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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 97/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], (codice fiscale: Parte_1 [...]
), residente a [...], in proprio C.F._1 e nella qualità di legale rappresentante della soc. “ corrente a Controparte_1 Caltanissetta, Via Poggio Sant'Elia n. 24/a, (cod. fisc. e Partita I.V.A. n.
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Tranchina ( P.IVA_1 [...]
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2
Email_1
- opponente - CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_2 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_3
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 17/01/2025, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002750233 e n. OI- 002747052, notificate entrambe il 30/12/2024, con cui l' le ha intimato, la prima CP_2 in proprio la seconda nella qualità di legale rappresentante della soc. “ Controparte_1 obbligata in solido, il pagamento della somma di € 164,37 (oltre spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2022. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto, in particolare, che la sanzione opposta è ancorata ad un illecito la cui contestazione è affetta da tardività ex art. 14 L. 689/1981. L' si è costituito in giudizio e con note del 22/04/2025, nelle quali il CP_2 difensore di ha insistito nell'odierna udienza, ha rappresentando che <il CP_2
1 CP_ Direttore della Sede di Caltanissetta ha annullato le ordinanze ingiunzione opposte stante la mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. 689/81 (docc. 1-2)>>. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta CP_2 definizione in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela delle ordinanze impugnate (n. OI-002750233 e n. OI-002747052).
3. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che ricorre allorquando, come nella specie, non sia possibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso. Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere rilevata anche d'ufficio, ogni qualvolta il fatto determinativo di essa risulti, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale rinuncia acquisita in causa. La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economicità processuale.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. Applicando tale criterio, si ritiene di addossare gli esborsi di causa a carico di;
in ricorso, l'unico motivo di censura ha riguardato l'intervenuta decadenza CP_2 dell'Ente dalla possibilità di esercitare la potestà sanzionatoria;
ciò ha trovato pieno riscontro nei provvedimenti di annullamento in autotutela che hanno caducato le ordinanze opposte proprio rilevando il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981. La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della scarna attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza di valore fino ad € 1101, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Tranchina, procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 rifondere al ricorrente la spese di lite, spese che liquida in complessivi € 260 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Tranchina, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 26/06/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], (codice fiscale: Parte_1 [...]
), residente a [...], in proprio C.F._1 e nella qualità di legale rappresentante della soc. “ corrente a Controparte_1 Caltanissetta, Via Poggio Sant'Elia n. 24/a, (cod. fisc. e Partita I.V.A. n.
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Tranchina ( P.IVA_1 [...]
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2
Email_1
- opponente - CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_2 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_3
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 17/01/2025, la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002750233 e n. OI- 002747052, notificate entrambe il 30/12/2024, con cui l' le ha intimato, la prima CP_2 in proprio la seconda nella qualità di legale rappresentante della soc. “ Controparte_1 obbligata in solido, il pagamento della somma di € 164,37 (oltre spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2022. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto, in particolare, che la sanzione opposta è ancorata ad un illecito la cui contestazione è affetta da tardività ex art. 14 L. 689/1981. L' si è costituito in giudizio e con note del 22/04/2025, nelle quali il CP_2 difensore di ha insistito nell'odierna udienza, ha rappresentando che <il CP_2
1 CP_ Direttore della Sede di Caltanissetta ha annullato le ordinanze ingiunzione opposte stante la mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. 689/81 (docc. 1-2)>>. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta CP_2 definizione in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela delle ordinanze impugnate (n. OI-002750233 e n. OI-002747052).
3. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che ricorre allorquando, come nella specie, non sia possibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso. Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere rilevata anche d'ufficio, ogni qualvolta il fatto determinativo di essa risulti, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale rinuncia acquisita in causa. La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economicità processuale.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. Applicando tale criterio, si ritiene di addossare gli esborsi di causa a carico di;
in ricorso, l'unico motivo di censura ha riguardato l'intervenuta decadenza CP_2 dell'Ente dalla possibilità di esercitare la potestà sanzionatoria;
ciò ha trovato pieno riscontro nei provvedimenti di annullamento in autotutela che hanno caducato le ordinanze opposte proprio rilevando il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981. La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della scarna attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza di valore fino ad € 1101, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Tranchina, procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 rifondere al ricorrente la spese di lite, spese che liquida in complessivi € 260 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Tranchina, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 26/06/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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