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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1175 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. on l'avv. FACCHINI CLAUDIA, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. Parte_2 C.F._2
TI SS IL, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09/09/2025, Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di modifica delle condizioni di regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore concordate Per_1 con sentenza di omologa n. 41/2024 emessa dal Tribunale di Prato ad esito del procedimento rubricato
R.G.V.G. n. 97/2024.
1 A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che, dalla relazione more uxorio delle parti è nato il figlio a Camaiore (LU) in data 14/9/2008; (2) che ha sempre vissuto a Per_1 Per_1
Barcellona con la madre fino al 2022, quando quest'ultima ha deciso di trasferirsi a Prato, nell'abitazione sita in via Mazzini 16 di proprietà della nonna paterna di (3) che nel marzo Per_1
2024 la ha deciso di trasferirsi a Bogotà dove vive il padre della stessa, lasciando Parte_2 alle cure esclusive del padre a Prato;
(4) che il Tribunale di Prato, tenuto conto delle
Per_1 circostanze, con sentenza 41/2024 pubblicata in data 15/05/2024 ha disposto l'affidamento rafforzato di al padre e l'obbligo in capo alla madre di corrispondere € 150,00 mensili a titolo di
Per_1 contributo al mantenimento del figlio;
(5) che la è tornata a vivere a Barcellona Parte_2 dal luglio 2025 e il figlio ha espresso il desiderio di tornare a vivere con la madre;
(6) che
Per_1 pertanto è intenzione delle parti modificare le condizioni omologate con sentenza n.41/2024 prevedendo l'affidamento rafforzato di alla madre e l'obbligo di contributo mensile al
Per_1 mantenimento del figlio in capo al padre.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i medesimi ed il minore alle seguenti condizioni: “previ gli eventuali incombenti di legge, Per_1 disponga ex artt. 337 quater e 337 quinques cod. civ. l'affidamento esclusivo del figlio minore
-nato a [...] il [...]- alla madre, Persona_2 Parte_2
, per i motivi esposti in narrativa;
[...]
Voglia altresì il Tribunale di Prato, in modifica alle precedenti disposizioni economiche, disporre a carico del sig. un contributo per il mantenimento del minore nella Parte_1 Persona_2 misura di € 150,00 che lo stesso provvederà a versare mensilmente sul conto della sig.ra
[...]
.”. Parte_2
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlio pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento esclusivo del figlio avanzata dai Per_1 ricorrenti sia pienamente condivisibile, pur non costituendo la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c..
Nel caso in esame, tenuto conto che la madre si è già trasferita nuovamente a Barcellona, città in cui il minore ha già vissuto per molti anni e per la quale ha espresso il desiderio di farvi ritorno, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dai genitori disponendo - allo stato attuale dei fatti -
l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre. Per_1
2 Sul mantenimento del minore - Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, valutata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti - in considerazione della disciplina di affidamento sopra richiamata, della collocazione del figlio della sua età e delle Per_1 sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, della situazione economica in cui versano i ricorrenti - sussistano le condizioni per inglobare nel dispositivo il contenuto dell'accordo raggiunto sul punto, ponendo a carico della padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura di complessivi €
150,00 mensili, da corrispondere in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Sulle spese di lite – il Collegio ritiene congruo disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza 41/2024 pubblicata dal Tribunale di Prato il 15.5.2024, così provvede:
Omologa le seguenti conclusioni congiuntamente depositate:
1. Dispone, ex art. 337 quater e quinquies c.c., l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_2 nato a [...] il [...], alla madre;
2. Dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
un contributo per il mantenimento del minore nella misura di € 150,00, che lo
[...] Per_1 stesso provvederà a versare mensilmente sul conto di;
Parte_2
3. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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