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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 677/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BARBIERI ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-6-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio quale amministratore del Parte_1 CP_2
Condominio Indipendenza 3/11 in Ferrara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la parte convenuta, con riferimento al credito indicato in premessa, è tenuta ex art. 63, Disp. Att. Cod. Civ. a comunicare alla parte attrice i dati dei condomini morosi e segnatamente nominativo, codice fiscale, gli importi dovuti e non corrisposti al Condominio
Indipendenza 3-11 con rispettiva quota millesimale;
- condannare conseguentemente parte convenuta
a consegnare alla parte attrice un elenco completo con i dati dei condomini morosi e, segnatamente nominativo, codice fiscale gli importi dovuti e non corrisposti al condominio Indipendenza 3-11 in ragione delle tabelle millesimali di quest'ultimo; - disporre ex art. 614 bis c.p.c. a carico della parte
pagina 1 di 4 convenuta il termine per adempiere di giorni dieci, ovvero il diverso maggiore o minore termine ritenuto di giustizia, decorrente dalla notificazione del provvedimento di condanna alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, ponendo sin d'ora a carico della stessa parte convenuta la somma di €
30,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta o equa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo. - In ogni caso con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
La convenuta è rimasta contumace.
A fondamento della spiegata domanda, la società ricorrente ha dedotto e documentato quanto segue:
- in virtù del decreto ingiuntivo N. 1682/2024 ing. – 3711/2024 R.G. emesso il 20.10.2024 il
Giudice di Pace di Ferrara ingiungeva al sito in Parte_2
Ferrara, Via Indipendenza 3/11, codice fiscale in persona dell'amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore con studio in Ferrara, Via XXV Aprile, Controparte_1
n. 65, di pagare alla ricorrente la somma di € 2.060,17 per capitale, oltre interessi di mora maturati dalla scadenza al saldo, oltre le spese d'ingiunzione liquidate in € 400,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario, accessori di legge e successive occorrende (doc. 1);
- in data 20.11.2024 ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al predetto condominio
(doc.2) il quale non proponeva opposizione nei termini di legge e, pertanto, in data 10.02.2025 veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. (doc.3);
- in forza di detto titolo in data 27.02.2025 la ricorrente notificava al Condominio
[...]
”, sito in Ferrara, Via Indipendenza 3/11, codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore atto di Controparte_1 precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di 2.994,64, oltre gli interessi ulteriormente maturati all'effettivo soddisfo, oltre le spese di registrazione del decreto ed oltre le spese successive occorse ed occorrende (doc. 4);
- il condominio debitore non provvedeva ad eseguire il pagamento del dovuto nel termine intimato;
- al fine di intraprendere azione esecutiva in data 17.03.2025 la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, inviava ad la richiesta ex art. 63 disp. Att. c.c. per Controparte_1 ottenere il nominativo dei condomini morosi (doc. 5);
- non avendo avuto alcun riscontro a detta richiesta il difensore della ricorrente, anche al fine pagina 2 di 4 scongiurare l'odierno giudizio, in data 31.03.2025 ha reiterato la richiesta a mezzo email all'indirizzo ordinario dell'amministratrice condominiale (doc. 6) ma anche tale ultimo tentativo si rilevava vano;
- alla data odierna, pertanto, non ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 63 Controparte_1 disp. Att. c.c..
L'amministratore di condominio convenuto è rimasto contumace.
Nel merito, come puntualmente dedotto da parte ricorrente, la l. n. 220/2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto, al comma 1, che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi, precisando, al comma 2, che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Pertanto, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2023 n. 5043).
La Cassazione ha infatti da ultimo chiarito che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (Cass. 15/01/2025, n. 1002).
Pertanto, l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore ricorrente insoddisfatto (doc.ti 1-4) i dati identificativi dei condomini morosi, utili e indispensabili per intraprendere le iniziative occorrenti al recupero forzoso, pro quota, del credito summenzionato, ossia: - i dati anagrafici comprensivo di codice fiscale;
- gli importi dovuti e non pagati al condominio con i rispettivi millesimi di competenza.
- Sulla richiesta di applicazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614, bis, c.p.c.
La condotta inosservante del dovere di cooperazione, reiterata e, soprattutto, ingiustificata, tenuta dall'amministratore convenuto, rende opportuna l'adozione di misure coercitive dirette a scongiurare che tale situazione si protragga ulteriormente.
L'art. 614 bis c.p.c. stabilisce che con il provvedimento di condanna ad obblighi diversi dal pagina 3 di 4 pagamento di somme di denaro, sia fissato su istanza di parte, quanto dovuto dall'obbligato per le inosservanze successive.
