Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2026REG.PROV.COLL.
N. 07847/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7847 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 176/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. OB IC LM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR Liguria l’ordinanza n. 31/17, con la quale il Comune di Monterosso al Mare le ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Monterosso al Mare ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 176/23 il TAR Liguria ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; 2) riproposizione dei vizi non esaminati: violazione dell’art. 23 del locale PRG; violazione degli artt. 2 e 16 d. lgs. n. 285/92, e del relativo Regolamento di attuazione; eccesso di potere; 3) in via subordinata: violazione degli artt. 31 d.P.R. n. 380/01; 10 e 45 L.R. n. 16/08; difetto di istruttoria e di motivazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Monterosso al Mare ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è infondato.
3. Le opere realizzate dall’appellante sono le seguenti:
a) opere in difformità della concessione edilizia n. 23/1997, consistenti nel diverso posizionamento del sedime nel quale doveva essere realizzato il fabbricato, nell’utilizzo di diverso materiale per il rivestimento dello stesso (muratura intonacata anziché pietra locale), nella realizzazione della finestra nel prospetto ovest di dimensioni diverse da quelle autorizzate con provvedimento del servizio Beni Ambientali (80 cm. di larghezza anziché 1,00) – c.d. Manufatto A;
b) ampliamento del fabbricato originariamente edificato in forza della sopra menzionata concessione edilizia n. 23/1997 consistente nella realizzazione di un locale ad uso cantina/deposito attrezzi nel lato sud del fabbricato della superficie netta interna di circa 14,91 mq. di altezza utile interna di 2,75 mt – c.d. Manufatto B;
c) ampliamento di circa 8,77 mq. di superficie netta, per un’altezza netta interna di circa 2,58 m. nel lato monte del fabbricato, comunicante con il fabbricato principale attraverso un varco realizzato su parete in mattoni – c.d. Manufatto C;
d) fabbricato di dimensioni di circa 4,05 m × 3,00 m, per una superficie lorda di circa 12,15 mq. realizzato in parte in legno e parte in lamiera, con altezza media di circa 2,45 m, con basamento in calcestruzzo di altezza 0,10 m – c.d. Manufatto D;
e) pavimentazione in calcestruzzo esterna al fabbricato per un totale di circa 19,98 mq;
f) muro di contenimento terreno, in pietra e calcestruzzo, adiacente al nuovo locale di cui al punto b), di lunghezza di circa 1,05 m, e realizzazione di muro di contenimento terreno, in pietra e calcestruzzo, di circa 14,70 m di lunghezza e altezza variabile da 0,00 m. a m. 1,52 circa.
4. Orbene, trattandosi di interventi determinanti creazioni di nuove superfici e volumi, la loro realizzazione richiedeva il rilascio del previo titolo edilizio, nella specie o insussistente, o comunque rilasciato (concessione edilizia n. 23/1997) per la realizzazione di interventi diversi da quelli concretamente realizzati.
5. La pacifica insussistenza del titolo edilizio è confermata dalla presentazione, da parte dell’appellante, di n. 3 istanze di sanatoria edilizia (art. 36 d.P.R. n. 380/01 - TUE), e di un’ulteriore istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 d. lgs. n. 42/04); istanze che l’appellante non avrebbe avuto ragione di presentare, se non sul presupposto della consapevolezza della natura abusiva delle opere da lei realizzate.
Pertanto, la negazione del carattere abusivo delle opere realizzate dall’appellante – in assenza di atti di rinuncia alle predette istanze di sanatoria, che conseguirebbero al riconoscimento di un preteso errore di valutazione da parte sua – integra un non consentito venire contra factum proprium , la qual cosa impone il rigetto delle relative censure.
6. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dal provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica intervenuto con riferimento al Manufatto A, stante sia l’autonomia di tale provvedimento rispetto al diverso titolo edilizio (cfr, in tal senso, C.d.S, II, 26.10.2023, n. 9263), e sia la natura parziale e condizionata del titolo paesaggistico, il quale imponeva prescrizioni (e segnatamente: la chiusura di un’intercapedine, nonché il ripristino dell’altezza originaria, in conformità a quanto previsto dalla C.E. n. 23/97) mai attuate dall’appellante.
7. Per tali ragioni, del tutto inconferenti risultano le ulteriori argomentazioni contenute alle pp. 8-13 dell’atto di appello, volte a dimostrare la liceità degli interventi realizzati dall’appellante, essendo le stesse in stridente e insanabile contrasto con l’avvenuta presentazione, da parte dell’appellante, di ben quattro istanze di sanatoria (di cui tre istanze di sanatoria edilizia, e una di sanatoria paesaggistica), tutte logicamente e giuridicamente presupponenti la piena consapevolezza, da parte dell’appellante, della natura abusiva delle opere da lei realizzate.
8. A ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam , che:
- il diverso posizionamento di immobili (Manufatto A) deve ritenersi variazione essenziale rispetto a quanto assentito con la predetta C.E. n. 23/97, e dunque non assentita da tale titolo;
- l’ampliamento del deposito attrezzi (Manufatto B), rispetto a quanto assentito dalla C.E. n. 23/97 non è interrato, atteso che dalle foto in atti emerge la sua visibilità sia lateralmente, sia di fronte, sia nella parte superiore; pertanto, anche rispetto ad esso occorreva il previo rilascio del titolo, trattandosi di ampliamento di un manufatto originariamente assentito;
- in relazione al Manufatto C, trattasi parimenti di un ampliamento di un immobile esistente, come tale non assistito da alcun titolo edilizio;
- in relazione al Manufatto D, trattasi di fabbricato autonomo, come tale necessitante di titolo edilizio, nella specie insussistente;
- infine, la pavimentazione in cls esterna al fabbricato e i muri di contenimento integrano nuove superfici, e richiedevano pertanto il rilascio del previo titolo edilizio. Al qual riguardo, non risulta dimostrato che i muri siano stati realizzati sull’area di sedime di quelli precedenti, che l’appellante assume essere andati distrutti a seguito dei danni provocati dall’alluvione del 2011, talché la relativa censura deve ritenersi inconferente ai fini in esame.
9. Alla luce di tali considerazioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
10. Con l’ulteriore motivo di gravame l’appellante deduce che nessun silenzio-rigetto si sarebbe formato in relazione alle istanze da lei presentate ex art. 36 TUE.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, posto che, essendo ampiamente decorso il termine previsto dall’art. 36 TUE, e non essendo stato emesso il relativo provvedimento finale (anche in ragione della mancata evasione, da parte dell’appellante, delle richieste di integrazioni documentali da parte del Comune), su tali istanze deve ritenersi maturato il silenzio-rigetto, ai sensi dell’art. 36 comma 3 TUE.
11. Conclusivamente, l’appello principale è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Al rigetto dell’appello principale consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante incidentale.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, nonché sull’appello incidentale, così provvede:
- rigetta l’appello principale;
- dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Monterosso al Mare, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AB ER, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
OB IC LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB IC LM | AB ER |
IL SEGRETARIO