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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1981/2025 promossa da:
DA (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA D'ADDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da conclusioni di cui al verbale di udienza del 3/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/04/2025, la ricorrente, DA , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in MILANO in data 05/05/2015 con CP_1
e che dalla loro unione sono nate le figlie (C.F. ) in data 18.05.2016 e Per_1 C.F._3
(C.F. in data 4.07.2017, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo Per_2 C.F._4
scioglimento del matrimonio civile, alle medesime condizioni di cui alla separazione, previo aumento del contributo al mantenimento delle minori posto a carico del padre.
All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era pagina 1 di 7 costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., emettendo gli ulteriori provvedimenti provvisori in assenza a favore della prole da tutelare. Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Ciò premesso , la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente con sentenza n. 837/2023 del Tribunale di Bergamo (passata in giudicato, v. documenti in atti). La ricorrente dichiarava che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento delle due figlie minori e dagli atti e Per_1 Per_2
dalla dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente si rileva una obiettiva lontananza del padre dalla vita delle minori, atteso che il genitore, anche dopo la separazione, non ha mai esercitato il diritto di visita, rendendosi di fatto irreperibile, e non ha mai versato alcunchè per il mantenimento delle figlie, tanto è che la madre è stata costretta a sporgere denuncia - querela nei confronti del marito ai sensi dell'art. 570 bis c.p.
In tale ottica, dette circostanze legittimano, nel prioritario interesse delle minori, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti la vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile anche considerato che il padre risulta allo stato irreperibile e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le inclinazioni e soprattutto le esigenze di salute delle due figlie.
Ad ogni modo, anche a non voler considerare le allegazioni di cui al corso introduttivo della ricorrente, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli infatti, pur regolarmentee tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza presidenziale né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa pagina 2 di 7 costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso e genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione , verso la prole.
La madre, per contro, anche da quando il marito è andato via di casa, si è occupata in modo esclusivo – col solo aiuto della figlia maggiore - della cura dei due minori, prendendo anche permessi di lavoro per accompagnarli alle visite e ai percorsi consigliati, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il regime che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e delle loro necessità; quest'ultima potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minore in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due figli e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alle questioni sanitarie, scolastiche, nonché ad ottenere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
Considerato il diritto alla bigenitorialità del minore e lo stato di reperibilità paterno, va confermato altresì che eventuali frequentazioni tra padre e figli debbano venire previo accordo con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà dei figli ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti.
Non da ultimo, il Tribunale ritiene superfluo e l'ascolto delle due minori, in ragione della tenera età e tenuto conto del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente procedimento, attesa la sua mancata partecipazione anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento alle figlie.
3. Mantenimento della prole
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento pagina 3 di 7 di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere confermato l'obbligo in capo a resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 250 per ogni figli (€ 500 complessive), ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
L'assegno unico e universale per le minori spetta ex lege alla madre affidataria.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di costituzione da parte resistente, nulla si dispone in ordine le stesse, che resteranno di conseguenza carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra DA Parte_1
e , in MILANO in data 05/05/2015 (iscritto nei Registri dello
[...] CP_1
Stato civile del Comune di MILANO, anno 2015, atto n. n. 535 - Anno 2015 - P. I);
2. AFFIDA le due figlie minori (C.F. ) nata il [...] e Per_1 C.F._3
(C.F. nata il [...] in [...] esclusiva alla madre ricorrente Per_2 C.F._4 ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la figlia minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio delle minori .
Dispone che la madre comunichi al padre resistente – allorquando quest'ultimo si renderà reperibile – le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qual ora intendesse ripristinare con serietà e continuità la pagina 4 di 7 relazione con le figlie, nel rispetto della volontà di queste ultime;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €500 (€ 250 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per pagina 5 di 7 iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante pagina 6 di 7 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
6. DISPONE che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla madre affidataria, come per legge;
7. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
8. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Angiola Arancio Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1981/2025 promossa da:
DA (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA D'ADDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da conclusioni di cui al verbale di udienza del 3/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02/04/2025, la ricorrente, DA , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in MILANO in data 05/05/2015 con CP_1
e che dalla loro unione sono nate le figlie (C.F. ) in data 18.05.2016 e Per_1 C.F._3
(C.F. in data 4.07.2017, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo Per_2 C.F._4
scioglimento del matrimonio civile, alle medesime condizioni di cui alla separazione, previo aumento del contributo al mantenimento delle minori posto a carico del padre.
All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era pagina 1 di 7 costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., emettendo gli ulteriori provvedimenti provvisori in assenza a favore della prole da tutelare. Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Ciò premesso , la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente con sentenza n. 837/2023 del Tribunale di Bergamo (passata in giudicato, v. documenti in atti). La ricorrente dichiarava che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento delle due figlie minori e dagli atti e Per_1 Per_2
dalla dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente si rileva una obiettiva lontananza del padre dalla vita delle minori, atteso che il genitore, anche dopo la separazione, non ha mai esercitato il diritto di visita, rendendosi di fatto irreperibile, e non ha mai versato alcunchè per il mantenimento delle figlie, tanto è che la madre è stata costretta a sporgere denuncia - querela nei confronti del marito ai sensi dell'art. 570 bis c.p.
In tale ottica, dette circostanze legittimano, nel prioritario interesse delle minori, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti la vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile anche considerato che il padre risulta allo stato irreperibile e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le inclinazioni e soprattutto le esigenze di salute delle due figlie.
Ad ogni modo, anche a non voler considerare le allegazioni di cui al corso introduttivo della ricorrente, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli infatti, pur regolarmentee tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza presidenziale né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa pagina 2 di 7 costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso e genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione , verso la prole.
La madre, per contro, anche da quando il marito è andato via di casa, si è occupata in modo esclusivo – col solo aiuto della figlia maggiore - della cura dei due minori, prendendo anche permessi di lavoro per accompagnarli alle visite e ai percorsi consigliati, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il regime che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e delle loro necessità; quest'ultima potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minore in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei due figli e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alle questioni sanitarie, scolastiche, nonché ad ottenere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
Considerato il diritto alla bigenitorialità del minore e lo stato di reperibilità paterno, va confermato altresì che eventuali frequentazioni tra padre e figli debbano venire previo accordo con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà dei figli ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti.
Non da ultimo, il Tribunale ritiene superfluo e l'ascolto delle due minori, in ragione della tenera età e tenuto conto del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente procedimento, attesa la sua mancata partecipazione anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento alle figlie.
3. Mantenimento della prole
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento pagina 3 di 7 di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere confermato l'obbligo in capo a resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 250 per ogni figli (€ 500 complessive), ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
L'assegno unico e universale per le minori spetta ex lege alla madre affidataria.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di costituzione da parte resistente, nulla si dispone in ordine le stesse, che resteranno di conseguenza carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra DA Parte_1
e , in MILANO in data 05/05/2015 (iscritto nei Registri dello
[...] CP_1
Stato civile del Comune di MILANO, anno 2015, atto n. n. 535 - Anno 2015 - P. I);
2. AFFIDA le due figlie minori (C.F. ) nata il [...] e Per_1 C.F._3
(C.F. nata il [...] in [...] esclusiva alla madre ricorrente Per_2 C.F._4 ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la figlia minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio delle minori .
Dispone che la madre comunichi al padre resistente – allorquando quest'ultimo si renderà reperibile – le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qual ora intendesse ripristinare con serietà e continuità la pagina 4 di 7 relazione con le figlie, nel rispetto della volontà di queste ultime;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €500 (€ 250 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per pagina 5 di 7 iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante pagina 6 di 7 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
6. DISPONE che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla madre affidataria, come per legge;
7. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
8. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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