Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. CO Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5880/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in Parte_1 data 11/03/1974, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA T. TASSO N. 4, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO CALOGERO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA TORQUATO TASSO n. 4, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO CALOGERO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/12/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 17/11/2003); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) La NO unitamente ai figli CO, Parte_1 Per_1
e al figlio minore , continueranno ad abitare l'immobile di recente _2 assegnazione sito in Via Mosca n. 48, Palermo, adibito a casa familiare, il cui onere economico, per tutta la durata del contratto e anche in ipotesi di eventuale rinnovo, continuerà a gravare in capo al SI , in Controparte_1 forza della delegazione di pagamento sopra emarginata e disciplinata dal citato art. 3 del contratto allegato.
3) Il figlio minore, , viene affidato in maniera condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, sport, tempo libero ….) verrà presa in accordo tra i due genitori. Il minore ER
manterrà la propria dimora stabile e prevalente unitamente alla madre
[...] presso l'abitazione sita in Palermo, via Mosca n. 48, assegnata in questa sede alla NO . Parte_1
3) Nulla dovendosi convenire in merito ai figli ormai maggiorenni, CO
e , liberi di frequentare i genitori secondo le rispettive esigenze e con Per_1 le tempistiche che vorranno, le Parti, tenuto conto degli impegni lavorativi delle stesse e considerato che il OR , per ragioni di servizio, risulta ER spesso impegnato in missioni che lo tengono lontano da Palermo per diversi giorni consecutivi, concordano che quest'ultimo potrà trascorrere con il figlio il tempo che riterrà necessario e ogni qualvolta il figlio vorrà stare con il _2 padre, senza limite temporale.
In caso di disaccordo tra i genitori, si conviene che il figlio trascorrerà con il padre il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 22.30 e il fine settimana dalle
2 19.00 del venerdì alle 22.30 della domenica. Si conviene sin da adesso che tali giorni e tali orari, in ogni caso, potranno essere concordemente modulati tra i coniugi di settimana in settimana, con il dovuto preavviso, in ragione dei turni di servizio che verranno assegnati al SI e degli impegni scolastici ER ed extrascolastici dei figli.
4) Le festività calendate, religiose e civili, verranno trascorse dal figlio , _2 alternativamente, di anno in anno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, fermo restando che le preferenze dei figli prevarranno sulla volontà dei genitori e sulle clausole del presente accordo. Ferma restando la libertà delle parti di modulare di volta in volta modalità e termini diversi da quelli a seguire indicate in ragione del fatto che il OR , per ragioni di servizio, come detto, ER risulta spesso impegnato in missioni che lo tengono lontano da Palermo per diversi giorni consecutivi, si conviene che:
a) Il giorno di Natale, il I° gennaio ed il giorno di Pasqua, il figlio _2 trascorrerà con i genitori, alternativamente, di anno in anno, il pranzo o la cena del giorno festivo. Lo stesso dicasi per i giorni dei compleanni del figlio, fermo restando che le preferenze di quest'ultimo prevarrà sulla volontà dei genitori e sulle clausole del presente accordo. Il minore potrà trascorrere con ognuno dei genitori il giorno del compleanno di questi ultimi.
b) Durante il periodo estivo, ognuno dei genitori, compatibilmente con le ferie lavorative estive, avrà diritto, ogni anno, di trascorrere con il figlio _2 un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto
(alternativamente, di anno in anno, le prime due settimane o le ultime due), oppure una settimana a luglio e una ad agosto, da concordare con l'altro genitore con un preavviso da comunicare entro il 30 giugno, fermo restando che le preferenze del figlio prevarrà, anche in questo caso, sulla volontà dei genitori e sulle clausole del presente accordo.
5) Il Sig. verserà alla NO , a titolo di contributo per ER Parte_1 il mantenimento di quest'ultima e a decorrere dal mese di gennaio 2025, la somma di € 300,00 mensili entro e non oltre il giorno 23 di ogni mese, in concomitanza con l'accredito dello stipendio. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat secondo le previsioni di legge. Si precisa che per il corrente mese di dicembre 2024 il SI ha già provveduto al ER
3 versamento del predetto importo.
