Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 8466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8466 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16788/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16788 del 2023, proposto da
NE OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini e Luciano Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni convenute a provvedere al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla sopra citata norma oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Francesco OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con ricorso proposto in data 11 dicembre 2023 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6-bis, co. 2, del d.l. n. 387/1987 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti.
A fondamento della domanda azionata in giudizio il ricorrente, già appartenuto ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, deduceva la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, e formulava, a supporto dell’invocato diritto, i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione, omessa, falsa ed erronea applicazione dell'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, nonché dell’art. 1911 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 – codice dell’ordinamento militare ”.
Con atto depositato in data 5 gennaio 2024 si costituiva in giudizio l’Istituto previdenziale, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con memoria di stile depositata in data 31 marzo 2026 si costitutiva in resistenza il Ministero della Difesa.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.
In via pregiudiziale il Collegio rileva d’ufficio la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa in adesione all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui nelle cause aventi a oggetto diritti soggettivi correlati alla liquidazione dell’indennità di buonuscita difetta la legittimazione a contraddire dell’Amministrazione già datrice di lavoro del ricorrente, essendo l’ente previdenziale unico soggetto obbligato ex lege alla liquidazione del trattamento di fine servizio.
Passando all’esame del merito, ritiene il Collegio - in linea, peraltro, con l’orientamento consolidato di questa Sezione - che l’accoglimento del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, quale norma applicabile al caso di specie.
La prefata disposizione prevede al primo comma che il beneficio dei sei scatti spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, nonché, secondo quanto disposto dal secondo comma, “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il beneficio dei sei scatti, ai fini peraltro dell’indennità di buonuscita, spetta anche a coloro che trovansi nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta, senza che rilevi, differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il termine entro il quale è stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza giacché al ridetto termine non può in ogni caso essere attribuita natura decadenziale.
In tal senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che “ il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023).
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, la ridetta norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile…) e al riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
Quanto precede vale, infatti, anche per i graduati già appartenuti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, come l’odierno ricorrente, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e 1911, comma 3, del C.O.M. ai sensi del quale “ Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Con riferimento alle previsioni normative sopra indicate e con precipuo riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di parte resistente, il Collegio ritiene di non condividerla in ragione del fatto che non risulta irrazionale l’attribuzione del beneficio in argomento a coloro che, in ogni caso, possiedono il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio di cui al secondo comma dell’art. 6-bis tanto più che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato il principio per cui rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988).
In linea con l’orientamento di questa Sezione ( ex multis sent. n. 8609/2023) deve essere, invece, condivisa l’eccezione del divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, formulata dalla difesa dell’Ente previdenziale, essendo il ridetto cumulo escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (in tal senso anche Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’INPS conseguentemente provvedere, a favore dell’odierno ricorrente, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Estromette il Ministero della Difesa per carenza di legittimazione a contraddire.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Francesco OC, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Francesco OC | CA SA |
IL SEGRETARIO