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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/09/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 685/2023 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Gullino Massimo Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 685/2023 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 12.05.2025; vertente tra
nata a [...] l'[...], (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Messina via del Bufalo 7, presso C.F._2 lo s andro Anastasi (C.F. – PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
-Appellanti-
Contro codice fiscale e partita IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nato ad [...] il [...], nella CP_2 qualità di procuratore speciale di rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1
Arezzo, (C.F. - PEC: , presso C.F._4 Email_2 il cui indirizzo miciliat
-Appellata- con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, Parte_3
1 C.F. e Partita Iva n. , e per essa la P.IVA_2 Controparte_3 con sede a Milano, Via Valtellina n.15/17, C.F. e Partita Iva n. , giusta procura P.IVA_3 speciale autentica del 03.12.2021 a rogito del Notaio Dott. Notaio in Persona_1
Sacile, Rep. n. 32874, Racc. n. 22004, qui rappresentata da
[...] in forza di procura speciale del 13.01.2022, Rep. n. 146062 e Racc. Controparte_4
n. 37972, registrato in data 14.01.2022 in Milano 2 al n. 1953 serie 1T, in persona del suo procuratore speciale ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_5
Annamaria Genovese (C.F. - PEC C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il Suo Email_3 studio sito in Milano, Corso Sempione 33.
-Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1373/2023 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 11.07.2023, notificata in data 01.08.2023, relativa alla causa iscritta con il n.2190/2021 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per gli appellanti:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ex artt. 351 comma II e 283 c.p.c.; 2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1373/2023 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Emanuela Lo Presti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2190/2021, depositata in cancelleria in data 30 giugno 2023, pubblicata in data 11 luglio 2023 e notificata in data 1/8/2023 al sottoscritto difensore dal procuratore di , Avv. Maria Arezzo, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio Controparte_1 di primo grado ente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, ritenendo e dichiarando non dovute le somme intimate a precetto e ritualmente opposte a precetto.
4. Conseguentemente condannare le società appellate,
e al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio del presente Controparte_1 Parte_3 giudizio, oltre che del procedimento di primo grado, nonché delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde.
Per l'appellata Controparte_1
Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione;
preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo;
preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le causali di cui in narrativa. Nel merito, con ogni formulazione rigettare l'appello spiegato per le causali di cui in narrativa, così confermando la sentenza del Tribunale di Messina n. 1373/2023. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per l'appellata e per essa Parte_3 [...] rappresentata da Controparte_3 Controparte_4
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dagli appellanti, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, rigettare, perché
2 destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1373/2023 del Tribunale di Messina e di conseguenza, condannare gli appellanti, in solido tra loro, alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il precetto loro notificato in data 7-24 aprile 2021 dalla per il pagamento della somma di € 132.016,13 a titolo di capitale residuo Controparte_1 derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26.09.2008 e dal successivo procedimento esecutivo immobiliare, all'esito del quale l'istituto creditore ricavava la minor somma di € 28.800,00 a fronte del maggior credito di cui era titolare.
A fondamento della proposta opposizione eccepivano l'inesistenza del debito vantato dalla perché estinto a seguito della conclusione della procedura esecutiva immobiliare. CP_1
costituendosi, contestava l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto e Controparte_1 precisando che la somma intimata era calcolata al netto dell'incasso di euro 28.800,00, derivante dall'esecuzione immobiliare n.107/15 RGE, promossa dinanzi al Tribunale di Messina, e avente ad oggetto gli immobili di proprietà di conclusasi con Parte_1
l'assegnazione, a favore della della predetta somma. Controparte_1
Nel corso del giudizio si costituiva e per essa Parte_3 Controparte_4
in qualità di cessionaria del credito, esperendo intervento volontario ai sensi dell'art.
[...]
111 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 1373/2023 con la quale: rigetta l'opposizione; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 liquidate in € 4217,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese tra parte opponente e parte interveniente”.
A sostegno della propria decisione - il giudice di prime cure – evidenziava che non solo parte opposta aveva prodotto il titolo ma, altresì, risultava incontestato l'inadempimento avendo in sede di opposizione gli opponenti dedotto semplicemente l'avvenuta estinzione del debito in sede di esecuzione.
Al contrario, risultava per tabulas che il credito era stato soddisfatto in sede di esecuzione limitatamente alla minor somma di € 28.800,00, per cui doveva considerarsi che legittimamente l'opposta aveva agito per le differenze.
