Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2026, proposto da
EN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elisabetta Vandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto P-MO/L/N/2025/105797, notificato il 19 dicembre 2025, con il quale, in data 20 ottobre 2025, il Prefetto di Modena ha rigettato la richiesta di NULLA OSTA ALLA CONVERSIONE del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avanzata dal sig. EA EN in data 9 luglio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa AR OL e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente ha presentato un’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Essa è stata rigettata con il provvedimento che, adottato il 20 ottobre 2025, è stato, nella stessa data, notificato a mezzo PEC del CAF cui lo straniero si era rivolto. Il CAF, però, nulla ha comunicato al suo utente, fino a quando lo stesso non si è recato presso gli uffici del medesimo per chiedere notizia della propria domanda. Per tale ragione, il destinatario ha, in realtà, ottenuto copia del provvedimento solo in data 19 dicembre 2025.
In ragione di tutto ciò, in prima battuta, l’odierno ricorrente chiede la rimessione in termini per l’impugnazione, allegando, a tal fine, l’attestazione di quanto accaduto a firma del responsabile del CAF.
Quindi, il ricorrente rappresenta di essere entrato in Italia, con i flussi stagionali, il 9 luglio 2024 e di aver ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 9 luglio 2025. Egli ha lavorato come bracciante presso l’Azienda agricola HI MA BI da settembre ad aprile 2025. Forte di ciò, in data 9 luglio 2025, ha chiesto la conversione del titolo di soggiorno, che gli è stata rifiutata sostenendo che non avrebbe lavorato trentanove giornate ovvero tre mesi nel periodo di validità del permesso stagionale.
Ritenendo che, avendo egli lavorato per il periodo suddetto, il provvedimento fosse illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato deducendo mancanza di motivazione e violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998.
La Prefettura, infatti, non avrebbe chiarito per quali motivi, a fronte della produzione di nove buste paga, sia stato ritenuto mancante il requisito di legge.
Tutto ciò premesso, si può prescindere dalla tardività del ricorso - notificato oltre il decorso del termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento che si presume avvenuta alla data della comunicazione all’indirizzo pec e agli altri due indirizzi di posta elettronica indicati dal ricorrente -, attesa la sua palese infondatezza.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la Prefettura ha puntualmente chiarito perché ha ritenuto che la richiesta non fosse accoglibile, sottolineando come, nonostante lo straniero abbia prodotto buste paga relative a dieci mesi di lavoro, da settembre 2024 ad aprile 2025, anche tali documenti confermino come lo straniero non abbia lavorato il minimo previsto per chi è occupato in agricoltura, ovvero tredici giorni mensili per almeno tre mesi (ovvero trentanove giornate nell’arco di tre mesi). Egli, infatti, risulta aver effettuato - nell’arco temporale che va dal mese di settembre 2024 a novembre 2024 - quindici giornate di lavoro e - nell’arco temporale che va dal mese di dicembre 2024 al mese di gennaio 2025 - diciannove giornate di lavoro e, infine, nell’arco temporale che va da febbraio 2025 ad aprile 2025, ventotto giornate di lavoro.
Pertanto, non può ravvisarsi la condizione minima necessaria per poter ottenere il titolo richiesto, dal momento che il lavoratore non ha dimostrato il possesso del requisito richiesto dall’art. 24 del d.lgs. 286/1998, che disciplina il lavoro stagionale nel settore agricolo o turistico/alberghiero, prevedendo, al comma 10, una generica formulazione che indica, quale requisito per la conversione del permesso di soggiorno, lo svolgimento di “regolare attività lavorativa” per almeno tre mesi. Requisito il cui contenuto è stato, come già anticipato, definito mediante apposite circolari ministeriali (ovvero la circolare MLPS del 16.12.2016, confermata dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27.10.2023, che l’ha espressamente richiamata), che, con riferimento all’attività di bracciante agricolo, prescrivono l’aver prestato almeno tredici giornate lavorative mensili per un totale di trentanove giornate di lavoro in un trimestre (cfr., tra le tante, TAR Puglia, sentenza n. 704/2025).
Numeri che il Ministero ha ritenuto idonei a dimostrare la serietà del rapporto stagionale e ad evitare strumentalizzazioni, ma che il bracciante odierno ricorrente ha raggiungo, per quanto riguarda l’ammontare totale, solo in un arco temporale di oltre sei mesi e, per quanto riguarda l’impegno mensile, solo nel mese di marzo 2025 (quando ha lavorato quindici giorni mensili).
Ne deriva che non può ritenersi dimostrata la “regolare attività lavorativa” richiesta dalla norma ai fini della conversione, con conseguente rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RP, Presidente
AR OL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | LO RP |
IL SEGRETARIO