CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: BI DY nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 5045 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai fatti giudicati con tre separate sentenze pronunciate nei confronti di IN EN: 1) sentenza del 23.11.2012, resa dal Tribunale di Orvieto, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 c.p., commesso in Orvieto il 12.08.2010; 2) sentenza del 10.12.2012, emessa dal Tribunale di Perugia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 c.p., commesso a Perugia il 16.12.2010; 3) sentenza del 28.03.2018 del Tribunale di Perugia, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 99 co. 4 c.p., commesso a Todi il 30.11.2010. Il giudice dell'esecuzione determinava la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.510,00 di multa, partendo dalla pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.300 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 3), aumentata di mesi sette di reclusione ed euro 150 di multa per il reato giudicato con la sentenza sub 1) e di mesi tre di reclusione ed euro 60 di multa per il reato giudicato oggetto della sentenza sub 2). 2. Avverso l'ordinanza indicata propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, denunciando erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la violazione 'del principio del ne bis in idem, giacché i reati giudicati con le citate sentenze erano già stati unificati sotto il vincolo della continuazione criminosa con altri sette episodi delittuosi oggetto di altre sentenze, con ordinanza del G.U.P del Tribunale di Perugia del 04.11.2021, ormai divenuta definitiva (SIGE 436/2021). Osserva, altresì, il ricorrente come nel provvedimento da ultimo citato sia stato ritenuto reato satellite di altro reato più grave quello che l'ordinanza censurata ha considerato più grave tra quelli in essa contemplati, assumendo la relativa pena come pena base in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, nella requisitoria scritta, conclude chiedendo annullamento senza rinvio per l'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO ( 1 Ed invero, il provvedimento oggetto del presente gravame ha violato il principio del ne bis in idem in quanto, in relazione ai reati giudicati con le due sentenze emesse dal Tribunale di Perugia in data 10.12.2012 e 30.11.2010, e a quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Orvieto del 23.11.2012, era già intervenuto un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia che aveva riconosciuto, in executivis, la sussistenza del vincolo in ordine ai fatti per cui si procede, seppur unificati ad altre condotte criminose oggetto di altre pronunce irrevocabili. Al riguardo, deve rammentarsi che il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033). In effetti, dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. "giudicato esecutivo", che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi. Ne consegue che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., avente ad oggetto reati rispetto ai quali era stata già affermata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, sia pure con riferimento anche ad altri fatti rimasti estranei alla presente richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 5045 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai fatti giudicati con tre separate sentenze pronunciate nei confronti di IN EN: 1) sentenza del 23.11.2012, resa dal Tribunale di Orvieto, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 c.p., commesso in Orvieto il 12.08.2010; 2) sentenza del 10.12.2012, emessa dal Tribunale di Perugia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 c.p., commesso a Perugia il 16.12.2010; 3) sentenza del 28.03.2018 del Tribunale di Perugia, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 99 co. 4 c.p., commesso a Todi il 30.11.2010. Il giudice dell'esecuzione determinava la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.510,00 di multa, partendo dalla pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.300 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 3), aumentata di mesi sette di reclusione ed euro 150 di multa per il reato giudicato con la sentenza sub 1) e di mesi tre di reclusione ed euro 60 di multa per il reato giudicato oggetto della sentenza sub 2). 2. Avverso l'ordinanza indicata propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, denunciando erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce la violazione 'del principio del ne bis in idem, giacché i reati giudicati con le citate sentenze erano già stati unificati sotto il vincolo della continuazione criminosa con altri sette episodi delittuosi oggetto di altre sentenze, con ordinanza del G.U.P del Tribunale di Perugia del 04.11.2021, ormai divenuta definitiva (SIGE 436/2021). Osserva, altresì, il ricorrente come nel provvedimento da ultimo citato sia stato ritenuto reato satellite di altro reato più grave quello che l'ordinanza censurata ha considerato più grave tra quelli in essa contemplati, assumendo la relativa pena come pena base in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, nella requisitoria scritta, conclude chiedendo annullamento senza rinvio per l'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO ( 1 Ed invero, il provvedimento oggetto del presente gravame ha violato il principio del ne bis in idem in quanto, in relazione ai reati giudicati con le due sentenze emesse dal Tribunale di Perugia in data 10.12.2012 e 30.11.2010, e a quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Orvieto del 23.11.2012, era già intervenuto un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia che aveva riconosciuto, in executivis, la sussistenza del vincolo in ordine ai fatti per cui si procede, seppur unificati ad altre condotte criminose oggetto di altre pronunce irrevocabili. Al riguardo, deve rammentarsi che il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033). In effetti, dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. "giudicato esecutivo", che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, tanto da imporre la declaratoria di inammissibilità di istanze con cui si ripropongono questioni già decise, basate sui medesimi elementi. Ne consegue che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., avente ad oggetto reati rispetto ai quali era stata già affermata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, sia pure con riferimento anche ad altri fatti rimasti estranei alla presente richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Presidente