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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 9 dicembre 2024 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281 UNDECIES. iscritto al r.g. n.19521-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
, , nata in C.F._1 Parte_2
Ecuador il 26.03.1962 c.f. C.F._2 Parte_3
, nato in [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_4
nata C.F._4 Parte_5 in Ecuador il 24.04.1963 c.f. , C.F._5 [...]
, nata in [...] il [...]; Parte_6 Parte_7
, nata in [...] il [...].
[...]
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. C.F._6
, PEC giusta procure allegate al
[...] Email_1 fascicolo telematico
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_1
dello Stato
Resistente contumace E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
- “…..sono discendenti diretti di , cittadina italiana, nata il Persona_1
08.05.1857 a Napoli (NA) (doc. 2), la quale successivamente emigrava in
Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi argentina (doc.3), ove si univa in matrimonio nel 1876 con
”. Persona_2
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
La summenzionata legge, disciplina all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recita: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. I ricorrenti sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana.
Il non è costituito. Si procede in contumacia. Controparte_1
Il PM si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale:“ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale CP_1 del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata. In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna. Nel caso di specie può ritenersi che la sig.ra , alla luce Persona_1 delle previsioni contenute nel citato art 1 L. 555/1912, da un lato, si vedeva riconoscere la titolarità dello status di “cittadina italiana” in quanto figlia di padre cittadino italiano, ma dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si vedeva negare il diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli. La stessa in ogni caso ha mantenuto la cittadinanza italiana fin dalla nascita in quanto discendente da genitori italiani ed ha validamente trasmesso la cittadinanza ai discendenti pur avendo contratto matrimonio. Gli attuali ricorrenti-discendenti sono legittimati a richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis dalla stessa. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Pt_8
Benvero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono. Per quanto dedotto in fatto e diritto gli odierni ricorrenti hanno diritto a vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis atteso che dai documenti prodotti risulta chiaro che la signora ha Persona_1 mantenuto la cittadinanza italiana pur avendo contratto matrimonio con cittadino straniero.
Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti come sopra generalizzati:
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7
, sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da
[...] cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
- all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Napoli (NA) quale Comune di nascita dell'ava italiana, di procedere alle dovute annotazioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del
Comune;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello
status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 7 gennaio 2025
Il Gop Dott.ssa Antonietta De Simone
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 9 dicembre 2024 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281 UNDECIES. iscritto al r.g. n.19521-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
, , nata in C.F._1 Parte_2
Ecuador il 26.03.1962 c.f. C.F._2 Parte_3
, nato in [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_4
nata C.F._4 Parte_5 in Ecuador il 24.04.1963 c.f. , C.F._5 [...]
, nata in [...] il [...]; Parte_6 Parte_7
, nata in [...] il [...].
[...]
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. C.F._6
, PEC giusta procure allegate al
[...] Email_1 fascicolo telematico
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_1
dello Stato
Resistente contumace E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
- “…..sono discendenti diretti di , cittadina italiana, nata il Persona_1
08.05.1857 a Napoli (NA) (doc. 2), la quale successivamente emigrava in
Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi argentina (doc.3), ove si univa in matrimonio nel 1876 con
”. Persona_2
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apostille.
Detta cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni.
La summenzionata legge, disciplina all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recita: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. I ricorrenti sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana.
Il non è costituito. Si procede in contumacia. Controparte_1
Il PM si è espresso con parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale:“ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale CP_1 del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata. In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna. Nel caso di specie può ritenersi che la sig.ra , alla luce Persona_1 delle previsioni contenute nel citato art 1 L. 555/1912, da un lato, si vedeva riconoscere la titolarità dello status di “cittadina italiana” in quanto figlia di padre cittadino italiano, ma dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna, si vedeva negare il diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli. La stessa in ogni caso ha mantenuto la cittadinanza italiana fin dalla nascita in quanto discendente da genitori italiani ed ha validamente trasmesso la cittadinanza ai discendenti pur avendo contratto matrimonio. Gli attuali ricorrenti-discendenti sono legittimati a richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis dalla stessa. Ne consegue che i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra Pt_8
Benvero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono. Per quanto dedotto in fatto e diritto gli odierni ricorrenti hanno diritto a vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis atteso che dai documenti prodotti risulta chiaro che la signora ha Persona_1 mantenuto la cittadinanza italiana pur avendo contratto matrimonio con cittadino straniero.
Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti come sopra generalizzati:
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7
, sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da
[...] cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana;
- all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Napoli (NA) quale Comune di nascita dell'ava italiana, di procedere alle dovute annotazioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del
Comune;
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello
status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 7 gennaio 2025
Il Gop Dott.ssa Antonietta De Simone