Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2491/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Claudia Marra in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2491 del 2018 promossa da:
, nata a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Parte_1
Cavallin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), via Giuseppe
Verdi, n. 79, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il 1° luglio 1954, con il patrocinio dell'Avv. Federico CP_1
Savo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Via degli Oleandri
n. 4, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: divisione di bene in comunione legale e domanda di condanna all'indennità per ingiusta occupazione.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “L'Avv. Cavallin si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo e degli scritti difensivi e chiede i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni di cui all'atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Latina, contrariis reiectis: 1) dichiarare il diritto di comproprietà dell'attrice sull'immobile, sito in Aprilia, via Apollo n. 18; 2) per l'effetto, procedere alternativamente alla divisione fisica dell'immobile de quo, ovvero, quantificare la quota liquidabile in favore della stessa, nella somma non inferiore ad €. 79.200,00, ovvero la diversa ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto all'indennità per ingiusta occupazione da quantificare nella somma di €. 250,00 mensili, ovvero la maggiore o minore di giustizia, a far data dalla sentenza di separazione fino alla corresponsione effettiva;
4) per l'effetto condannare il convenuto alla corresponsione della somma complessiva di €. 88.200,00 –
Pagina 1
5) Con vittoria di spese (contributo unificato) e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”; conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “l'Avv. Savo insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori non ammessi, insiste per le conclusioni già in atti e chiede i termini ex art. 190
c.p.c.”; conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “1) in via principale, rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto, e, comunque non provate per tutte le ragioni suesposte, in particolare considerando che l'atto di trasferimento dell'immobile si sostanzia in una donazione e, pertanto, non rientra nella comunione legale dei beni;
2) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge in favore del nominato difensore che si dichiara antistatario.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
La causa era stata già assunta in decisione, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 12 novembre 2023, rilevato “che, infatti, né parte attorea né parte convenuta hanno depositato i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di domanda di divisione, né
l'una o l'altra parte hanno depositato un certificato notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari;
dunque non risulta essere stata prodotta la c.d. documentazione ipocatastale, rinvenendosi in atti solo il titolo di provenienza dell'immobile oggetto di domanda (v. copia del rogito n. rep. 18204 e n. racc. 1652 del 31 maggio 2002 allegato alla memoria di costituzione), la visura catastale e la planimetria catastale (allegate all'atto di citazione), mentre in allegato alla c.t.u. esperita si rinvengono solo la visura catastale storica del bene immobile (v. all. 2 alla relazione depositata telematicamente il 4 marzo 2022), la planimetria catastale, che era già in atti,
e una piantina del Foglio 123; / Rilevato che il ctu ha ritenuto con disamina che appare condivisibile non comodamente divisibile il bene immobile e nessuna delle due parti ha chiesto l'attribuzione del bene;
/ Rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche recentemente, allorquando “la divisione deve avvenire mediante vendita ai sensi dell'art. 720 c.c., riconoscendo che in tal caso si dovranno acquisire anche nella divisione giudiziale le informazioni richieste dall'art. 567 c.p.c. per la espropriazione;
ma ha nello stesso tempo chiarito che a tale esigenza deve sovraintendere d'ufficio il giudice della divisione, nel suo potere di direzione delle operazioni divisionali (art. 786 c.p.c.), ordinando alle parti la produzione della documentazione occorrente o tramite il notaio delegato al compimento della vendita (Cass. n. 10067/2020)” (così
Pagina 2 Cass. ord. 6228 del 2 marzo 2023), in particolare, sempre volendo utilizzare le parole della
Suprema Corte, “l'art. “567 c.p.c. è richiamato dall'art. 788 c.p.c. per il caso che la divisione richieda la vendita di immobili. In questo caso "il giudice istruttore provvede con ordinanza, a norma degli artt. 576 e ss.".L'ipotesi più comune è data dall'indivisibilità (art. 720 c.c.). Funzione della vendita è rendere possibile o facilitare la divisione, sostituendo al bene indivisibile il denaro.
G) Si deve convenire che, quando la divisione deve avvenire mediante vendita, a tutela del terzo acquirente, si dovranno acquisire anche nella divisione giudiziale le informazioni richieste dall'art. 567 c.p.c. per la espropriazione. Ma a tale esigenza deve sovraintendere d'ufficio il giudice della divisione, nel suo potere di direzione delle operazioni divisionali (art. 786 c.p.c.), ordinando alle parti la produzione della documentazione occorrente o tramite il notaio delegato al compimento della vendita”; / Rilevato che tramite tale documentazione è anche verificabile l'integrità del contraddittorio nel presente giudizio, essendo idonea tale documentazione per verificare l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari (creditori e aventi causa di un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e 784 c.p.c.; / Rilevato che in effetti questo Giudice aveva chiesto al ctu nel quesito peritale del seguente tenore: “1) Esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individuato, con riferimento ai titoli di provenienza, il bene oggetto della massa da dividere, ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
2) Descriva dettagliatamente il bene stesso e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3) Predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
4) Ove il bene non sia comodamente divisibile, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
5) rilevi se l'immobile presenti, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif;
determini il corrispettivo del godimento dell'immobile da parte del condividente che ne ha avuto l'uso esclusivo”, anche la verifica dell'attuale appartenenza alle parti in causa del bene immobile, tramite gli opportuni accertamenti presso gli Uffici dei Pubblici registri immobiliari, e che, ai fini di tale verifica era senz'altro necessaria anche un'indagine ipocatastale presso i Registri della conservatoria, e non una mera indagine catastale, le cui risultanze hanno mero valore indiziario;
/
Ritenuto, ad ogni modo, necessario che venga integrata la c.t.u, demandando al ctu di acquisire la documentazione ipocatastale di cui all'art. 567 comma 2 c.p.c., anche per verificare la continuità delle trascrizioni per il ventennio antecedente alla trascrizione della domanda di divisione, che pure non si rinviene in atti;
Rilevato inoltre che il ctu deve chiarire, non rinvenendosi tra gli allegati alla relazione peritale alcuna documentazione in proposito, sulla base di quali verifiche o
Pagina 3 tramite quale documentazione ha constatato che il non ha ancora completato la Controparte_2 pratica inerente alla domanda di Sanatoria n.8986 in data 26/91986; / Ritenuto, pertanto, ad un riesame di tutta la documentazione in atti, che non possa ritenersi esaustiva la c.t.u. e che sia necessaria un'integrazione peritale, all'esito della quale si ritiene di esaminare anche l'istanza di liquidazione del c.t.u., / Rilevato ad ogni modo che dalla ctu espletata già emerga una difformità catastale (v. c.t.u. pag. 7 da cui risulta che dalla visura catastale si fa ancora riferimento all'usufrutto in capo alla deceduta ), sicché si ritiene necessario che il ctu integri la Persona_1 relazione anche indicando tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento dei dati catastali che le parti debbano compiere al fine di consentire eventualmente le operazioni di vendita;
/
Rilevato inoltre che: l'attrice nella citazione indica il bene immobile oggetto di” causa, “come l'immobile “sito in Aprilia, via Apollo n. 18 (piano terra, riportato nel NCEU al foglio 123, mappale 588 sub. 4, cat. A2, cl. 1, vani 6,5, rendita €. 361,52)” (v. pag. 1), sembra, dalla lettura della perizia di parte allegata alla citazione, un mero errore materiale l'indicazione del sub 4 in luogo del sub 1; dal rogito in atti risulta che l'immobile in questione è riportato al NCEU al fg. 123 mappale 588 sub 1, via Apollo n. 18, p. 1, cat. A/2, cl.1, vani 5, rendita euro 361,52, come in effetti risulta dalla visura catastale in atti, ma nello stesso rogito si rinviene scritto che “ , Persona_1 riservandosene l'usufrutto durante vita, vende a e , che, CP_1 Controparte_3 separatamente tra loro e come infra, acquistano, la nuda proprietà delle seguenti porzioni di fabbricato con circostante area scoperta (corte) sito in Comune di Aprilia (LT), località Tenuta
Torre del Padiglione, Via Apollo n. 17, in premessa descritto…” (difatti il ctu indica l'immobile come ubicato in via Apollo n. 17), sicché appare esserci un'altra difformità catastale formale, sicché anche in questo caso si ritiene necessario che il ctu integri la relazione indicando tutti gli adempimenti necessari per la correzione dei dati catastali che le parti debbano compiere al fine di consentire eventualmente le operazioni di vendita;
/ Ritenuto, invece, di confermare il giudizio d'inammissibilità sui capitoli di prova testimoniale formulati da parte resistente, a prescindere da ogni altra considerazione, del tutto privi di contestualizzazione specifica nello spazio e nel tempo”; sicché veniva disposta una integrazione di ctu.
Effettuata la c.t.u. integrativa, all'udienza del 9 maggio 2024, il Tribunale, preso atto che le parti non avevano risolto le problematiche di difformità catastale, aveva disposto un ulteriore rinvio per comparizione personale delle parti, anche per verificare la possibilità per le parti di transigere la causa, e per eventuali precisazione delle conclusioni;
a tale ultima udienza comparivano i soli difensori, che venivano invitati a precisare le conclusioni, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Pagina 4 1. SULL'ECCEZIONE DI SIMULAZIONE RELATIVA DEL CONTRATTO
FORMULATA DAL CONVENUTO
Parte convenuta ha svolto eccezione riconvenzionale di simulazione relativa del contratto di compravendita, rilevando come in effetti l'atto di compravendita tra madre e figlio fosse solo dissimulato, avendo inteso le parti effettuare una donazione.
Si tratta di un'eccezione che ha l'intento di paralizzare le pretese dell'attrice, volta a rendere inefficace la compravendita nei confronti della suddetta, in quanto il convenuto assume che l'attrice non possa essere considerata alla stregua di un terzo di buona fede, e volto a far valere l'efficacia del diverso contratto di donazione, con l'intento di dimostrare che il bene in questione costituisca un bene personale del convenuto non entrato nella comunione legale ai sensi dell'art. 179 c.c.
Ebbene, ciò premesso, tale eccezione è stata formulata da parte convenuta tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 settembre 2018 a fronte dell'udienza di prima comparizione delle parti indicata in citazione per il 15 settembre 2018, differita di ufficio al
18 settembre 2024, non essendosi il convenuto costituito nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis al presente procedimento. In proposito appare del tutto irrilevante che il convenuto non abbia proposto domanda riconvenzionale ma eccezione riconvenzionale;
infatti, trattasi di eccezione non rilevabile di ufficio soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.
Ciò rende superflua la trattazione delle ulteriori eccezioni sollevate da parte attorea nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., peraltro tardive, in quanto l'attrice avrebbe dovuto proporle in sede di prima udienza, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. applicabile ratione temporis al presente procedimento.
2. SUL DIRITTO DI COMPROPRIETA' DELL'IMMOBILE SITO IN APRILIA VIA
APOLLO N. 18.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte attorea si è riportata alle domande indicate in citazione, dunque, malgrado quanto indicato da questo Giudice con l'ordinanza del
12 novembre 2023, ha reiterato la domanda di accertamento di comproprietà dell'immobile sito in Aprilia via Apollo n. 18, immobile indicato in citazione come censito al foglio 123, mappale
588 sub. 4, cat. A2, cl. 1, vani 6,5, rendita €. 361,52). Anche in sede di comparsa conclusionale e in memoria di replica ha ribadito la domanda di accertamento di comproprietà dell'immobile sito in Aprilia via Apollo n. 18.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Va evidenziato che malgrado le criticità indicate nell'ordinanza del 12 novembre 2023, la difesa di parte attorea non ha rilevato alcunché su quanto indicato da questo Giudice, sia sull'indirizzo
Pagina 5 dell'immobile in questione, sia sulla particella catastale indicata in citazione. Parte attorea si è riportata alla c.t.u. espletata in giudizio, senza curarsi del fatto che il c.t.u. abbia indicato più volte l'immobile in questione come sito “in via Apollo n. 17 “ (v. pag. 8, prima c.t.u. depositata il 4 marzo 2022, in cui è scritto che “il bene in esame consiste, come detto in precedenza, in un appartamento facente parte di un fabbricato per civile abitazione, sito in Comune di Aprilia
(LT), Via Apollo n.17, di cui si allega il relativo estratto di mappa (All.to n°2)”, e che nel rogito, prodotto da parte convenuta, sia scritto che “vende a e a Persona_1 CP_1 [...]
