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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/08/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10067/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10067/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
MARTINI Antonio, dell'Avv. DIALTI Francesca e dell'Avv. CANEPA Ilaria;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio RO P.IVA_1 dell'Avv. PACIFICO Alberto;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale nel merito: - accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo in capo a
di produrre i documenti giustificativi relativi alle spese pari a RO
Euro 6.512.478,20 rimborsate da nel periodo intercorrente tra il Controparte_1
2016 e il 2021 per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del liquidatore dott. al risarcimento del danno pari a RO Parte_1
Euro 6.512.478,20, o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la non debenza dell'importo pari a Euro 6.512.478,20 corrisposto da nel Controparte_1
pagina 1 di 10 periodo intercorrente tra il 2016 e il 2021 a per tutte le ragioni CP_2 RO esposte in narrativa, e per l'effetto, condannare , in persona del RO liquidatore dott. a ripetere ex art. 2033 c.c. in favore di Parte_1 Controparte_1
[...
l'importo complessivo di Euro 6.512.478,20, o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo pari a Euro 6.512.478,20 complessivi effettuato da nel periodo intercorrente tra il 2016 e il 2021 è privo di causa Controparte_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare RO
, in persona del liquidatore dott. a indennizzare
[...] Parte_1 Controparte_1
ex art. 2041 c.c. della correlativa diminuzione patrimoniale pari a Euro 6.512.478,20, o
[...] al diverso, maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e, in particolare, quelle a mezzo interrogatorio formale del dott. e di prova per testi in quanto i capitoli ex adverso Controparte_3 formulati sono inammissibili e i testi sono incapaci di rendere testimonianza e/o inattendibili come eccepito con la memoria avversaria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.; - rigettare altresì l'avversaria istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in quanto del tutto esplorativa e, quindi, inammissibile, poiché richiesta al mero scopo di supplire all'inadempimento dell'onere probatorio gravante su parte convenuta.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“il Tribunale di Bologna voglia, contrariis reiectis: 1) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
2) accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla scrivente
e condannare dunque , in RO Controparte_1 persona del relativo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro
447.736,99 per i titoli e le causali di cui in comparsa di costituzione e risposta e successive difese, oltre accessori ed interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, liquidati ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e maggiorate di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 10
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , società Controparte_1 con sede a Londra (di seguito anche denominata ), deduceva che: Controparte_1
- nella sua qualità di subservicer nel settore delle operazioni di cartolarizzazione, con contratti sottoscritti il 13.10.2016 ed il 10.02.2018, aveva conferito a RO
, già (di seguito anche denominata “ausiliario”),
[...] Controparte_4
l'incarico di svolgere determinate attività in qualità di ausiliario del subservicer nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in cui si era resa cessionaria in blocco e pro Controparte_5 soluto di crediti pecuniari e diritti accessori originati da prestazioni e/o forniture sanitarie rese da case di cura e/o fornitori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (i cedenti) in favore o per conto di aziende sanitarie locali, provinciali e/o regionali (i debitori ceduti);
- aveva concluso con (il servicer) e con il subservicer Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente un contratto di servicing ed uno di subservicing, conferendo al servicer l'incarico di svolgere, in suo nome e per suo conto, l'attività di gestione, incasso, recupero dei crediti e verifica della conformità alla legge delle operazioni, mentre questi aveva delegato al subservicer ( CP_1
), previo consenso di , lo svolgimento di alcune attività relative alle gestione,
[...] CP_5 incasso e recupero dei crediti vantati verso debitori ceduti residenti in Italia;
- , per questo lavoro, come per altri della stessa fattispecie, si affidava ad Controparte_1 leader nella gestione della fatturazione nel settore sanitario e della P.A. RO in Italia, necessitando dell'ausilio consulenziale ed esecutivo di un soggetto che operasse sul territorio italiano e si occupasse di due diligence sui crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione, nonché della connessa gestione amministrativa di recupero dei crediti;
nominava l'odierna convenuta quale proprio ausiliario anche nell'ambito di altre operazioni di cartolarizzazione (contratti del 02.11.2017,
27.06.2019 e due del 12.12.2019);
- al compenso previsto in favore di veniva aggiunto il rimborso delle spese RO vive e dei costi relativi a servizi prestati da terzi e le spese legali, dietro apposita fatturazione semestrale, mentre l'ausiliario si impegnava ad operare con diligenza e professionalità, attenendosi scrupolosamente alle leggi ed ai regolamenti e collaborando in buona fede con il subservicer, fornendo altresì tutta la documentazione e le informazioni necessarie e/o richieste dal servicer e dal subservicer;
- nel periodo di vigenza dei rapporti contrattuali, tra il 2016 e il 2021, Controparte_1 aveva pagato tutte le fatture esposte dalla convenuta, comprendenti il corrispettivo e il rimborso delle spese, come pattuito nei contratti, ma nel corso del 2022 aveva cominciato a dubitare dell'effettiva debenza delle spese, che venivano esposte nelle fatture senza la presentazione di titoli giustificativi;
in pagina 3 di 10 particolare, con lettere del 12.04.2022 e del 7.06.2022, l'attrice aveva domandato la restituzione della somma di € 6.512.478,20, quali rimborsi spese mai specificati, senza tuttavia ricevere i documenti richiesti, idonei a dimostrare l'attinenza delle spese corrisposte ai servizi assegnati all'ausiliario dal subservicer.
