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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 32/2022 promossa da:
, (C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. BONALUME PAOLO, dall'avv. GIOVANNI GOMEZ PALOMA e dall'avv. GIUSEPPE CARDONA, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), domiciliato in VIA A. DI SANGIULIANO, 191 Controparte_1 P.IVA_2
95131 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del gennaio 2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento di € 250.577,77, per sorte capitale oltre interessi di
[...]
mora maturati e maturandi ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 e interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica della citazione. In via subordinata parte attrice ha chiesto la condanna del
[...]
per sorte capitale, interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo per ingiustificato CP_1
arricchimento ex art. 2041 c.c.
L'attrice ha esposto di esser divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione stipulato con scrittura privata recante sottoscrizione autenticata e notificata all'amministrazione ceduta, dei crediti vantati dalla società nei confronti del menzionato ente locale, rappresentati dalle Parte_2 fatture indicate nel prospetto di cui all'allegato due, prodotto in atti. ha altresì chiesto Parte_1 condannare il al pagamento di € 9.182,00 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 Controparte_1
del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturati per il ritardato pagamento dei crediti di cui alle fatture riepilogate nel richiamato allegato 2, oltre interessi anatocistici.
Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
Part legittimazione attiva della per inesistenza del diritto preteso, l'illegittimità della Pt_1 cessione del credito da parte di per violazione dell'art. 70, comma 3, del r.d. Parte_2
2240/1923 e dell'art. 9, all. E L. 2248/1865. Parte convenuta ha altresì contestato la pretesa creditoria avversa, perché non provata;
l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e degli interessi anatocistici ed infine la prescrizione del presunto credito.
Alla prima udienza del 14.09.2022 la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 18.1.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 co VI,
c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il procedimento, di natura documentale, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 9 ottobre 2022 è stato posto in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La domanda attorea va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
pagina 2 di 10 Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
- Fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò premesso, va evidenziato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da Parte_1
La società attrice premette di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalla società
[...]
nei confronti del dei quali la è divenuta titolare in virtù del Parte_2 Controparte_1 CP_2
contratto di cessione, come specificamente descritto in citazione, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore dell'ente comunale. tuttavia, ha omesso di provare, a monte, se e come siffatti crediti siano sorti in Parte_1 capo a non essendo stato prodotto l'asserito contratto stipulato tra siffatta società e Parte_2 il comune di e non essendo stata dimostrata l'avvenuta esecuzione delle prestazioni CP_1
eventualmente concordate.
La tipologia contrattuale intercorsa tra ed il comune di peraltro, rimane Parte_2 CP_1
del tutto ignota, non rinvenendosene menzione nel contratto di cessione prodotto in atti e non essendo state neppure prodotte le fatture ivi elencate.
Va, sotto questo profilo, rammentato che tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed pagina 3 di 10 al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
E' evidente, quindi, che secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la
Pubblica Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta e devono espressamente prevedere l'impegno di spesa in relazione alle obbligazioni patrimoniali assunte dall'ente pubblico. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 1752 del 26.01.2007: “Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca
"iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in
pagina 4 di 10 quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente;
se, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dall'art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383),
è indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art.16, ma anche a quella posta dallo stesso art.17 per cui "i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante
l'amministrazione"; da tale previsione derogativa - invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali - non può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della P.A. la forma scritta "ad substantiam" debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti”.
In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza successiva, che ha, peraltro, ribadito la necessità che il contratto non solo sia stipulato in forma scritta, ma sia sottoscritto dal titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi, e che contenga l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso (cfr. Cass. n. 24679/13). Inoltre, con specifico riferimento al primo profilo (necessità che il contratto sia sottoscritto dal soggetto titolare del potere rappresentativo dell'ente nei confronti dei terzi), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come occorra la prova documentale della rappresentanza organica in capo allo stipulante, ovvero l'indicazione della norma statutaria che legittimi il funzionario, quale organo, a stipulare il singolo contratto (cfr. Cass. n. 13656/13). Tutto ciò nell'ottica di tutelare il cittadino rispetto ad eventuali arbitrii della pubblica amministrazione, al fine di agevolare l'esercizio del controllo sulla destinazione delle risorse pubbliche (Cass. n. 21577/13). Tali principi sono stati ribaditi anche nelle successive e più recenti sentenze n. 5263/15 e n. 12316/15. Le obbligazioni assunte dalla p.a. devono risultare, dunque, da atto avente forma scritta ad substantiam.
pagina 5 di 10 Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000), oltre a confermare implicitamente la necessità della forma scritta di cui si è già detto anche per le convenzioni tra p.a. e privati, subordina, altresì, la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso ed all'impegno contabile;
inoltre, la norma citata stabilisce che in caso di inosservanza delle predette disposizioni il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra la parte privata e il funzionario che ha disposto la spesa. Sul punto è necessario richiamare il recentissimo intervento della Suprema Corte
(Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del
d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050;
Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la
pagina 6 di 10 configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., 17/2/2022 CP_1
n. 5267).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue, che non può ritenersi sussistente un titolo valido alla base della pretesa azionata dalla banca attrice in citazione, stante la mancata produzione del contratto di somministrazione posto a fondamento della pretesa creditoria.