Invero, il Tribunale richiamando la giurisprudenza di legittimità affermava che:
“In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe
3 essere dichiarato invalido nella sua interezza». Legittimo un nuovo precetto ed un successivo pignoramento, anche se pende già una procedura esecutiva, sino alla soddisfazione integrale del credito vantato” (Cassazione civile, sez. III, 29 agosto 2013, n. 19876).
Il primo decidente riteneva, inoltre, la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo generica oltreché infondata, considerato che la banca aveva richiesto il pagamento della somma dovuta per capitale scaduto e della somma dovuta per interessi calcolati sulla sorte capitale. Concludeva, infine, che su ogni altra questione relativa alla legittimità degli interessi di cui al contratto di mutuo si era formato giudicato con sentenza di rigetto n. 2344/19 Tribunale di Messina. Da ultimo, rigettava la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. ritenendo la carenza di allegazione e prova in ordine ai presupposti della mala fede, della colpa grave e del danno.
§§§
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, per i motivi di seguito esposti.
[...]
Con primo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione delle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione all'esecuzione”, gli appellanti insistono nel sostenere che la richiesta avanzata con il precetto opposto innanzi al Tribunale è frutto di un “ne bis in idem”. Evidenziano, invero, che la appellata ha riproposto la stessa azione nei confronti degli stessi soggetti per lo CP_1 stesso debito, ormai divenuto inesistente a fronte della totale chiusura della procedura precedente.
Osservano, a tal proposito, che ha ampiamente soddisfatto il proprio credito CP_1 attraverso l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. 107/2015 R.G.E.I.M., conclusasi con la vendita del bene su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia. Ne deriva, dunque, a loro dire, che la intimante ha omesso di considerare quanto già incassato CP_1 ed ottenuto dalla vendita d obile oggetto della garanzia ipotecaria e, pertanto, nulla è dovuto per tale presunta richiesta.
Aggiungono, ulteriormente, gli appellanti che controparte nell'indicare la somma complessiva richiesta nell'atto di precetto per capitale scaduto pretende di ottenere una capitalizzazione degli interessi - che non sarebbero altro che la rappresentazione del divieto di anatocismo – di una obbligazione che è giuridicamente inesistente e che deve essere oggetto di una apposita CTU contabile per la relativa esatta quantificazione, richiesta già effettuata in primo grado e non accolta.
Evidenziano, da ultimo, che l'acquisto dell'immobile da parte di un terzo consente comunque al garante di ottenere la liberazione delle garanzie prestate pagando solo in parte il debito originario e, pertanto, non può ritenersi valida la riproposizione della medesima azione nei confronti della terza datrice d'ipoteca Parte_1
Con secondo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione del giudice di primo grado sulle somme richieste nell'atto di precetto ritualmente opposto e conseguente dichiaranda nullità dello stesso”, si contesta il criterio di calcolo effettuato per giungere alla somma indicata nel precetto ovvero la residua complessiva somma di €. 132.016,13 per capitale scaduto e interessi semplici, al
4 tasso convenzionale del 6,27% al 15.3.2021 sulla somma di € 88.720,08 oltre ai successivi interessi al tasso contrattuale di mora pattuito del 6,27% dal 16.3.2021 sull'importo di euro 88.720,089 sino al soddisfo e comunque nei limiti previsti dalla L. 108/96.
Osservano, inoltre, gli appellanti che da una attenta analisi della documentazione contabile si evince che la consegna della somma mutuata è avvenuta da parte di con CP_1
“giroconto erogazione prefinanziamento” e relativo accreditamento sul c/c n. H9 52 39332937 0, cointestato ai sig.ri e intrattenuto presso Parte_2 Parte_1 la filiale di Bologna, così come risulta dall'estratto conto corrente (allegato E), che hanno portato il predetto conto/corrente ad un saldo finale a credito di € 281,56.