In diritto, parte attrice rilevava l'inadempimento contrattuale di controparte all'obbligo di produzione dei documenti giustificativi relativi alle spese rimborsate, in violazione dei parametri di diligenza, buona fede e collaborazione previsti nei contratti e dagli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c.; osservava che nelle fatture emesse dall'ausiliario non vi era alcuna specifica descrizione delle spese;
precisava altresì che solo nell'ultima parte del 2021 la convenuta aveva allegato alle proprie fatture alcune tabelle contenenti l'indicazione degli importi, del mese e dell'anno in cui la spesa sarebbe stata sostenuta, con la descrizione di voci generiche a cui corrispondevano per la maggior parte cifre tonde, di difficile riconduzione. Pertanto, a parere dell'attrice, la convenuta era tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, dell'art. 2041 c.c..
In conclusione, chiedeva l'accertamento della Controparte_1 violazione, da parte della convenuta, delle obbligazioni poste a suo carico e la conseguente condanna al risarcimento del danno per inadempimento, pari ad € 6.512.478,20 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento sino al saldo;
chiedeva, in via subordinata, la condanna di controparte alla restituzione della somma suindicata ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, al pagamento della stessa ex art. 2041 c.c., oltre ad interessi nella stessa misura, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva tempestivamente, con comparsa depositata in data 29.12.2022,
[...]
, deducendo che: RO
- il rapporto contrattuale, già descritto nell'atto di citazione, si era svolto per anni con reciproca soddisfazione e senza alcuna contestazione e, solo al termine di tale collaborazione, CP_1
ometteva di versare il saldo del compenso dovuto ed il rimborso delle ultime spese
[...] sostenute;
attesa l'inutilità dei solleciti bonari, nelle more dell'intervenuto esaurimento delle commesse nella fase di liquidazione volontaria, in data 01.04.2022 la convenuta inviava alla controparte una diffida al pagamento dell'importo di € 447.736,69, relativo alle sue spettanze;
sosteneva, dunque, che l'azione avversaria costituisse una mera ritorsione conseguente alla richiesta di pagamento;
- l'azione promossa era pretestuosa poiché per anni parte attrice, una volta ricevute le fatture di per il rimborso delle spese, le annotava nella propria contabilità e riceveva i RO corrispondenti rimborsi da parte delle Società VE ( e dei relativi Servicer, pagando dunque il CP_5
pagina 4 di 10 dovuto al proprio ausiliario, senza mai contestare alcunché e senza nemmeno richiedere documentazione o chiarimenti;
- all'atto della risoluzione consensuale dei contratti, tra i quali, quello relativo alla cessione dei crediti ad , le parti dichiaravano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra; CP_5
- in risposta alla richiesta del 01.04.2022 di pagamento dell'importo di € 447.736,69, controparte minacciava azioni legali, chiedendo la restituzione non solo della somma di € 6.512.478,20 versata a titolo di rimborso spese, ma di ulteriori € 18.856.651,20, per pretese non meglio specificate e in questa sede non riproposte;
- parte attrice chiedeva i giustificativi delle spese sostenute diversi anni prima in modo del tutto strumentale, consapevole dello stato di liquidazione della società, dell'intervenuto licenziamento di tutti i suoi dipendenti e quindi delle conseguenti difficoltà nel reperire una gran mole di documentazione risalente a diversi anni prima, e agiva al fine di ottenere somme indebite, il cui pagamento le era stato rimborsato dai propri mandanti;
inoltre, controparte poneva, a fondamento della propria richiesta, diverse fatture che non attenevano a rimborsi spese, ma a compensi o a note di credito, come si evinceva nelle causali;
infine, la somma delle fatture depositate da controparte e poste a fondamento del proprio preteso credito non ammontava all'importo richiesto, bensì alla minor cifra di
€ 6.141.460,53;
- i prospetti riepilogativi delle fatture, che solo in questa sede parte attrice lamentava come incomprensibili ed insufficienti, le erano stati frequentemente inviati in passato, senza che la stessa richiedesse chiarimenti o integrazioni;
- era corretta l'indicazione in “cifra tonda” delle spese corrisposte agli studi legali, considerando che la convenuta, per limitare i costi, concordava con primari studi legali italiani compensi forfettari per la gran mole di attività giudiziale e stragiudiziale da svolgere, senza pattuire i corrispettivi in relazione a singoli mandati.
Pertanto, richiamato il disposto dell'art. 4 comma 6 D.L.vo n. 231/2002, parte convenuta rilevava che diligenza e buona fede contrattuale avrebbero imposto alla società attrice di verificare di volta in volta l'adeguatezza della documentazione, non già solo in seguito alla richiesta di pagamento della convenuta dell'01.04.2022.
Inoltre, dichiarava di essere tuttora creditrice della somma di complessivi € RO
447.736,99, già più volte richiesta per le vie brevi, a titolo di corrispettivo contrattuale e di rimborso spese per l'attività svolta in favore di , in esecuzione dei contratti prodotti in Controparte_1 giudizio da controparte e dell'ulteriore contratto del 10.02.2018.
pagina 5 di 10 In conclusione, chiedeva il rigetto delle domande RO avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dell'importo di €
447.736,99, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
3. Respinta la domanda avanzata da parte attrice ai fini dell'emissione delle ordinanze ex artt. 186 bis/186 ter c.p.c. per l'importo di € 6.141.460,53, la causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale dedotta dalla parte convenuta, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del 17.07.2023.
