CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16902/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249038566304000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti della Regione Lazio, dell'A.d.E.R. e del Ministero della Giustizia - una cartella di € 1.491,59, ai fini di un CUT specificato nel ricorso depositato in atti.
Nel ricorso che risulta depositato nel fascicolo di causa, proposto nell'interesse della diversa contribuente Nominativo_1, diretto alla CGT di 1° grado di Reggio Calabria, si deduceva l'incompetenza per territorio dell'A.d.E.R. e l'intervenuta prescrizione per sanzioni ed interessi, con richiesta di distrazione delle spese. Allegava la cartella impugnata.
Si costituiva la Regione Lazio, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso notificato il 7.11.2024 via pec e non depositato entro 30 giorni, perché era stato depositato un ricorso diverso da quello notificato, con adizione di diversa Corte di Giustizia Tributaria.
L'A.d.E.R. si costituiva con avvocato del libero foro, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di atti prodromici, invocando la rituale notifica delle cartelle sottese, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nel resto. Allegava estratti di ruolo, notifica della cartella, certificazione anagrafica storica e atto interruttivo.
Non venivano notificati altri atti.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, mentre la NIR ed il ricorso notificato recano indicazioni della contribuente Ricorrente_1 ed il riferimento ad una pretesa fiscale per tassa auto 2014 di € 403,50, il ricorso depositato reca indicazioni circa un contributo unificato addebitato a Nominativo_1, con la conseguenza che risulta in atti difformità tra ricorso notificato e ricorso depositato.
Tale ipotesi è regolata dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, che in tale circostanza sancisce l'inammissibilità del ricorso e tale va dichiarato il ricorso.
Le spese, poste carico della Parte ricorrente e a favore della Regione Lazio, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 200,00 a favore della Regione Lazio. Il Giudice Monocratico
AB Cuppone
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16902/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249038566304000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti della Regione Lazio, dell'A.d.E.R. e del Ministero della Giustizia - una cartella di € 1.491,59, ai fini di un CUT specificato nel ricorso depositato in atti.
Nel ricorso che risulta depositato nel fascicolo di causa, proposto nell'interesse della diversa contribuente Nominativo_1, diretto alla CGT di 1° grado di Reggio Calabria, si deduceva l'incompetenza per territorio dell'A.d.E.R. e l'intervenuta prescrizione per sanzioni ed interessi, con richiesta di distrazione delle spese. Allegava la cartella impugnata.
Si costituiva la Regione Lazio, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso notificato il 7.11.2024 via pec e non depositato entro 30 giorni, perché era stato depositato un ricorso diverso da quello notificato, con adizione di diversa Corte di Giustizia Tributaria.
L'A.d.E.R. si costituiva con avvocato del libero foro, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di atti prodromici, invocando la rituale notifica delle cartelle sottese, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nel resto. Allegava estratti di ruolo, notifica della cartella, certificazione anagrafica storica e atto interruttivo.
Non venivano notificati altri atti.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, mentre la NIR ed il ricorso notificato recano indicazioni della contribuente Ricorrente_1 ed il riferimento ad una pretesa fiscale per tassa auto 2014 di € 403,50, il ricorso depositato reca indicazioni circa un contributo unificato addebitato a Nominativo_1, con la conseguenza che risulta in atti difformità tra ricorso notificato e ricorso depositato.
Tale ipotesi è regolata dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, che in tale circostanza sancisce l'inammissibilità del ricorso e tale va dichiarato il ricorso.
Le spese, poste carico della Parte ricorrente e a favore della Regione Lazio, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 200,00 a favore della Regione Lazio. Il Giudice Monocratico
AB Cuppone