Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
09/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1853/2021 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo, 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 03/06/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola, con sede in Tortorici, p.iva
, per l'anno 2015 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che P.IVA_1
si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
DS/agricola;
- Che l' con provvedimento del 14/02/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015 sono stati pagati €. 2.235,27 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2016699212269, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione, produceva CP_1 sentenza n. 1818/2022, con la quale è stata rigettata la domanda tendente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2015, e nel merito contestando le pretese avverse concludeva per il rigetto.
La causa, matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza del 09/05/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha fornito, con la produzione la sentenza n.1818/2022, con la quale il Tribunale di
Patti non ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, che la stessa non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione CP_ agricola, oggetto del presente giudizio, cui l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 09/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia