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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.07.2024 al n. 4005 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonio Rea ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in IA D'RC (NA) alla via Aurora n. 73;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Luisa Stompanato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in IA D'RC (NA) alla via Mazzini n. 55;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 30.01.2007 in IA D'RC (NA), con il sig. e che dalla loro Controparte_1
unione sono nati i figli nata a [...] il [...], nato a [...] Per_1 Per_2 l'08.08.2008, , nata ad [...] il [...] e nata ad [...] il Per_3 Per_4
25.06.2013 chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito al sig.
[...]
, collocazione dei figli minori presso la residenza materna, autosufficienza dei coniugi, CP_1
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore interesse nonché esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione, disciplina del diritto di visita paterno, imposizione a carico del sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
quattro figli minori versando alla ricorrente euro 1.200,00 mensili rivalutabili automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilire che l'AU spetti a ciascun coniuge nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito, affido congiunto dei figli minori con domicilio presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, esercizio congiunto della responsabilità genitoriale salvo le ipotesi di ordinaria amministrazione, porre a suo carico ed a favore dei soli figli minori ed un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00, nulla Per_2 Per_4 Per_3
disporre per la figlia maggiorenne, spese straordinarie ed assegno unico per la prole al 50%. Per_1
Le parti, all'udienza di comparizione, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, così dispone:
1) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
2) disciplina il diritto di visita paterno in conformità al piano genitoriale in atti salvo diverso accordo;
3) prende atto che l'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente per il mantenimento della prole, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione ed entro il giorno venti di ogni mese, la somma pari ad euro 300,00 somma automaticamente e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe b) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
c) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
d) prende atto che l'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente per il mantenimento della prole, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione ed entro il giorno venti di ogni mese, euro
300,00 somma automaticamente e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 29.07.2024 al n. 4005 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonio Rea ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in IA D'RC (NA) alla via Aurora n. 73;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Luisa Stompanato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in IA D'RC (NA) alla via Mazzini n. 55;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 30.01.2007 in IA D'RC (NA), con il sig. e che dalla loro Controparte_1
unione sono nati i figli nata a [...] il [...], nato a [...] Per_1 Per_2 l'08.08.2008, , nata ad [...] il [...] e nata ad [...] il Per_3 Per_4
25.06.2013 chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con addebito al sig.
[...]
, collocazione dei figli minori presso la residenza materna, autosufficienza dei coniugi, CP_1
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore interesse nonché esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione, disciplina del diritto di visita paterno, imposizione a carico del sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
quattro figli minori versando alla ricorrente euro 1.200,00 mensili rivalutabili automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilire che l'AU spetti a ciascun coniuge nella misura del 50%.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito, affido congiunto dei figli minori con domicilio presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, esercizio congiunto della responsabilità genitoriale salvo le ipotesi di ordinaria amministrazione, porre a suo carico ed a favore dei soli figli minori ed un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00, nulla Per_2 Per_4 Per_3
disporre per la figlia maggiorenne, spese straordinarie ed assegno unico per la prole al 50%. Per_1
Le parti, all'udienza di comparizione, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi. Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, così dispone:
1) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
2) disciplina il diritto di visita paterno in conformità al piano genitoriale in atti salvo diverso accordo;
3) prende atto che l'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente per il mantenimento della prole, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione ed entro il giorno venti di ogni mese, la somma pari ad euro 300,00 somma automaticamente e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe b) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
c) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
d) prende atto che l'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente per il mantenimento della prole, con decorrenza dalla pubblicazione della decisione ed entro il giorno venti di ogni mese, euro
300,00 somma automaticamente e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente (dr.ssa Vincenza Barbalucca)