust deve considerarsi prova privilegiata “a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi 'manipolati' ed alla rideterminazione degli interessi del periodo coinvolto dalla manipolazione”. Senonché manca, nel caso di specie, il presupposto per riconoscere il valore probatorio privilegiato di tale decisione giacché la vicenda contrattuale intercorsa tra e e il rinvio al parametro esterno CP_1 Parte_1 dell'Euribor non rientrano nella finestra temporale entro la quale è stata accertata la manipolazione di tale indice (settembre 2005- maggio 2008), come si evince dall'analisi dei seguenti documenti:
1. contratto di locazione finanziaria n. 00015631/001 – Prefinanziamento, stipulato tra e (rappresentata da Controparte_3 Parte_3
) in data 11.10.2006, relativo a un immobile da costruire sito in Cagliari in CP_1
Vico San Giovanni n. 413;
2. atto di variazione del 29.6.2008 per incremento del capitale finanziato e modifica delle condizioni finanziarie;
3. verbale di presa in consegna dell'immobile del 22.6.2011.
Segnatamente, dalle lettere g) e m) delle Premesse del contratto risulta che il costo totale dell'investimento era stato “preventivato” in € 1.150.000,00 + IVA, al netto del costo degli oneri accessori di cui alla clausola 7 delle Condizioni generali. In particolare, l'art. 3 lett. a) delle Condizioni particolari, rubricato “Canone di locazione”, prevedeva che: “1. Il canone dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in corrispettivo dell'intero rapporto per tutta la sua durata (…) viene fissato in complessivi Euro 1.433.422,40 + IVA ed è eventualmente assoggettato a periodica variazione in aumento od in diminuzione, secondo i criteri di indicizzazione fissati alla lettera b) della presente clausola n. 3 ed alla clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto.
2. Detto canone sarà corrisposto (…):
- versamento del canone anticipato: da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto senza che sullo stesso importo decorrano interessi a suo favore;
- numero mesi intercorrenti tra il primo giorno del mese in cui l'Utilizzatore ha ricevuto in consegna l'immobile ed il pagamento del 1° canone periodico: 1
- in aggiunta al canone sopra determinato l'Utilizzatore si impegna inoltre a rimborsare alla Concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'importo di Euro
1.000, 00 + IVA per spese di istruttoria e contrattuali.” pagina 11 di 14 Per quanto attiene all'indicizzazione, la lettera b) del medesimo art. 3 conteneva il riferimento al parametro dell'Euribor: “Indicizzazione (da calcolarsi con i criteri alla clausola 6 delle Condizioni Generali di Contratto) con INDICE: P31 Euribor 365 3ml puntuale. Valore dell'indice di riferimento:
3.3010. Applicabile secondo la seguente scelta effettuato dall'Utilizzatore: indicizzato per il periodo che intercorre tra la firma del contratto ed il termine dello stesso”.
Le parti avevano però stabilito di determinare l'ammontare dei canoni in relazione all'importo della spesa per come sarebbe risultata complessivamente, come si evince dalla clausola 6 delle Condizioni generali, secondo la quale le parti “… convengono espressamente che qualora i costi complessivi sostenuti dalla Concedente, quali verranno dalla medesima documentati, dovessero risultare maggiori o minori dell'importo preventivato alla lettera g) delle premesse del presente contratto, il canone ed il prezzo per
l'esercizio dell'opzione fissati alla clausola n. 3 lettere a) e c) delle precedenti condizioni particolari, saranno corrispondentemente conguagliati tra le parti, secondo le modalità che verranno indicate dalla Concedente”.
Tale conguaglio avveniva con Atto di variazione al contratto di locazione stipulato il
29.6.2008: in considerazione dei maggiori costi sostenuti per € 150.000,00, oltre IVA, le parti fissavano infatti una modificazione del canone periodico di locazione finanziaria come di seguito specificato (art. 3): “a) corrispettivo globale della locazione finanziaria: Euro
1.852.150,05 IVA (al netto degli effetti dell'indicizzazione finanziaria) da corrispondersi nel seguente modo:
- corrispettivo alla firma: Euro 115.000,00 oltre IVA già versato;
- corrispettivo alla firma del presente documento: Euro 15.000,00 + IVA;
- nr. 179 corrispettivo periodici mensili di euro 9.620,95 + IVA ciascuno (al netto degli effetti dell'indicizzazione finanziaria) con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla presa in consegna dell'immobile;
b) prezzo per l'eventuale acquisto beni alla scadenza euro 260,000,00 + IVA;
c) spese per la presente appendice euro 500,00 + IVA”.
