Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n 2639/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Collegio, composto dai magistrati: Dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. Dott. Costanza COMUNALE Giudice Dott. Giulia SIMONI Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2639/2023, pendente
tra
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
ER (Belgio) il 27.02.1975, residente a [...]n, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PARIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, via Fra' Bartolomeo n.36, , giusta procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente Contro (C.F. , residente in Carmignano (PO), Controparte_1 C.F._2 eletti Firenze alla Via dei Benci n. 24 presso lo studio dell'Avv. Lapo BUFALINI che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: Email_2
Fax: 055/4633792
Resistente in esito alla udienza del 6 febbraio 2025, ha emesso la presente SENTENZA Conclusioni per il ricorrente:
“ IN TESI: revocare l'assegno perequativo di Euro. 400,00= mensili stabilito dalla sentenza 856/2017 del Tribunale di Prato in favore della sig. ra per tutte le Controparte_1 ragioni di cui alla premessa del ricorso introduttivo;
IN IPOTESI: ridurre l'assegno perequativo di cui alla sentenza 856/2017 del Tribunale di Prato nella misura che risulterà di giustizia e disporre il pagamento diretto dello stesso in favore delle figlie da parte del ricorrente. In ogni caso con vittoria di spese di lite, onorari e rimborso forfettario”.
Conclusioni per la resistente costituita:
“ Piaccia all'intestato Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda rigettata, respingere il ricorso ex adverso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta.”
1
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023, Parte_1 premetteva:
- di avere contratto matrimonio con dal quale sono nate, Controparte_2 rispettivamente, il 05.09.1998 la figlia ed il 07.09.2004 la figlia;
Per_1 Per_2
- che il Tribunale di Prato con sentenza non definitiva 850/2015 del 10.06.2015 disponeva lo scioglimento del matrimonio contratto con , e Controparte_3 con successiva sentenza n. 856/2017 del 16.10.2017 l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori e la corresponsione, da parte del padre, di Per_2 un assegno perequativo per il mantenimento della prole di Euro. 400,00= mensili;
- che dal momento della pubblicazione della sentenza sono trascorsi diversi anni, nel corso dei quali ha intrapreso una nuova unione e dalla quale, in data
30.07.2023, è nato il figlio;
Persona_3
- che negli anni la figlia minore ha raggiunto la maggiore età rendendosi Per_2 del tutto autonoma economicamente tanto da stabilire la propria residenza in
Canada, mentre la la figlia maggiore aveva intrapreso attività lavorative Per_1
e all'attualità era dipendente presso la UBV Group, via Pratese n.87, Campi
Bisenzio, ed ha intrapreso una stabile relazione con un compagno, sì da essere d del tutto autonoma dal punto di vista reddituale;
- che il ricorrente risulta ancora disoccupato e, tenuto conto dell'obbligo di mantenere anche il nuovo figlio, non è più in grado di sopportare l'onere economico dell'assegno perequativo stabilito con la sentenza di divorzio, atteso anche il fatto che le figlie sono del tutto autonome ed indipendenti economicamente.
Sulla base di tali allegazioni, attesa la sopravvenienza di giustificati motivi, si rivolgeva al Tribunale per ottenere la revoca dell'importo dell'assegno di mantenimento delle figlie, ovvero in subordine, la riduzione, con il favore delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale deduceva: Controparte_1
- che in sede di separazione, per ridurre al minimo la sofferenza delle figlie causata dalla disgregazione del nucleo familiare, aveva rinunciato al proprio
2 mantenimento e concordato l'assegno mensile nella misura di € 400,00 per il mantenimento delle minori, già determinato in € 300,00 in sede Presidenziale, oltre al pagamento delle rate semestrali del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
- che il ricorrente , di fatto, dal 2010 non aveva mai versato l'importo dovuto, come risultava dalla denuncia querela depositata il 27 gennaio 2024 presso la
Stazione dei CC di Poggio a Caiano, e , dopo avere corrisposto non più di cinque mensilità, si era disinteressato completamente del mantenimento delle figlie, costringendo la madre a farsi carico in via esclusiva delle spese delle figlie;
- che, per effetto dei mancati versamenti degli importi dovuti, il credito maturato ammontava ad € 65.000,00, al netto della quota di spese straordinari, ammontanti ad ulteriori € 100.000,00, ed infine, dal dicembre 2023, aveva anche interrotto il pagamento del mutuo accesso per la casa familiare;
- che lo stato di disoccupazione allegato dal ricorrente non era credibile, attesa l'incompatibilità con l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e con i pagamenti del mutuo, come peraltro evidenziato nella sentenza di divorzio;
- che le figlie, oramai maggiorenni, non sono ancora autonome economicamente, in quanto si trova in Canada per seguire un corso universitario che si Per_2 completerà nell'aprile 2026, mentre percepiva un reddito da lavoro non Per_1 adeguato, tanto da vivere ancora con la madre;
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, rilevando l'assenza delle condizioni per disporre la riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie.
La causa veniva quindi istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti ed infine, a seguito della concessione dei termini di cui all'art 473 bis
28, cpc, era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra richiamate all'udienza del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito al procedimento svolto, ritiene il Tribunale che il ricorso di
[...]
, circoscritto all'assegno di mantenimento disposto a Parte_1 favore delle figlie, possa essere solo parzialmente accolto in base alle seguenti argomentazioni.
3 1. Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo
28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che "
Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo
IX, del libro primo, del codice civile". Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori.
Nel caso di minori, quali all'epoca della sentenza di separazione erano entrambe le figlie e, alla data del divorzio, la più piccola delle due, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739).E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n
975).
Nel caso di specie, tale valutazione è stata già svolta dal Tribunale, così che la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata comunque ritenuta conforme all'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei figli affidati in via esclusiva alla madre.