All'esito dell'attività processuale svolta, ritenuta inammissibile la CTU chiesta da parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
4. La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La richiesta di restituzione di € 6.512.478,20 non risulta supportata da alcuna fonte contrattuale, contrariamente a quanto asserito da , dal momento che, in tutti i contratti Controparte_1 depositati, la clausola inerente al compenso riconosciuto dal subservicer nei confronti del proprio ausiliario recita, fatte salve lievi ed irrilevanti differenze, che “Al Compenso andrà aggiunto: - il rimborso delle spese vive per viaggi, trasferte e spese di rappresentanza, nonché il rimborso dei costi relativi a servizi, sia specifici che generali, prestati da terzi e le spese legali (il Rimborso Spese), dietro apposita fatturazione anch'essa semestrale, nonché; - i compensi liquidati dai Tribunali nei Giudizi, se Cont corrisposti dai Debitori Ceduti direttamente alla e da quest'ultima al Subservicer” (cfr. ad es. doc.
2 di parte attrice, punto 4.3 del contratto del 10.02.2018 avente ad oggetto la cessione dei crediti di
. Controparte_5
Parte attrice, infatti, fa discendere l'onere, in capo alla convenuta, di fornire i giustificativi delle spese sostenute nell'esecuzione dei rapporti contrattuali dalle clausole, anch'esse presenti in tutti i contratti, che prevedono che “l'Ausiliario si impegna ad operare in attuazione dell' con diligenza e Pt_2
Cont professionalità, per la migliore tutela delle ragioni creditorie della , nonché per il miglior assolvimento degli obblighi assunti dal nel Contratto di , attenendosi con CP_7 CP_8 scrupolo alle leggi e ai regolamenti in vigore” e “a collaborare costantemente e in buona fede con il
dando pronto riscontro alle richieste di quest'ultimo… affinché lo svolgimento CP_7 dell' abbia luogo secondo i criteri di efficienza e trasparenza” (cfr. doc. 2 attrice, artt.
8.1 e Pt_2
8.2). Questa tesi non è condivisibile, perché le clausole si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non stabiliscono particolari modalità di rendicontazione. pagina 6 di 10 Inoltre, sin dal primo contratto sottoscritto nel 2016 (cfr. doc. 1 attrice) le parti hanno sempre mantenuto lo stesso modus operandi nell'esecuzione dell'accordo e nella fatturazione dei costi e delle spese, in assenza di alcuna contestazione o richiesta di integrazione documentale.
Come ha specificato parte convenuta, in assenza di contestazioni dell'attrice, il rapporto contrattuale inter partes si è svolto per anni con reciproca soddisfazione, mediante una costante corrispondenza informativa e commerciale e con la periodica fatturazione prevista nel contratto, tanto per i compensi, quanto per i rimborsi delle spese;
in particolare, , una volta ricevute le Controparte_1 fatture da le annotava nella propria contabilità e ribaltava i relativi costi alle RO società VE ed ai relativi Servicer, provvedendo infine a pagare l'ausiliario, senza mai contestare alcunché né richiedere ulteriore documentazione.
Del resto, domandava, per la prima volta, la restituzione dell'importo Controparte_1 versato a titolo di rimborso spese, nel corso degli anni 2016-2021 di esecuzione dei rapporti contrattuali ormai esauriti, solo con la nota del 12.04.2022 (doc. 12 di parte attrice), a riscontro e in risposta alla diffida di controparte dell'1.04.2022, con la quale già in stato di liquidazione, RO domandava il saldo delle proprie spettanze.
In questo quadro, il fatto che abbia invocato un'interpretazione delle Controparte_1 clausole contrattuali nei termini suindicati, a distanza di sei anni dall'inizio dei rapporti contrattuali intrapresi con , si pone necessariamente in conflitto con il criterio di buona Parte_3 fede nell'interpretazione del contratto di cui all'art. 1366 c.c., traducendosi, così, in una lesione dell'affidamento ingenerato nella controparte circa la prassi sino a quel momento pacificamente seguita dai contraenti. Infatti, come rileva la Suprema Corte, è proprio dal principio di buona fede che discende la necessità di evitare la produzione di simili effetti, esigendo, tale criterio, che il contratto sia interpretato in base ad un “significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte” (Cass. civ. n. 6675/2018).
Inoltre, parte convenuta ha correttamente rilevato come la domanda di controparte si ponga in palese violazione dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 231/2002, secondo il quale “Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.
L'accordo deve essere provato per iscritto.”.
pagina 7 di 10 Alla luce delle clausole contrattuali che prevedevano determinate modalità di pagamento e di fatturazione, tenuto conto della prassi continuativamente seguita nel corso degli anni di esecuzione dei plurimi rapporti negoziali intercorsi tra le parti, onere di diligenza e buona fede contrattuale imponevano ad , società inglese con sede a Londra, operante in ambito Controparte_1 internazionale e qualificatasi in atti come leader nel settore delle operazioni di cartolarizzazione, di verificare di volta in volta regolarità ed adeguatezza della documentazione ricevuta da
[...]
non già decorsi molti anni dai pagamenti ed in occasione di una diffida ricevuta da CP_2 controparte dopo l'esaurimento dei rapporti contrattuali.