4. Tasso leasing: 6.8539 %. Gli importi di cui al precedente punto 3 si intendono tutti assoggettati all'adeguamento previsto alla clausola 6 delle condizioni generali di contratto.
Con il presente atto di variazione si assume come indice di base il tasso 5%, così come concordato tra le parti indipendentemente dalla quotazione odierna del tasso prescelto, trattandosi di parametro di riferimento utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto.”
pagina 12 di 14 Tale Atto di variazione prova che fino a quel momento - di circa tre mesi successivo al maggio 2008, e dunque al termine del periodo coinvolto dalla manipolazione – non era stato pagato alcun canone, ma solo il corrispettivo di € 115.000,00 oltre IVA, versato contestualmente alla firma del contratto di Prefinanziamento e non indicizzato. Difatti, nell'Atto di variazione si prevedeva che i canoni decorressero dal primo giorno del mese successivo alla presa in consegna dell'immobile, non ancora avvenuta. Inoltre, per la determinazione del tasso leasing, l'Atto di variazione rimandava alla clausola 6 delle
Condizioni generali di contratto che stabiliva sì l'assoggettamento dei canoni ad indicizzazione periodica con aggancio all'Euribor, ma a partire dalla prima scadenza successiva alla presa in consegna dell'immobile, “assumendosi come indice di riferimento quello indicato alla clausola 3 lett. b) delle Condizioni particolari di contratto: a) il valore della quotazione dell'EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) quotato dalla
Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato da “ ” avente per valuta la CP_6 data di ogni revisione”, che - come specificato dal successivo comma 12 - “cadrà il primo giorno del mese di decorrenza della locazione finanziaria, così come previsto alla clausola
2 delle Condizioni particolari di contratto” e, dunque, dalla scadenza del primo mese successivo alla data in cui l'utilizzatore ha ricevuto in consegna l'immobile.
Risulta agli atti che l'immobile è stato preso in consegna il 22.6.2011, per cui la decorrenza dei canoni è a partire dal luglio 2011 e l'intera vicenda contrattuale (Atto di variazione, decorrenza dei canoni, aggancio al parametro Euribor) si colloca fuori dalla finestra temporale interessata dall'intesa anticoncorrenziale.
Oggetto del divieto di cui all'art. 2 l. 287/1990 è, infatti, “qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite escluse a monte” (Cass. n.
29810/2017) ma, nel caso di specie, alcuna applicazione di tali intese, a prescindere dalla natura di prova privilegiata della decisione della Commissione, è stata fatta con riferimento al periodo temporale oggetto di manipolazione e, pertanto, alcuna “rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione” (come indicato dalla stessa ordinanza di rinvio) deve essere effettuata in questa sede. Nessuna nullità delle clausole del contratto di leasing può pertanto essere ravvisata nel caso di specie, non atteggiandosi il contratto “a valle” come strumento attuativo di intese illecite concluse a monte e non potendo l'accertamento condotto dall'Autorità Antitrust avere valore di prova privilegiata al di fuori del periodo coinvolto dalla manipolazione.
10. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, giova ricordare che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del pagina 13 di 14 giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 16645/2025; Cass. n. 15506/2018). Sicché, essendo stata confermata la sentenza di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia - che ha visto la soccombenza dell'odierno convenuto in riassunzione - quest'ultimo va condannato a rifondere alla controparte le spese processuali del giudizio n.
4043/2019 R.G. come già liquidate dalla Corte d'Appello, le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (di complessità alta), dei parametri medi indicati dal D.M.
n. 55/2014 e succ. modif. e delle note spese in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione proposto ex art. 392 c.p.c. da seguito dell'ordinanza n. 34899/2023 Parte_1 della Corte di cassazione pubblicata il 13.12.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta da in via riconvenzionale subordinata sub CP_1 lett. c) dell'atto di appello introduttivo del giudizio n. 4043/2019 R.G. e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7200/2019 dal Tribunale di Milano;
2. condanna alla rifusione in favore di elle spese di CP_1 Parte_1 lite così liquidate, ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod.: quanto al giudizio n. 4043/2019
R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Milano in complessivi € 9.515,00; quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in complessivi € 7.655,00, di cui € 3.402,00 per la fase di studio della controversia, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisionale;
quanto al presente giudizio di rinvio in € 545,00 per spese ed €
9.991,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 14 di 14