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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 340/2023 R.G., promossa da
(cod.fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gaetano Maccarrone,
Appellante
CONTRO
(cod.fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Valentina Schilirò,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.332/2023, depositata in data 30 gennaio 2023, il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da
[...]
volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire Parte_1
la pensione di reversibilità del padre, , deceduto in Belpasso Persona_1
il 30.5.2019; per l'effetto, condannava l' a corrispondere detta pensione in CP_1
favore della ricorrente con decorrenza dall'1.6.2019, nella misura determinata in considerazione del reddito della stessa percepito, costituito dalla pensione di inabilità.
Il tribunale, ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevava la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità (vivenza a carico del soggetto defunto, inabilità al lavoro della figlia maggiorenne); affermava che la pensione di inabilità corrisposta dall' (€ CP_1
289,24 mensili) alla ricorrente da sola non poteva costituire un mezzo di sostentamento sufficiente per vivere, ma richiedeva di essere integrato da aiuti economici regolari e costanti, non provenienti dal coniuge separato (stando alle condizioni di separazione), né da altri obbligati, ma solo dal padre deceduto con il quale la ricorrente aveva convissuto. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato Parte_1
in data 8.5.2023; resisteva al gravame l' CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di interessi legali.
Deduce di avere richiesto con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, oltre al riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione del proprio padre, il riconoscimento degli interessi legali dovuti ex lege; che il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto alla pensione senza tuttavia pronunciarsi sugli interessi legali richiesti.
2. Con altro motivo impugna il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, stante l'integrale accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Entrambi i motivi di appello sono fondati.
3.1. In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione CP_1 della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (Cass. 18241/2011). A tale principio si è attenuto il giudice di primo grado, il quale tuttavia ha omesso di pronunciare in ordine al diritto e alla decorrenza degli interessi legali. Tali interessi sono dovuti in tale misure (legale), in ragione del ritardo con il quale sono stati corrisposti gli arretrati, essendo stato il diritto alla pensione di reversibilità negato in sede amministrativa e riconosciuto solo in via giudiziaria, dalla sentenza oggetto del presente gravame. La decorrenza degli interessi va ancorata a quella della pensione, con riferimento ai ratei via via maturati, non potendosi accogliere la prospettazione dell secondo cui la CP_1
decorrenza dovrebbe essere fissata nella data della sentenza, posto che il credito pensionistico è sorto in ragione della sussistenza dei requisiti di legge alla data del decesso del de cuius.
3.2. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. sent. n. 77/2018).
Nel caso in esame, una volta escluse le prime due ipotesi, non si ravvisano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese processuali: “Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Cassazione civile sez. II, 21/06/2022, n.20049). Il generico rinvio alla “complessità della questione trattata” non può dunque giustificare la compensazione delle spese processuali, così come tale effetto non può essere prodotto dalla mancata annotazione nei registri anagrafici della separazione coniugale dell'appellante, essendo lo stato di separata regolarmente annotato nei registri degli atti di matrimonio sulla base di una sentenza di omologa della separazione risalente all'anno 1995, per cui la circostanza ben poteva essere diligentemente acquisita dall'ente previdenziale anche in sede amministrativa.
4. L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'ente appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della controversia, limitato al devolutum nel presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Maccarrone.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata che nel resto conferma, condanna l' al CP_1
pagamento, in favore dell'appellante, degli interessi legali sui ratei di pensione di reversibilità via via maturati a far data dall'1.6.2019.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore CP_1
dell'avv. Gaetano Maccarrone, di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €
4.638,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente, oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
20/02/2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese