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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 1758/2025 V.G. promosso da
, rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Luca Falciani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Trieste, n. 142, Sinalunga (SI)
PARTE RICORRENTE
e da
, rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Roberta Parbuono ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via di Voltaia nel Corso 56, Montepulciano (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione presso la madre nella sua abitazione di Montepulciano loc.
Stazione via Bolzano n. 47;
3) Il padre ha il diritto di vedere e tenere con sé il figlio ogni due settimane il weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e quelli scolastici del figlio;
Il padre potrà altresì tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza e saranno concordate secondo le esigenze dei genitori. Dato che il signor per motivi di lavoro trascorre gran parte della propria vita Pt_1 fuori Italia, le parti concordano che le predette comunicazioni potranno avvenire tramite sia per mail che per messaggio su W. A.;
4) Il padre verserà per il mantenimento del figlio, entro il giorno 30 di ogni mese, € 375,00 mensili rivalutabili secondo l'indice Istat;
5) Il padre corrisponderà per il figlio il 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena, da intendersi qui integralmente riportato. Inoltre il signor da fin d'ora la propria Pt_1 disponibilità affinché la madre – ove necessario – ricorra all'aiuto di una baby sitter rendendosi disponibile a provvedere al rimborso del 50% delle somme spese per tale ragione a fronte dell'esibizione di un qualunque documento che ne attesti la spesa. Dato che per motivi di lavoro il signor trascorre Pt_1 molto tempo all'estero, le parti concordano che ogni spesa dovrà essere rendicontata tramite mail o per messaggio su W. A. I coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti e dichiarano che attualmente l'unica pendenza in corso è
2 relativa alla mancata contribuzione dell'aumento ISTAT dell'assegno di mantenimento, a far data dal 22 giugno 2017 all'ottobre 2022, somma che regoleranno a parte, e di non nulla a pretendere reciprocamente per altre eventuali pendenze in essere. Le parti altresì rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio. Per accordo tra le parti, il sig. provvederà anche al pagamento delle prestazioni legali Parte_1 dell'avvocato che assiste la prof. ”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 14/05/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montepulciano dell'anno 2011 al n. 2, parte 2, serie A, e che si sono separati consensuale con decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Siena n. cron. 6768/2016 del 22.3.2016; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nato il figlio
(14.2.2014) e ritenuto che le condizioni pattuite non Persona_1 contrastino con il suo interesse;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
3 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
14/05/2011 dai coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
Pieve (PG) ed , nata il [...] ad [...], atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montepulciano dell'anno 2011, al n. 2, parte 2, seria A, alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montepulciano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 12/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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