Parte attrice, inoltre, non ha contestato in nessuno dei propri atti la circostanza di aver ricevuto dalle società VE, una volta registrate le fatture inviate da i relativi importi da RO restituire. Oltretutto la circostanza è documentata dalla corrispondenza intervenuta tra la convenuta ed il legale rappresentante dell'attrice, dott. , il 21.09.2020 (cfr. e-mail allegate alla Controparte_3 fattura n. 160/2020, doc. n. 56), nonché dal “File ribaltamento costi” (cfr. doc. n. 149) e dalle fatture per ribaltamento dei costi emesse da nei confronti delle società VE Controparte_1
(cfr. docc. nn. 150-201). Essa risulta altresì confermata ex art. 232 c.p.c. dalla mancata comparizione del legale rappresentante all'interrogatorio formale che gli è stato deferito, nonché dalle dichiarazioni rese da due testimoni in sede di verbale di udienza del 26.10.2023: (sorella di Testimone_1 Per_1
titolare della convenuta, che possiede quote della società e che lavorava all'interno della stessa,
[...] seguendo le procedure e le pratiche del ribaltamento dei costi) e (consulente finanziario, Persona_2 che era stata dirigente di dal giugno 2018 fino al termine del 2021, avendo RO prima ricoperto il ruolo di consigliere nel consiglio di amministrazione).
Quanto all'onere probatorio, a fronte della mancanza di supporto documentale e probatorio della domanda di parte attrice, parte convenuta ha depositato ampia documentazione giustificativa delle proprie ragioni, con particolare riguardo ai contratti conclusi con gli studi legali, contenenti la pattuizione di compensi forfettari (docc. 3, 4), ai prospetti riepilogativi delle fatture per rimborso spese trasmessi ad (doc. 5), agli ulteriori prospetti riepilogativi delle fatture Controparte_1 prodotti in giudizio (doc. 6 e documentazione prodotta in allegato alle memorie istruttorie).
Si rileva, infine, che negli accordi di risoluzione dei contratti (doc. 61 di parte convenuta) CP_1
dichiarava e riconosceva “che l'Ausiliario ha svolto le attività di cui al Contratto di
[...]
Servizi con la massima diligenza, professionalità ed accuratezza, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nel Contratto di Servizi medesimo e di quelli previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore” (art. 5.2) e precisava “di aver costantemente monitorato e verificato le attività eseguite dall'Ausiliario, riconoscendone (…) il puntuale e corretto adempimento, anche in termini di pagina 8 di 10 reportistica e flussi informativi” (art. 5.3), affermando di rinunciare a qualsiasi diritto, pretesa, eccezione o rivendicazione, attuale e/o potenziale, nei confronti dell'ausiliario, afferente l'esecuzione dei contratti medesimi, e di non aver più nulla a pretendere con riguardo ai rapporti con lui intercorsi
(art. 6.1).
Pertanto, l'azione proposta da parte attrice, oltre che infondata, risulta inammissibile perché riferita a diritti che sono già stati oggetto di rinuncia.
5. È da accogliere, invece, la domanda riconvenzionale proposta da volta ad RO ottenere la condanna di al pagamento dell'importo di € 447.736,99. Controparte_1
In particolare, tale somma è costituita dal compenso maturato per operazioni di cartolarizzazione che hanno interessato i cessionari (Comparto Controparte_9 CP_10 Controparte_5
III) e come da fatture e note pro-forma, per € 412.420,69 (cfr. docc. 8 e 9 di parte Controparte_11 convenuta), nonché dalle spese relative ai compensi anticipati in favore dell'Avv. Paolini, incaricato dall'attrice della gestione di taluni contenziosi, per € 35.316,00 (cfr. doc. 10 convenuta).
Del resto, nelle proprie difese parte attrice non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni professionali di controparte, né che avesse sostenuto i costi dei quali ha RO chiesto il rimborso, limitandosi ad affermare che l'omesso pagamento della somma ut supra era determinato dal mancato incasso dalle operazioni di cartolarizzazione con PJT 2411, Toro 1, Ottante Cont
(Comparto III) e . CP_11
Tuttavia, tale giustificazione appare priva di rilievo, dal momento che il pagamento del compenso, così come quello delle spese sostenute, non era contrattualmente condizionato al previo incasso, da parte di
, delle somme dovute dai suoi mandanti veicoli di cartolarizzazione. Controparte_1
Né appare coerente con il principio di non contestazione la sola affermazione di parte attrice, secondo cui l'attività ed i costi della convenuta non sarebbero provati, in assenza di alcuna negazione del fatto storico specifico (Cass. civ. n. 17889/2020).
