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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/11/2024, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3607/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3607/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Monica Esposito Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. Monica Esposito Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso in data 18/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto di omologa della separazione n. N. R.G. 3409/2014 emesso in data 24 novembre 2014 alle condizioni di cui al ricorso, nel senso di dare atto della intervenuta riconciliazione delle parti, con revoca della assegnazione della casa familiare. Con provvedimento in data 22/10/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 14/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano il recepimento delle condizioni concordate nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che i coniugi si sono riconciliati fin dal gennaio 2016 e risulta necessario cancellare la trascrizione dell'assegnazione sull'immobile adibito a casa familiare presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, RG 14889, RP 10641, ai fini della vendita dell'immobile medesimo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare il decreto di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone a modifica del decreto di omologa della separazione n. N. R.G. 3409/2014 emesso in data 24 novembre 2014, invariato il resto, come segue:
- Dà atto del fatto che i coniugi si sono riconciliati a far data dal 1 gennaio 2016;
- Revoca l'assegnazione alla Sig.ra della casa familiare posta in Controparte_1
Livorno, Via Gino Romiti 75 censita al NCEU al F. 35, P. 1560 Sub. 621 Cat. A2 (abitazione) e F. 35, P.1560 Sub. 616 Cat C6 (garage), trascritta con nota del 5/12/2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, RG 14889, RP 10641;
- Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari per la cancellazione della trascrizione;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 20/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3607/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Monica Esposito Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. Monica Esposito Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso in data 18/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto di omologa della separazione n. N. R.G. 3409/2014 emesso in data 24 novembre 2014 alle condizioni di cui al ricorso, nel senso di dare atto della intervenuta riconciliazione delle parti, con revoca della assegnazione della casa familiare. Con provvedimento in data 22/10/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 14/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano il recepimento delle condizioni concordate nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che i coniugi si sono riconciliati fin dal gennaio 2016 e risulta necessario cancellare la trascrizione dell'assegnazione sull'immobile adibito a casa familiare presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, RG 14889, RP 10641, ai fini della vendita dell'immobile medesimo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare il decreto di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone a modifica del decreto di omologa della separazione n. N. R.G. 3409/2014 emesso in data 24 novembre 2014, invariato il resto, come segue:
- Dà atto del fatto che i coniugi si sono riconciliati a far data dal 1 gennaio 2016;
- Revoca l'assegnazione alla Sig.ra della casa familiare posta in Controparte_1
Livorno, Via Gino Romiti 75 censita al NCEU al F. 35, P. 1560 Sub. 621 Cat. A2 (abitazione) e F. 35, P.1560 Sub. 616 Cat C6 (garage), trascritta con nota del 5/12/2014 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, RG 14889, RP 10641;
- Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari per la cancellazione della trascrizione;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 20/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai