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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1925/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Assist S.p.a. - 10596000017
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1422 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia riguarda il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 contro l'intimazione di pagamento e il preavviso di pignoramento n. 1422, notificati in data 23 dicembre 2024, relativi al tributo IMU per gli anni 2013-2014. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per mancata notifica degli atti prodromici, decadenza dall'esercizio del potere impositivo e prescrizione del credito ingiunto. Le controdeduzioni sono state presentate dall'Associazione_1 del Comune di Gioia Tauro e dalla società Assist S.p.A., che contestano le argomentazioni del ricorrente.
Con successivo deposito telematico il sig. Ricorrente_1 ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso mediante atto di rinuncia regolarmente sottoscritto. La rinuncia è conforme ai requisiti previsti dall'art. 306
c.p.c., risultando chiara, priva di condizioni. Le controparti, Associazione_1 del Comune di Gioia Tauro e Assist S.p.A., non hanno sollevato obiezioni, determinando la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia agli atti del giudizio comporta la chiusura del procedimento, con conseguente estinzione del ricorso. Tuttavia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di specie la società Assist S.p.A. ha subordinato la vittoria delle spese alla circostanza che il ricorrente avesse insistito nel ricorso mentre il Comune di Gioia
Tauro ha richiesto la condanna del ricorrente alle spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Conseguentemente le spese di giudizio vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate nella somma di €. 143,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Gioia Tauro e da corrispondersi in favore del difensore distrattario. Con compensazione nei confronti della società Assist S.p.A.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento per rinuncia. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Gioia Tauro e da corrispondersi in favore del suo difensore distrattario. Con compensazione nei confronti della società Assist S.p.A. Il
Giudice Antonio Barrile
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1925/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Assist S.p.a. - 10596000017
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1422 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia riguarda il ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 contro l'intimazione di pagamento e il preavviso di pignoramento n. 1422, notificati in data 23 dicembre 2024, relativi al tributo IMU per gli anni 2013-2014. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per mancata notifica degli atti prodromici, decadenza dall'esercizio del potere impositivo e prescrizione del credito ingiunto. Le controdeduzioni sono state presentate dall'Associazione_1 del Comune di Gioia Tauro e dalla società Assist S.p.A., che contestano le argomentazioni del ricorrente.
Con successivo deposito telematico il sig. Ricorrente_1 ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso mediante atto di rinuncia regolarmente sottoscritto. La rinuncia è conforme ai requisiti previsti dall'art. 306
c.p.c., risultando chiara, priva di condizioni. Le controparti, Associazione_1 del Comune di Gioia Tauro e Assist S.p.A., non hanno sollevato obiezioni, determinando la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia agli atti del giudizio comporta la chiusura del procedimento, con conseguente estinzione del ricorso. Tuttavia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di specie la società Assist S.p.A. ha subordinato la vittoria delle spese alla circostanza che il ricorrente avesse insistito nel ricorso mentre il Comune di Gioia
Tauro ha richiesto la condanna del ricorrente alle spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Conseguentemente le spese di giudizio vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate nella somma di €. 143,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Gioia Tauro e da corrispondersi in favore del difensore distrattario. Con compensazione nei confronti della società Assist S.p.A.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento per rinuncia. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Gioia Tauro e da corrispondersi in favore del suo difensore distrattario. Con compensazione nei confronti della società Assist S.p.A. Il
Giudice Antonio Barrile