Sul punto va precisato che parte attrice, a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, si era riservata di produrre documentazione ai fini della prova della validità del rapporto contrattuale “le prestazioni sono state fornite dalle cedenti sulla base di un valido rapporto contrattuale tra le predette
e l' come risulta dai documenti che verranno prodotti in corso di causa” (cfr. pag. 15 memoria Pt_3
183 co VI n. 1 cpc). Ebbene nessuna documentazione risulta prodotta negli scritti successivi.
Sul punto va precisato che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile eludere la certezza della loro esistenza. Per tali ragioni è del tutto irrilevante quanto indicato dall'attrice in ordine alla condotta stragiudiziale tenuta dal convenuto. CP_1
Ne consegue che non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali quali gli interessi di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002 oltre che quelli anatocistici.
- Domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Parte attrice ha formulato, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento, prospettando la sussistenza dei presupposti della fattispecie giuridica in questione, in ragione dell'esecuzione della prestazione in assenza di assunzione scritta dell'obbligazione e comunque in assenza di impegno di spesa. La norma da applicare al caso in esame è l'art. 2041 c.c., che disciplina l'azione generale di arricchimento e si fonda sul generale principio del divieto di arricchirsi senza causa. Gli elementi pagina 7 di 10 costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa vanno individuati nell'arricchimento nella sfera patrimoniale di un soggetto con pregiudizio nella sfera patrimoniale di altro soggetto e sulla correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, nonché sull'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento di ricchezza da una sfera giuridica ad un'altra e, infine, sulla sussidiarietà dell'azione. Tali presupposti devono sussistere anche laddove, come nel caso di specie, l'azione è esercitata nei confronti di una pubblica amministrazione, dovendo compiere il giudice la valutazione in merito all'effettiva realizzazione del vantaggio patrimoniale, potendo la P.A. provare esclusivamente che questo non fu voluto o avvenne nella sua inconsapevolezza. A tale riguardo si richiama il seguente principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"(Cfr. Cassazione S.U. n. 10798 del 2015). Sotto il profilo del quantum va considerato che “Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della relativa diminuzione patrimoniale”. Dunque, la norma, nella quantificazione della somma dovuta, pone il limite dell'arricchimento. Va aggiunto, per completezza, che “Ai fini dell'indennizzo dovuto per
l'arricchimento senza causa, l'articolo 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'articolo 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'articolo 2041. Ne deriva che in tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'articolo 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (Cassazione civile sez. II 13 settembre 2016 n. 17957).
Deve dunque venire in rilievo uno spostamento di ricchezza non giustificato né da contratto, né da spirito di liberalità né da altra causa idonea a sorreggerlo alla luce dei principi del nostro ordinamento giuridico e, nei confronti della P.A. deve sussistere un'utilitas riconosciuta dalla stessa pubblica amministrazione in favore della quale sarebbe stata effettuata la prestazione. La quantificazione dell'importo dovuto va effettuata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal soggetto, senza pagina 8 di 10 valutare il lucro cessante. Va altresì evidenziato che la domanda in esame risulta caratterizzata anche dall'ulteriore requisito della sussidiarietà, caratteristica che deve necessariamente contraddistinguere la richiesta di pagamento formulata in base all'istituto dell'ingiustificato arricchimento. Infatti, ai sensi dell'art. 2042 c.c. “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Orbene, la norma in esame deve essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ingiustificato arricchimento, allorquando sia astrattamente esperibile altra azione.