In conclusione, parte attrice è tenuta a corrispondere all'odierna convenuta la somma richiesta di €
447.736,99, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte attrice;
la liquidazione è operata in base al valore della domanda principale e in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge le domande proposte da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto:
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , della somma RO di € 447.736,99, oltre ad interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese RO di lite, che liquida in complessivi € 1.214,00 per anticipazioni ed € 64.138,00 per compensi, oltre ad
IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 28 agosto 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10067/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
MARTINI Antonio, dell'Avv. DIALTI Francesca e dell'Avv. CANEPA Ilaria;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio RO P.IVA_1 dell'Avv. PACIFICO Alberto;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale nel merito: - accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo in capo a
di produrre i documenti giustificativi relativi alle spese pari a RO
Euro 6.512.478,20 rimborsate da nel periodo intercorrente tra il Controparte_1
2016 e il 2021 per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del liquidatore dott. al risarcimento del danno pari a RO Parte_1
Euro 6.512.478,20, o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la non debenza dell'importo pari a Euro 6.512.478,20 corrisposto da nel Controparte_1
pagina 1 di 10 periodo intercorrente tra il 2016 e il 2021 a per tutte le ragioni CP_2 RO esposte in narrativa, e per l'effetto, condannare , in persona del RO liquidatore dott. a ripetere ex art. 2033 c.c. in favore di Parte_1 Controparte_1
[...
l'importo complessivo di Euro 6.512.478,20, o al diverso, maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che il pagamento dell'importo pari a Euro 6.512.478,20 complessivi effettuato da nel periodo intercorrente tra il 2016 e il 2021 è privo di causa Controparte_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare RO
, in persona del liquidatore dott. a indennizzare
[...] Parte_1 Controparte_1
ex art. 2041 c.c. della correlativa diminuzione patrimoniale pari a Euro 6.512.478,20, o
[...] al diverso, maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e, in particolare, quelle a mezzo interrogatorio formale del dott. e di prova per testi in quanto i capitoli ex adverso Controparte_3 formulati sono inammissibili e i testi sono incapaci di rendere testimonianza e/o inattendibili come eccepito con la memoria avversaria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.; - rigettare altresì l'avversaria istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in quanto del tutto esplorativa e, quindi, inammissibile, poiché richiesta al mero scopo di supplire all'inadempimento dell'onere probatorio gravante su parte convenuta.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“il Tribunale di Bologna voglia, contrariis reiectis: 1) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
2) accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla scrivente
e condannare dunque , in RO Controparte_1 persona del relativo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro
447.736,99 per i titoli e le causali di cui in comparsa di costituzione e risposta e successive difese, oltre accessori ed interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, liquidati ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e maggiorate di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 10
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , società Controparte_1 con sede a Londra (di seguito anche denominata ), deduceva che: Controparte_1
- nella sua qualità di subservicer nel settore delle operazioni di cartolarizzazione, con contratti sottoscritti il 13.10.2016 ed il 10.02.2018, aveva conferito a RO
, già (di seguito anche denominata “ausiliario”),
[...] Controparte_4
l'incarico di svolgere determinate attività in qualità di ausiliario del subservicer nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in cui si era resa cessionaria in blocco e pro Controparte_5 soluto di crediti pecuniari e diritti accessori originati da prestazioni e/o forniture sanitarie rese da case di cura e/o fornitori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (i cedenti) in favore o per conto di aziende sanitarie locali, provinciali e/o regionali (i debitori ceduti);
- aveva concluso con (il servicer) e con il subservicer Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente un contratto di servicing ed uno di subservicing, conferendo al servicer l'incarico di svolgere, in suo nome e per suo conto, l'attività di gestione, incasso, recupero dei crediti e verifica della conformità alla legge delle operazioni, mentre questi aveva delegato al subservicer ( CP_1
), previo consenso di , lo svolgimento di alcune attività relative alle gestione,
[...] CP_5 incasso e recupero dei crediti vantati verso debitori ceduti residenti in Italia;
- , per questo lavoro, come per altri della stessa fattispecie, si affidava ad Controparte_1 leader nella gestione della fatturazione nel settore sanitario e della P.A. RO in Italia, necessitando dell'ausilio consulenziale ed esecutivo di un soggetto che operasse sul territorio italiano e si occupasse di due diligence sui crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione, nonché della connessa gestione amministrativa di recupero dei crediti;
nominava l'odierna convenuta quale proprio ausiliario anche nell'ambito di altre operazioni di cartolarizzazione (contratti del 02.11.2017,
27.06.2019 e due del 12.12.2019);
- al compenso previsto in favore di veniva aggiunto il rimborso delle spese RO vive e dei costi relativi a servizi prestati da terzi e le spese legali, dietro apposita fatturazione semestrale, mentre l'ausiliario si impegnava ad operare con diligenza e professionalità, attenendosi scrupolosamente alle leggi ed ai regolamenti e collaborando in buona fede con il subservicer, fornendo altresì tutta la documentazione e le informazioni necessarie e/o richieste dal servicer e dal subservicer;
- nel periodo di vigenza dei rapporti contrattuali, tra il 2016 e il 2021, Controparte_1 aveva pagato tutte le fatture esposte dalla convenuta, comprendenti il corrispettivo e il rimborso delle spese, come pattuito nei contratti, ma nel corso del 2022 aveva cominciato a dubitare dell'effettiva debenza delle spese, che venivano esposte nelle fatture senza la presentazione di titoli giustificativi;
in pagina 3 di 10 particolare, con lettere del 12.04.2022 e del 7.06.2022, l'attrice aveva domandato la restituzione della somma di € 6.512.478,20, quali rimborsi spese mai specificati, senza tuttavia ricevere i documenti richiesti, idonei a dimostrare l'attinenza delle spese corrisposte ai servizi assegnati all'ausiliario dal subservicer.