Nella specie, tenuto conto dell'entità del credito e dell'attività richiesta all'obbligato, si ritiene equo il termine di giorni 15 per adempiere all'obbligo e la somma di € 15,00 per ogni giorno di ritardo
(per tre mesi complessivi) nell'esecuzione del provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
- accerta e dichiara che in relazione al credito portato dal decreto ingiuntivo in Controparte_1 oggetto, è tenuta a comunicare alla parte ricorrente i dati dei condomini morosi del Condominio
Indipendenza 3-11;
- condanna la convenuta a consegnare alla parte attrice un elenco con i dati dei condomini morosi con nominativo, codice fiscale, importi dovuti e non corrisposti al condominio Indipendenza 3-11 in ragione delle tabelle millesimali;
- dispone ex art. 614 bis c.p.c. a carico della parte convenuta il termine per adempiere al predetto obbligo di giorni quindici, decorrente dalla notificazione della presente sentenza;
- pone a carico della convenuta e in favore della ricorrente la somma di € 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di consegna per mesi tre;
- condanna la convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1702,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 1 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 677/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BARBIERI ROBERTO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-6-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio quale amministratore del Parte_1 CP_2
Condominio Indipendenza 3/11 in Ferrara, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la parte convenuta, con riferimento al credito indicato in premessa, è tenuta ex art. 63, Disp. Att. Cod. Civ. a comunicare alla parte attrice i dati dei condomini morosi e segnatamente nominativo, codice fiscale, gli importi dovuti e non corrisposti al Condominio
Indipendenza 3-11 con rispettiva quota millesimale;
- condannare conseguentemente parte convenuta
a consegnare alla parte attrice un elenco completo con i dati dei condomini morosi e, segnatamente nominativo, codice fiscale gli importi dovuti e non corrisposti al condominio Indipendenza 3-11 in ragione delle tabelle millesimali di quest'ultimo; - disporre ex art. 614 bis c.p.c. a carico della parte
pagina 1 di 4 convenuta il termine per adempiere di giorni dieci, ovvero il diverso maggiore o minore termine ritenuto di giustizia, decorrente dalla notificazione del provvedimento di condanna alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, ponendo sin d'ora a carico della stessa parte convenuta la somma di €
30,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta o equa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo. - In ogni caso con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
La convenuta è rimasta contumace.
A fondamento della spiegata domanda, la società ricorrente ha dedotto e documentato quanto segue:
- in virtù del decreto ingiuntivo N. 1682/2024 ing. – 3711/2024 R.G. emesso il 20.10.2024 il
Giudice di Pace di Ferrara ingiungeva al sito in Parte_2
Ferrara, Via Indipendenza 3/11, codice fiscale in persona dell'amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore con studio in Ferrara, Via XXV Aprile, Controparte_1
n. 65, di pagare alla ricorrente la somma di € 2.060,17 per capitale, oltre interessi di mora maturati dalla scadenza al saldo, oltre le spese d'ingiunzione liquidate in € 400,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre 15% rimborso forfettario, accessori di legge e successive occorrende (doc. 1);
- in data 20.11.2024 ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al predetto condominio
(doc.2) il quale non proponeva opposizione nei termini di legge e, pertanto, in data 10.02.2025 veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. (doc.3);
- in forza di detto titolo in data 27.02.2025 la ricorrente notificava al Condominio
[...]
”, sito in Ferrara, Via Indipendenza 3/11, codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore atto di Controparte_1 precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di 2.994,64, oltre gli interessi ulteriormente maturati all'effettivo soddisfo, oltre le spese di registrazione del decreto ed oltre le spese successive occorse ed occorrende (doc. 4);
- il condominio debitore non provvedeva ad eseguire il pagamento del dovuto nel termine intimato;
- al fine di intraprendere azione esecutiva in data 17.03.2025 la ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, inviava ad la richiesta ex art. 63 disp. Att. c.c. per Controparte_1 ottenere il nominativo dei condomini morosi (doc. 5);
- non avendo avuto alcun riscontro a detta richiesta il difensore della ricorrente, anche al fine pagina 2 di 4 scongiurare l'odierno giudizio, in data 31.03.2025 ha reiterato la richiesta a mezzo email all'indirizzo ordinario dell'amministratrice condominiale (doc. 6) ma anche tale ultimo tentativo si rilevava vano;
- alla data odierna, pertanto, non ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 63 Controparte_1 disp. Att. c.c..
L'amministratore di condominio convenuto è rimasto contumace.
Nel merito, come puntualmente dedotto da parte ricorrente, la l. n. 220/2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto, al comma 1, che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi, precisando, al comma 2, che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Pertanto, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2023 n. 5043).
La Cassazione ha infatti da ultimo chiarito che “l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano” (Cass. 15/01/2025, n. 1002).
Pertanto, l'amministratore è tenuto a comunicare al creditore ricorrente insoddisfatto (doc.ti 1-4) i dati identificativi dei condomini morosi, utili e indispensabili per intraprendere le iniziative occorrenti al recupero forzoso, pro quota, del credito summenzionato, ossia: - i dati anagrafici comprensivo di codice fiscale;
- gli importi dovuti e non pagati al condominio con i rispettivi millesimi di competenza.
- Sulla richiesta di applicazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614, bis, c.p.c.
La condotta inosservante del dovere di cooperazione, reiterata e, soprattutto, ingiustificata, tenuta dall'amministratore convenuto, rende opportuna l'adozione di misure coercitive dirette a scongiurare che tale situazione si protragga ulteriormente.
L'art. 614 bis c.p.c. stabilisce che con il provvedimento di condanna ad obblighi diversi dal pagina 3 di 4 pagamento di somme di denaro, sia fissato su istanza di parte, quanto dovuto dall'obbligato per le inosservanze successive.
Nella specie, tenuto conto dell'entità del credito e dell'attività richiesta all'obbligato, si ritiene equo il termine di giorni 15 per adempiere all'obbligo e la somma di € 15,00 per ogni giorno di ritardo
(per tre mesi complessivi) nell'esecuzione del provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone:
- accerta e dichiara che in relazione al credito portato dal decreto ingiuntivo in Controparte_1 oggetto, è tenuta a comunicare alla parte ricorrente i dati dei condomini morosi del Condominio
Indipendenza 3-11;
- condanna la convenuta a consegnare alla parte attrice un elenco con i dati dei condomini morosi con nominativo, codice fiscale, importi dovuti e non corrisposti al condominio Indipendenza 3-11 in ragione delle tabelle millesimali;
- dispone ex art. 614 bis c.p.c. a carico della parte convenuta il termine per adempiere al predetto obbligo di giorni quindici, decorrente dalla notificazione della presente sentenza;
- pone a carico della convenuta e in favore della ricorrente la somma di € 15,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di consegna per mesi tre;
- condanna la convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1702,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 1 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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