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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2024 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. DANZI Parte_1 C.F._1
ROBERTA;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BALDACHINI ELEONORA;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
I – Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GA (RO) in data 20.05.2006 tra i sigg.ri ed , Controparte_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 P. II Serie A del 2006, ufficio 1.
II – Dichiararsi che le parti sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è dovuto, l'una dall'altra, a titolo di assegno di divorzio.
III – Compensazione delle spese di lite
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente, senza formulare ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, nel corso della prima udienza di trattazione, hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni indicate in epigrafe.
***
Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta (atti del procedimento di separazione giudiziale e certificati di residenza delle parti) deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, nel corso della quale è stata emessa sentenza parziale sul vincolo n. 515/2021 del 7.07.2021, oggi passata in giudicato, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni indicate dalle parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GA (RO) in data 20.05.2006 tra ed , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 P. II Serie A del 2006, ufficio
1;
2) prende atto delle ulteriori dichiarazioni delle parti;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di GA (RO) di provvedere alle annotazioni di legge;
4) dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 24/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2024 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. DANZI Parte_1 C.F._1
ROBERTA;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BALDACHINI ELEONORA;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
I – Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GA (RO) in data 20.05.2006 tra i sigg.ri ed , Controparte_1 Parte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 P. II Serie A del 2006, ufficio 1.
II – Dichiararsi che le parti sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è dovuto, l'una dall'altra, a titolo di assegno di divorzio.
III – Compensazione delle spese di lite
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente, senza formulare ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, nel corso della prima udienza di trattazione, hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni indicate in epigrafe.
***
Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta (atti del procedimento di separazione giudiziale e certificati di residenza delle parti) deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati sin dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, nel corso della quale è stata emessa sentenza parziale sul vincolo n. 515/2021 del 7.07.2021, oggi passata in giudicato, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
Nella fattispecie ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni indicate dalle parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
GA (RO) in data 20.05.2006 tra ed , trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1 P. II Serie A del 2006, ufficio
1;
2) prende atto delle ulteriori dichiarazioni delle parti;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di GA (RO) di provvedere alle annotazioni di legge;
4) dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 24/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3