In diritto, parte attrice rilevava l'inadempimento contrattuale di controparte all'obbligo di produzione dei documenti giustificativi relativi alle spese rimborsate, in violazione dei parametri di diligenza, buona fede e collaborazione previsti nei contratti e dagli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c.; osservava che nelle fatture emesse dall'ausiliario non vi era alcuna specifica descrizione delle spese;
precisava altresì che solo nell'ultima parte del 2021 la convenuta aveva allegato alle proprie fatture alcune tabelle contenenti l'indicazione degli importi, del mese e dell'anno in cui la spesa sarebbe stata sostenuta, con la descrizione di voci generiche a cui corrispondevano per la maggior parte cifre tonde, di difficile riconduzione. Pertanto, a parere dell'attrice, la convenuta era tenuta alla restituzione dell'importo ricevuto ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, dell'art. 2041 c.c..
In conclusione, chiedeva l'accertamento della Controparte_1 violazione, da parte della convenuta, delle obbligazioni poste a suo carico e la conseguente condanna al risarcimento del danno per inadempimento, pari ad € 6.512.478,20 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento sino al saldo;
chiedeva, in via subordinata, la condanna di controparte alla restituzione della somma suindicata ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, al pagamento della stessa ex art. 2041 c.c., oltre ad interessi nella stessa misura, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva tempestivamente, con comparsa depositata in data 29.12.2022,
[...]
, deducendo che: RO
- il rapporto contrattuale, già descritto nell'atto di citazione, si era svolto per anni con reciproca soddisfazione e senza alcuna contestazione e, solo al termine di tale collaborazione, CP_1
ometteva di versare il saldo del compenso dovuto ed il rimborso delle ultime spese
[...] sostenute;
attesa l'inutilità dei solleciti bonari, nelle more dell'intervenuto esaurimento delle commesse nella fase di liquidazione volontaria, in data 01.04.2022 la convenuta inviava alla controparte una diffida al pagamento dell'importo di € 447.736,69, relativo alle sue spettanze;
sosteneva, dunque, che l'azione avversaria costituisse una mera ritorsione conseguente alla richiesta di pagamento;
- l'azione promossa era pretestuosa poiché per anni parte attrice, una volta ricevute le fatture di per il rimborso delle spese, le annotava nella propria contabilità e riceveva i RO corrispondenti rimborsi da parte delle Società VE ( e dei relativi Servicer, pagando dunque il CP_5
pagina 4 di 10 dovuto al proprio ausiliario, senza mai contestare alcunché e senza nemmeno richiedere documentazione o chiarimenti;
- all'atto della risoluzione consensuale dei contratti, tra i quali, quello relativo alla cessione dei crediti ad , le parti dichiaravano reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra; CP_5
- in risposta alla richiesta del 01.04.2022 di pagamento dell'importo di € 447.736,69, controparte minacciava azioni legali, chiedendo la restituzione non solo della somma di € 6.512.478,20 versata a titolo di rimborso spese, ma di ulteriori € 18.856.651,20, per pretese non meglio specificate e in questa sede non riproposte;
- parte attrice chiedeva i giustificativi delle spese sostenute diversi anni prima in modo del tutto strumentale, consapevole dello stato di liquidazione della società, dell'intervenuto licenziamento di tutti i suoi dipendenti e quindi delle conseguenti difficoltà nel reperire una gran mole di documentazione risalente a diversi anni prima, e agiva al fine di ottenere somme indebite, il cui pagamento le era stato rimborsato dai propri mandanti;
inoltre, controparte poneva, a fondamento della propria richiesta, diverse fatture che non attenevano a rimborsi spese, ma a compensi o a note di credito, come si evinceva nelle causali;
infine, la somma delle fatture depositate da controparte e poste a fondamento del proprio preteso credito non ammontava all'importo richiesto, bensì alla minor cifra di
€ 6.141.460,53;
- i prospetti riepilogativi delle fatture, che solo in questa sede parte attrice lamentava come incomprensibili ed insufficienti, le erano stati frequentemente inviati in passato, senza che la stessa richiedesse chiarimenti o integrazioni;
- era corretta l'indicazione in “cifra tonda” delle spese corrisposte agli studi legali, considerando che la convenuta, per limitare i costi, concordava con primari studi legali italiani compensi forfettari per la gran mole di attività giudiziale e stragiudiziale da svolgere, senza pattuire i corrispettivi in relazione a singoli mandati.
Pertanto, richiamato il disposto dell'art. 4 comma 6 D.L.vo n. 231/2002, parte convenuta rilevava che diligenza e buona fede contrattuale avrebbero imposto alla società attrice di verificare di volta in volta l'adeguatezza della documentazione, non già solo in seguito alla richiesta di pagamento della convenuta dell'01.04.2022.
Inoltre, dichiarava di essere tuttora creditrice della somma di complessivi € RO
447.736,99, già più volte richiesta per le vie brevi, a titolo di corrispettivo contrattuale e di rimborso spese per l'attività svolta in favore di , in esecuzione dei contratti prodotti in Controparte_1 giudizio da controparte e dell'ulteriore contratto del 10.02.2018.
pagina 5 di 10 In conclusione, chiedeva il rigetto delle domande RO avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dell'importo di €
447.736,99, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
3. Respinta la domanda avanzata da parte attrice ai fini dell'emissione delle ordinanze ex artt. 186 bis/186 ter c.p.c. per l'importo di € 6.141.460,53, la causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale dedotta dalla parte convenuta, nei limiti indicati nell'ordinanza istruttoria del 17.07.2023.