Relativamente alla invocata modifica, quindi, deve essere considerato che, per costante insegnamento della S.C. , il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
4 disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass.,
09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto).
In questa stessa otticaa, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che
è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass.,
17/02/2021, n 4224).
La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti.
Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in
5 seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
2. Nella presente fattispecie, sia che hanno raggiunto la Per_1 Per_2 maggiore età: il ricorrente ha quindi fatto richiamo alla condizione di autosufficienza economica oramai raggiunta da entrambe le figlie maggiorenni, che dai documenti acquisiti risultano svolgere attività lavorativa percependo stabilmente redditi tali da consentirne l'autosufficienza economica.
A tal riguardo, certo l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168) .
D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088).
Tuttavia, non è necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire
6 un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013), ma la rivisitazione delle determinazioni assunte, in tal caso, deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto ( Cass, 5.3.2018, n
5088).
Peraltro, sempre in linea con l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla
S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
3. Ebbene, nel caso in esame, le informazioni di carattere economico fornite appaiono sufficientemente riscontrate, e ciò, in linea di massima giustifica una rivisitazione degli importi stabiliti, solo sotto gli ulteriori profili che saranno esaminati e, comunque, in misura più circoscritta di quanto preteso dal ricorrente.
In primo luogo, quanto alle entrate reddituali ed alla situazione patrimoniale del ricorrente, può rilevare solo la nascita di un altro figlio avuto da una nuova relazione intrapresa, anche se in termini relativi e circoscritti, in quanto il ricorrente nulla ha dedotto e dimostrato sulla circostanza che solo sul padre grava l'intero peso del suo mantenimento.
Quanto allo stato di disoccupazione, si tratterebbe di un fatto precedente rispetto alla sentenza di divorzio, nella quale questo Tribunale aveva evidenziato come la mancata presentazione dei modelli reddituali da parte del ricorrente nel triennio antecedente la domanda, non apparisse compatibile con il contenuto della sentenza di separazione e con il pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, segnalando come il ricorrente non avesse
7 chiarito sia l'attività posta in essere per la ricerca di analoga attività lavorativa, sia le modalità con cui avesse fatto fronte al pagamento delle rate del mutuo.
Quanto al raggiungimento della piena autonomia lavorativa delle figlie, è documentato che non ha ancora completato il ciclo di studi, in quanto la Per_2 sua permanenza in Canada è propedeutica a seguire un corso universitario, non ancora ultimato.
Si tratta di una ragazza che non ha ancora compiuto in ventuno anni, chiaramente impegnata ancora nel percorso formativo coerente con le scelte lavorative consone alle proprie ambizioni che anche solo implicitamente, in assenza di opposizione, devono ritenersi condivise dai genitori e compatibili con lo situazione economica familiare.
Le medesime considerazioni non possono riguardare lo stato della figlia primogenita, oramai prossima al compimento dei ventisette anni la quale, dopo avere svolto altre attività lavorative, ha attualmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la e nell'anno 2022 ha Controparte_4 percepito un reddito imponibile di € 14.147,00 lorde. In assenza di altri dati sulla formazione di un nuovo nucleo familiare e sull'entità delle entrate complessive, trova applicazione il principio di auto-responsabilità(Cass. 31.07.23 n. 23133, Cass.
20.06.23 n. 17644), dovendosi ritenere, in considerazione alle scelte effettuate, oramai definitivamente concluso il periodo formativo e stabile l'inserimento nel mondo lavorativo
Tali dati sopravvenuti conducono a ritenere cessati definitivamente i presupposti per il mantenimento, non potendosi certamente configurare un obbligo di mantenimento permanente a carico dei genitori, in relazione ad eventuali scelte di riprendere gli studi, per ora ultimati, né potendosi confondere tale obbligo con quagli obblighi di assistenza materiale, di cui all'art 433 c.c. , che presuppongono un vero e proprio stato di bisogno economico e trovano la fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà di cui all'art 2 Cost.
L'importo della retribuzione percepita - che deve essere valutato anche in ragione dell'età e, soprattutto, della natura del contratto - appare tale di per sé tale da riconoscere una graduale autosufficienza economica per , che in Per_1 prospettiva non può certamente far carico sui genitori a tempo indeterminato.
8 Per tale aspetto, alla luce della complessiva nuova situazione prospettata anche per la nascita del minore, deve trovare accoglimento la domanda di riduzione dell'importo del contributo di mantenimento, corrispondente - anche se non rigidamente- alla misura in cui la figlia minore andrà a realizzare il proprio percorso formativo, in conformità al principio di auto-responsabilità, e ciò ove non sopravvengano ulteriori circostanze suscettibili di valutazione.
L'importo stabilito nella sentenza di scioglimento del matrimonio del 16 ottobre
2017 in € 400,00, con rivalutazione in base agli indici Istat, dovrà essere quindi ridotto ad € 200,00, a titolo di mantenimento della figlia , mantenendo la Per_2 quota del 50 % per le sue spese straordinarie, e con decorrenza dal dicembre
2023, fatti salvi gli effetti della rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Le spese di lite, infine, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate e del comportamento processuale, nonché della reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa: visti gli art 337 septies c.c. , 473-bis.22, 473-bis.29 cpc, Dispone la revisione delle condizioni previste nella sentenza n. 856/2017 ( Reg. Sent) pubblicata il 16.10.2017 (in relazione al proc. civile iscritto al n° 4501/2014 RG) disponendo la riduzione dell'assegno in € 200,00, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia , con decorrenza dal Per_2 dicembre 2023, fatta salva rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento del prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, come già previsto in sentenza e precisato in motivazione;
b) Dichiara Integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025 del Tribunale di Prato , su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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