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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. , in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore e legale rappresentante p.t. della Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in Portocannone, rappresentato e
[...] P.IV_1 difeso dell'avv. Domenico Porfido, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Termoli alla via De Gasperi n. 19
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_2 P.IV_2
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_3
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Persona_1
Via Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 01-002705278, Parte_1 notificata dall' addì 2.10.2024, relativa ad atto di accertamento n° CP_2
.1900.13/09/2017.0087340 del 13.09.2017, riferita all'anno 2013, e n. 01-002705277, relativa CP_2 ad atto di accertamento n° .1900.13/09/2017.0087337 del 13.09.2017, riferita all'anno 2012, CP_2 per un totale di € 11.929,78, entrambe emesse a titolo di sanzione amministrativa per omessi versamenti previdenziali. Il ricorrente chiedeva in primo luogo, “previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi l'omessa notificazione degli atti presupposti, e, una volta accertata la decadenza e la prescrizione, dichiararsi l'illegittimità, nullità ed annullabilità delle ordinanze-ingiunzioni opposte e, in via subordinata, il ricalcolo della sanzione nella minor somma ritenuta proporzionata e di giustizia”
Si è costituito l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto CP_2 del ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2025 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensiva e il Tribunale, dichiarandola improcedibile, rinviava la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna.
2. La domanda merita accoglimento.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta estinzione e prescrizione di ogni pretesa sanzionatoria da parte dell'istituto previdenziale per la decorrenza del termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14
L. 689/1981 per la notifica di accertamenti in materia di sanzioni amministrative, in quanto sostiene che l' non abbia provveduto alla notifica in tale lasso di tempo. L'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, CP_2 intervenuto per la depenalizzazione di numerose fattispecie di reato, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; se è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, è stato dibattuto, nelle corti di merito, se per le sanzioni amministrative previste dal decreto debbano intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”. A chiarire la questione è intervenuta la Suprema Corte, sez. lav., con sentenza 22/03/2025, n.7641, secondo cui “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4 d.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_2 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. Il principio di diritto sopra enunciato mira a garantire la CP_2 certezza giuridica e il diritto di difesa dell'incolpato.
Le contestate violazioni si riferiscono agli anni 2012 e 2013 e pertanto avrebbero dovuto essere state notificate al ricorrente dall'ente impositore, a pena di decadenza e stante il difetto di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della disciplina che ha depenalizzato tali reati;
tanto perché non risulta essere stata necessaria alcuna istruttoria da parte dell' , il quale infatti non ha provato di avervi provveduto, nemmeno in CP_2 epoca preventiva alla notifica dell'atto di accertamento.
Essendo fondata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in quanto la presente decisione tiene conto della novità del principio di diritto affermato dalla recentissima citata sentenza, dirimente il contrasto nella giurisprudenza di merito sull'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Compensa le spese.
Larino, 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 2 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. , in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore e legale rappresentante p.t. della Controparte_1
(C.F. ) con sede legale in Portocannone, rappresentato e
[...] P.IV_1 difeso dell'avv. Domenico Porfido, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Termoli alla via De Gasperi n. 19
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_2 P.IV_2
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_3
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Persona_1
Via Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 01-002705278, Parte_1 notificata dall' addì 2.10.2024, relativa ad atto di accertamento n° CP_2
.1900.13/09/2017.0087340 del 13.09.2017, riferita all'anno 2013, e n. 01-002705277, relativa CP_2 ad atto di accertamento n° .1900.13/09/2017.0087337 del 13.09.2017, riferita all'anno 2012, CP_2 per un totale di € 11.929,78, entrambe emesse a titolo di sanzione amministrativa per omessi versamenti previdenziali. Il ricorrente chiedeva in primo luogo, “previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi l'omessa notificazione degli atti presupposti, e, una volta accertata la decadenza e la prescrizione, dichiararsi l'illegittimità, nullità ed annullabilità delle ordinanze-ingiunzioni opposte e, in via subordinata, il ricalcolo della sanzione nella minor somma ritenuta proporzionata e di giustizia”
Si è costituito l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto CP_2 del ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2025 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensiva e il Tribunale, dichiarandola improcedibile, rinviava la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna.
2. La domanda merita accoglimento.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta estinzione e prescrizione di ogni pretesa sanzionatoria da parte dell'istituto previdenziale per la decorrenza del termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14
L. 689/1981 per la notifica di accertamenti in materia di sanzioni amministrative, in quanto sostiene che l' non abbia provveduto alla notifica in tale lasso di tempo. L'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, CP_2 intervenuto per la depenalizzazione di numerose fattispecie di reato, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; se è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, è stato dibattuto, nelle corti di merito, se per le sanzioni amministrative previste dal decreto debbano intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”. A chiarire la questione è intervenuta la Suprema Corte, sez. lav., con sentenza 22/03/2025, n.7641, secondo cui “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4 d.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_2 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. Il principio di diritto sopra enunciato mira a garantire la CP_2 certezza giuridica e il diritto di difesa dell'incolpato.
Le contestate violazioni si riferiscono agli anni 2012 e 2013 e pertanto avrebbero dovuto essere state notificate al ricorrente dall'ente impositore, a pena di decadenza e stante il difetto di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della disciplina che ha depenalizzato tali reati;
tanto perché non risulta essere stata necessaria alcuna istruttoria da parte dell' , il quale infatti non ha provato di avervi provveduto, nemmeno in CP_2 epoca preventiva alla notifica dell'atto di accertamento.
Essendo fondata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in quanto la presente decisione tiene conto della novità del principio di diritto affermato dalla recentissima citata sentenza, dirimente il contrasto nella giurisprudenza di merito sull'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Compensa le spese.
Larino, 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)