Rilevano, altresì, la violazione delle norme di trasparenza dettate sia dal TUB sia dalle disposizioni della Banca d'Italia circa le informazioni dovute dagli intermediari ai clienti in merito al contratto da stipulare e relative alla corretta gestione dei conti correnti, così come risultante dalla relazione contabile depositata. Nello specifico, evidenziano che - CP_1 senza una disposizione impartita dagli intestatari del conto corrente - ha accreditato la somma di €. 58.000,00 in data 29/09/2008 in favore della società
[...]
solo ed esclusivamente per coprire la passività presente ed un altro Parte_4 bonifico di €. 8.700,00 a favore di altra ditta denominata sempre di uno degli Pt_4 odierni appellanti ( ) senza procedere, come avrebbe dovuto, alla chiusura Parte_2 del conto corrente
Con terzo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione della efficacia probatoria dei documenti forniti da e , contestano le prove fornite in primo grado Controparte_1 Parte_3 dagli odierni appellati, ritenendole lacunose e non certe, rilevando nello specifico che la tesi difensiva di controparte si basa su una serie di presunzioni che non possono e non devono costituire prova con efficacia documentale all'interno del giudizio per cui è causa.
§§§
Con comparsa depositata telematicamente in data 05.01.2024, si costituiva nel presente giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per tardività dello stesso, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei motivi proposti con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata telematicamente nella medesima data, si costituiva altresì,
e per essa Parte_3 Controparte_3 rappresentata da insistendo nel merito per il Controparte_4 rigetto dell'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
All'udienza del 16.02.2024, il G.I. riservava di riferire al collegio in ordine all'istanza di inibitoria, emettendo all'esito i provvedimenti di competenza e rinviava per la trattazione alla data del 21 giugno 2024.
Con ordinanza del 12.06.2024 la Corte di appello rigettava l'istanza di inibitoria, non risultando giustificata l'invocata misura di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5 All'udienza del 21.06.2024, il G.I. ritenuta esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c., disponeva la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali, perentori, previsti dall'art. 352 c.p.c.; fissava, infine, per la rimessione della causa in decisione la data del 12 maggio 2025.
Nella suindicata data, rilevato che le parti avevano depositato gli scritti difensivi, il C.I. con ordinanza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via pregiudiziale e assorbente di ogni altra questione, tenuto conto delle ragioni di seguito esposte, deve rilevarsi - come anche eccepito dall'appellata - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Preliminarmente, occorre rilevare che dalla documentazione allegata al fascicolo telematico (cfr. all. F) dal predetto istituto di credito - in data 05.01.2024 - risulta evidente che la notifica della sentenza oggetto del presente gravame è avvenuta ad opera del procuratore di
[...] in data 01.08.2023 - tramite PEC - nei confronti di ciascun procuratore costituito CP_1 in primo grado per e Parte_1 Parte_2 Controparte_6
, lo stesso procuratore degli odierni appellanti - nell'atto introduttivo del presente
[...] giudizio - afferma che la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata in data 01.08.2023.
Premesso, pertanto, che non c'è contestazione sulla data e il buon fine della notifica, si evidenzia che ritualmente ed efficacemente la notifica è stata effettuata presso il procuratore a mezzo PEC e non anche personalmente agli appellanti.
Invero, la Suprema Corte a S.U. ha statuito che, conformemente all'art. 285 c.p.c. - che richiama a sua volta l'art. 170 c.p.c. - a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata (cfr. Cass. Sez. U., n. 20866/2020).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità muovendo dalla predetta pronuncia ha ribadito che «per far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. è necessario che la notifica della sentenza sia effettuata al procuratore costituito della parte oppure alla parte presso il procuratore stesso, e non semplicemente alla parte personalmente anche se presso il domicilio eletto, in quanto solo la notifica al difensore assicura la percepibilità e la competenza tecnica necessarie per tutelare pienamente il diritto di difesa e valutare consapevolmente l'opportunità dell'impugnazione» (cfr. Cassazione civile Sez. II, 27/05/2025, n.14170).
Premesso quanto sopra, al fine di verificare la tempestività dell'appello con riferimento al termine breve d'impugnazione occorre, dunque, considerare come data utile l'01.08.2023.
6 Da quella data decorrendo il termine breve, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro la data del 31.08.2023 posto che in relazione all'oggetto del procedimento – opposizione a precetto – non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
Nel caso di specie, trova, infatti, applicazione il principio secondo cui l'opposizione a precetto, «con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.)» (così, tra le tante, Cass. Sez. VI - 3, ord. 22 ottobre 2014, n. 22484, Rv. 633022-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20953, Cassazione civile Sez. III, 20/02/2024, n.4572).
Nello specifico, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, reca una generale previsione di sospensione dei termini nel periodo feriale. Tuttavia, l'art. 3 statuisce che "In materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.".