All'esito dell'attività processuale svolta, ritenuta inammissibile la CTU chiesta da parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
4. La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La richiesta di restituzione di € 6.512.478,20 non risulta supportata da alcuna fonte contrattuale, contrariamente a quanto asserito da , dal momento che, in tutti i contratti Controparte_1 depositati, la clausola inerente al compenso riconosciuto dal subservicer nei confronti del proprio ausiliario recita, fatte salve lievi ed irrilevanti differenze, che “Al Compenso andrà aggiunto: - il rimborso delle spese vive per viaggi, trasferte e spese di rappresentanza, nonché il rimborso dei costi relativi a servizi, sia specifici che generali, prestati da terzi e le spese legali (il Rimborso Spese), dietro apposita fatturazione anch'essa semestrale, nonché; - i compensi liquidati dai Tribunali nei Giudizi, se Cont corrisposti dai Debitori Ceduti direttamente alla e da quest'ultima al Subservicer” (cfr. ad es. doc.
2 di parte attrice, punto 4.3 del contratto del 10.02.2018 avente ad oggetto la cessione dei crediti di
. Controparte_5
Parte attrice, infatti, fa discendere l'onere, in capo alla convenuta, di fornire i giustificativi delle spese sostenute nell'esecuzione dei rapporti contrattuali dalle clausole, anch'esse presenti in tutti i contratti, che prevedono che “l'Ausiliario si impegna ad operare in attuazione dell' con diligenza e Pt_2
Cont professionalità, per la migliore tutela delle ragioni creditorie della , nonché per il miglior assolvimento degli obblighi assunti dal nel Contratto di , attenendosi con CP_7 CP_8 scrupolo alle leggi e ai regolamenti in vigore” e “a collaborare costantemente e in buona fede con il
dando pronto riscontro alle richieste di quest'ultimo… affinché lo svolgimento CP_7 dell' abbia luogo secondo i criteri di efficienza e trasparenza” (cfr. doc. 2 attrice, artt.
8.1 e Pt_2
8.2). Questa tesi non è condivisibile, perché le clausole si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non stabiliscono particolari modalità di rendicontazione. pagina 6 di 10 Inoltre, sin dal primo contratto sottoscritto nel 2016 (cfr. doc. 1 attrice) le parti hanno sempre mantenuto lo stesso modus operandi nell'esecuzione dell'accordo e nella fatturazione dei costi e delle spese, in assenza di alcuna contestazione o richiesta di integrazione documentale.
Come ha specificato parte convenuta, in assenza di contestazioni dell'attrice, il rapporto contrattuale inter partes si è svolto per anni con reciproca soddisfazione, mediante una costante corrispondenza informativa e commerciale e con la periodica fatturazione prevista nel contratto, tanto per i compensi, quanto per i rimborsi delle spese;
in particolare, , una volta ricevute le Controparte_1 fatture da le annotava nella propria contabilità e ribaltava i relativi costi alle RO società VE ed ai relativi Servicer, provvedendo infine a pagare l'ausiliario, senza mai contestare alcunché né richiedere ulteriore documentazione.
Del resto, domandava, per la prima volta, la restituzione dell'importo Controparte_1 versato a titolo di rimborso spese, nel corso degli anni 2016-2021 di esecuzione dei rapporti contrattuali ormai esauriti, solo con la nota del 12.04.2022 (doc. 12 di parte attrice), a riscontro e in risposta alla diffida di controparte dell'1.04.2022, con la quale già in stato di liquidazione, RO domandava il saldo delle proprie spettanze.
In questo quadro, il fatto che abbia invocato un'interpretazione delle Controparte_1 clausole contrattuali nei termini suindicati, a distanza di sei anni dall'inizio dei rapporti contrattuali intrapresi con , si pone necessariamente in conflitto con il criterio di buona Parte_3 fede nell'interpretazione del contratto di cui all'art. 1366 c.c., traducendosi, così, in una lesione dell'affidamento ingenerato nella controparte circa la prassi sino a quel momento pacificamente seguita dai contraenti. Infatti, come rileva la Suprema Corte, è proprio dal principio di buona fede che discende la necessità di evitare la produzione di simili effetti, esigendo, tale criterio, che il contratto sia interpretato in base ad un “significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte” (Cass. civ. n. 6675/2018).
Inoltre, parte convenuta ha correttamente rilevato come la domanda di controparte si ponga in palese violazione dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 231/2002, secondo il quale “Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.
L'accordo deve essere provato per iscritto.”.
pagina 7 di 10 Alla luce delle clausole contrattuali che prevedevano determinate modalità di pagamento e di fatturazione, tenuto conto della prassi continuativamente seguita nel corso degli anni di esecuzione dei plurimi rapporti negoziali intercorsi tra le parti, onere di diligenza e buona fede contrattuale imponevano ad , società inglese con sede a Londra, operante in ambito Controparte_1 internazionale e qualificatasi in atti come leader nel settore delle operazioni di cartolarizzazione, di verificare di volta in volta regolarità ed adeguatezza della documentazione ricevuta da
[...]
non già decorsi molti anni dai pagamenti ed in occasione di una diffida ricevuta da CP_2 controparte dopo l'esaurimento dei rapporti contrattuali.