, che separatamente tra loro e come infra, acquistano, la nuda proprietà delle seguenti CP_3 porzioni del fabbricato…sito in Comune di Aprilia, (LT), Località Tenuta Torre del Padiglione
n. 17”. Pure non pare essersi curata del fatto che l'immobile sia dal rogito che dalla visura catastale e della ctu risulta censito al F. 123 particella 588 sub 1, non avendo nemmeno specificato che quello in citazione era, in effetti, un errore materiale, come ipotizzato nell'ordinanza del 12 novembre 2023.
La domanda, dunque, di accertamento della comproprietà formulata da parte attorea in relazione al bene sito in via Apollo n. 18 e identificato in citazione al F. 123, particella 588 sub 4, non è fondata, in quanto dalla documentazione in atti e dalla ctu espletata, deve ritenersi non provato l'acquisto in comunione legale del bene oggetto del petitum.
La domanda, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
3. SULLA DOMANDA DI DIVISIONE DEI BENI.
La domanda non è meritevole di accoglimento, innanzitutto per quanto dedotto sopra, avendo l'attrice chiesto la divisione “dell'immobile “de quo””, ossia quello in via Apollo n. 18, come identificato in citazione, al F. 123 particella 588 sub 4.
Quanto indicato sopra è dirimente, solo per motivi di completezza va rilevato che anche ove l'attrice avesse formulato la domanda in relazione al bene immobile sito in Aprilia, via Apollo
n. 17, al F. 123, particella 588 sub 1, la domanda, ad ogni modo, non sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 l. n. 52 del 1985 "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita
Pagina 6 da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Nel caso di specie, benché siano state rilevate con ordinanza del 12 novembre 2003, le difformità catastali in ordine agli intestatari (al catasto viene riportato ancora l'usufrutto in capo a ) e in relazione all'indirizzo e il ctu abbia, nella relazione integrativa, specificato Persona_1 che per la correzione dei dati catastali occorreva una “comunicazione all'Agenzia delle Entrate del cambio di proprietà conseguente all'avvenuto decesso dell'usufruttuaria e richiesta di apposita voltura catastale per la riunione dello stesso usufrutto alla nuda proprietà: -
Presentazione di altra specifica istanza all'Ufficio per la variazione dei dati di carattere toponomastico”, nulla risulta essere stato fatto dalle parti;
sicché non ci sono le condizioni giuridiche per poter procedere alla vendita dell'immobile non comodamente divisibile.
4. SULLA DOMANDA DI CONDANNA ALL'INDENNITA' DI INGIUSTA
OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE.
Conseguenza di quanto statuito sopra è anche il rigetto della domanda volta alla condanna del convenuto alla corresponsione d'indennità di giusta occupazione dell'immobile, che deve ritenersi formulata in relazione all'immobile sito in Aprilia via Apollo n. 18, censito al Catasto al. F. 123 particella 188 sub 4, come individuato nell'atto di citazione, per cui l'attrice non ha provato di essere comproprietaria. Ciò, dunque, anche a prescindere dal fatto che nel rogito di compravendita, pare essere stato venduto un bene indicato al Catasto in maniera difforme dalla realtà, in quanto nell'atto pubblico viene indicato il bene oggetto di compravendita a CP_1 come censito al Catasto in via Apollo n. 18, benché sia specificato che al fabbricato si
[...] accede dal n. 17.
5. SULLE SPESE DI LITE.
Ritiene il Tribunale, all'esito complessivo delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, che pur nella soccombenza totale di parte attorea, sussistano i presupposti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per compensare le spese di lite, considerato che entrambe le parti non si sono attivate per la rettifica dei dati catastali, che le eccezioni formulate da parte resistente sono state svolte tardivamente, e la peculiarità della vicenda in esame, e per porre a capo di entrambe le parti le spese di ctu, nella misura di un mezzo ciascuno, salvo obbligo solidale, come liquidate con contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2491 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pagina 7 “Rigetta le domande di parte attorea.
Compensa le spese di lite.”
Così deciso a Latina il 30 giugno 2025.
Pagina 8
Il Giudice Unico
Dott.ssa Claudia Marra