Orbene, andando ad esaminare l'art. 92, dell'ordinamento giudiziario, cui la norma rinvia, si legge che "Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti".
Pertanto, si desume che le opposizioni esecutive in generale, comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672), sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena (Cass. 9 giugno 2010, n. 13928), nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 16 gennaio 2007 n. 749; Cass. 8 febbraio 2006 n. 2636; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140).
Anche di recente, per quanto rileva in questa sede, è stato affermato che: «va anzitutto ribadito che, sul piano generale, la sospensione feriale dei termini non può trovare applicazione in materia di opposizione esecutiva» (cfr. Cassazione civile Sez. III - 26/02/2025, n. 5058).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che l'appello è stato notificato e iscritto a ruolo in data 29.09.2023, dunque oltre il termine ultimo dei 30 giorni per esso previsti, lo stesso deve essere ritenuto tardivo e di conseguenza inammissibile.
La ribadita inammissibilità del gravame consente di prescindere da qualsiasi ulteriore questione prospettata.
§§§
§ 2. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
7 Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di ognuna delle parti appellate costituite in questa fase di giudizio, delle spese processuali, quantificandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al “peso economico” della controversia, come dichiarato peraltro nell'atto introduttivo di questa fase.
Al riguardo, va rammentato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui «ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al peso economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile» (Cass. Civ., Sent. n. 35878/2022; Civ. Civ., Sent. 38730/2021; 1360/2014)
Prendendo, perciò, a riferimento il relativo scaglione di cui alla tabella applicabile (da €. € 52.001 a € 260.000) e tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della decisione in rito, nonché della modestissima entità delle questioni trattate, l'onorario si determina in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto agli appellanti, e , “… dà atto Parte_1 Parte_2
… della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n.1373/2023 23, Parte_2 relativa alla causa iscritta con il n. 2190/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
8 1) dichiara inammissibile l'appello proposto;
2) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore delle appellate, e Controparte_1 Parte_3
e per essa rappresentata da
[...] Controparte_3 [...] delle spese processuali del presente giudizio, liquidate - Controparte_4 per ognuna- in complessivi euro € 7.160,00, ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
9
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Gullino Massimo Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 685/2023 R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 12.05.2025; vertente tra
nata a [...] l'[...], (C.F. Parte_1
) e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Messina via del Bufalo 7, presso C.F._2 lo s andro Anastasi (C.F. – PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
-Appellanti-
Contro codice fiscale e partita IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nato ad [...] il [...], nella CP_2 qualità di procuratore speciale di rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_1
Arezzo, (C.F. - PEC: , presso C.F._4 Email_2 il cui indirizzo miciliat
-Appellata- con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, Parte_3
1 C.F. e Partita Iva n. , e per essa la P.IVA_2 Controparte_3 con sede a Milano, Via Valtellina n.15/17, C.F. e Partita Iva n. , giusta procura P.IVA_3 speciale autentica del 03.12.2021 a rogito del Notaio Dott. Notaio in Persona_1
Sacile, Rep. n. 32874, Racc. n. 22004, qui rappresentata da
[...] in forza di procura speciale del 13.01.2022, Rep. n. 146062 e Racc. Controparte_4
n. 37972, registrato in data 14.01.2022 in Milano 2 al n. 1953 serie 1T, in persona del suo procuratore speciale ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_5
Annamaria Genovese (C.F. - PEC C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il Suo Email_3 studio sito in Milano, Corso Sempione 33.
-Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1373/2023 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 11.07.2023, notificata in data 01.08.2023, relativa alla causa iscritta con il n.2190/2021 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per gli appellanti:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ex artt. 351 comma II e 283 c.p.c.; 2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1373/2023 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Emanuela Lo Presti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2190/2021, depositata in cancelleria in data 30 giugno 2023, pubblicata in data 11 luglio 2023 e notificata in data 1/8/2023 al sottoscritto difensore dal procuratore di , Avv. Maria Arezzo, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio Controparte_1 di primo grado ente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, ritenendo e dichiarando non dovute le somme intimate a precetto e ritualmente opposte a precetto.
4. Conseguentemente condannare le società appellate,
e al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio del presente Controparte_1 Parte_3 giudizio, oltre che del procedimento di primo grado, nonché delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde.
