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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17876/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“che la causa sia rimessa al Collegio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e che sia pronunciata, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
data 06.06.1998 in Verona, nr. 262/P2/SA/1998, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere agli adempimenti di cui al DPR 396/2000, alle se-guenti congiunte conclusioni come qui di seguito integrate e precisate:
1. RESIDENZA: I coniugi vivono separati, in luoghi diversi, senza interferenza alcuna, liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo. Le parti confermano di essere ciascuno proprietario di un immobile adibito ad abitazione;
2.PIANO GENITORIALE: Disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
in particolare le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con Per_1
entrambe le linee parentali;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione verranno esercitate separatamente, allorquando starà con l'uno o l'altro genitore. Per_1
3. Il padre eserciterà il diritto - dovere di visita, concordando i giorni con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi di . Si fa presente che è maggiorenne, studente Per_1 Per_2
non lavoratore.
Sabato – Domenica: alternati pagina 2 di 8 Vacanze natalizie: Sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalla mattina del 25 Dicembre alla mattina del 31 Dicembre, dalla mattina del 31 Dicembre
alla sera del 6 Gennaio, prevedendo che la sera e la notte della vigilia di Natale, starà con Per_1
il genitore con cui non passerà la giornata di Natale.
Vacanze pasquali: Durante le vacanze pasquali potrà trascorrere un periodo di tre giorni Per_1
con ciascun genitore comprensivo, ad anni alterni, della giornata di Pasqua o di quella del Lunedì di
Pasquetta.
Ulteriori festività (Ognissanti, , 25 aprile, 2 giugno, festa del patrono etc.): verranno Per_3
suddivise equamente tra i genitori cercando di aggiungere la festività al fine settimana di rispettiva competenza.
Vacanze estive: un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, nonché
un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
Compleanno delle figlie: potrà decidere i tempi per festeggiare almeno per qualche Per_1
momento con ciascun genitore il compleanno;
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE STRAORDINARIE: I coniugi concordano che il SI. concorra al mantenimento ordinario, della figlia , Parte_2 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e della figlia minore , Per_1
versando alla moglie la somma complessiva mensile di € 364,00 (ossia euro 182,00 per ciascuna figlia).
5. SPESE STRAORDINARIE: Darsi atto che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50%
ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, minorenni ed economicamente non autosufficienti, come previsto dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Verona del 13 dicembre 2024
che suddivide le predette spese nel seguente modo:
pagina 3 di 8 - I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni sanitarie erogate dal e CP_1
per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché
prescritta dal medico di medicina generale;
pro-tesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
- II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in li-bera professione,
terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché in-terventi chirurgici;
- III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolasti-che senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se neces-sarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
- IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accor-do: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi univer-sitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernotta-mento; corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
- V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equa-mente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo pagina 4 di 8 svolgimento delle attività didattiche, ovve-ro connesso al programma di studio differenziato (BES);
centri ricreativi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI, (spese con accordo), chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10
giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concor-date tra i genitori o decise dal Giudice.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Si precisa che anche l'abbigliamento stagionale, da intendersi per tale quello necessario per la stagione, verrà suddiviso al 50% tra le parti.
6. ASSEGNO UNICO: Per quanto riguarda l'assegno unico, pari a circa € 223,00, le Parti concordano che l'erogazione dello stesso venga effettuata a favore della SI.ra con impegno del SI. Pt_1
a fornirle tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda. Parte_2
7.DETRAZIONI FISCALI: in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. PASSAPORTO: Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto della figlia minore.
pagina 5 di 8 9. RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE E ACQUIESCENZA: I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano acquiescenza, chiedendone il passaggio in giudicato.
10. Le parti dichiarano che gli arretrati ISTAT maturati dalla IG.ra fino ad oggi sono Pt_1
integralmente compensati con l'accollo da parte di delle spese legali anche per la Parte_2
quota a carico della SI.ra . Parte_1
11.I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente. Pertanto, entrambe le Parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia assegno divorzile, anche una tantum, e dichiarano che nessuna somma e/o pretesa pregressa è
reciprocamente dovuta.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 28/01/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole – nata Persona_4
il giorno 17 giugno 2003 a Verona e nata il giorno 02 luglio 2007 a Verona - Controparte_2 pagina 6 di 8 e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 03/08/2012 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio
(avvenuta il 20/07/2012, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
28/01/2025 e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori. pagina 7 di 8 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VERONA il
06/06/1998 tra e regolarmente trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri di stato civile del Comune di VERONA (nr. 262, P2, S A, 1998), prendendo atto delle condizioni di cui alla note di deposito del 28/01/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 18/02/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8