Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/06/2022, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00991/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2021, proposto da
Sinergica Engineering S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Vasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 110831 del 27.10.2021, con la quale il Comune di Brindisi, in riscontro dell'istanza di accesso del 7.10.2021, ha affermato che la ricorrente avrebbe dovuto inoltrare l'istanza medesima a R.F.I. s.p.a;
per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che:
a) la ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di ottenere visione degli atti richiesti con l’istanza formulata in data 9 ottobre 2021, ossia di “ tutti gli atti e provvedimenti relativi alla eventuale procedura di esproprio, ivi compreso il decreto di esproprio ”, aventi ad oggetto terreni situati sulle aree in catasto al fg. 85, p.lle 92 AA e 92 AB, al fg. 117, p.lle 179, 181, 187, 183, 189 e 185, già oggetto del contratto preliminare di compravendita del 28.5.2020 da essa stipulato con il promittente venditore;
b) il Comune di Brindisi ha negato l’accesso ai suindicati atti sul rilievo che l’istanza avrebbe dovuto essere inoltrata “ al soggetto attuatore ”, e segnatamente: RFI s.p.a;
c) costituendosi in giudizio, RFI s.p.a. ha dichiarato che: “ I documenti in questione non sono nella disponibilità della società deducente, la quale non li ha formati e non li detiene (né dovrebbe detenerli) ” (cfr. memora di costituzione, p. 8);
- considerato che, con ord. n. 575/22, questo TAR ha chiesto al Comune di Brindisi una relazione di chiarimenti, atta a dare conto – in particolare – dell’attivazione da parte di quest’ultimo di procedure di esproprio in relazione alle aree di interesse in questa sede, in precedenza elencate, e, segnatamente, dell’esistenza o meno degli atti richiesti;
- rilevato che, a evasione della suddetta richiesta di chiarimenti, il Comune ha depositato in data 12 maggio 2022 documenti e, in particolare, copia di una nota – datata 26 aprile 2022 – in cui il “Settore Lavori – Opere Pubbliche – Trasporti” invita il “Settore Affari Legali” della su indicata Amministrazione a “tener conto di quanto comunicatovi con nota prot. 129811 del 30/11/2021”, del pari prodotta agli atti, in cui è espressamente affermato che: “ … nessuna delle aree citate in ricorso risulta essere stata espropriata dal Comune di Brindisi, poiché il riferimento contenuto nella nota inviata da RFI alla Engineering, secondo cui alcune delle aree sulle quali insiste il progetto definitivo presentato dalla società ricorrente, sarebbero già state espropriate dal Comune di Brindisi, è privo di fondamento, atteso che i terreni acquisiti da questa Amministrazione tra il 2009 e il 2012, concernono aree diverse da quelle oggetto del contratto preliminare stipulato dalla società ricorrente ”;
- ritenuta pertanto l’assenza di disponibilità, da parte del Comune di Brindisi, della documentazione odiernamente chiesta dalla ricorrente;
- ritenuto dunque, per tali ragioni, di rigettare il ricorso;
- ritenuto infine di disporre compensazione delle spese di lite, avuto conto alla natura delle questioni oggetto del presente scrutinio giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO