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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3818 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: cessione credito
Vertente tra
(C.F. e P.IVA: , Società soggetta a Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di , quale cessionaria dei crediti Controparte_1
Cont vantati dalla nei confronti della , con sede legale in Bologna, via Parte_2 Parte_3
Cairoli n. 9, in persona del LIuidatore, Sig. in forza dei poteri al medesimo conferiti CP_3
giusta delibera assembleare del 29.04.2013 – di cui al verbale redatto dal Dott. Persona_1
Notaio in Bologna, n. 21659/11810 di rep. Not. Registrato a Bologna – 1° Ufficio delle Entrate il
06.05.2013 al n. 6918, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Melchiorri (C.F.
) in forza di mandato in atti C.F._1
Ricorrente
E
(C.F ), società a responsabilità limitata costituita ai sensi Controparte_4 P.IVA_2
della Legge n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico
Dott. (CF ), con sede in Milano, Via Montebello, 27, nella CP_5 C.F._2
qualità di cessionaria dalla dei crediti originariamente vantati Parte_1
dalla nei confronti della , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pt_2 Parte_4
Sardegna n. 50, presso lo Studio degli Avv.ti Alessia Melchiorri (C.F. ), C.F._1
Annalisa Melchiorri (CF. e (CF. C.F._3 Parte_5
) che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di C.F._4
intervento Interventore
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6
difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. to Guido Cortese ed elett.te domiciliato presso l'U.O.C.
Affari Legali.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/07/2021 la LI iscriveva a ruolo innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Torre Annunziata Ricorso ex art. 702 bis cpc rubricato al n. rg. 3818/2021 con cui chiedeva la condanna della al pagamento dell'importo di €. 57.943,02 a titolo di CP_6 sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs.n. 231/02 maturati sulla somma di €. 147.412,05 a decorrere dalla notifica dell'atto di cessione.
Fissata con decreto del 17.09.2021 la comparizione delle parti per l'udienza del 04/10/2022 la
[...]
provvedeva alla notifica alla che si costituiva in data Controparte_7 Parte_4
15/09/2022.
All'esito delle difese, il Giudice disponeva il mutamento del rito concedendo termine per il deposito di memorie istruttorie e fissava l'udienza del 09/02/2023.
Per la predetta udienza interveniva ex art. 111 cpc a quale faceva proprie Controparte_4
tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla in LIuidazione, Parte_1
“insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della al pagamento Parte_4 delle somme dovute. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”
Esaurita l'istruttoria la causa veniva assegnata a sentenza con i termini 190 cpc all'udienza tenutasi con trattazione scritta il 4 ottobre 2024 a decorrere dal 5 novembre 2024 .
2. Nel merito.
La resistente nel costituirsi , a fondamento dell'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, ha formulato diverse eccezioni .
2.1. Ha in primo luogo rilevato che la CMO in data 08.07.2008 , giusto atto di cessione a firma
Dott. , Notaio in Pagani, repertorio n. 94300, raccolta n. 35637 ha ceduto Persona_2 [...]
in LIuidazione crediti differenti relativi ai mesi di maggio e giugno 2008 , Num. CP_8
Fattura 204/AMED 309/NUC 542/BMED, 642/ABIO,39751ALAB 378/NUC 4731/ALAB
6601BMED'-780/ABIO 3791NUC 8412/ARAD 241/AMED 84131ARAD/2, oltre “ai crediti che sorgeranno a seguito dell'esatta erogazione delle prestazioni… Invero, con tale atto , non si è proceduto all'accettazione incondizionata e totale della cessione notificata, e quindi anche dei crediti futuri, ma solo all'accettazione a quanto riportato nell'allegato
A della cessione (crediti esistenti alla data della cessione dell'8.7.2008).
2.2. Ha inoltre eccepito che , in ogni caso, anteriormente al ricorso oggetto di causa era avvenuta la cessione dei crediti della ricorrente nei confronti della resistente , mediante operazione di cartolarizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 in favore della Rubicon SPV
SRL.
2.3. Ha ancora eccepito che l'importo richiesto non risultava in nessun caso dovuto stante l'intervenuta estinzione dello stesso per intervenuto pagamento come risultava da nota protocollo n.
204662 del 19/10/2021 del Servizio Gestione Economica e Finanziaria .
2.4. Ha dedotto infine che con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 03 aprile 2012, tra il Sub
Commissario per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario e la società
[...]
si prevedeva il pagamento delle fatture ancora in essere a fronte Parte_1
della rinuncia al pagamento degli interessi residui.
Cont 2.1. 1. Preliminarmente occorre esaminare l'efficacia della cessione nei confronti dell' dal momento che quest'ultima ha eccepito che l'istante non poteva essere ritenuta la legittima titolare dei crediti azionati.
Orbene va sottolineata la complessità del tema della cessione dei crediti vantati nei confronti della
P.A., per il quale il Legislatore.
Per quel che concerne i rapporti singoli, vale a dire che si concludono in un determinato arco temporale e non sono suscettibili di reiterazione nel tempo sembra essersi decisamente orientato per consentire tout court l'eventuale cessione del credito (quindi senza bisogno di accettazione come avviene comunemente nel diritto privato).
Per i rapporti di durata (che si inseriscono quindi in una serie continuata di prestazioni) , invece, ha chiaramente dato maggior rilievo alle determinazioni della P.A. circa l'accettazione o meno di eventuali cessioni dei crediti che ne derivano: infatti in queste ipotesi appare fondamentale l'intuitu personae sia per la tutela dell'interesse pubblico finanche nella fase di pagamento/esecuzione del contratto (evitando duplicazioni, difficoltà di gestione ed agevolando così l'operato della PA anche in tale fase) sia perché non si tratta della semplice cessione di un diritto di credito, bensì dell'ingresso di un nuovo soggetto in quel rapporto complesso che è a monte delle singole Part prestazioni e che nella fattispecie del rapporto di convenzionamento consente ad es. all' di contestare il pagamento anche con riferimento a rilievi che nulla hanno a che vedere con la prestazione de quo (ed infatti la scelta del soggetto che fornirà prestazioni di natura medica è soggetta a precise regole che travalicano il singolo rapporto e considerano la capacità operativa della struttura nel suo complesso a tutela di chiare e fondamentali esigenze pubbliche connesse al particolare tipo di servizi che vanno ad erogarsi).
Assume pertanto rilievo che nel caso in esame a seguito della comunicazione dell'atto di cessione dell'8 luglio 2008 da parte dell' non sono stati accettati anche i crediti “futuri” ( cfr. CP_6 atto cessione per notaio dell'8.7.2008 “crediti che sorgeranno a seguito dell'esatta erogazione delle prestazioni”) ma solo quelli contenuto nell'allegato della cessione (cfr. in calce allegato doc. 4 prodotto dalla stessa parte ricorrente).
2.2. 2. Orbene , anche ove non si volesse condividere la tesi che la disciplina della cessione dei Cont crediti vantati nei confronti delle (e della P.A. in genere) non può limitarsi alla norma privatistica di cui all'art. 1260 cod. civ. , deve darsi atto che parte resistente ha documentato
l'esistenza del Protocollo di intesa , e sul punto parte ricorrente non ha affatto dato prova di aver risolto il protocollo di intesa nei confronti dell' CP_6
In atti infatti risulta (cfr. doc. 3 delle note del 29.9.22, e nuovamente cfr. doc. 6 nelle memorie
12.10.23 ) depositata una PEC del 15.7.2015 con oggetto “risoluzione protocollo di intesa” indirizzata all' , e non all' . Parte_6 CP_6
Si precisa invece che l' ha documentato che con Ordinativo di Pagamento N.10363 del CP_6
17/09/2012 si è proceduto al pagamento delle fatture ANCORA APERTE RELATIVE AGLI
ANNI 2007-2008-2009 A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA fra Parte_7
(cfr. doc. 2 comparsa costituzione per importo di € 483.439,17).
[...] CP_9
Va ancora aggiunto che la resistente ha provveduto a depositare (cfr. doc. 6 e 7 CP_6
comparsa costituzione) ben due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti nei confronti della predetta ed emessi dal Tribunale di Salerno, ed aventi ad oggetto le stesse fatture poste alla CP_6
base del presente ricorso.
Cont Il primo decreto n. 15/2009 (cfr. doc. 6 allegato comparsa costituzione proposto dalla CP_10
Cont e factor, ed il secondo decreto n. 4850/2009(cfr. doc. 7 allegato comparsa costituzione proposto dalla stessa e non espressamente contestato dalla stessa ricorrente. Parte_1
3. Alla luce del quadro istruttorio sopra descritto la domanda deve essere rigettata.
4. Sull' ammissibilità dell'intervento della Controparte_4
Occorre evidenziare che l'art. 117 comma 4-bis della L. n. 77/2020 (che ha convertito il DL n.
34/2020) ha introdotto, con riferimento ai crediti sanitari, un meccanismo di silenzio-rifiuto, che può rappresentare un ostacolo alla cessione dei crediti nei confronti degli enti sanitari nazionali.
Tale norma prevede infatti che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui alla L. n. 64/2013, possono essere ceduti solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso;
l'ente debitore comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.
Ne consegue che, a prescindere da tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame atteso che la cessione è intervenuta successivamente alla predetta riforma legislativa consegue che in ogni caso vi sarebbe stato il difetto di legittimazione della interventrice.
5. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei Dm 55/14 e 147/22 in assenza di nota spese depositata .
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna in p.del l.r.p.t. ed al pagamento delle Parte_1 Controparte_4
spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute in favore di . CP_6
Torre Annunziata, 23 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3818 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: cessione credito
Vertente tra
(C.F. e P.IVA: , Società soggetta a Parte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di , quale cessionaria dei crediti Controparte_1
Cont vantati dalla nei confronti della , con sede legale in Bologna, via Parte_2 Parte_3
Cairoli n. 9, in persona del LIuidatore, Sig. in forza dei poteri al medesimo conferiti CP_3
giusta delibera assembleare del 29.04.2013 – di cui al verbale redatto dal Dott. Persona_1
Notaio in Bologna, n. 21659/11810 di rep. Not. Registrato a Bologna – 1° Ufficio delle Entrate il
06.05.2013 al n. 6918, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Melchiorri (C.F.
) in forza di mandato in atti C.F._1
Ricorrente
E
(C.F ), società a responsabilità limitata costituita ai sensi Controparte_4 P.IVA_2
della Legge n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico
Dott. (CF ), con sede in Milano, Via Montebello, 27, nella CP_5 C.F._2
qualità di cessionaria dalla dei crediti originariamente vantati Parte_1
dalla nei confronti della , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pt_2 Parte_4
Sardegna n. 50, presso lo Studio degli Avv.ti Alessia Melchiorri (C.F. ), C.F._1
Annalisa Melchiorri (CF. e (CF. C.F._3 Parte_5
) che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di C.F._4
intervento Interventore
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6
difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. to Guido Cortese ed elett.te domiciliato presso l'U.O.C.
Affari Legali.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/07/2021 la LI iscriveva a ruolo innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Torre Annunziata Ricorso ex art. 702 bis cpc rubricato al n. rg. 3818/2021 con cui chiedeva la condanna della al pagamento dell'importo di €. 57.943,02 a titolo di CP_6 sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs.n. 231/02 maturati sulla somma di €. 147.412,05 a decorrere dalla notifica dell'atto di cessione.
Fissata con decreto del 17.09.2021 la comparizione delle parti per l'udienza del 04/10/2022 la
[...]
provvedeva alla notifica alla che si costituiva in data Controparte_7 Parte_4
15/09/2022.
All'esito delle difese, il Giudice disponeva il mutamento del rito concedendo termine per il deposito di memorie istruttorie e fissava l'udienza del 09/02/2023.
Per la predetta udienza interveniva ex art. 111 cpc a quale faceva proprie Controparte_4
tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate dalla in LIuidazione, Parte_1
“insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della al pagamento Parte_4 delle somme dovute. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”
Esaurita l'istruttoria la causa veniva assegnata a sentenza con i termini 190 cpc all'udienza tenutasi con trattazione scritta il 4 ottobre 2024 a decorrere dal 5 novembre 2024 .
2. Nel merito.
La resistente nel costituirsi , a fondamento dell'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, ha formulato diverse eccezioni .
2.1. Ha in primo luogo rilevato che la CMO in data 08.07.2008 , giusto atto di cessione a firma
Dott. , Notaio in Pagani, repertorio n. 94300, raccolta n. 35637 ha ceduto Persona_2 [...]
in LIuidazione crediti differenti relativi ai mesi di maggio e giugno 2008 , Num. CP_8
Fattura 204/AMED 309/NUC 542/BMED, 642/ABIO,39751ALAB 378/NUC 4731/ALAB
6601BMED'-780/ABIO 3791NUC 8412/ARAD 241/AMED 84131ARAD/2, oltre “ai crediti che sorgeranno a seguito dell'esatta erogazione delle prestazioni… Invero, con tale atto , non si è proceduto all'accettazione incondizionata e totale della cessione notificata, e quindi anche dei crediti futuri, ma solo all'accettazione a quanto riportato nell'allegato
A della cessione (crediti esistenti alla data della cessione dell'8.7.2008).
2.2. Ha inoltre eccepito che , in ogni caso, anteriormente al ricorso oggetto di causa era avvenuta la cessione dei crediti della ricorrente nei confronti della resistente , mediante operazione di cartolarizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 in favore della Rubicon SPV
SRL.
2.3. Ha ancora eccepito che l'importo richiesto non risultava in nessun caso dovuto stante l'intervenuta estinzione dello stesso per intervenuto pagamento come risultava da nota protocollo n.
204662 del 19/10/2021 del Servizio Gestione Economica e Finanziaria .
2.4. Ha dedotto infine che con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 03 aprile 2012, tra il Sub
Commissario per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario e la società
[...]
si prevedeva il pagamento delle fatture ancora in essere a fronte Parte_1
della rinuncia al pagamento degli interessi residui.
Cont 2.1. 1. Preliminarmente occorre esaminare l'efficacia della cessione nei confronti dell' dal momento che quest'ultima ha eccepito che l'istante non poteva essere ritenuta la legittima titolare dei crediti azionati.
Orbene va sottolineata la complessità del tema della cessione dei crediti vantati nei confronti della
P.A., per il quale il Legislatore.
Per quel che concerne i rapporti singoli, vale a dire che si concludono in un determinato arco temporale e non sono suscettibili di reiterazione nel tempo sembra essersi decisamente orientato per consentire tout court l'eventuale cessione del credito (quindi senza bisogno di accettazione come avviene comunemente nel diritto privato).
Per i rapporti di durata (che si inseriscono quindi in una serie continuata di prestazioni) , invece, ha chiaramente dato maggior rilievo alle determinazioni della P.A. circa l'accettazione o meno di eventuali cessioni dei crediti che ne derivano: infatti in queste ipotesi appare fondamentale l'intuitu personae sia per la tutela dell'interesse pubblico finanche nella fase di pagamento/esecuzione del contratto (evitando duplicazioni, difficoltà di gestione ed agevolando così l'operato della PA anche in tale fase) sia perché non si tratta della semplice cessione di un diritto di credito, bensì dell'ingresso di un nuovo soggetto in quel rapporto complesso che è a monte delle singole Part prestazioni e che nella fattispecie del rapporto di convenzionamento consente ad es. all' di contestare il pagamento anche con riferimento a rilievi che nulla hanno a che vedere con la prestazione de quo (ed infatti la scelta del soggetto che fornirà prestazioni di natura medica è soggetta a precise regole che travalicano il singolo rapporto e considerano la capacità operativa della struttura nel suo complesso a tutela di chiare e fondamentali esigenze pubbliche connesse al particolare tipo di servizi che vanno ad erogarsi).
Assume pertanto rilievo che nel caso in esame a seguito della comunicazione dell'atto di cessione dell'8 luglio 2008 da parte dell' non sono stati accettati anche i crediti “futuri” ( cfr. CP_6 atto cessione per notaio dell'8.7.2008 “crediti che sorgeranno a seguito dell'esatta erogazione delle prestazioni”) ma solo quelli contenuto nell'allegato della cessione (cfr. in calce allegato doc. 4 prodotto dalla stessa parte ricorrente).
2.2. 2. Orbene , anche ove non si volesse condividere la tesi che la disciplina della cessione dei Cont crediti vantati nei confronti delle (e della P.A. in genere) non può limitarsi alla norma privatistica di cui all'art. 1260 cod. civ. , deve darsi atto che parte resistente ha documentato
l'esistenza del Protocollo di intesa , e sul punto parte ricorrente non ha affatto dato prova di aver risolto il protocollo di intesa nei confronti dell' CP_6
In atti infatti risulta (cfr. doc. 3 delle note del 29.9.22, e nuovamente cfr. doc. 6 nelle memorie
12.10.23 ) depositata una PEC del 15.7.2015 con oggetto “risoluzione protocollo di intesa” indirizzata all' , e non all' . Parte_6 CP_6
Si precisa invece che l' ha documentato che con Ordinativo di Pagamento N.10363 del CP_6
17/09/2012 si è proceduto al pagamento delle fatture ANCORA APERTE RELATIVE AGLI
ANNI 2007-2008-2009 A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA fra Parte_7
(cfr. doc. 2 comparsa costituzione per importo di € 483.439,17).
[...] CP_9
Va ancora aggiunto che la resistente ha provveduto a depositare (cfr. doc. 6 e 7 CP_6
comparsa costituzione) ben due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti nei confronti della predetta ed emessi dal Tribunale di Salerno, ed aventi ad oggetto le stesse fatture poste alla CP_6
base del presente ricorso.
Cont Il primo decreto n. 15/2009 (cfr. doc. 6 allegato comparsa costituzione proposto dalla CP_10
Cont e factor, ed il secondo decreto n. 4850/2009(cfr. doc. 7 allegato comparsa costituzione proposto dalla stessa e non espressamente contestato dalla stessa ricorrente. Parte_1
3. Alla luce del quadro istruttorio sopra descritto la domanda deve essere rigettata.
4. Sull' ammissibilità dell'intervento della Controparte_4
Occorre evidenziare che l'art. 117 comma 4-bis della L. n. 77/2020 (che ha convertito il DL n.
34/2020) ha introdotto, con riferimento ai crediti sanitari, un meccanismo di silenzio-rifiuto, che può rappresentare un ostacolo alla cessione dei crediti nei confronti degli enti sanitari nazionali.
Tale norma prevede infatti che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui alla L. n. 64/2013, possono essere ceduti solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso;
l'ente debitore comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute.
Ne consegue che, a prescindere da tutto quanto sopra esposto, nel caso in esame atteso che la cessione è intervenuta successivamente alla predetta riforma legislativa consegue che in ogni caso vi sarebbe stato il difetto di legittimazione della interventrice.
5. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei Dm 55/14 e 147/22 in assenza di nota spese depositata .
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna in p.del l.r.p.t. ed al pagamento delle Parte_1 Controparte_4
spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute in favore di . CP_6
Torre Annunziata, 23 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Luisa Zicari