Parte attrice, inoltre, non ha contestato in nessuno dei propri atti la circostanza di aver ricevuto dalle società VE, una volta registrate le fatture inviate da i relativi importi da RO restituire. Oltretutto la circostanza è documentata dalla corrispondenza intervenuta tra la convenuta ed il legale rappresentante dell'attrice, dott. , il 21.09.2020 (cfr. e-mail allegate alla Controparte_3 fattura n. 160/2020, doc. n. 56), nonché dal “File ribaltamento costi” (cfr. doc. n. 149) e dalle fatture per ribaltamento dei costi emesse da nei confronti delle società VE Controparte_1
(cfr. docc. nn. 150-201). Essa risulta altresì confermata ex art. 232 c.p.c. dalla mancata comparizione del legale rappresentante all'interrogatorio formale che gli è stato deferito, nonché dalle dichiarazioni rese da due testimoni in sede di verbale di udienza del 26.10.2023: (sorella di Testimone_1 Per_1
titolare della convenuta, che possiede quote della società e che lavorava all'interno della stessa,
[...] seguendo le procedure e le pratiche del ribaltamento dei costi) e (consulente finanziario, Persona_2 che era stata dirigente di dal giugno 2018 fino al termine del 2021, avendo RO prima ricoperto il ruolo di consigliere nel consiglio di amministrazione).
Quanto all'onere probatorio, a fronte della mancanza di supporto documentale e probatorio della domanda di parte attrice, parte convenuta ha depositato ampia documentazione giustificativa delle proprie ragioni, con particolare riguardo ai contratti conclusi con gli studi legali, contenenti la pattuizione di compensi forfettari (docc. 3, 4), ai prospetti riepilogativi delle fatture per rimborso spese trasmessi ad (doc. 5), agli ulteriori prospetti riepilogativi delle fatture Controparte_1 prodotti in giudizio (doc. 6 e documentazione prodotta in allegato alle memorie istruttorie).
Si rileva, infine, che negli accordi di risoluzione dei contratti (doc. 61 di parte convenuta) CP_1
dichiarava e riconosceva “che l'Ausiliario ha svolto le attività di cui al Contratto di
[...]
Servizi con la massima diligenza, professionalità ed accuratezza, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nel Contratto di Servizi medesimo e di quelli previsti dalla normativa e dalla regolamentazione di settore” (art. 5.2) e precisava “di aver costantemente monitorato e verificato le attività eseguite dall'Ausiliario, riconoscendone (…) il puntuale e corretto adempimento, anche in termini di pagina 8 di 10 reportistica e flussi informativi” (art. 5.3), affermando di rinunciare a qualsiasi diritto, pretesa, eccezione o rivendicazione, attuale e/o potenziale, nei confronti dell'ausiliario, afferente l'esecuzione dei contratti medesimi, e di non aver più nulla a pretendere con riguardo ai rapporti con lui intercorsi
(art. 6.1).
Pertanto, l'azione proposta da parte attrice, oltre che infondata, risulta inammissibile perché riferita a diritti che sono già stati oggetto di rinuncia.
5. È da accogliere, invece, la domanda riconvenzionale proposta da volta ad RO ottenere la condanna di al pagamento dell'importo di € 447.736,99. Controparte_1
In particolare, tale somma è costituita dal compenso maturato per operazioni di cartolarizzazione che hanno interessato i cessionari (Comparto Controparte_9 CP_10 Controparte_5
III) e come da fatture e note pro-forma, per € 412.420,69 (cfr. docc. 8 e 9 di parte Controparte_11 convenuta), nonché dalle spese relative ai compensi anticipati in favore dell'Avv. Paolini, incaricato dall'attrice della gestione di taluni contenziosi, per € 35.316,00 (cfr. doc. 10 convenuta).
Del resto, nelle proprie difese parte attrice non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni professionali di controparte, né che avesse sostenuto i costi dei quali ha RO chiesto il rimborso, limitandosi ad affermare che l'omesso pagamento della somma ut supra era determinato dal mancato incasso dalle operazioni di cartolarizzazione con PJT 2411, Toro 1, Ottante Cont
(Comparto III) e . CP_11
Tuttavia, tale giustificazione appare priva di rilievo, dal momento che il pagamento del compenso, così come quello delle spese sostenute, non era contrattualmente condizionato al previo incasso, da parte di
, delle somme dovute dai suoi mandanti veicoli di cartolarizzazione. Controparte_1
Né appare coerente con il principio di non contestazione la sola affermazione di parte attrice, secondo cui l'attività ed i costi della convenuta non sarebbero provati, in assenza di alcuna negazione del fatto storico specifico (Cass. civ. n. 17889/2020).
In conclusione, parte attrice è tenuta a corrispondere all'odierna convenuta la somma richiesta di €
447.736,99, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte attrice;
la liquidazione è operata in base al valore della domanda principale e in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge le domande proposte da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto:
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , della somma RO di € 447.736,99, oltre ad interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese RO di lite, che liquida in complessivi € 1.214,00 per anticipazioni ed € 64.138,00 per compensi, oltre ad
IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 28 agosto 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
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