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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 5463/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Viviana de Ruggiero
(C.F. ), con domicilio digitale indicato in atti;
CodiceFiscale_2
- OPPONENTE–
E
P. IVA indicata: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura notarile rilasciata innanzi al Notaio in data 21.03.2022, rep. n. 4387, racc. n. Persona_1
2961, dall'Avvocato Giuseppe Mangia (C.F. di C.F._3 [...]
con domicilio digitale indicato in atti;
CP_2
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate mediante trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2761/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28.06.2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare l'importo di € 19.590,20, oltre interessi e spese.
In forza di detto decreto ingiuntivo l'opposta aveva intrapreso pignoramento presso terzi iscritto al n. 3691/2022 RGE.
All'udienza del 6.02.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, il GE, rilevata l'assenza di motivazione in ordine al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali,
in applicazione dei principi espressi dalla sentenza Cass. S.U. n. 9479/2023, assegnava termine di 40 giorni dal 10.05.2024 per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Nel termine assegnato, il signor ha introdotto la presente opposizione, Pt_1
chiedendo al giudice di verificare l'abusività delle clausole con particolare riferimento a: 1) clausola derogativa di competenza o giurisdizione;
2) clausola penale di importo manifestamente eccessivo;
3) clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo;
4) clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione di diritto da parte del professionista per inadempimento del consumatore previsto da clausola risolutiva espressa, che il consumatore sia tenuto a pagare a titolo di penale un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse stato dichiarato risolto;
5) clausola che prevede, in contratto di durata, la decadenza del consumatore dal beneficio del termine, in ipotesi di inadempimento anche di una sola rata o simili: la clausola viola l'art. 33 comma 2
lettera o) del Codice del Consumo;
6) clausola che prevede a carico del consumatore l'obbligazione di pagare il compenso del professionista con tariffa oraria, senza che
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sia indicato l'impegno orario prevedibile o sia almeno determinato un importo/monte orario massimo.
Si è costituita deducendo la nullità dell'atto di citazione e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, accertarsi e dichiararsi che il sig. è debitore nei confronti di della somma Pt_1 Controparte_1
ingiunta.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza mediante trattazione scritta del 13.03.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti) per la mancata presenza del sig. . La mancata partecipazione alla Pt_1
mediazione senza giustificato motivo da parte dell'opponente invitato comporta, in applicazione dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sull'abusività delle clausole in danno del consumatore, l'opponente è tenuto ad indicare specificamente quali siano le clausole ritenute abusive e in che misura la clausola vessatoria abbia inciso sul
quantum debeatur ingiunto;
nel caso di specie, l'opponente si è limitato a chiedere al giudice di verificare l'esistenza nel contratto di finanziamento di clausole abusive del tipo di quelle indicate in citazione.
Né la genericità della doglianza si giustifica con la denunciata assenza del contratto di finanziamento, che invece era presente nel fascicolo monitorio ed è stato ridepositato, con l'intero fascicolo monitorio, dall'opposta all'atto della costituzione.
Nel merito, come già evidenziato con l'ordinanza del 16.12.2024, nel contratto di finanziamento non sono presenti: 1) clausole derogative di competenza o giurisdizione;
2) clausole penali di importo manifestamente eccessivo;
3) clausole che prevedono, in ipotesi di intimazione della risoluzione di diritto da parte del
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professionista per inadempimento del consumatore previsto da clausola risolutiva espressa, che il consumatore sia tenuto a pagare a titolo di penale un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse stato dichiarato risolto;
4) clausole che prevedano, in contratto di durata, la decadenza del consumatore dal beneficio del termine, in ipotesi di inadempimento anche di una sola rata o simili;
5) clausole che prevedano a carico del consumatore l'obbligazione di pagare il compenso del professionista con tariffa oraria, senza che sia indicato l'impegno orario prevedibile o sia almeno determinato un importo/monte orario massimo.
Quanto alla clausola determinativa degli interessi di mora, essa prevede che comunque il tasso non possa superare il cd. tasso soglia.
Tale clausola (cd. clausola di salvaguardia), assai diffusa nella prassi, prevede che qualunque sia il saggio di interesse convenzionalmente pattuito, anche in caso di sua successiva fluttuazione, esso non potrà mai superare il tasso soglia, che ne costituisce quindi il tetto massimo. In altre parole la clausola di salvaguardia, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. oggettiva, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Per la giurisprudenza più recente “tale clausola non presenta profili di contrarietà
a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del
precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari” (Cass. 26286/2019
cit.).
Il controllo sull'effettiva applicazione della clausola di salvaguardia spetta al giudice dell'esecuzione il quale non dovrà limitarsi a determinare la misura del credito sulla base della sola richiesta del procedente, ma esercitare, ex officio e cioè anche al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione, controllando se il credito preteso dal pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo, e determinando perciò quanto dovuto per capitale, interessi, spese anteriori al precetto nonché spese, diritti ed onorari del procedimento di esecuzione (ex plurimis, Cass., 26
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marzo 2003 n.4491; Cass., 23 giugno 2000 n.8559; Cass., 10 settembre 1996 n.8215;
Cass., 8 maggio 1998 n.4653).
4. L'opposizione va, dunque, rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
- condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 al Parte_1
pagamento in favore del bilancio dello Stato della somma di € 572,00.
Così deciso in Aversa il 10/04/2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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