TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 656
TAR
Sentenza breve 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Ritardo nella notifica del provvedimento

    Il Tribunale prescinde dalla tardività del ricorso, ritenendolo palesemente infondato nel merito.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione del provvedimento di rigetto

    Il Tribunale rileva che la Prefettura ha puntualmente chiarito le ragioni del rigetto, indicando che, nonostante le buste paga prodotte, il numero di giornate lavorative non raggiungeva il minimo previsto per il lavoro stagionale agricolo (tredici giorni mensili per almeno tre mesi, ovvero trentanove giornate in un trimestre).

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998

    Il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato il possesso del requisito richiesto dall'art. 24 del d.lgs. 286/1998, ovvero lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, con le prescrizioni specifiche per il lavoro stagionale agricolo definite dalle circolari ministeriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 656
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 656
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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