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice aveva certamente a disposizione un'azione contrattuale per tutelare la posizione giuridica posta a fondamento della domanda in esame. Detta azione si è rivelata infondata in ragione della non regolarità sotto il profilo formale del rapporto contrattuale. In ogni caso, la domanda di ingiustificato arricchimento in esame risulta carente anche con riferimento al requisito della residualità. Infatti, nell'ipotesi in cui il conferimento di un incarico sia effettuato da una P.A. in assenza di regolare impegno di spesa, il rapporto si instaura direttamente con il funzionario o con l'amministratore che consentito l'esecuzione della prestazione, anche in assenza di una specifica condotta attiva dell'amministratore o del funzionario responsabile. A tale riguardo va infatti affermato che, in tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall' art. 23 comma IV del D.L. n. 66 del 1989 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale (cfr. Sentenza Cass. II sezione n. 21340 del 2014 e Corte
Appello Genova, sentenza n. 691 del 2020).
Nella richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione si legge che per configurare l'applicabilità della norma richiamata “… è necessario che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale ... è contraria al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa… l'uso del verbo "consentire" descrive ... il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue pagina 9 di 10 attribuzioni". Nel caso di specie, è evidente, in ragione dell'effettiva esecuzione del servizio pubblico da parte della società di erogazione, che i fatti per i quali si chiede il pagamento siano stati consentiti da amministratori o funzionari dell'Ente comunale, in assenza di un regolare impegno di spesa. In tali casi, in virtù della normativa richiamata, sorgono obbligazioni a carico dell'amministratore o del funzionario,
i quali rispondono con il proprio patrimonio.
Per tale ragione non risulta esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., difettando la stessa del requisito della sussidiarietà, proprio in ragione del fatto che risulta esperibile altra azione nei confronti di persona diversa dall'arricchito (cfr. sentenza Cassazione n. 24478 del 2013,
Corte Appello Genova, sentenza n. 691 del 2020). In definitiva, va affermato che la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dalla società attrice nei confronti del convenuto difetti del requisito della CP_1 sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.
Per tali ragioni, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
- Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n.
147/2022 -, avuto riguardo al valore della domanda, tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione dell'attività difensiva svolta, del livello di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Alessia Romeo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G.
32/2022:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna a pagare al le spese di lite, che liquida in €. Parte_1 Controparte_1
7052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 32/2022 promossa da:
, (C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in indirizzo telematico in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. BONALUME PAOLO, dall'avv. GIOVANNI GOMEZ PALOMA e dall'avv. GIUSEPPE CARDONA, giusta procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), domiciliato in VIA A. DI SANGIULIANO, 191 Controparte_1 P.IVA_2
95131 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MANGIAMELI CRISTIAN ORAZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
pagina 1 di 10 IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione del gennaio 2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento di € 250.577,77, per sorte capitale oltre interessi di
[...]
mora maturati e maturandi ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 e interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica della citazione. In via subordinata parte attrice ha chiesto la condanna del
[...]
per sorte capitale, interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo per ingiustificato CP_1
arricchimento ex art. 2041 c.c.
L'attrice ha esposto di esser divenuta titolare, in virtù di contratto di cessione stipulato con scrittura privata recante sottoscrizione autenticata e notificata all'amministrazione ceduta, dei crediti vantati dalla società nei confronti del menzionato ente locale, rappresentati dalle Parte_2 fatture indicate nel prospetto di cui all'allegato due, prodotto in atti. ha altresì chiesto Parte_1 condannare il al pagamento di € 9.182,00 a titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 Controparte_1
del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 maturati per il ritardato pagamento dei crediti di cui alle fatture riepilogate nel richiamato allegato 2, oltre interessi anatocistici.
Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
Part legittimazione attiva della per inesistenza del diritto preteso, l'illegittimità della Pt_1 cessione del credito da parte di per violazione dell'art. 70, comma 3, del r.d. Parte_2
2240/1923 e dell'art. 9, all. E L. 2248/1865. Parte convenuta ha altresì contestato la pretesa creditoria avversa, perché non provata;
l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e degli interessi anatocistici ed infine la prescrizione del presunto credito.
Alla prima udienza del 14.09.2022 la causa è stata rinviata per trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 18.1.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 co VI,
c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il procedimento, di natura documentale, è stato rinviato per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 9 ottobre 2022 è stato posto in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La domanda attorea va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
pagina 2 di 10 Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
- Fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò premesso, va evidenziato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata da Parte_1
La società attrice premette di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalla società
[...]
nei confronti del dei quali la è divenuta titolare in virtù del Parte_2 Controparte_1 CP_2
contratto di cessione, come specificamente descritto in citazione, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore dell'ente comunale. tuttavia, ha omesso di provare, a monte, se e come siffatti crediti siano sorti in Parte_1 capo a non essendo stato prodotto l'asserito contratto stipulato tra siffatta società e Parte_2 il comune di e non essendo stata dimostrata l'avvenuta esecuzione delle prestazioni CP_1
eventualmente concordate.
La tipologia contrattuale intercorsa tra ed il comune di peraltro, rimane Parte_2 CP_1
del tutto ignota, non rinvenendosene menzione nel contratto di cessione prodotto in atti e non essendo state neppure prodotte le fatture ivi elencate.
Va, sotto questo profilo, rammentato che tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed pagina 3 di 10 al compenso da corrispondere;
da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre 2004, n. 2821: Nè può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti "per facta concludentia" ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente, nella delibera di affidamento, e, per la società ricorrente, nella volontaria esecuzione del servizio. Osta a tale ricostruzione il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui i contratti della p.a., anche quando la stessa agisce "iure privatorum", richiedono "ad substantiam" la forma scritta "non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere").
E' evidente, quindi, che secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la
Pubblica Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta e devono espressamente prevedere l'impegno di spesa in relazione alle obbligazioni patrimoniali assunte dall'ente pubblico. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 1752 del 26.01.2007: “Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una P.A., e pur ove questa agisca
"iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in
pagina 4 di 10 quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Del pari, è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente;
se, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dall'art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383),
è indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art.16, ma anche a quella posta dallo stesso art.17 per cui "i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante
l'amministrazione"; da tale previsione derogativa - invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa agli usi commerciali - non può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della P.A. la forma scritta "ad substantiam" debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti”.
In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza successiva, che ha, peraltro, ribadito la necessità che il contratto non solo sia stipulato in forma scritta, ma sia sottoscritto dal titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi, e che contenga l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso (cfr. Cass. n. 24679/13). Inoltre, con specifico riferimento al primo profilo (necessità che il contratto sia sottoscritto dal soggetto titolare del potere rappresentativo dell'ente nei confronti dei terzi), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come occorra la prova documentale della rappresentanza organica in capo allo stipulante, ovvero l'indicazione della norma statutaria che legittimi il funzionario, quale organo, a stipulare il singolo contratto (cfr. Cass. n. 13656/13). Tutto ciò nell'ottica di tutelare il cittadino rispetto ad eventuali arbitrii della pubblica amministrazione, al fine di agevolare l'esercizio del controllo sulla destinazione delle risorse pubbliche (Cass. n. 21577/13). Tali principi sono stati ribaditi anche nelle successive e più recenti sentenze n. 5263/15 e n. 12316/15. Le obbligazioni assunte dalla p.a. devono risultare, dunque, da atto avente forma scritta ad substantiam.
pagina 5 di 10 Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000), oltre a confermare implicitamente la necessità della forma scritta di cui si è già detto anche per le convenzioni tra p.a. e privati, subordina, altresì, la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso ed all'impegno contabile;
inoltre, la norma citata stabilisce che in caso di inosservanza delle predette disposizioni il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra la parte privata e il funzionario che ha disposto la spesa. Sul punto è necessario richiamare il recentissimo intervento della Suprema Corte
(Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del
d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050;
Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la
pagina 6 di 10 configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., 17/2/2022 CP_1
n. 5267).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue, che non può ritenersi sussistente un titolo valido alla base della pretesa azionata dalla banca attrice in citazione, stante la mancata produzione del contratto di somministrazione posto a fondamento della pretesa creditoria.
Sul punto va precisato che parte attrice, a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, si era riservata di produrre documentazione ai fini della prova della validità del rapporto contrattuale “le prestazioni sono state fornite dalle cedenti sulla base di un valido rapporto contrattuale tra le predette
e l' come risulta dai documenti che verranno prodotti in corso di causa” (cfr. pag. 15 memoria Pt_3
183 co VI n. 1 cpc). Ebbene nessuna documentazione risulta prodotta negli scritti successivi.
Sul punto va precisato che la documentazione richiesta dall'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., sicché in nessun modo è possibile eludere la certezza della loro esistenza. Per tali ragioni è del tutto irrilevante quanto indicato dall'attrice in ordine alla condotta stragiudiziale tenuta dal convenuto. CP_1
Ne consegue che non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali quali gli interessi di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2002 oltre che quelli anatocistici.
- Domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Parte attrice ha formulato, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento, prospettando la sussistenza dei presupposti della fattispecie giuridica in questione, in ragione dell'esecuzione della prestazione in assenza di assunzione scritta dell'obbligazione e comunque in assenza di impegno di spesa. La norma da applicare al caso in esame è l'art. 2041 c.c., che disciplina l'azione generale di arricchimento e si fonda sul generale principio del divieto di arricchirsi senza causa. Gli elementi pagina 7 di 10 costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa vanno individuati nell'arricchimento nella sfera patrimoniale di un soggetto con pregiudizio nella sfera patrimoniale di altro soggetto e sulla correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, nonché sull'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento di ricchezza da una sfera giuridica ad un'altra e, infine, sulla sussidiarietà dell'azione. Tali presupposti devono sussistere anche laddove, come nel caso di specie, l'azione è esercitata nei confronti di una pubblica amministrazione, dovendo compiere il giudice la valutazione in merito all'effettiva realizzazione del vantaggio patrimoniale, potendo la P.A. provare esclusivamente che questo non fu voluto o avvenne nella sua inconsapevolezza. A tale riguardo si richiama il seguente principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"(Cfr. Cassazione S.U. n. 10798 del 2015). Sotto il profilo del quantum va considerato che “Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della relativa diminuzione patrimoniale”. Dunque, la norma, nella quantificazione della somma dovuta, pone il limite dell'arricchimento. Va aggiunto, per completezza, che “Ai fini dell'indennizzo dovuto per
l'arricchimento senza causa, l'articolo 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'articolo 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'articolo 2041. Ne deriva che in tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'articolo 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (Cassazione civile sez. II 13 settembre 2016 n. 17957).
Deve dunque venire in rilievo uno spostamento di ricchezza non giustificato né da contratto, né da spirito di liberalità né da altra causa idonea a sorreggerlo alla luce dei principi del nostro ordinamento giuridico e, nei confronti della P.A. deve sussistere un'utilitas riconosciuta dalla stessa pubblica amministrazione in favore della quale sarebbe stata effettuata la prestazione. La quantificazione dell'importo dovuto va effettuata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal soggetto, senza pagina 8 di 10 valutare il lucro cessante. Va altresì evidenziato che la domanda in esame risulta caratterizzata anche dall'ulteriore requisito della sussidiarietà, caratteristica che deve necessariamente contraddistinguere la richiesta di pagamento formulata in base all'istituto dell'ingiustificato arricchimento. Infatti, ai sensi dell'art. 2042 c.c. “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Orbene, la norma in esame deve essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ingiustificato arricchimento, allorquando sia astrattamente esperibile altra azione.
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice aveva certamente a disposizione un'azione contrattuale per tutelare la posizione giuridica posta a fondamento della domanda in esame. Detta azione si è rivelata infondata in ragione della non regolarità sotto il profilo formale del rapporto contrattuale. In ogni caso, la domanda di ingiustificato arricchimento in esame risulta carente anche con riferimento al requisito della residualità. Infatti, nell'ipotesi in cui il conferimento di un incarico sia effettuato da una P.A. in assenza di regolare impegno di spesa, il rapporto si instaura direttamente con il funzionario o con l'amministratore che consentito l'esecuzione della prestazione, anche in assenza di una specifica condotta attiva dell'amministratore o del funzionario responsabile. A tale riguardo va infatti affermato che, in tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall' art. 23 comma IV del D.L. n. 66 del 1989 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale (cfr. Sentenza Cass. II sezione n. 21340 del 2014 e Corte
Appello Genova, sentenza n. 691 del 2020).
Nella richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione si legge che per configurare l'applicabilità della norma richiamata “… è necessario che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale ... è contraria al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa… l'uso del verbo "consentire" descrive ... il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue pagina 9 di 10 attribuzioni". Nel caso di specie, è evidente, in ragione dell'effettiva esecuzione del servizio pubblico da parte della società di erogazione, che i fatti per i quali si chiede il pagamento siano stati consentiti da amministratori o funzionari dell'Ente comunale, in assenza di un regolare impegno di spesa. In tali casi, in virtù della normativa richiamata, sorgono obbligazioni a carico dell'amministratore o del funzionario,
i quali rispondono con il proprio patrimonio.
Per tale ragione non risulta esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., difettando la stessa del requisito della sussidiarietà, proprio in ragione del fatto che risulta esperibile altra azione nei confronti di persona diversa dall'arricchito (cfr. sentenza Cassazione n. 24478 del 2013,
Corte Appello Genova, sentenza n. 691 del 2020). In definitiva, va affermato che la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dalla società attrice nei confronti del convenuto difetti del requisito della CP_1 sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.
Per tali ragioni, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
- Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice. La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n.
147/2022 -, avuto riguardo al valore della domanda, tenuto conto dei parametri minimi, in considerazione dell'attività difensiva svolta, del livello di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Alessia Romeo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G.
32/2022:
- Rigetta le domande attoree;
- Condanna a pagare al le spese di lite, che liquida in €. Parte_1 Controparte_1
7052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
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