Per l'appellata Controparte_1
Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione;
preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello perché tardivo;
preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le causali di cui in narrativa. Nel merito, con ogni formulazione rigettare l'appello spiegato per le causali di cui in narrativa, così confermando la sentenza del Tribunale di Messina n. 1373/2023. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per l'appellata e per essa Parte_3 [...] rappresentata da Controparte_3 Controparte_4
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dagli appellanti, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, rigettare, perché
2 destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1373/2023 del Tribunale di Messina e di conseguenza, condannare gli appellanti, in solido tra loro, alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il precetto loro notificato in data 7-24 aprile 2021 dalla per il pagamento della somma di € 132.016,13 a titolo di capitale residuo Controparte_1 derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26.09.2008 e dal successivo procedimento esecutivo immobiliare, all'esito del quale l'istituto creditore ricavava la minor somma di € 28.800,00 a fronte del maggior credito di cui era titolare.
A fondamento della proposta opposizione eccepivano l'inesistenza del debito vantato dalla perché estinto a seguito della conclusione della procedura esecutiva immobiliare. CP_1
costituendosi, contestava l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto e Controparte_1 precisando che la somma intimata era calcolata al netto dell'incasso di euro 28.800,00, derivante dall'esecuzione immobiliare n.107/15 RGE, promossa dinanzi al Tribunale di Messina, e avente ad oggetto gli immobili di proprietà di conclusasi con Parte_1
l'assegnazione, a favore della della predetta somma. Controparte_1
Nel corso del giudizio si costituiva e per essa Parte_3 Controparte_4
in qualità di cessionaria del credito, esperendo intervento volontario ai sensi dell'art.
[...]
111 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 1373/2023 con la quale: rigetta l'opposizione; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 liquidate in € 4217,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese tra parte opponente e parte interveniente”.
A sostegno della propria decisione - il giudice di prime cure – evidenziava che non solo parte opposta aveva prodotto il titolo ma, altresì, risultava incontestato l'inadempimento avendo in sede di opposizione gli opponenti dedotto semplicemente l'avvenuta estinzione del debito in sede di esecuzione.
Al contrario, risultava per tabulas che il credito era stato soddisfatto in sede di esecuzione limitatamente alla minor somma di € 28.800,00, per cui doveva considerarsi che legittimamente l'opposta aveva agito per le differenze.
Invero, il Tribunale richiamando la giurisprudenza di legittimità affermava che:
“In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe
3 essere dichiarato invalido nella sua interezza». Legittimo un nuovo precetto ed un successivo pignoramento, anche se pende già una procedura esecutiva, sino alla soddisfazione integrale del credito vantato” (Cassazione civile, sez. III, 29 agosto 2013, n. 19876).
Il primo decidente riteneva, inoltre, la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo generica oltreché infondata, considerato che la banca aveva richiesto il pagamento della somma dovuta per capitale scaduto e della somma dovuta per interessi calcolati sulla sorte capitale. Concludeva, infine, che su ogni altra questione relativa alla legittimità degli interessi di cui al contratto di mutuo si era formato giudicato con sentenza di rigetto n. 2344/19 Tribunale di Messina. Da ultimo, rigettava la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. ritenendo la carenza di allegazione e prova in ordine ai presupposti della mala fede, della colpa grave e del danno.
§§§
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, per i motivi di seguito esposti.
[...]
Con primo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione delle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione all'esecuzione”, gli appellanti insistono nel sostenere che la richiesta avanzata con il precetto opposto innanzi al Tribunale è frutto di un “ne bis in idem”. Evidenziano, invero, che la appellata ha riproposto la stessa azione nei confronti degli stessi soggetti per lo CP_1 stesso debito, ormai divenuto inesistente a fronte della totale chiusura della procedura precedente.
Osservano, a tal proposito, che ha ampiamente soddisfatto il proprio credito CP_1 attraverso l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. 107/2015 R.G.E.I.M., conclusasi con la vendita del bene su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia. Ne deriva, dunque, a loro dire, che la intimante ha omesso di considerare quanto già incassato CP_1 ed ottenuto dalla vendita d obile oggetto della garanzia ipotecaria e, pertanto, nulla è dovuto per tale presunta richiesta.
Aggiungono, ulteriormente, gli appellanti che controparte nell'indicare la somma complessiva richiesta nell'atto di precetto per capitale scaduto pretende di ottenere una capitalizzazione degli interessi - che non sarebbero altro che la rappresentazione del divieto di anatocismo – di una obbligazione che è giuridicamente inesistente e che deve essere oggetto di una apposita CTU contabile per la relativa esatta quantificazione, richiesta già effettuata in primo grado e non accolta.
Evidenziano, da ultimo, che l'acquisto dell'immobile da parte di un terzo consente comunque al garante di ottenere la liberazione delle garanzie prestate pagando solo in parte il debito originario e, pertanto, non può ritenersi valida la riproposizione della medesima azione nei confronti della terza datrice d'ipoteca Parte_1
Con secondo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione del giudice di primo grado sulle somme richieste nell'atto di precetto ritualmente opposto e conseguente dichiaranda nullità dello stesso”, si contesta il criterio di calcolo effettuato per giungere alla somma indicata nel precetto ovvero la residua complessiva somma di €. 132.016,13 per capitale scaduto e interessi semplici, al
4 tasso convenzionale del 6,27% al 15.3.2021 sulla somma di € 88.720,08 oltre ai successivi interessi al tasso contrattuale di mora pattuito del 6,27% dal 16.3.2021 sull'importo di euro 88.720,089 sino al soddisfo e comunque nei limiti previsti dalla L. 108/96.
Osservano, inoltre, gli appellanti che da una attenta analisi della documentazione contabile si evince che la consegna della somma mutuata è avvenuta da parte di con CP_1
“giroconto erogazione prefinanziamento” e relativo accreditamento sul c/c n. H9 52 39332937 0, cointestato ai sig.ri e intrattenuto presso Parte_2 Parte_1 la filiale di Bologna, così come risulta dall'estratto conto corrente (allegato E), che hanno portato il predetto conto/corrente ad un saldo finale a credito di € 281,56.
Rilevano, altresì, la violazione delle norme di trasparenza dettate sia dal TUB sia dalle disposizioni della Banca d'Italia circa le informazioni dovute dagli intermediari ai clienti in merito al contratto da stipulare e relative alla corretta gestione dei conti correnti, così come risultante dalla relazione contabile depositata. Nello specifico, evidenziano che - CP_1 senza una disposizione impartita dagli intestatari del conto corrente - ha accreditato la somma di €. 58.000,00 in data 29/09/2008 in favore della società
[...]
solo ed esclusivamente per coprire la passività presente ed un altro Parte_4 bonifico di €. 8.700,00 a favore di altra ditta denominata sempre di uno degli Pt_4 odierni appellanti ( ) senza procedere, come avrebbe dovuto, alla chiusura Parte_2 del conto corrente
Con terzo motivo d'appello, rubricato “Errata valutazione della efficacia probatoria dei documenti forniti da e , contestano le prove fornite in primo grado Controparte_1 Parte_3 dagli odierni appellati, ritenendole lacunose e non certe, rilevando nello specifico che la tesi difensiva di controparte si basa su una serie di presunzioni che non possono e non devono costituire prova con efficacia documentale all'interno del giudizio per cui è causa.
§§§
Con comparsa depositata telematicamente in data 05.01.2024, si costituiva nel presente giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per tardività dello stesso, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dei motivi proposti con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata telematicamente nella medesima data, si costituiva altresì,
e per essa Parte_3 Controparte_3 rappresentata da insistendo nel merito per il Controparte_4 rigetto dell'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
All'udienza del 16.02.2024, il G.I. riservava di riferire al collegio in ordine all'istanza di inibitoria, emettendo all'esito i provvedimenti di competenza e rinviava per la trattazione alla data del 21 giugno 2024.
Con ordinanza del 12.06.2024 la Corte di appello rigettava l'istanza di inibitoria, non risultando giustificata l'invocata misura di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5 All'udienza del 21.06.2024, il G.I. ritenuta esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c., disponeva la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali, perentori, previsti dall'art. 352 c.p.c.; fissava, infine, per la rimessione della causa in decisione la data del 12 maggio 2025.
Nella suindicata data, rilevato che le parti avevano depositato gli scritti difensivi, il C.I. con ordinanza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via pregiudiziale e assorbente di ogni altra questione, tenuto conto delle ragioni di seguito esposte, deve rilevarsi - come anche eccepito dall'appellata - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Preliminarmente, occorre rilevare che dalla documentazione allegata al fascicolo telematico (cfr. all. F) dal predetto istituto di credito - in data 05.01.2024 - risulta evidente che la notifica della sentenza oggetto del presente gravame è avvenuta ad opera del procuratore di
[...] in data 01.08.2023 - tramite PEC - nei confronti di ciascun procuratore costituito CP_1 in primo grado per e Parte_1 Parte_2 Controparte_6
, lo stesso procuratore degli odierni appellanti - nell'atto introduttivo del presente
[...] giudizio - afferma che la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata in data 01.08.2023.
Premesso, pertanto, che non c'è contestazione sulla data e il buon fine della notifica, si evidenzia che ritualmente ed efficacemente la notifica è stata effettuata presso il procuratore a mezzo PEC e non anche personalmente agli appellanti.
Invero, la Suprema Corte a S.U. ha statuito che, conformemente all'art. 285 c.p.c. - che richiama a sua volta l'art. 170 c.p.c. - a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata (cfr. Cass. Sez. U., n. 20866/2020).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità muovendo dalla predetta pronuncia ha ribadito che «per far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. è necessario che la notifica della sentenza sia effettuata al procuratore costituito della parte oppure alla parte presso il procuratore stesso, e non semplicemente alla parte personalmente anche se presso il domicilio eletto, in quanto solo la notifica al difensore assicura la percepibilità e la competenza tecnica necessarie per tutelare pienamente il diritto di difesa e valutare consapevolmente l'opportunità dell'impugnazione» (cfr. Cassazione civile Sez. II, 27/05/2025, n.14170).
Premesso quanto sopra, al fine di verificare la tempestività dell'appello con riferimento al termine breve d'impugnazione occorre, dunque, considerare come data utile l'01.08.2023.
6 Da quella data decorrendo il termine breve, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro la data del 31.08.2023 posto che in relazione all'oggetto del procedimento – opposizione a precetto – non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
Nel caso di specie, trova, infatti, applicazione il principio secondo cui l'opposizione a precetto, «con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.)» (così, tra le tante, Cass. Sez. VI - 3, ord. 22 ottobre 2014, n. 22484, Rv. 633022-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20953, Cassazione civile Sez. III, 20/02/2024, n.4572).
Nello specifico, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, reca una generale previsione di sospensione dei termini nel periodo feriale. Tuttavia, l'art. 3 statuisce che "In materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.".
Orbene, andando ad esaminare l'art. 92, dell'ordinamento giudiziario, cui la norma rinvia, si legge che "Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti".
Pertanto, si desume che le opposizioni esecutive in generale, comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672), sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena (Cass. 9 giugno 2010, n. 13928), nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino alla fase di cassazione (Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 16 gennaio 2007 n. 749; Cass. 8 febbraio 2006 n. 2636; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140).
Anche di recente, per quanto rileva in questa sede, è stato affermato che: «va anzitutto ribadito che, sul piano generale, la sospensione feriale dei termini non può trovare applicazione in materia di opposizione esecutiva» (cfr. Cassazione civile Sez. III - 26/02/2025, n. 5058).
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che l'appello è stato notificato e iscritto a ruolo in data 29.09.2023, dunque oltre il termine ultimo dei 30 giorni per esso previsti, lo stesso deve essere ritenuto tardivo e di conseguenza inammissibile.
La ribadita inammissibilità del gravame consente di prescindere da qualsiasi ulteriore questione prospettata.
§§§
§ 2. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
7 Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di ognuna delle parti appellate costituite in questa fase di giudizio, delle spese processuali, quantificandole secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al “peso economico” della controversia, come dichiarato peraltro nell'atto introduttivo di questa fase.
Al riguardo, va rammentato, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, secondo cui «ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al peso economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile» (Cass. Civ., Sent. n. 35878/2022; Civ. Civ., Sent. 38730/2021; 1360/2014)
Prendendo, perciò, a riferimento il relativo scaglione di cui alla tabella applicabile (da €. € 52.001 a € 260.000) e tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della decisione in rito, nonché della modestissima entità delle questioni trattate, l'onorario si determina in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto agli appellanti, e , “… dà atto Parte_1 Parte_2
… della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n.1373/2023 23, Parte_2 relativa alla causa iscritta con il n. 2190/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
8 1) dichiara inammissibile l'appello proposto;
2) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore delle appellate, e Controparte_1 Parte_3
e per essa rappresentata da
[...] Controparte_3 [...] delle spese processuali del presente giudizio, liquidate - Controparte_4 per ognuna- in complessivi euro € 7.160,00, ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda alla Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
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