Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2746/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio da e , Parte_1 CP_1 si andato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 22.05.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 22.08.2015, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LF (RM) al n. 6, parte I, anno 2015, e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Marcon (VE) al n. 52, parte II, serie C, anno 2015, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 25.09.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 385/2024 pubbl. il 31.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte nonché nel ricorso introduttivo. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 22.08.2015, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di LF (RM)
[...] al n. 6, parte I, anno 2015, e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Marcon (VE) al n. 52, parte II, serie C, anno 2015;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a LF (RM) in data 22/08/2015, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di LF al n. 6, Parte I;
2) Ordinare al Comune di LF di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) I genitori manterranno l'obbligo di rispetto reciproco, e, in ragione della minore età del figlio, di vicendevole comunicazione di eventuali cambi di residenza o domicilio;
4) La casa familiare sita a Marcon (VE, via Napoli 11, con tutti gli arredi, rimarrà al Signor Parte_1 che ne è proprietario esclusivo;
5) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1 anagrafica presso il padre, con il quale continuerà ad abitare nell'appartamento di via Napoli 11 in Marcon;
6) L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti il minore spetterà separatamente ed autonomamente al genitore con il quale il medesimo si trova, mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno prese di comune accordo;
7) La madre avrà la più ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche con possibilità di pernottamento, accordandosi di volta in volta con l'altro genitore e compatibilmente con le preminenti esigenze, scolastiche e ricreative, del minore;
in ogni caso, almeno due pomeriggi la settimana, nonchè a fine settimana alternati;
entrambi i genitori avranno il diritto - dovere di stare con il figlio, compatibilmente con le esigenze e l'interesse del medesimo e con gli impegni lavorativi dei genitori stessi, durante le festività natalizie e pasquali, nonchè durante le vacanze estive, seguendo un criterio di alternanza;
8) I genitori provvederanno al mantenimento del figlio oltre che in forma diretta, mediante versamento Per_1 mensile della somma di € 150,00 ciascuno sul libretto postale intestato al figlio, somma che potrà poi utilizzata da entrambi per soddisfare le ulteriori esigenze del minore;
detta somma andrà annualmente ed automaticamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT;
9) I genitori convengono espressamente che l'assegno unico universale previsto dalla L. n. 46 del 01.04.2021, continuerà ad essere percepito integralmente dal padre, con cui il figlio convive;
Per_1
10) Le spese straordinarie relative al figlio come individuate nel Protocollo d'intesa 2019 adottato Per_1 presso il Tribunale di Venezia, sono all'attualità poste a carico del padre in ragione del 70% e della madre in ragione del 30%; quando la NO reperirà occupazione, verranno divise in giusta metà; CP_1
11) i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni loro altro rapporto patrimoniale, si riconoscono economicamente indipendenti, rinunciando entrambi al reciproco mantenimento.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -