Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1386
TAR
Decreto cautelare 16 dicembre 2021
>
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
>
TAR
Sentenza 17 maggio 2023
>
CS
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica

    La notifica è valida se proviene da un indirizzo PEC da cui si evince il mittente o se il dominio è presente nei pubblici registri. L'appellato non ha dimostrato pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello registrato.

  • Rigettato
    Nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati per mancata disapplicazione della normativa interna in materia di prelievi latte

    Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità. La violazione del diritto europeo implica un vizio di illegittimità con conseguente annullabilità dell'atto, non la sua nullità, salvo che la norma interna attributiva del potere sia incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. La giurisprudenza europea non impone il riesame di decisioni amministrative definitive a causa di sentenze successive della Corte di Giustizia.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73

    I termini di decadenza previsti dall'art. 25 del d.p.r. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA. Il credito per prelievo latte non ha carattere tributario, pertanto è soggetto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari e non ai termini di decadenza specifici per le imposte.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa di AG

    Il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, quindi non è applicabile l'art. 2948 c.c. Il termine di prescrizione decennale è applicabile in via generale dall'art. 2946 c.c. Non è applicabile il termine quadriennale del Regolamento CE 2988/1995 poiché non si tratta di un'irregolarità che pregiudica il bilancio dell'Unione, ma di un credito erariale verso i produttori soggetto alla disciplina nazionale. Per le campagne 1995/1996 e 1996/1997, la prescrizione decennale non è decorsa a causa della pendenza del giudizio conclusosi nel 2013, che ha interrotto la decorrenza della prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero

    Una eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità. L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte. Gli atti presupposti hanno conservato efficacia rispetto alle annualità in contestazione.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate sui premi PAC

    Le censure relative all'errata quantificazione e alla mancata imputazione di somme già recuperate sono infondate, in quanto gli atti presupposti hanno conservato efficacia.

  • Rigettato
    Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti

    I profili relativi all'asserita irritualità della notifica dell'avviso di accertamento a monte e all'incompletezza dei riferimenti potevano integrare vizi di legittimità dell'atto impositivo a monte e andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Tali atti sono divenuti definitivi e non sono più deducibili.

  • Rigettato
    Nullità per violazione dell’art. 25, comma 2-bis, d.p.r. n. 602/73 per mancata indicazione della data di esecutività del “residuo ruolo”

    La mancata indicazione della data di definitività costituisce una mera irregolarità della cartella di pagamento, non un vizio che ne determina la nullità. Tale vizio andava dedotto avverso la cartella di pagamento stessa e non fatto valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell’intimazione per mancanza dei requisiti essenziali e contestazione della procedura di recupero, an e quantum della pretesa, interessi e oneri di riscossione

    Le doglianze relative alla procedura di recupero, all'an e quantum della pretesa, agli interessi e agli oneri di riscossione andavano tempestivamente mosse avverso gli atti presupposti a monte, che la sentenza del Tar per il Lazio ha ritenuto legittimi salvo che per gli interessi. Gli interessi non sono dovuti per effetto della sentenza del Tar per il Lazio n. 1293/2013.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da AGEA e ADER avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di Giovanni Brugnera, annullando un'intimazione di pagamento e atti connessi relativi a prelievi latte per un importo di Euro 474.675,86. Il ricorrente, titolare di un'azienda agricola, aveva impugnato l'intimazione di pagamento, il residuo ruolo AGEA, e diversi atti di pignoramento dei crediti verso terzi, deducendo molteplici motivi di ricorso. Tra questi, figuravano la nullità della notifica per invio da indirizzo PEC non riconducibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'illegittimità derivata da atti anti-comunitari per mancata disapplicazione della normativa interna in contrasto con sentenze della Corte di Giustizia UE, la decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73, la prescrizione della pretesa AGEA secondo diverse disposizioni normative, l'illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, l'errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate sui premi PAC, la mancata notifica degli atti presupposti, la nullità per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo, e la nullità dell'intimazione per mancanza dei requisiti essenziali. L'appello delle amministrazioni mirava a riformare la decisione di primo grado, sostenendo che l'annullamento degli atti riguardasse solo alcune annualità e non l'intera pretesa.

Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto parzialmente l'appello delle amministrazioni con una sentenza non definitiva, dichiarando che l'annullamento degli atti riguardava unicamente le annate 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01, mentre le annate 1995/96 e 1996/97 non risultavano annullate, ha esaminato i motivi riproposti dal signor Brugnera. L'eccezione di inammissibilità di nuova documentazione depositata in appello è stata accolta solo parzialmente, ammettendo la produzione di sentenze che attestano la formazione di un giudicato. Il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto infondato, poiché il Collegio ha confermato l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ordinario per il capitale e ha escluso l'applicabilità del Regolamento CE n. 2988/1995, ritenendo la questione non pertinente e l'atto chiaro. La prescrizione per le campagne 1995/96 e 1996/97 è stata ritenuta non decorrsa, considerando l'interruzione dovuta ai giudizi pendenti, con la conseguenza che gli atti impugnati sono stati emessi nel termine decennale, salvo per gli interessi, per i quali è stato confermato il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 1293/2013. Il motivo relativo alla nullità o illegittimità comunitaria derivata è stato respinto, ribadendo che il contrasto con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità, e che l'atto amministrativo che viola il diritto UE è affetto da illegittimità per violazione di legge. La decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 è stata esclusa, poiché il credito per prelievo latte non ha carattere tributario. I motivi relativi alla duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, nonché all'errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme sui premi PAC, sono stati ritenuti infondati, confermando la validità dei titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo. La censura sulla mancata notifica degli atti presupposti è stata considerata mal calibrata, poiché tali profili andavano dedotti avverso gli atti impositivi a monte, ormai definitivi. La nullità per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo è stata ritenuta una mera irregolarità della cartella, da dedurre avverso quest'ultima. Infine, la nullità per inesistenza o nullità insanabile della notifica a mezzo PEC è stata respinta, ritenendo sufficiente la riconducibilità del dominio o la chiarezza del mittente, salvo prova di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto i motivi riproposti dal ricorrente e, per l'effetto finale, ha respinto il ricorso di primo grado in ordine alle annualità 1995-96 e 1996-97, compensando le spese del doppio grado per soccombenza reciproca.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1386
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1386
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo