Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2025, proposto da:
RE VE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 292/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 318/2024, del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 settembre 2024 e notificata in data 3 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa UR CH e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce innanzi a questo TAR , ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 292/2024 pubblicata in data 18 settembre 2024, resa nel procedimento R.G. 318/2024, con il quale il Tribunale ordinario di Cremona, sez. Lavoro, previa riunione dei rispettivi ricorsi, ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto di – MI - di ottenere la carta docente per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;
accerta e dichiara il diritto di RE PA di ottenere la carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;
Per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato per la ricorrente – MI -, da distrarsi in favore dell’Avv. Bianzani, dell’Avv. Miceli, dell’Avv. Ganci, dell’Avv. Zampieri e dell’Avv. Rinaldi, dichiaratisi antistatari;
2. Il ricorrente espone che la sentenza è stata notificata in data 3 ottobre 2024.
3. Sempre nel ricorso viene evidenziato come alla notifica della sentenza non abbia fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente e priva di riscontro siano rimaste anche le diffide via pec notificate dai difensori.
4. La sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato come da certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale di Cremona in atti del 10 marzo 2025.
5. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza (per la parte relativa al ricorrente) e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile.
7. In data 2 dicembre 2025, in vista della camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato memoria con la quale viene dato atto che, successivamente al deposito del ricorso, il Ministero ha provveduto ad accreditare la somma di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 292/2024, senza però che vi sia stato anche l’accredito delle somme corrispondenti agli interessi e alla rivalutazione monetaria come indicato nella sentenza oggetto della presente ottemperanza.
La memoria, pur depositata tardivamente, non può non essere presa in considerazione ai fini della decisione poiché dalla stessa emerge, come verrà evidenziato anche infra , la parziale cessazione della materia del contendere.
8. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. Come già evidenziato, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nella memoria depositata in data 2 dicembre 2025, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle somme liquidate in favore della parte ricorrente dalla sentenza oggetto di ottemperanza, con la sola esclusione degli importi relativi alla “ maggior somma tra interessi legali e rivalutazione ” dalla data di insorgenza del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, somma rispetto alla quale persiste l’inadempimento dell’Amministrazione, secondo la deduzione di parte ricorrente, non contestata dalla difesa erariale.
10. Pur limitatamente agli importi sopra indicati, per i quali ancora persiste l’inadempimento, il ricorso va accolto.
11. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 10 marzo 2025.
12. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 3 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato in data 26 marzo 2025.
Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
13. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
14. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla parte della sentenza azionata concernente il riconoscimento, per ciò che riguarda la posizione del ricorrente, della “maggior somma tra interessi legali e rivalutazione” .
15. In questi limiti il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
16. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
17. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa per la parte per la quale non è intervenuta la cessazione della materia del contendere, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
18. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
19. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l’ottemperanza (peraltro solo parziale) è avvenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso in esame; va inoltre disposta la distrazione dei relativi emolumenti in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
UR CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR CH | RO DR |
IL SEGRETARIO