6) Il Sig. verserà alla NO , a titolo di contributo per ER Parte_1 il mantenimento del figlio minora , la somma di € 200,00 mensili entro e _2 non oltre il giorno 23 di ogni mese, in concomitanza con l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat secondo le previsioni di legge. Si precisa che per il corrente mese di dicembre 2024 il SI ha già provveduto al ER versamento del predetto importo.
7) Quanto all'assegno Unico Universale, allo stato attuale pari ad € 398,00
e percepito dal OR mediante accredito sul proprio conto corrente, ER quest'ultimo, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso (dicembre
2024) spetterà nella misura del 100% alla SIa . Il SI Parte_1
, per le ragioni che precedono, non appena riceverà l'accredito del ER mese di dicembre 2024 provvederà a versarlo in favore della SIa
. Parte_1
Al contempo, il OR presta si d'ora il proprio consenso ER irrevocabile affinché il coniuge possa, a decorrere dal mese di gennaio 2025, richiedere direttamente all'INPS l'erogazione dell'intero importo e l'accredito sul rispettivo conto corrente. Le parti convengonoespressamente che, ove la SIa , per qualsiasi ragione, riscontri difficoltà o impedimenti di Parte_1 qualsivoglia natura nel richiedere l'erogazione in proprio del predetto beneficio, lo stesso potrà continuare ad essere richiesto dal (ed erogato in favore del) SI , il quale si obbliga sin d'ora a versare il relativo ER importo nei confronti della SIa , lo stesso giorno dell'accredito Parte_1 sul proprio conto corrente.
8) Le spese straordinarie che riguardano il figlio minore e quelle che _2 riguardano i figli maggiorenni CO e verranno suddivise tra i Per_1 coniugi nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, tra le spese straordinarie rimborsabili (limitatamente all'aliquota dovuta da altro genitore), anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori, rientreranno:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture
4 pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola
Tra le spese straordinarie il cui accordo è subordinato al preventivo accordo tra i genitori, rientreranno:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre- scuola e dopo-
5 scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole- guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle, dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
in tal caso, l'altro genitore dovrà comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di detto riscontro, la spesa preventivamente comunicata dovrà reputarsi consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza;
nel caso, invece, sia comunicato dall'altro genitore un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Infine, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
9) I coniugi concordano che l'autovettura Citroen C1 targata DJ401HK e il motociclo Vespa 50 hp targato X98GLS, già intestati al OR ER rimarranno nella esclusiva disponibilità della NO , sulla quale Parte_1 graverà d'ora in poi il relativo obbligo assicurativo, mentre l'autovettura
Peugeot 5008 targata EN234XC, anch'essa intestata al SI CP_1
, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso.
[...]
6 10) I coniugi - fermo restando che i mobili presenti all'interno della casa familiare, assegnata in questa sede alla SIa , rimarranno nella Parte_1 disponibilità esclusiva di quest'ultima e dei figli - concordano che provvederanno in un secondo tempo alla divisione (volontaria o giudiziale) dei beni rimasti in comunione, le cui spese di mantenimento e gestione ordinaria e straordinaria restano a carico di entrambi i comproprietari.
11) Le parti convengono che le spese di luce e gas che verranno fatturati a decorrere dal mese di gennaio 2025 ed inerenti l'immobile di via Mosca n. 48, adibito a casa familiare, così come le spese di condominio e quelle inerenti il servizio idrico condominiali, saranno a carico della SIa . Al Parte_1 contempo le spese relative all'ADSL o al servizio internet inerente il predetto immobile, in linea di continuità con quanto fatto sino ad oggi, graverà in capo al SI . Controparte_1
12) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, la Parti fanno rinvio al codice civile e alle leggi che regolano la materia, nonché, per ciò che attiene la regolamentazione delle spese, al Protocollo stipulato tra il Tribunale di
Palermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2.7.2019 e ss.mm.ii.
13) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
15) Le spese del procedimento rimangono compensate tra le Parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 57 P. 2, S. A, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
7 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore CO Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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